Sentenza 16 febbraio 2024
Massime • 1
Ai fini della quantificazione dell'equa riparazione prevista per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., il ricorso al parametro aritmetico non esime il giudice dal valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso, senza che, ai fini della riduzione dell'entità dell'indennizzo, possa assumere rilievo alcuno la condizione di marginalità sociale dell'istante, non mutando il pregiudizio arrecato al bene della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice di merito che aveva ridotto l'indennizzo in ragione di parametri quali lo stato di disoccupazione, la precaria condizione abitativa e la carenza di solide relazioni affettive dell'istante). (Conf.: n. 981 del 1992, Rv. 191862-01 e n. 860 del 1993, Rv. 194764-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2024, n. 9486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9486 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
Lut2 udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'Avvocato dello Stato Mauro Gramaglia, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con la liquidazione delle spese. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9486 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 16/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 settembre 2023, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sent. n. 10127 del 2023, la Corte d'appello di Bari, fermo il già accertato diritto dell'istante alla riparazione per l'ingiusta carcerazione preventiva subita dal 28 ottobre 2017 al 29 gennaio 2019 in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 609 bis, 572 cod. pen. e 3, comma 1, nn. 5 e 8, I. 75 del 1958, ha quantificato l'indennizzo in euro 75.000, operando una riduzione prossima al 30% rispetto alla misura standard quantificabile in base al c.d. criterio aritmetico. 2. Avverso detta ordinanza, per il tramite del difensore fiduciario l'istante ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, l'errata applicazione ed interpretazione della legge penale in riferimento all'art. 314 cod. proc. pen. nonché l'illogicità della motivazione. Ci si duole, in particolare, del fatto che la Corte d'appello abbia giustificato la liquidazione del ridotto indennizzo, peraltro determinato in misura eguale a quella di cui all'ordinanza già annullata dalla Corte di cassazione, adducendo illegittimamente ragioni fondate su valutazioni di carattere sociale ed economico (l'assenza di una famiglia, la mancanza di un'abitazione, una condizione sociale disagiata) che, pena la violazione del principio di uguaglianza, non possono essere utilizzate per considerare meno afflittiva la carcerazione ingiustamente disposta per una serie di reati gravissimi. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione della legge penale in merito alla quantificazione dell'indennizzo, effettuata, con mero giudizio equativo, senza alcun calcolo aritmetico e utilizzando una motivazione analoga a quella che sorreggeva l'ordinanza in precedenza annullata dalla Corte di legittimità. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. pen. per aver l'ordinanza impugnata integralmente compensato le spese nei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze benché questo non si fosse costituito nel giudizio di rinvio ma soltanto nel precedente grado di legittimità, rispetto al quale la Corte di cassazione aveva demandato al giudice del rinvio la liquidazione delle spese. Pur affermando che questi avrebbe potuto considerare l'intera procedura per giungere ad una complessiva valutazione della vicenda ai fini di un'eventuale compensazione delle spese, si lamenta che ciò non sia in realtà avvenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. I primi due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente per l'evidente connessione - sono fondati ed assorbenti. 2.. Per quanto qui rileva, va rammentato che la sentenza rescindente ha annullato la precedente ordinanza resa dalla Corte territoriale censurando il fatto che, nel disporre la riduzione dell'indennizzo rispetto alla somma calcolata in base al criterio aritmetico della somma standard di euro 235 per i 458 giorni di carcerazione ingiustamente sofferta, il giudice di merito aveva in modo preponderante valutato un dato esperienziale non utilizzabile secondo il più recente e condiviso orientamento interpretativo, vale a dire che una pregressa carcerazione per altra causa renderebbe di per sé meno afflittiva la detenzione subita in occasione di una successiva vicenda processuale. Nel compiere il nuovo giudizio, il giudice del rinvio si è attenuto al principio di diritto affermato e ha espressamente escluso di attribuire rilevanza ai periodi di carcerazione che l'istante aveva in precedenza subito (non soltanto quello considerato dalla sentenza rescindente, ma anche altri due di cui l'ordinanza impugnata dà conto). 3. La riduzione dell'indennizzo calcolato secondo il criterio standard è stata invece motivata sul rilievo che la condizione personale dell'istante, «almeno nel periodo in cui fu sottoposto alla misura custodiale, era quella di un uomo che viveva in una situazione di accentuata marginalità socio-economica e di subalternità culturale», caratterizzata da una «angustia abitativa (container, baracca, casa abbandonata) [che] non può non aver mitigato il patimento naturalmente connesso alla restrizione carceraria». Secondo il giudice del rinvio, questa condizione ed ulteriori fattori personali («era all'epoca privo di occupazione e di rapporti affettivi di qualsivoglia natura»), «avendo inciso molto negativamente sulla qualità complessiva della sua esistenza, impedirono alla restrizione di dispiegare in misura ordinaria gli effetti di sofferenza determinati dalla limitazione della libertà personale», sì da indurre alla riduzione dell'indennizzo standard, quantificato in euro 107.630, in misura prossima al 30%, liquidandone dunque l'importo in 75.000 euro. 4. Premesso - come anche ribadito dalla sentenza rescindente - che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto alla Corte di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri 3 manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513-02), occorre dunque valutare se la riportata motivazione risponda a criteri di logicità e non presti il fianco a censure scrutinabili in questa sede. Le doglianze del ricorrente si appuntano, in particolare, sull'illegittimità dei criteri utilizzati, che violerebbero l'essenziale principio di uguaglianza della libertà personale dei soggetti che subiscono una ingiusta carcerazione e tradirebbero il consolidato indirizzo secondo cui il ristoro deve avvenire omogeneamente per tutti gli individui, tramite un criterio rispondente ad un'uniformità pecuniaria di base. 5. In diritto va premesso che, per consolidato e risalente orientamento condiviso dal Collegio ed in questa sede ribadito, l'equa riparazione per ingiusta detenzione, integrante un diritto civico che configura un obbligo di diritto pubblico dello Stato, non ha carattere risarcitorio, in quanto detto obbligo non nasce "ex illicito" ma da solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma, nel limite previsto dalla legge, la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento (Sez. U, n. 1 del 06/03/1992, Fusilli, Rv. 191147). 5.1. Allo scopo di rendere quanto più possibile oggettiva e comprensibile la liquidazione, si è giustamente affermato e diffuso il ricorso al c.d. parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen. espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, che deve essere opportunamente integrato dal giudice innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità (positiva o negativa) della situazione concreta (Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaj, Rv. 259940; v. già Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975). In particolare, detto criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072). 4 5.2. Da tempo, tuttavia, si riconosce - ed il Collegio intende ribadire questi principi - che, ai fini della quantificazione dell'equa riparazione prevista per i casi di ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., a differenza di quanto si verifica con riguardo alla riparazione dell'errore giudiziario prevista dall'art. 643 cod. proc. pen., deve tenersi conto unicamente dei pregiudizi scaturiti dalla privazione della libertà personale;
bene, quest'ultimo, il cui valore è da considerare identico per qualsiasi soggetto. Ne consegue che la riparazione in questione, qualificabile come indennizzo di un pregiudizio obiettivamente ingiusto ma pur sempre derivante da legittimo e corretto esercizio della giurisdizione penale, dovrà essere quantificata sulla base di un'unica unità di misura e, quindi, facendo riferimento, da un lato, alla durata della privazione di libertà e, dall'altro, all'entità della somma massima fissata dal legislatore, unitamente alla durata massima di legge della custodia cautelare. Questo non esclude, peraltro, che il giudice sia anche investito del potere-dovere di procedere a marginali aggiustamenti del dato aritmetico ricavabile dall'operazione anzidetta, valorizzando a tal fine circostanze accessorie tanto obiettive (quali ad esempio le modalità più o meno gravose della privazione di libertà) quanto soggettive (quali ad esempio l'incensuratezza, le condizioni economiche, i danni all'immagine, lo "strepitus fori" e simili), con esclusione, peraltro, di quelle da considerare irrilevanti rispetto al principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione, quali, ad esempio, l'appartenenza del soggetto ad una determinata classe sociale, l'assunta maggiore o minore sensibilità alla privazione della libertà, la capacità di produrre redditi (Sez. 4, n. 981 del 09/07/1992, Leone, Rv. 191862). Su questa linea si è da tempo condivisibilmente affermato che la riparazione per ingiusta detenzione va determinata discrezionalmente, ma senza tener alcun conto delle differenze derivanti dalla condizione sociale, dal censo, dalla capacità di produrre reddito, dalle cariche pubbliche e private rivestite, in quanto i beni della persona, della vita e della libertà non ammettono diversità di trattamento e di valutazione sotto qualsivoglia profilo (Sez. 4, n. 860 del 28/06/1993, Girardi, Rv. 194764). 5.3. Nell'applicare questi criteri per incrementare l'indennizzo standard si è dato rilievo ad ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta privazione della libertà ritenuti idonei ad integrare un "surplus" di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche conseguenti alla privazione della libertà con riguardo, di volta in volta: a specifici profili di pregiudizio alla salute (Sez. 4, n. 28126 del 07/05/2019, Catanzariti, Rv. 276568); a gravi danni non patrimoniali, consistiti nell'arresto di una procedura adottiva, nell'impossibilità di assistere la madre gravemente malata e di partecipare ai suoi funerali, in danni psicofisici (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259); ad un trauma reattivo alla carcerazione che 5 aveva determinato un significativo danno biologico (Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016, dep. 2017, D'Elia, Rv. 269077); ad un pregiudizio straordinario rispetto allo svolgimento delle relazioni familiari per la subita privazione della funzione genitoriale (Sez. 4, n. 997 del 17/12/2013, dep. 2014, Postiglione, Rv. 257907); alle conseguenze che la diffusione sulla stampa locale dell'arresto del ricorrente aveva determinato in termini di discredito (Sez. 3, n. 3912 del 05/12/2013, dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833); alle sofferenze morali patite ed alla lesione della reputazione conseguente allo "strepitus fori" (Sez. 4, n. 40906 del 06/10/2009, Mazzarotto, Rv. 245369); alle particolari conseguenze sociali, personali e familiari scaturite da una privazione della libertà personale pur durata soltanto pochi giorni (Sez. 4, n. 1134 del 23/04/1997, Prestifilippo, Rv. 207801); alla circostanza che l'imputato, privato della libertà, fosse stato impedito ad interessarsi personalmente alla sua azienda (Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035, ove si è ulteriormente ribadito che la valutazione equitativa deve tener conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643, comma 1, cod. proc. pen., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore "dinamico" che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione). Fatto salvo il controverso caso dell'aver il soggetto già scontato un precedente periodo di carcerazione, che nella vicenda in esame è già stato scrutinato nel precedente giudizio di legittimità e che in questa sede non viene più in rilievo, sono invece pressoché inesistenti, nella casistica, le ipotesi in cui ci si è distaccati dal criterio aritmetico per ridurre l'indennizzo così quantificato sul rilievo che il soggetto aveva subito un pregiudizio inferiore a quello mediamente sopportato per la privazione della libertà personale. 6. Ciò premesso in diritto, reputa il Collegio che i criteri nella specie utilizzati dal giudice del rinvio violino i principi ermeneutici sopra riepilogati e si pongano in particolare in contrasto con il principio di eguaglianza, risultando anche manifestamente illogici. In particolare, essi determinano innanzitutto un sensibile discostamento dalla liquidazione standard e, incongruamente, confermano lo stesso importo che la sentenza rescindente aveva riconosciuto essere stato per lo più fondato sulla considerazione di un parametro (quello del pregresso stato detentivo) ritenuto 6 inutilizzabile in sede di rinvio. In secondo luogo, valorizzano aspetti di regola ritenuti irrilevanti, e dunque manifestamente illogici e arbitrari, rispetto alla quantificazione dell'indennizzo sulla restrizione della libertà, e comunque discriminatori: lo stato di disoccupazione (come se chi non lavora patisca meno la restrizione della libertà); la qualità della soluzione abitativa (come se, per contro, chi, ad es., viva in una villa con piscina subisca maggiore sofferenza per la privazione della libertà e meriti per ciò solo un indennizzo superiore a quello standard o come se, in via generale, ai fini di cui si discute si dovesse tenere conto della maggiore o minore agiatezza e comodità della dimora); l'ampiezza e solidità delle relazioni affettive (parametro, questo, che potrebbe essere valorizzato anche in senso contrario, essendo ragionevole pensare che solidi legami affettivi non si interrompano per il solo fatto della carcerazione e possano dunque aiutare il detenuto ad affrontare meglio la situazione di ingiusta privazione della libertà personale così rendendola meno penosa). In ultima analisi, i criteri utilizzati dalla Corte territoriale legittimano una diversa quantificazione del criterio aritmetico (nel caso di specie con sensibile riduzione del 30%) a seconda della condizione sociale (di marginalità, piuttosto che di "normalità" o di privilegio, situazione, quest'ultima, che, alla luce di questi criteri, dovrebbe conseguentemente avere effetti opposti di aumento del quantum), per non parlare dell'incomprensibile richiamo - pure utilizzato dall'ordinanza impugnata - alla "subalternità culturale", elementi che sono estranei alla disciplina positiva, suonano obiettivamente discriminatori e ridondano, in ultima analisi, in erronea applicazione dei principi ermeneutici ed in manifesta illogicità del percorso argomentativo. 7. Come pure richiesto, per analoghe ragioni, dal Procuratore generale, l'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari, a cui è altresì rimessa la regolazione delle spese sostenute dalle parti nei due procedimenti di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 16 febbraio 2024.