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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/10/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' Il Tribunale di Trapani in persona del dott. CP_1
AU PE in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Mancino Camillo e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: condizione di disabilità grave art. 3, comma 3, L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento della condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3° L. 104/92 e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo l'accertamento della situazione di cui sopra.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa nel corso della presente udienza.
MOTIVAZIONE
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “ trovasi in Parte_1 stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 L 104/1992 con decorrenza dall'epoca di presentazione dell'istanza amministrativa.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite CP_1 che liquida in € 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva CPA e spese generali, con distrazione;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1 liquidate in separato decreto. Trapani, 20.10.2025 Il giudice
AU PE
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' Il Tribunale di Trapani in persona del dott. CP_1
AU PE in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Mancino Camillo e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: condizione di disabilità grave art. 3, comma 3, L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento della condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3° L. 104/92 e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo l'accertamento della situazione di cui sopra.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa nel corso della presente udienza.
MOTIVAZIONE
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “ trovasi in Parte_1 stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 L 104/1992 con decorrenza dall'epoca di presentazione dell'istanza amministrativa.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite CP_1 che liquida in € 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva CPA e spese generali, con distrazione;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1 liquidate in separato decreto. Trapani, 20.10.2025 Il giudice
AU PE
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