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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/09/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa N.R.G. 612/2024 proposta da
( : 639.005.211-15), cittadina Parte_1 C.F._1 brasiliana, nata in data [...] nella città di Taquarussu (MS-Brasile) e residente nella città di Nova Andradina (MS-Brasile), in Rua Sete de Setembro n.
2076;
(C.F./CPF: ), cittadino Parte_2 C.F._2 brasiliano, nato in data [...] nella città di Nova Andradina (MS-Brasile) e residente nella città di Nova Andradina (MS-Brasile), in Rua Sete de Setembro n.
2076;
(C.F./CPF: ), cittadina Parte_3 C.F._3 brasiliana, nata in data [...] nella città di Bataypora (MS-Brasile) e residente nella città di Nova Andradina (MS-Brasile), in Rua Sete de Setembro n. 2076;
(C.F./CPF: ), cittadina Parte_4 C.F._4 brasiliana, nata in data [...] nella città di Presidente NC (SP-Brasile)
e residente nella città di Campo Grande (MS-Brasile), in Rua Ana Brasilia n. 460;
( : ), cittadina brasiliana, nata in Parte_5 C.F._1 C.F._5 data 25.12.2000 nella città di Taquarussu (MS-Brasile) e residente nella città di
Taquarussu (MS1Brasile), in Rua Tancredo Neves n. 125
( : ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_6 C.F._1 C.F._6
01.03.1963 nella città di Caiabù (SP-Brasile) e residente nella città di Taquarussu
(MS-Brasile), in Rua Maria de Lourdes Lima Costa n. 108;
(C.F./CPF: ), cittadina brasiliana, Parte_7 C.F._7 nata in data [...] nella città di Nova Andradina (MS-Brasile) e residente nella città di Taquarussu (MS-Brasile), in Rua Maria de Lourdes Lima Costa n. 108, rappresentata dal padre Persona_1
(C.F./CPF: ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_8 C.F._8
22.10.1980 nella città di Caiabù (SP-Brasile) e residente nella città di Caiabù (SP-
Brasile), nella Dàcio Cordeiro Xavier n. 68;
( : ), cittadino brasiliano, Parte_9 C.F._1 C.F._9 nato in data [...] nella città di Caiabù (SP-Brasile) e residente nella città di
Caiabù (SP-Brasile), nella Dàcio Cordeiro Xavier n. 68;
( : ), cittadino brasiliano, Parte_10 C.F._1 C.F._10 nato in data [...] nella città di Caiabù (SP-Brasile) e residente nella città di
Martinopolis (SP1Brasile), in Rua Quatro Tardim I n. 82;
(C.F./CPF: ), cittadino brasiliano, Parte_11 C.F._11 nato in data [...] nella città di Caiabù (SP-Brasile) e residente nella città di
Caiabù (SP-Brasile), in Rua Henrique Pedro Ferreira n. 582 tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Marco Maiorca del Foro di Milano ricorrenti contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024 i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza
Pag. 2 di 18 da , nato a Portogruaro, in [...], il [...], che è Persona_2 poi emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, chiedendo altresì che venga ordinato al di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, con vittoria di spese e compensi.
Il 23 febbraio 2024, il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta per il 5 novembre
2024; il 28 ottobre 2024 le parti ricorrenti hanno depositato note chiedendo l'accoglimento del ricorso;
il successivo 5 novembre 2024 il Controparte_1 si è costituito, rilevando che le parti ricorrenti e la figlia Parte_12 [...]
non hanno dimostrato l'ininterrotta discendenza da cittadino Parte_13 italiano, in quanto, dalla documentazione in atti, un loro avo risulta aver prestato servizio come poliziotto militare e funzionario pubblico brasiliano, circostanza che ne avrebbe determinato la perdita della cittadinanza italiana, con conseguente impossibilità di trasmissione ai discendenti, con conseguente richiesta di rigetto della domanda;
inoltre, il Ministero ha rilevato l'irrilevanza delle posizioni delle discendenti e che non risultano ricorrenti e che Persona_3 Persona_4 comunque non hanno fornito prova idonea per dimostrare l'acquisto della cittadinanza italiana;
ha dichiarato di non contestare per il resto l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alle parti ricorrenti;
ha chiesto rigetto della domanda finalizzata a porre a carico del gli adempimenti CP_1 connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art. 14 DPR 396/2002 e del
Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice ha dunque fissato una nuova udienza per il 5 febbraio 2025 a trattazione scritta per instaurare il contradditorio rispetto alle eccezioni sollevate dal . CP_1
Con note depositate il 30 gennaio 2025 le parti ricorrenti hanno ribadito la fondatezza del ricorso, dato che la circostanza sottolineata dal non era CP_1 idonea a far perdere all'avo la cittadinanza italiana, sottolineando altresì che la domanda non comprende la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 3 di 18 in capo a e Il nulla ha depositato. Parte_14 Parte_15 CP_1
Viste le note depositate dalle parti, il Giudice ha disposto un ulteriore rinvio della causa all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita con deposito di note scritte, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da altri Tribunali relativamente alla normativa da applicare nel caso di specie.
Il 4 settembre 2025 le parti ricorrenti hanno depositato una nota scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il nulla ha Controparte_1 depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e
Pag. 4 di 18 che il dante causa era nato a Portogruaro, in [...] ma facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale.
Deve poi sottolinearsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
142/2025, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358; dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555; dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.
91, promossi dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze ha dichiarato inammissibile le questioni sollevate, con la conseguenza che il quadro normativo in base al quale deve essere deciso il presente ricorso non è mutato nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta confermato che:
- il 5 agosto 1880 nasceva in Italia, nel Comune di Portogruaro (VE), Per_2
, figlio di e , entrambi cittadini italiani (doc.
[...] Persona_5 Controparte_2
3), che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come da certificato negativo di naturalizzazione agli atti (doc. 4);
- il 16 giugno 1900, il signor contraeva matrimonio con la Persona_2 signora (doc. 5) e dall'unione coniugale tra i due, il 3 aprile 1913, Persona_6
Pag. 5 di 18 nasceva (doc. 7), la quale il 30 ottobre 1937 contraeva Persona_7 matrimonio con il signor (doc. 8); Persona_8
- dall'unione tra la signora ed il signor Parte_16 Per_8 nascevano due figli: il 15 novembre 1938 (doc. 9) e
[...] Persona_9 Per_10 il 7 maggio 1946 (doc. 30);
[...]
- il 30 maggio 1959, il signor contraeva matrimonio con la Persona_9 signora (doc. 10) e dalla loro unione coniugale nascevano Persona_11 tre figli: il 23 marzo 1960 (doc. 11), il 1° marzo 1963 Persona_12 Pt_6
(odierno ricorrente – doc. 18) e il 25 luglio 1975
[...] Parte_1
(odierna ricorrente – doc. 25):
[...]
- il 29 settembre 1979, la signora contraeva matrimonio Persona_12 con il signor (doc. 12) e dalla loro unione coniugale Persona_13 nasceva, in data 18 giugno 1981, (doc. 13), la quale in Persona_14 data 21 novembre 2015 contraeva matrimonio, con il signor Parte_17
(doc. 14) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 25 dicembre 2000,
[...]
, odierna ricorrente (doc. 15). Parte_5
- il signor in data 20 settembre 1986 contraeva matrimonio Parte_6 con la signora (doc. 19) e successivamente si separava dalla Persona_15 stessa come risulta dal medesimo certificato di matrimonio;
dalla relazione extraconiugale tra il signor e la signora Parte_6 Persona_16 nasceva, in data 13 luglio 1993, odierna Parte_4 ricorrente (doc. 21), riconosciuta dal signor quale figlia legittima Parte_6
(doc. 20);
- da una successiva relazione extraconiugale tra il signor e la Parte_6 signora nascevano due figlie: il 25 agosto 2006, Controparte_3
odierna ricorrente (doc. 23); Parte_7
- il1° agosto 1994, la signora contraeva matrimonio Parte_1 con il signor (doc. 26) e dall'unione coniugale tra i due nascevano Parte_18 tre figli, tra cui il 25 settembre 1996 , odierna Parte_3 ricorrente (doc. 27) e in data 24 agosto 2000 Parte_2
Pag. 6 di 18 , odierno ricorrente (doc. 28). Pt_3
- (secondogenito di e , Persona_10 Parte_16 Persona_8
a seguito di relazione extraconiugale intercorsa con la signora Persona_17
generava due figli: il 10 luglio 1968 (doc. 31) e in data 22
[...] Persona_18 ottobre 1980 (doc. 38 - odierno ricorrente): Controparte_4
- l'8 dicembre 1990 contraeva matrimonio con il signor Persona_18
(doc. 32) e dalla loro unione coniugale nascevano due figli, Persona_19 entrambi odierni ricorrenti: - in data 7 gennaio 1994, Parte_10
(doc. 33) e il 23 aprile 1996 (doc. 36); Parte_11
- il 26 gennaio 2002, il signor contraeva matrimonio con la Parte_8 signora (doc. 39) e dalla loro unione coniugale nascevano tre Persona_20 figli, tra cui, in data 03 marzo 2002, odierno Parte_9 ricorrente (doc. 40).
Tanto basta, dunque, per ritenere tutti i ricorrenti discendenti da cittadino italiano.
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte ha al riguardo statuito i seguenti principi di diritto:
“(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
Pag. 7 di 18 di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3,
Pag. 8 di 18 della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi comuni dei ricorrenti.
Con riguardo ai discendenti dell'avo per linea femminile, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente
Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 92/1991 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 92/1991, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Pag. 9 di 18 Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento formatosi sul punto, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” . Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò
Pag. 10 di 18 correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si è interrotta a causa di passaggi generazionali per linea femminile. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e conseguentemente ai loro discendenti.
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né degli avi.
Ne deriva che deve riconoscersi a tutti i ricorrenti la titolarità della cittadinanza italiana.
Con riferimento all'eccezione sollevata dal , relativa all'asserita CP_1 interruzione della trasmissione per aver assunto, il ricorrente un Parte_6 impiego pubblico nello Stato estero, va osservato che la perdita della cittadinanza correlata all'accettazione di un impiego dal governo estero è stata disciplinata dalle seguenti norme susseguitesi nel tempo.
L'art. 11, n. 3, del codice civile del 1965 disponeva la perdita della cittadinanza di: “Colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Risulta evidente come tale norma risentisse di una tradizione giuridica derivante dal codice napoleonico, tradizione ormai superata, come evidenziato
Pag. 11 di 18 nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24.08.2022 n. 25317 in cui si afferma: “La ratio era invero comune alla tradizione nazionale francese
(essendo 'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del
1865, nel codice napoleonico del 1804):una tradizione refrattaria che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso, lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Cosa d'altronde esplicitata nei lavori preparatori del testo del progetto del codice civile dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “ conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici. È di solare evidenza come il periodare della norma fosse indicativo della restrizione verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività/quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
si che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo italiano”.
La successiva disposizione di cui all'art. 8 comma 3 della L. 555/1912, rimasta in vigore sino al 1992, statuiva: “chi, avendo accettato impiego da un
Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Ai sensi dell'art.6 del Regio decreto 2 agosto 1912 n.
949, "la intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato. "
Con l'introduzione della citata disposizione, il legislatore teneva conto degli arresti giurisprudenziali in materia di “doppia cittadinanza” che consideravano il fenomeno migratorio come “una conseguenza inevitabile (Sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli del 05.10.1907)” e concludevano che la perdita della cittadinanza potesse derivare esclusivamente da un'espressione di volontà dell'interessato.
Attualmente l'istituto della perdita della cittadinanza correlata all' accettazione di un impiego pubblico o alla prestazione di servizio militare svolto
Pag. 12 di 18 presso uno Stato estero è disciplinato dall'art. 12 della legge 91/1992 che così dispone:
“1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno
Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
La citata disposizione di cui all'art 12 della legge 91/1992, in applicazione dei principi costituzionali, recepisce il nuovo orientamento basato sul principio di effettività in virtù del quale i fenomeni di doppia cittadinanza sono da considerarsi
“armonici con lo sviluppo del diritto internazionale. Fenomeni dei quali
l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317)”.
Giova sottolineare che, con l'ordinanza del 26 gennaio 1988, n. 109, la Corte
Costituzionale auspicava “che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente disciplina fu emanata, nonchè della evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che
l'avevano ispirata”.
In forza dell'art. 12 della legge 91/1992, dunque, la perdita della cittadinanza italiana non consegue automaticamente alla mera accettazione di un impiego governativo da parte di uno Stato Straniero, dovendovi essere invece una intimazione da parte dello stato italiano ad abbandonare l'impiego ed una mancata
Pag. 13 di 18 ottemperanza all'intimazione entro il termine previsto.
Il Tribunale rileva che il non ha fornito alcuna prova di CP_1 intimazione da parte del Governo italiano nei confronti del sig. né Parte_6 una inottemperanza da parte di quest'ultimo, nonostante trattasi di fattispecie interruttiva della cittadinanza italiana la cui prova grava sulla parte che l'eccepisce in giudizio (Cass. Sez. U. del 24.08.2022 n. 25317).
Rileva altresì che la mera accettazione di un impiego governativo non può di per sé essere considerata sufficiente per determinare la perdita della cittadinanza italiana in quanto ciò contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 4
e 22 della Costituzione italiana, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza del 24.08.2022 n. 25317 che così si è espressa: “Il vero è che dagli att. 3, 4, 16 e seg. E 22 cost., dall'art.15 delle Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”. D'altronde, nella medesima sentenza la Corte di
Cassazione espressamente è affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali
(Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317).
L'eccezione deve dunque essere rigettata e la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti deve quindi essere riconosciuta.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione il rappresenta, in via Controparte_1 preliminare, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco CP_1 del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni
Pag. 14 di 18 preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Nel caso di specie, il evidenzia che i richiedenti non CP_1 possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda con cui il CP_1 ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_1 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, CP_1 rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il sostiene che i soggetti tenuti al CP_1 compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del
DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte"; l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica
Pag. 15 di 18 possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_1 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda in esame degli istanti vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_1 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello
Pag. 16 di 18 status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, Controparte_1 innanzitutto, che le circolari emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente
Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031, nonché ibidem Cass., 09 gennaio 2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla
Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, deve rilevarsi che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 123 e l'art. 102 CP_1 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_1 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza
Pag. 17 di 18 dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_1 quale organo periferico della Amministrazione statale.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo CP_1 non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova CP_1 la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e, in accoglimento della seconda domanda, il dovrà Controparte_1 provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, come in intestazione generalizzati, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa N.R.G. 612/2024 proposta da
( : 639.005.211-15), cittadina Parte_1 C.F._1 brasiliana, nata in data [...] nella città di Taquarussu (MS-Brasile) e residente nella città di Nova Andradina (MS-Brasile), in Rua Sete de Setembro n.
2076;
(C.F./CPF: ), cittadino Parte_2 C.F._2 brasiliano, nato in data [...] nella città di Nova Andradina (MS-Brasile) e residente nella città di Nova Andradina (MS-Brasile), in Rua Sete de Setembro n.
2076;
(C.F./CPF: ), cittadina Parte_3 C.F._3 brasiliana, nata in data [...] nella città di Bataypora (MS-Brasile) e residente nella città di Nova Andradina (MS-Brasile), in Rua Sete de Setembro n. 2076;
(C.F./CPF: ), cittadina Parte_4 C.F._4 brasiliana, nata in data [...] nella città di Presidente NC (SP-Brasile)
e residente nella città di Campo Grande (MS-Brasile), in Rua Ana Brasilia n. 460;
( : ), cittadina brasiliana, nata in Parte_5 C.F._1 C.F._5 data 25.12.2000 nella città di Taquarussu (MS-Brasile) e residente nella città di
Taquarussu (MS1Brasile), in Rua Tancredo Neves n. 125
( : ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_6 C.F._1 C.F._6
01.03.1963 nella città di Caiabù (SP-Brasile) e residente nella città di Taquarussu
(MS-Brasile), in Rua Maria de Lourdes Lima Costa n. 108;
(C.F./CPF: ), cittadina brasiliana, Parte_7 C.F._7 nata in data [...] nella città di Nova Andradina (MS-Brasile) e residente nella città di Taquarussu (MS-Brasile), in Rua Maria de Lourdes Lima Costa n. 108, rappresentata dal padre Persona_1
(C.F./CPF: ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_8 C.F._8
22.10.1980 nella città di Caiabù (SP-Brasile) e residente nella città di Caiabù (SP-
Brasile), nella Dàcio Cordeiro Xavier n. 68;
( : ), cittadino brasiliano, Parte_9 C.F._1 C.F._9 nato in data [...] nella città di Caiabù (SP-Brasile) e residente nella città di
Caiabù (SP-Brasile), nella Dàcio Cordeiro Xavier n. 68;
( : ), cittadino brasiliano, Parte_10 C.F._1 C.F._10 nato in data [...] nella città di Caiabù (SP-Brasile) e residente nella città di
Martinopolis (SP1Brasile), in Rua Quatro Tardim I n. 82;
(C.F./CPF: ), cittadino brasiliano, Parte_11 C.F._11 nato in data [...] nella città di Caiabù (SP-Brasile) e residente nella città di
Caiabù (SP-Brasile), in Rua Henrique Pedro Ferreira n. 582 tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Marco Maiorca del Foro di Milano ricorrenti contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024 i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza
Pag. 2 di 18 da , nato a Portogruaro, in [...], il [...], che è Persona_2 poi emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, chiedendo altresì che venga ordinato al di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, con vittoria di spese e compensi.
Il 23 febbraio 2024, il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta per il 5 novembre
2024; il 28 ottobre 2024 le parti ricorrenti hanno depositato note chiedendo l'accoglimento del ricorso;
il successivo 5 novembre 2024 il Controparte_1 si è costituito, rilevando che le parti ricorrenti e la figlia Parte_12 [...]
non hanno dimostrato l'ininterrotta discendenza da cittadino Parte_13 italiano, in quanto, dalla documentazione in atti, un loro avo risulta aver prestato servizio come poliziotto militare e funzionario pubblico brasiliano, circostanza che ne avrebbe determinato la perdita della cittadinanza italiana, con conseguente impossibilità di trasmissione ai discendenti, con conseguente richiesta di rigetto della domanda;
inoltre, il Ministero ha rilevato l'irrilevanza delle posizioni delle discendenti e che non risultano ricorrenti e che Persona_3 Persona_4 comunque non hanno fornito prova idonea per dimostrare l'acquisto della cittadinanza italiana;
ha dichiarato di non contestare per il resto l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alle parti ricorrenti;
ha chiesto rigetto della domanda finalizzata a porre a carico del gli adempimenti CP_1 connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art. 14 DPR 396/2002 e del
Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice ha dunque fissato una nuova udienza per il 5 febbraio 2025 a trattazione scritta per instaurare il contradditorio rispetto alle eccezioni sollevate dal . CP_1
Con note depositate il 30 gennaio 2025 le parti ricorrenti hanno ribadito la fondatezza del ricorso, dato che la circostanza sottolineata dal non era CP_1 idonea a far perdere all'avo la cittadinanza italiana, sottolineando altresì che la domanda non comprende la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 3 di 18 in capo a e Il nulla ha depositato. Parte_14 Parte_15 CP_1
Viste le note depositate dalle parti, il Giudice ha disposto un ulteriore rinvio della causa all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita con deposito di note scritte, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da altri Tribunali relativamente alla normativa da applicare nel caso di specie.
Il 4 settembre 2025 le parti ricorrenti hanno depositato una nota scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il nulla ha Controparte_1 depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e
Pag. 4 di 18 che il dante causa era nato a Portogruaro, in [...] ma facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale.
Deve poi sottolinearsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
142/2025, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358; dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555; dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.
91, promossi dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze ha dichiarato inammissibile le questioni sollevate, con la conseguenza che il quadro normativo in base al quale deve essere deciso il presente ricorso non è mutato nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta confermato che:
- il 5 agosto 1880 nasceva in Italia, nel Comune di Portogruaro (VE), Per_2
, figlio di e , entrambi cittadini italiani (doc.
[...] Persona_5 Controparte_2
3), che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come da certificato negativo di naturalizzazione agli atti (doc. 4);
- il 16 giugno 1900, il signor contraeva matrimonio con la Persona_2 signora (doc. 5) e dall'unione coniugale tra i due, il 3 aprile 1913, Persona_6
Pag. 5 di 18 nasceva (doc. 7), la quale il 30 ottobre 1937 contraeva Persona_7 matrimonio con il signor (doc. 8); Persona_8
- dall'unione tra la signora ed il signor Parte_16 Per_8 nascevano due figli: il 15 novembre 1938 (doc. 9) e
[...] Persona_9 Per_10 il 7 maggio 1946 (doc. 30);
[...]
- il 30 maggio 1959, il signor contraeva matrimonio con la Persona_9 signora (doc. 10) e dalla loro unione coniugale nascevano Persona_11 tre figli: il 23 marzo 1960 (doc. 11), il 1° marzo 1963 Persona_12 Pt_6
(odierno ricorrente – doc. 18) e il 25 luglio 1975
[...] Parte_1
(odierna ricorrente – doc. 25):
[...]
- il 29 settembre 1979, la signora contraeva matrimonio Persona_12 con il signor (doc. 12) e dalla loro unione coniugale Persona_13 nasceva, in data 18 giugno 1981, (doc. 13), la quale in Persona_14 data 21 novembre 2015 contraeva matrimonio, con il signor Parte_17
(doc. 14) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 25 dicembre 2000,
[...]
, odierna ricorrente (doc. 15). Parte_5
- il signor in data 20 settembre 1986 contraeva matrimonio Parte_6 con la signora (doc. 19) e successivamente si separava dalla Persona_15 stessa come risulta dal medesimo certificato di matrimonio;
dalla relazione extraconiugale tra il signor e la signora Parte_6 Persona_16 nasceva, in data 13 luglio 1993, odierna Parte_4 ricorrente (doc. 21), riconosciuta dal signor quale figlia legittima Parte_6
(doc. 20);
- da una successiva relazione extraconiugale tra il signor e la Parte_6 signora nascevano due figlie: il 25 agosto 2006, Controparte_3
odierna ricorrente (doc. 23); Parte_7
- il1° agosto 1994, la signora contraeva matrimonio Parte_1 con il signor (doc. 26) e dall'unione coniugale tra i due nascevano Parte_18 tre figli, tra cui il 25 settembre 1996 , odierna Parte_3 ricorrente (doc. 27) e in data 24 agosto 2000 Parte_2
Pag. 6 di 18 , odierno ricorrente (doc. 28). Pt_3
- (secondogenito di e , Persona_10 Parte_16 Persona_8
a seguito di relazione extraconiugale intercorsa con la signora Persona_17
generava due figli: il 10 luglio 1968 (doc. 31) e in data 22
[...] Persona_18 ottobre 1980 (doc. 38 - odierno ricorrente): Controparte_4
- l'8 dicembre 1990 contraeva matrimonio con il signor Persona_18
(doc. 32) e dalla loro unione coniugale nascevano due figli, Persona_19 entrambi odierni ricorrenti: - in data 7 gennaio 1994, Parte_10
(doc. 33) e il 23 aprile 1996 (doc. 36); Parte_11
- il 26 gennaio 2002, il signor contraeva matrimonio con la Parte_8 signora (doc. 39) e dalla loro unione coniugale nascevano tre Persona_20 figli, tra cui, in data 03 marzo 2002, odierno Parte_9 ricorrente (doc. 40).
Tanto basta, dunque, per ritenere tutti i ricorrenti discendenti da cittadino italiano.
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte ha al riguardo statuito i seguenti principi di diritto:
“(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
Pag. 7 di 18 di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3,
Pag. 8 di 18 della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi comuni dei ricorrenti.
Con riguardo ai discendenti dell'avo per linea femminile, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente
Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 92/1991 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 92/1991, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Pag. 9 di 18 Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento formatosi sul punto, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” . Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò
Pag. 10 di 18 correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si è interrotta a causa di passaggi generazionali per linea femminile. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e conseguentemente ai loro discendenti.
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né degli avi.
Ne deriva che deve riconoscersi a tutti i ricorrenti la titolarità della cittadinanza italiana.
Con riferimento all'eccezione sollevata dal , relativa all'asserita CP_1 interruzione della trasmissione per aver assunto, il ricorrente un Parte_6 impiego pubblico nello Stato estero, va osservato che la perdita della cittadinanza correlata all'accettazione di un impiego dal governo estero è stata disciplinata dalle seguenti norme susseguitesi nel tempo.
L'art. 11, n. 3, del codice civile del 1965 disponeva la perdita della cittadinanza di: “Colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Risulta evidente come tale norma risentisse di una tradizione giuridica derivante dal codice napoleonico, tradizione ormai superata, come evidenziato
Pag. 11 di 18 nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24.08.2022 n. 25317 in cui si afferma: “La ratio era invero comune alla tradizione nazionale francese
(essendo 'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del
1865, nel codice napoleonico del 1804):una tradizione refrattaria che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso, lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Cosa d'altronde esplicitata nei lavori preparatori del testo del progetto del codice civile dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “ conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici. È di solare evidenza come il periodare della norma fosse indicativo della restrizione verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività/quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
si che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo italiano”.
La successiva disposizione di cui all'art. 8 comma 3 della L. 555/1912, rimasta in vigore sino al 1992, statuiva: “chi, avendo accettato impiego da un
Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Ai sensi dell'art.6 del Regio decreto 2 agosto 1912 n.
949, "la intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato. "
Con l'introduzione della citata disposizione, il legislatore teneva conto degli arresti giurisprudenziali in materia di “doppia cittadinanza” che consideravano il fenomeno migratorio come “una conseguenza inevitabile (Sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli del 05.10.1907)” e concludevano che la perdita della cittadinanza potesse derivare esclusivamente da un'espressione di volontà dell'interessato.
Attualmente l'istituto della perdita della cittadinanza correlata all' accettazione di un impiego pubblico o alla prestazione di servizio militare svolto
Pag. 12 di 18 presso uno Stato estero è disciplinato dall'art. 12 della legge 91/1992 che così dispone:
“1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno
Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
La citata disposizione di cui all'art 12 della legge 91/1992, in applicazione dei principi costituzionali, recepisce il nuovo orientamento basato sul principio di effettività in virtù del quale i fenomeni di doppia cittadinanza sono da considerarsi
“armonici con lo sviluppo del diritto internazionale. Fenomeni dei quali
l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317)”.
Giova sottolineare che, con l'ordinanza del 26 gennaio 1988, n. 109, la Corte
Costituzionale auspicava “che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente disciplina fu emanata, nonchè della evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che
l'avevano ispirata”.
In forza dell'art. 12 della legge 91/1992, dunque, la perdita della cittadinanza italiana non consegue automaticamente alla mera accettazione di un impiego governativo da parte di uno Stato Straniero, dovendovi essere invece una intimazione da parte dello stato italiano ad abbandonare l'impiego ed una mancata
Pag. 13 di 18 ottemperanza all'intimazione entro il termine previsto.
Il Tribunale rileva che il non ha fornito alcuna prova di CP_1 intimazione da parte del Governo italiano nei confronti del sig. né Parte_6 una inottemperanza da parte di quest'ultimo, nonostante trattasi di fattispecie interruttiva della cittadinanza italiana la cui prova grava sulla parte che l'eccepisce in giudizio (Cass. Sez. U. del 24.08.2022 n. 25317).
Rileva altresì che la mera accettazione di un impiego governativo non può di per sé essere considerata sufficiente per determinare la perdita della cittadinanza italiana in quanto ciò contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 4
e 22 della Costituzione italiana, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza del 24.08.2022 n. 25317 che così si è espressa: “Il vero è che dagli att. 3, 4, 16 e seg. E 22 cost., dall'art.15 delle Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”. D'altronde, nella medesima sentenza la Corte di
Cassazione espressamente è affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali
(Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317).
L'eccezione deve dunque essere rigettata e la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti deve quindi essere riconosciuta.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione il rappresenta, in via Controparte_1 preliminare, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco CP_1 del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni
Pag. 14 di 18 preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Nel caso di specie, il evidenzia che i richiedenti non CP_1 possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda con cui il CP_1 ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_1 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, CP_1 rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il sostiene che i soggetti tenuti al CP_1 compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del
DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte"; l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica
Pag. 15 di 18 possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_1 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda in esame degli istanti vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_1 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello
Pag. 16 di 18 status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, Controparte_1 innanzitutto, che le circolari emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente
Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031, nonché ibidem Cass., 09 gennaio 2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla
Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, deve rilevarsi che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 123 e l'art. 102 CP_1 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_1 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza
Pag. 17 di 18 dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_1 quale organo periferico della Amministrazione statale.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo CP_1 non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova CP_1 la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e, in accoglimento della seconda domanda, il dovrà Controparte_1 provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, come in intestazione generalizzati, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
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