Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 395/2023RG vertente tra
(p.iva P.IVA 1 in persona del legale rappresentante Parte 2 Parte 1
con sede in Pesaro (PU), Via Gagarin n. 191, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Fiscaletti
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Osteria Nuova di( C.F. 1
Montelabbate (PU), Largo Donatori del Sangue n. 16;
-parte appellante e
con sede in Pesaro C.so XI Settembre n. 93, in persona del legale Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CP 2 P. IVA P.IVA 2 rappresentante p.t. con studio in Pesaro Via Giusti Arturo Pardi del Foro di Pesaro, C.F. C.F. 2
n. 11;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l.
83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con
2.Con atto di citazione notificato il 25.10.2019 Controparte 1 conveniva in giudizio Parte 1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 875/2019, che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di 10.575,08, oltre interessi, quale compenso per prestazioni come da fattura n. 36 del 26.6.2019 ed assegno bancario.
La stessa opponente eccepiva che il decreto ingiuntivo notificato era nullo per difetto di sottoscrizione del giudice e di data;
che la procura alle liti relativa alla fase sommaria era nulla per illeggibilità della sottoscrizione del mandante non identificato;
che il credito era inesistente, riguardando prestazioni già pagate ed altre non eseguite;
che l'assegno era stato emesso da altro soggetto;
che il prezzo era "sproporzionato". Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di insussistenza del credito. Si costituiva Parte 1 la quale contestava l'opposizione, assumendo che i documenti, segnatamente la corrispondenza, davano conferma del credito;
che anche altre fatture erano state pagate a mezzo assegno emesso da tale Impermea S.r.l., facente capo, con CP 1
[...] alle medesime persone fisiche;
che il decreto ingiuntivo notificato era munito di sottoscrizione digitale del giudice;
che valida era la procura alle liti in ragione della dichiarata qualità di legale rappresentante del soggetto sottoscrittore;
che i prezzi applicati erano quelli concordati. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, e condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta oltre interessi di mora e "maggior danno ex art. 1224 c.c."
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione, l'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 27.10.2022.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale (per la parte rilevante nel presente giudizio)
motivava e decideva come segue: “(...) Nel merito, parte opponente ha sollevato una contestazione specifica e radicale, riguardante l'esistenza del titolo negoziale e l'esecuzione delle prestazioni, eccependo che alcune di quelle esposte nella fattura n. 36/2019 ("sviluppo sito web, cartelle porta campione, depliant, biglietti da visita") non sarebbero state mai eseguite, mentre le restanti sarebbero mera duplicazione di quelle oggetto del contratto di cui al preventivo 17.7.2018 (in atti), indicante il prezzo di €.14.286,20 già pagato come esposto nella medesima fattura n. 36/2019.
Parte opposta, su cui grava l'onere della prova della fonte negoziale del diritto e dell'adempimento, espressamente riconosce che tra le parti è intercorso il contratto di cui al preventivo del 17.7.2018 e non contesta il pagamento del relativo prezzo, ma assume (v. seconda memoria art. 183 c.p.c. pg. 1) che vi sarebbero stati altri contratti tra le parti, in base ai preventivi allegati (v. doc. 6), che sarebbero stati accettati "verbalmente o per fatti concludenti" dalla società opponente.
Di tale asserita accettazione espressa o tacita, però, non è stata fornita alcuna prova, essendo generiche le prove testimoniali richieste, così pure i documenti allegati non dimostrano il titolo negoziale, nè l'esecuzione delle prestazioni contestate, trattandosi di scritti di provenienza unilaterale (fatture, contabili, modelli), ovvero emessi da terzi nei confronti dell'opposta (v. doc. da 3 a 8).
Priva di valore probatorio, nei confronti dell'opponente, è la copia dell'assegno bancario allegato in sede monitoria, in quanto emesso, come espressamente riconosciuto dall'opposta, da altro soggetto (Impermea Isolamenti S.r.l.s.), senza spendita del nome della società opponente, a nulla rilevando i rapporti personali delle persone fisiche aventi ruoli nelle società, che sono e restano soggetti di diritto distinti.
Neppure è provato che gli importi di cui alle precedenti fatture siano stati pagati con le medesime modalità (ossia con assegno emesso da Impermea Isolamenti), non risultando dai titoli prodotti (v. doc. 7 opposta) l'identità dell'emittente. In ogni caso, il pagamento da parte del terzo di debiti pregressi non varrebbe a provare la conclusione tacita del contratto da parte della società opponente per prestazioni diverse.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere accolta con integrale rigetto della pretesa avanzata da parte opposta.
4 - Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione è compiuta secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni esaurite successivamente al 23 ottobre
2022, data di entrata in vigore di detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da CP 1
[...]
contro
Parte 1 così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1 e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 875/2019, rigettando la domanda avanzata da Parte 1 2) condanna Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ad
Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in €.5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla prova dei fatti costitutivi della pretesa e cioè dell'esistenza di un accordo contrattuale inter partes e dell'esecuzione delle relative prestazioni.
5.Rileva il Collegio che il decreto ingiuntivo è stato chiesto dall'odierna appellante/originaria ingiungente per il pagamento della fattura n. 36/2019, depositata in fase monitoria, e che di seguito si riproduce: MEDUSA s.r.l. Via Yuri Gagarin, 191-61122 Pesaro (PU) Tel. +39 0721 21048 - Fax +39 0721 21048
3 Cap. Soc. € 10.000.00 i.v.C.F. - P.IVA 02312480417 www.medusastudio.it info@medusastudio.it
Destinatano
ELASTOPOWER SRL
VIA MENGARONI, 13 MEDUSA STUDIO 61121 PESARO (PU) MARKETING STRATEGICO
Lungo di destinazione.
Idem
To daciamento: Alumero doc.: Data documento Pagina
Fattura immediata 36 26/06/2019 Cad.conto Partita IVA: Cod fiscale Cat Zona Descr
4010101 02668490416 02668490416 74 Assegno Bancario Agenta Nome agente: Valuta Desor value: Balca Ab. Cab
EURO 0 0
Cod.articolo Descrizione UM Q.tà Prezzo Sconti Importo CI
Fattura a saldo lavori eseguiti rif. preventivo Rif. 180430
- Analisi e Strategia Marketing;
2.000,00 31 1,00 2.000,00
- Pay Off;
1,00 500,00 500,00 31
- Sito internet;
2.290,00 31 1,00 2.290,00
- Analisi ed identificazione parole chiave per SEO;
1,00 1.000,00 1.000,00 31
- Messa a punto dei contenuti sito per indicizzazione su Google;
1,00 500,00 500,00 31
-Aggiornamento visual per sito internet 1,00 370,00 370,00 31
- Analisi delle parole chiave per campa gne pubblicitarie SEM o Social;
1,00 900,00 900,00 31
500,00 31
- Naming Elastopower;
1,00 500,00
Ideazione Marchio/logotipo 1,00 1.500,00 1.500,00 31
Progettazione Coordinati aziendali 1,00 300,00 300,00 31
- Coordinamento ed assistenza alla registrazione del marchio;
1,00 500,00 500,00 31
Depliant Tetti Civili e Industriali 1,00 2.520,00 2.520,00 31
(Ideazione Concept, Rendering. Testi,
Fornitura immagini e impaginazione);
- Video pubblicitario 1,00 2.790,00 2.790,00 31
(Ideazione creativa video e contenuti per speakeraggio, Speaker, Montaggio);
- Attività Varie 1,00 720,00 720,00 31
Note
Assegno Bancario di € 10.575,08 al 30/06/2019
Tola merce. Sp. treap Sp. In Sp bob: Tal Imponibila: Sconti Maggior icelado.
Titolo di esenzione: Tot imposta: Tal. documenta C.IVA: Imponiblac ALIVA
Valore omaggi Tot docum. {natta omaggij
Acconto:
Sood relat import:
SEGUE >>> MEDUSA s.r.l. Via Yuri Gagarin, 191-61122 Pesaro (PU) Tel. +39 0721 21048 - Fax +39 0721 21048
3 Cap. Soc. € 10.000.00 i.v.C.F. - P.IVA 02312480417 www.medusastudio.it info@medusastudio.it
Destinatano
ELASTOPOWER SRL
VIA MENGARONI, 13 MEDUSA STUDIO 61121 PESARO (PU) MARKETING STRATEGICO
Lungo di destinazione.
Idem
To daciamento: Alumero doc.: Data documento Pagina
Fattura immediata 36 26/06/2019 Cad.conto Partita IVA: Cod fiscale Cat Zona Descr
4010101 02668490416 02668490416 74 Assegno Bancario Agenta Nome agente: Valuta Desor value: Balca Ab. Cab
EURO 0 0
Cod.articolo Descrizione UM Q.tà Prezzo Sconti Importo CI
Fattura a saldo lavori eseguiti rif. preventivo Rif. 180430
- Analisi e Strategia Marketing;
2.000,00 31 1,00 2.000,00
- Pay Off;
1,00 500,00 500,00 31
- Sito internet;
2.290,00 31 1,00 2.290,00
- Analisi ed identificazione parole chiave per SEO;
1,00 1.000,00 1.000,00 31
- Messa a punto dei contenuti sito per indicizzazione su Google;
1,00 500,00 500,00 31
-Aggiornamento visual per sito internet 1,00 370,00 370,00 31
- Analisi delle parole chiave per campa gne pubblicitarie SEM o Social;
1,00 900,00 900,00 31
500,00 31
- Naming Elastopower;
1,00 500,00
Ideazione Marchio/logotipo 1,00 1.500,00 1.500,00 31
Progettazione Coordinati aziendali 1,00 300,00 300,00 31
- Coordinamento ed assistenza alla registrazione del marchio;
1,00 500,00 500,00 31
Depliant Tetti Civili e Industriali 1,00 2.520,00 2.520,00 31
(Ideazione Concept, Rendering. Testi,
Fornitura immagini e impaginazione);
- Video pubblicitario 1,00 2.790,00 2.790,00 31
(Ideazione creativa video e contenuti per speakeraggio, Speaker, Montaggio);
- Attività Varie 1,00 720,00 720,00 31
Note
Assegno Bancario di € 10.575,08 al 30/06/2019
Tola merce. Sp. treap Sp. In Sp bob: Tal Imponibila: Sconti Maggior icelado.
Titolo di esenzione: Tot imposta: Tal. documenta C.IVA: Imponiblac ALIVA
Valore omaggi Tot docum. {natta omaggij
Acconto:
Sood relat import:
SEGUE >>>
6.Nella fattura è contenuto il preciso riferimento:
"Fattura a saldo lavori eseguiti rif. Preventivo Rif. 180430"
Il preventivo n. 18430, formulato dall'appellante, è stato anch'esso depositato in atti e di seguito si riproduce:
0MEDUSA STUDIO MARKETING STRATEGICO
Rif. 180430
Pesaro, 30/04/2018
Spett.le IMPERMEA ISOLAMENTI S.R.L.
Via Mengaroni, 13 - 61121 Pesaro PU
T. +390721581467 M. +39 327 4016682
info@impermeaisolamenti.com
C.A. Responsabili del progetto
EN BI
Oggetto: Preventivo aggiornato
Gent.mo EN segue la nostra migliore offerta economica riservata a Impermea Isolamenti relativa alle necessità aziendali che ci avete trasmesso.
A disposizione per qualunque approfondimento porgo i più cordiali saluti.
Eugenio Tonelli 393 3370382
Medusa S.r.l.
7.Dall'esame degli atti è dunque evidente che le prestazioni oggetto di causa sono riferibili alla società Controparte_3 e non all'appellata. Tant'è che l'assegno insoluto prodotto dall'appellante a conferma del proprio credito, per un CP importo pari alla fattura 39/201, risulta emesso sul conto della Controparte_3
8.Le argomentazioni del Tribunale sulla irrilevanza degli elementi di prova documentale offerti dall'appellante vanno condivise ed integrate dalle (risolutive) osservazioni che precedono.
In definitiva resta confermato il difetto di prova:
• sia dell'esistenza di un accordo tra le parti del presente giudizio avente ad oggetto le prestazioni dedotte in monitorio,
sia dell'esecuzione di tali prestazioni nei confronti dell'appellata.
In tal modo viene superata ogni necessità di approfondimento istruttorio a mezzo delle prova orale richiesta dall'appellante.
9.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
5800,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 18 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini