Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento ex art. 9 della legge fallimentare non hanno rilievo i trasferimenti della sede sociale adottati in epoca sospetta, specie quando non risulti che l'attività imprenditoriale sia concretamente e fisiologicamente proseguita con la istituzione del centro direzionale nella sede designata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, con ordinanza del 28/2/1997, nella causa iscritta al n. 592/96 vertente tra MA AO;
e NEW GAME SRL;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/1/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio dichiari la competenza del Tribunale di Perugia con le ulteriori statuizioni di legge. FATTO E DIRITTO Il Procuratore Generale presso la Cassazione così ha motivato le sue richieste, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.:
"Considerato che il Tribunale di Perugia, con sentenza del 23.4.1996, ha declinato la competenza per territorio in ordine alla dichiarazione di fallimento della S.r.l. New Game e che il Tribunale di S. Maria C.V., cui erano stati trasmessi gli atti, ha proposto richiesta d'ufficio di regolamento, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ritenendosi a sua volta incompetente;
rilevato che il Tribunale di Perugia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sui ricorsi fallimentari depositati da MA AO il 21.3.1995 e dalla S.p.A. Linea Più il 21.9.1995, sul rilievo che la società New Game aveva trasferito, con delibera in data 30.12.1994 omologata l'8.2.1995, la propria sede da Corciano (PG) a Casagiove (CE), e che dalle indagini della Guardia di Finanza di Caserta è emerso che presso l'indirizzo indicato nella delibera di trasferimento, peraltro non ancora iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Caserta, non esisteva la sede di detta società;
ritenuto che, secondo ius receptum, non hanno rilievo, al fine della determinazione della competenza ex art. 9 l. fall., i trasferimenti della sede sociale adottati in epoca sospetta, tanto più se non risulti che l'attività imprenditoriale sia concretamente e fisiologicamente proseguita con la istituzione del centro direzionale nella sede designata".
Il Collegio condivide le argomentazioni esposte, e, conseguentemente, ritiene debba dichiararsi la competenza del Tribunale di Perugia.
Non deve darsi pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Perugia. Nulla per le spese.
In Roma il 29.1.1999.