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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2024 ed iscritta al n. 1742
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Rosa Bruna Parte_1 C.F._1
Chiolini del foro di Como e con elezione di domicilio in Via Rubini n.
7 - Como, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
ATTORE
contro
- ), con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA/CONTUMACE
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
in via principale: condannare , in forza della polizza n. 390031558 del 14.03.2019 sottoscritta Controparte_1
dall'attore, all'integrale risarcimento dei danni da fenomeno elettrico subiti dall'attore in data 21.10.2023, nella misura
che si indica in euro 12.748,93, già decurtato lo scoperto del 10%, ovvero in quell'altra somma che risulterà dimostrata in
corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
In punto spese: con vittoria di spese e compenso professionale.
pagina 1 di 6 In via istruttoria: Si chiede ammettersi prove per testi sulle circostanze da 1 a 13) di cui alla premessa, da intendersi
capitoli di prova preceduti da “Vero che”, indicando sin d'ora come testi i signori , , Testimone_1 Testimone_2
, con riserva di indicarne altri e di dedurre ulteriori prove nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla luce Testimone_3
delle difese avversarie.
Si chiede CTU volta alla verifica e quantificazione dei danni subiti dall'attore a causa del sinistro in oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato ha esposto che in data Parte_1
21.10.2023 verso le ore 22,30 circa presso la sua abitazione in Merate via Montegrappa 34 si è
verificata la caduta di un fulmine, che ha colpito un morsetto situato sul palo dell'NE che conduce la corrente all'immobile, provocando l'esplosione nel quadro elettrico e numerosi danni: all'impianto di allarme e di videosorveglianza, al motore della basculante del box, ai motori del cancello elettrico, all'impianto di illuminazione esterno (faretti interrati, punti luce a parete, punti luce ingresso e punti luce giardino), alla centrale dell'impianto di irrigazione, a due pc portatili collegati alla rete al momento dell'esplosione, all'impianto internet completo di antenna Wind e modem, alla scheda della caldaia, alla lavatrice, al cablaggio e all'antenna tv nonché ai ripetitori del segnale WiFi.
Essendo assicurato per tale evento con in data 23.10.2023 ha denunciato il Controparte_1
sinistro ed il successivo 16.11.2023 i periti dall'assicurazione hanno svolto sopralluogo, procedendo al riscontro dei danni. Ricevuta l'autorizzazione dell'assicurazione, l'attore ha provveduto alle riparazioni, conservando presso la propria abitazione tutti i pezzi e i beni danneggiati: per il ripristino dei danni ha sostenuto spese per complessivi 14.164,77 euro.
A fronte della richiesta di rimborso avanzata dall'attore, , pur ritenendo Controparte_1
indennizzabile il sinistro, con e-mail del 26.2.2024 (doc.12) ha offerto la somma di 4.230,18 euro,
rifiutata dall'attore perché inadeguata e contraria ai termini di polizza. Falliti i successivi tentativi di raggiungere una composizione amichevole, il ha avviato la procedura di mediazione, tuttavia Pt_1
con esisto negativo per la mancata partecipazione di (che però ha alzato l'offerta ad euro Controparte_1
5.722,74). Per l'effetto, ha evocato in giudizio la Compagnia per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dal fenomeno elettrico nell'importo “di euro 12.748,93, già decurtato lo scoperto
pagina 2 di 6 del 10%, ovvero in quell'altra somma che risulterà dimostrata in corso di causa, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo”.
2. - L'atto di citazione è stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data 25.10.2024 a che non si è costituita in giudizio: ne va ribadita la declaratoria di contumacia. Controparte_1
3. - Passando al merito, l'offerta proveniente dalla convenuta in data 26.2.2024 (doc. 12 cit.) e migliorata in data 11.7.2024 (doc. 15) non rende necessario indagare sull'effettiva causazione del sinistro e sulla relativa indennizzabilità: , infatti, ha riconosciuto che “le verifiche Controparte_1
tecniche effettuate e l'analisi delle garanzie di polizza confermano che il sinistro denunciato è indennizzabile”.
La polizza n. 390031558 emessa il 14.3.2019 (con scadenza 15.3.2029) è quindi pacificamente operativa (doc. 1) ed il sinistro è stato tempestivamente denunciato (doc. 2). In data 16.11.2023 i periti della Compagnia hanno verificato i danni, redigendo apposita scheda tecnica (doc. 3).
In corso di causa i danni, già in parte riprodotti in apposite fotografie (doc. 4), sono stati adeguatamente confermati dai testi escussi.
In particolare, il teste – omonimo dell'attore ma non parente, bensì amico – Testimone_2
che quella sera si trovava proprio presso l'abitazione dell'attore e che di professione è elettricista ed ha realizzato l'impianto della casa (“Voglio precisare che l'impianto elettrico dell'abitazione del mio amico l'ho realizzato io”), non solo ha confermato l'accaduto (“Il sabato sera per cui è causa intorno alle 22.30 mi trovavo a casa sua e ho personalmente visto un fulmine cadere sul palo dell'NE che si
trova di fronte alla casa del mio amico. Il fulmine ha preso la punta del palo. E' saltata l'elettricità e
la casa del mio amico è rimasta senza concorrente;
abbiamo subito contatto NE che è intervenuta
alle 12.00 del giorno dopo. Fino a quel momento la casa è rimasta senza elettricità”), ma ha anche chiarito di essere subito intervenuto il pomeriggio seguente per constatare i danni elettrici: “Il
pomeriggio di quella domenica mi sono recato nella casa del mio amico e ho cominciato a constatate i
primi danni evidenti: cancello elettrico e basculante elettrico non funzionavano, impianto antintrusione
ossia centrale allarme fuori uso, videoregistratore e telecamere, il modem (impianto wi-fi),
illuminazione esterna del giardino, centralina impianto irrigazione, scheda della caldaia, lavatrice”. I
lavori effettuati dalla sua società sono stati confermati come quelli elencati nella fattura 10/2024 del pagina 3 di 6 25.4.2024 (doc. 11) e accusati di regolare pagamento (“Confermo in particolare che l'importo di cui alla fattura documento 11 è stata pagata a me dal mio amico per l'attività che ho esposto in fattura e
che ho realmente effettuato”). Il teste, quale persone esperta del settore elettrico, ha anche preso visione delle ulteriori fatture prodotte dall'attore (docc. da 5 a 10) ed ha confermato “che si tratta di
riparazioni di impianti o beni che si sono rovinati a causa del fulmine. Con particolare riguardo al
documento 7 posso dire per come si è rovinato il modem, anche i pc, se collegati alla rete elettrica, avrebbero subito l'ennesimo danno”.
Parte dei lavori sono stati eseguiti anche da , dipendente della S.B Electric di Testimone_3
(“… ricordo che mi trovavo presso l'abitazione di per fare delle Testimone_2 Parte_1
riparazioni di natura elettrica a seguito di danni cagionati da un fulmine”), il quale ha anche ricordato l'arrivo in loco di due periti dell'Assicurazione: “In quella circostanza si sono presentati due periti di un'assicurazione, un uomo ed una donna, e io ho mostrato loro le spinette che erano bruciate, i paletti dell'illuminazione del giardino che dovevano essere totalmente cambiati, l'allarme, le telecamere ed il
modem di internet, le schede della caldaia, la scheda della basculante e quella del cancello.
Successivamente ci siamo accorti anche della scheda della lavatrice. Ribadisco di aver rappresentato a
questi periti quanto ho appena indicato. (…) man mano che io illustravo ai periti i danni, loro
prendevano nota”.
E' stata infine escussa a testimonio anche a moglie dell'attore, la quale ha Testimone_4
chiarito di aver ricevuto l'autorizzazione dell'Assicurazione a procedere alla riparazione dei danni (“Il
riferimento della nostra famiglia presso è il Sig. e quando è successo il fatto CP_1 Parte_2
di cui è causa ci siamo messi in contatto con lui per capire come muoverci. Lui ci ha detto di mandare i preventivi all'assicurazione e di iniziare pure i lavori di riparazione, tenendo però da parte i pezzi
cambiati perché danneggiati. Noi abbiamo inviato i preventivi e quando abbiamo iniziato i lavori sono
venuti due periti a verificare i danni”), ha confermato le riparazioni eseguite ed i relativi pagamenti effettuati (“I lavori di riparazione sono quelli che vedo riportati nelle fatture da 5 a 11 e posso
confermare che sono stati integralmente pagati”) ed ha assicurato che i pezzi sostituiti sono ancora a disposizione presso l'abitazione (“Peraltro tutti i pezzi sostituiti sono ancora presso casa nostra”).
pagina 4 di 6 Alla luce delle risultanze testimoniali e della documentazione prodotta, non appare necessario dare corso alla C.T.U. richiesta dall'attore per appurare che effettivamente le riparazioni indicate nelle fatture prodotte riguardino il ripristino di danni cagionati dalla caduta del fulmine. L'effettivo loro pagamento, oltre che confermato dai testi, si rileva documentalmente dagli scontrini prodotti e dall'attestazione di pagamento apposta sulle fatture con i relativi bonifici. Possono allora ritenersi adeguatamente dimostrati i danni derivanti dalla caduta del fulmine e gli esborsi effettuati per le riparazioni in complessivi euro 14.164,77.
4. - Esaminato il contratto di assicurazione (doc. 1 cit.), si ricava con certezza che la polizza
“Protezione Casa” copre i danni al contenuto dell'immobile dovuti a fulmine sino al massimo indennizzo di euro 40.000,00. L'art. 7.5 “Fenomeno elettrico” stabilisce che “La Società indennizza i
danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da scariche, correnti o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica”. E' previsto – ed è applicabile al caso di specie – “uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00”. Non è invece applicabile nello specifico il limite “fino alla concorrenza di un importo
pari al 20% della somma assicurata per ogni partita, con il massimo, per periodo di assicurazione, di
euro 15.000,00”, in quanto il danno complessivo è minore, così come l'ulteriore limite “di euro
3.000,00 per i danni ai computer ed agli strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica”, atteso che per i due computer i danni complessivi sono stati di euro 1.022,20.
Pertanto l'indennizzo spettante all'attore, detratto lo scoperto del 10%, è pari ad euro 12.748,30
sulla quale vanno conteggiati gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro
(21.10.2023) al saldo effettivo.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, l'Assicurazione convenuta va condannata a rifonderle all'attore nell'importo che si liquida – in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa (pari all'effettiva condanna di euro 12.748,30), dell'attività concretamente effettuata
(senza scritti conclusivi) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro
3.764,00 (di cui euro 264,00 per anticipazioni ed euro 3.500,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ON
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a Controparte_1 P.IVA_1
in forza della polizza n. 390031558 del 14.3.2019, dei danni da fenomeno elettrico Parte_1
subiti dall'immobile in data 21.10.2023 con pagamento dell'indennizzo di euro 12.748,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
ON
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Controparte_1 P.IVA_1
le spese processuali per euro 3.764,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se Parte_1
dovuta.
Così deciso in Lecco mercoledì 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2024 ed iscritta al n. 1742
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Rosa Bruna Parte_1 C.F._1
Chiolini del foro di Como e con elezione di domicilio in Via Rubini n.
7 - Como, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
ATTORE
contro
- ), con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA/CONTUMACE
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
in via principale: condannare , in forza della polizza n. 390031558 del 14.03.2019 sottoscritta Controparte_1
dall'attore, all'integrale risarcimento dei danni da fenomeno elettrico subiti dall'attore in data 21.10.2023, nella misura
che si indica in euro 12.748,93, già decurtato lo scoperto del 10%, ovvero in quell'altra somma che risulterà dimostrata in
corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
In punto spese: con vittoria di spese e compenso professionale.
pagina 1 di 6 In via istruttoria: Si chiede ammettersi prove per testi sulle circostanze da 1 a 13) di cui alla premessa, da intendersi
capitoli di prova preceduti da “Vero che”, indicando sin d'ora come testi i signori , , Testimone_1 Testimone_2
, con riserva di indicarne altri e di dedurre ulteriori prove nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla luce Testimone_3
delle difese avversarie.
Si chiede CTU volta alla verifica e quantificazione dei danni subiti dall'attore a causa del sinistro in oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato ha esposto che in data Parte_1
21.10.2023 verso le ore 22,30 circa presso la sua abitazione in Merate via Montegrappa 34 si è
verificata la caduta di un fulmine, che ha colpito un morsetto situato sul palo dell'NE che conduce la corrente all'immobile, provocando l'esplosione nel quadro elettrico e numerosi danni: all'impianto di allarme e di videosorveglianza, al motore della basculante del box, ai motori del cancello elettrico, all'impianto di illuminazione esterno (faretti interrati, punti luce a parete, punti luce ingresso e punti luce giardino), alla centrale dell'impianto di irrigazione, a due pc portatili collegati alla rete al momento dell'esplosione, all'impianto internet completo di antenna Wind e modem, alla scheda della caldaia, alla lavatrice, al cablaggio e all'antenna tv nonché ai ripetitori del segnale WiFi.
Essendo assicurato per tale evento con in data 23.10.2023 ha denunciato il Controparte_1
sinistro ed il successivo 16.11.2023 i periti dall'assicurazione hanno svolto sopralluogo, procedendo al riscontro dei danni. Ricevuta l'autorizzazione dell'assicurazione, l'attore ha provveduto alle riparazioni, conservando presso la propria abitazione tutti i pezzi e i beni danneggiati: per il ripristino dei danni ha sostenuto spese per complessivi 14.164,77 euro.
A fronte della richiesta di rimborso avanzata dall'attore, , pur ritenendo Controparte_1
indennizzabile il sinistro, con e-mail del 26.2.2024 (doc.12) ha offerto la somma di 4.230,18 euro,
rifiutata dall'attore perché inadeguata e contraria ai termini di polizza. Falliti i successivi tentativi di raggiungere una composizione amichevole, il ha avviato la procedura di mediazione, tuttavia Pt_1
con esisto negativo per la mancata partecipazione di (che però ha alzato l'offerta ad euro Controparte_1
5.722,74). Per l'effetto, ha evocato in giudizio la Compagnia per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dal fenomeno elettrico nell'importo “di euro 12.748,93, già decurtato lo scoperto
pagina 2 di 6 del 10%, ovvero in quell'altra somma che risulterà dimostrata in corso di causa, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo”.
2. - L'atto di citazione è stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data 25.10.2024 a che non si è costituita in giudizio: ne va ribadita la declaratoria di contumacia. Controparte_1
3. - Passando al merito, l'offerta proveniente dalla convenuta in data 26.2.2024 (doc. 12 cit.) e migliorata in data 11.7.2024 (doc. 15) non rende necessario indagare sull'effettiva causazione del sinistro e sulla relativa indennizzabilità: , infatti, ha riconosciuto che “le verifiche Controparte_1
tecniche effettuate e l'analisi delle garanzie di polizza confermano che il sinistro denunciato è indennizzabile”.
La polizza n. 390031558 emessa il 14.3.2019 (con scadenza 15.3.2029) è quindi pacificamente operativa (doc. 1) ed il sinistro è stato tempestivamente denunciato (doc. 2). In data 16.11.2023 i periti della Compagnia hanno verificato i danni, redigendo apposita scheda tecnica (doc. 3).
In corso di causa i danni, già in parte riprodotti in apposite fotografie (doc. 4), sono stati adeguatamente confermati dai testi escussi.
In particolare, il teste – omonimo dell'attore ma non parente, bensì amico – Testimone_2
che quella sera si trovava proprio presso l'abitazione dell'attore e che di professione è elettricista ed ha realizzato l'impianto della casa (“Voglio precisare che l'impianto elettrico dell'abitazione del mio amico l'ho realizzato io”), non solo ha confermato l'accaduto (“Il sabato sera per cui è causa intorno alle 22.30 mi trovavo a casa sua e ho personalmente visto un fulmine cadere sul palo dell'NE che si
trova di fronte alla casa del mio amico. Il fulmine ha preso la punta del palo. E' saltata l'elettricità e
la casa del mio amico è rimasta senza concorrente;
abbiamo subito contatto NE che è intervenuta
alle 12.00 del giorno dopo. Fino a quel momento la casa è rimasta senza elettricità”), ma ha anche chiarito di essere subito intervenuto il pomeriggio seguente per constatare i danni elettrici: “Il
pomeriggio di quella domenica mi sono recato nella casa del mio amico e ho cominciato a constatate i
primi danni evidenti: cancello elettrico e basculante elettrico non funzionavano, impianto antintrusione
ossia centrale allarme fuori uso, videoregistratore e telecamere, il modem (impianto wi-fi),
illuminazione esterna del giardino, centralina impianto irrigazione, scheda della caldaia, lavatrice”. I
lavori effettuati dalla sua società sono stati confermati come quelli elencati nella fattura 10/2024 del pagina 3 di 6 25.4.2024 (doc. 11) e accusati di regolare pagamento (“Confermo in particolare che l'importo di cui alla fattura documento 11 è stata pagata a me dal mio amico per l'attività che ho esposto in fattura e
che ho realmente effettuato”). Il teste, quale persone esperta del settore elettrico, ha anche preso visione delle ulteriori fatture prodotte dall'attore (docc. da 5 a 10) ed ha confermato “che si tratta di
riparazioni di impianti o beni che si sono rovinati a causa del fulmine. Con particolare riguardo al
documento 7 posso dire per come si è rovinato il modem, anche i pc, se collegati alla rete elettrica, avrebbero subito l'ennesimo danno”.
Parte dei lavori sono stati eseguiti anche da , dipendente della S.B Electric di Testimone_3
(“… ricordo che mi trovavo presso l'abitazione di per fare delle Testimone_2 Parte_1
riparazioni di natura elettrica a seguito di danni cagionati da un fulmine”), il quale ha anche ricordato l'arrivo in loco di due periti dell'Assicurazione: “In quella circostanza si sono presentati due periti di un'assicurazione, un uomo ed una donna, e io ho mostrato loro le spinette che erano bruciate, i paletti dell'illuminazione del giardino che dovevano essere totalmente cambiati, l'allarme, le telecamere ed il
modem di internet, le schede della caldaia, la scheda della basculante e quella del cancello.
Successivamente ci siamo accorti anche della scheda della lavatrice. Ribadisco di aver rappresentato a
questi periti quanto ho appena indicato. (…) man mano che io illustravo ai periti i danni, loro
prendevano nota”.
E' stata infine escussa a testimonio anche a moglie dell'attore, la quale ha Testimone_4
chiarito di aver ricevuto l'autorizzazione dell'Assicurazione a procedere alla riparazione dei danni (“Il
riferimento della nostra famiglia presso è il Sig. e quando è successo il fatto CP_1 Parte_2
di cui è causa ci siamo messi in contatto con lui per capire come muoverci. Lui ci ha detto di mandare i preventivi all'assicurazione e di iniziare pure i lavori di riparazione, tenendo però da parte i pezzi
cambiati perché danneggiati. Noi abbiamo inviato i preventivi e quando abbiamo iniziato i lavori sono
venuti due periti a verificare i danni”), ha confermato le riparazioni eseguite ed i relativi pagamenti effettuati (“I lavori di riparazione sono quelli che vedo riportati nelle fatture da 5 a 11 e posso
confermare che sono stati integralmente pagati”) ed ha assicurato che i pezzi sostituiti sono ancora a disposizione presso l'abitazione (“Peraltro tutti i pezzi sostituiti sono ancora presso casa nostra”).
pagina 4 di 6 Alla luce delle risultanze testimoniali e della documentazione prodotta, non appare necessario dare corso alla C.T.U. richiesta dall'attore per appurare che effettivamente le riparazioni indicate nelle fatture prodotte riguardino il ripristino di danni cagionati dalla caduta del fulmine. L'effettivo loro pagamento, oltre che confermato dai testi, si rileva documentalmente dagli scontrini prodotti e dall'attestazione di pagamento apposta sulle fatture con i relativi bonifici. Possono allora ritenersi adeguatamente dimostrati i danni derivanti dalla caduta del fulmine e gli esborsi effettuati per le riparazioni in complessivi euro 14.164,77.
4. - Esaminato il contratto di assicurazione (doc. 1 cit.), si ricava con certezza che la polizza
“Protezione Casa” copre i danni al contenuto dell'immobile dovuti a fulmine sino al massimo indennizzo di euro 40.000,00. L'art. 7.5 “Fenomeno elettrico” stabilisce che “La Società indennizza i
danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da scariche, correnti o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica”. E' previsto – ed è applicabile al caso di specie – “uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00”. Non è invece applicabile nello specifico il limite “fino alla concorrenza di un importo
pari al 20% della somma assicurata per ogni partita, con il massimo, per periodo di assicurazione, di
euro 15.000,00”, in quanto il danno complessivo è minore, così come l'ulteriore limite “di euro
3.000,00 per i danni ai computer ed agli strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica”, atteso che per i due computer i danni complessivi sono stati di euro 1.022,20.
Pertanto l'indennizzo spettante all'attore, detratto lo scoperto del 10%, è pari ad euro 12.748,30
sulla quale vanno conteggiati gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro
(21.10.2023) al saldo effettivo.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, l'Assicurazione convenuta va condannata a rifonderle all'attore nell'importo che si liquida – in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa (pari all'effettiva condanna di euro 12.748,30), dell'attività concretamente effettuata
(senza scritti conclusivi) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro
3.764,00 (di cui euro 264,00 per anticipazioni ed euro 3.500,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ON
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a Controparte_1 P.IVA_1
in forza della polizza n. 390031558 del 14.3.2019, dei danni da fenomeno elettrico Parte_1
subiti dall'immobile in data 21.10.2023 con pagamento dell'indennizzo di euro 12.748,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
ON
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Controparte_1 P.IVA_1
le spese processuali per euro 3.764,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se Parte_1
dovuta.
Così deciso in Lecco mercoledì 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 6 di 6