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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/05/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4442 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4442 del 2023 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Serenella Pancali e CP_1 C.F._1 dell'Avv. Lucio Teson ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Serenella Pancali in
Latina, Via Ulpiano, n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
( , con il patrocinio dell'Avv. Valentina Ricci ed Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Viale dello Statuto, n. 41, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: sentenza parziale di separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di discussione sullo status: “le parti chiedono che sia pronunciata la separazione personale delle parti.”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sullo status e le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
Pagina 1 ***
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ritiene il Tribunale che da quanto allegato dalle parti, nonché dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, stante la perdurante volontà del ricorrente di procedere con la separazione e dalle conclusioni di parte resistente, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Reggio nell'Emilia (RE), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Reggio nell'Emilia (RE) il 1° luglio 2001, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Reggio nell'Emilia (RE) al n. 94, parte I, anno 2001 e da cui risulta che i coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per istruire le ulteriori domande
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 4442 del 2023, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio civile in Reggio nell'Emilia (RE) il 1° luglio 2001, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Reggio nell'Emilia (RE) al n. 94, parte I, anno 2001.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio nell'Emilia (RE), l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio nell'Emilia (RE) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 12 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4442 del 2023 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Serenella Pancali e CP_1 C.F._1 dell'Avv. Lucio Teson ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Serenella Pancali in
Latina, Via Ulpiano, n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
( , con il patrocinio dell'Avv. Valentina Ricci ed Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Viale dello Statuto, n. 41, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: sentenza parziale di separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di discussione sullo status: “le parti chiedono che sia pronunciata la separazione personale delle parti.”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sullo status e le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
Pagina 1 ***
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ritiene il Tribunale che da quanto allegato dalle parti, nonché dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, stante la perdurante volontà del ricorrente di procedere con la separazione e dalle conclusioni di parte resistente, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Reggio nell'Emilia (RE), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Reggio nell'Emilia (RE) il 1° luglio 2001, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Reggio nell'Emilia (RE) al n. 94, parte I, anno 2001 e da cui risulta che i coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per istruire le ulteriori domande
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 4442 del 2023, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio civile in Reggio nell'Emilia (RE) il 1° luglio 2001, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Reggio nell'Emilia (RE) al n. 94, parte I, anno 2001.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio nell'Emilia (RE), l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio nell'Emilia (RE) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 12 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 2