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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7487/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente. Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/06/2025 da 1) Parte_1
Nata a MILANO IL 21/02/1959 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]– VIA PORTALUPPI 8 con l'Avv. MARIA GABRIELLA TAMBORINI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a MILANO IL 25/06/1958 cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]– VIA PORTALUPPI 8 con l'Avv. PAOLO SPEROLINI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 12/09/1981 (anno 1981 atto n. 1214 reg. 3 parte 2 serie A) In comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 giugno 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e a scioglimento della comunione e comproprietà dei beni immobili, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
3. I signori e si obbligano a porre in vendita gli immobili siti in Pietra Parte_1 Parte_3
UR (SV), così descritti:
- Appartamento posto in Pietra UR, via Crispi al piano primo, distinto in Catasto Fabbricati alla partita 4130, foglio 3/A, mappale 418, sub. 25, Cat. A/3, Classe 2, vani 5, RCL 1.000;
- Box sito in Pietra UR, via Crispi, foglio 3/A, mappale 418, sub. 16, piano T, Cat. C/6, Classe 4, mq.
18, RCL 133;
o come meglio in fatto, di cui i coniugi sono nudi proprietari e la signora (madre della signora Per_1
) usufruttuaria. Parte_1
4. A tale proposito la signora dichiara di essere in possesso di procura rilasciata a suo favore dalla Pt_1 Per_ signora che la autorizza a vendere a terzi i diritti dell'usufruttuaria spettanti su detti immobili.
5. I signori e convengono di ripartire tra loro due il ricavato della vendita come segue: Pt_1 Pt_3
- il prezzo di vendita, al netto delle spese di mediazione dell'agenzia immobiliare (di cui infra), verrà decurtato della somma complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila) che verrà incassata e andrà a beneficio esclusivo del sig. e ciò allo scopo di riequilibrare i rapporti economici Parte_3 tra i coniugi intercorsi in costanza di matrimonio;
- il residuo importo ricavato dalla vendita – al netto quindi, si ribadisce, delle spese di mediazione dell'agenzia immobiliare, di eventuali altre spese (quali ad esempio: spese tecniche per la verifica della conformità del bene, eventuali costi per sanatorie, costo per asportare gli arredi e i beni mobili qualora non vi provvedano le parti personalmente,...), della somma in prededuzione di euro 50.000,00
(cinquantamila) a favore del sig. verrà ripartito in parti uguali tra i due coniugi Parte_3 comproprietari.
In particolare la signora assume a proprio esclusivo carico ogni eventuale pretesa economica Pt_1 Per_ eventualmente avanzata dalla signora in relazione al prezzo di vendita, esonerando da qualunque responsabilità il sig. Pt_3
6. I coniugi pertanto si impegnano a conferire incarico di vendita dei sopra citati immobili a una agenzia immobiliare che hanno individuato nel Gruppo Immobiliare La Roma 3 di Pietra UR, per il prezzo complessivo compreso tra euro 320.000,00 (trecentoventimila) ed euro 330.000,00 (trecentotrentamila) e con provvigione del 3%.
Entrambi i coniugi acconsentono però sin d'ora ad accettare un'eventuale proposta di acquisto che preveda un prezzo non inferiore ad euro 280.000,00 (duecentottantamila). 7. Il signor rilascerà l'abitazione della casa coniugale entro 15 giorni dalla sentenza di Parte_3 separazione e dalla sottoscrizione dell'incarico a vendere alla agenzia immobiliare, portando con sé i propri effetti personali (compresi quanto residua del servizio di piatti personali attualmente presso l'abitazione della Per_ signora gli orecchini e l'anello di famiglia) e i beni di seguito elencati: deumidificatore;
frullatore ad immersione con i relativi contenitori;
coltelli della Bekel a lama lunga;
CP_1 stereo compatto Sony;
macchina per cucire;
stampante bilancia pesapersone;
piastra a induzione ad CP_2 un elemento;
stendibiancheria in alluminio;
contenitori in plastica per cambio vestiario da dividere equamente;
stampa con cornice ritraenti il Faro fotografato da appeso al muro sopra il mobile Parte_5 vetrina e la sola stampa senza cornice del Faro fotografato da a copertura della cassaforte Parte_5 verrà sostituita con altra stampa;
gelatiera; robottino pulisci pavimento Neato;
modem router Huawei;
cesto porta biancheria da lavare;
radio sottopensile;
mandolina Kasanova Pro;
macchina Dolce Gusto;
barbecue; portadocumenti da scrivania a tre ripiani grigio chiaro;
stiracalzoni con appendiabiti;
scaletta piccola;
disidratatore; fornetto De Longhi;
monitor computer.
8. I coniugi divideranno equamente asciugamani, lenzuola, piumini, copripiumini, coperte e altra biancheria per la casa, stoviglie, pentolame e altri oggetti in uso in cucina esclusi i beni portati in dote dalla moglie, prodotti per la pulizia e per la manutenzione delle scarpe, la dispensa residuale.
Il signor libererà il box in Milano, via Santa Rita da Cascia 74 (che occupa e occuperà in via Pt_3 gratuita, eccetto le spese di pertinenza, sino alla data del rilascio), entro 15 giorni dalla vendita dell'immobile di Pietra UR.
9. Le parti si dichiarano reciprocamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento per sé.
10. Le parti precisano che gli impegni di cui sopra sono pattuiti tra i coniugi come condizioni essenziali della separazione, in assenza dei quali non vi sarebbero addivenuti, e che con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra si danno reciprocamente atto di aver definito in via bonaria e transattiva e con mutua e reciproca soddisfazione ogni e qualsiasi questione e pendenza di natura economica e patrimoniale tra loro, nonché l'insorto conflitto coniugale, e di non aver più nella a pretendere gli uni dagli altri a qualsivoglia titolo, ad eccezione del 50% delle spese condominiali ordinarie e utenze maturate fino al rilascio dell'abitazione da parte del signor (resta salvo il diritto del sig. di ottenere l'eventuale rimborso del 50% Pt_3 Pt_3 delle spese straordinarie dei lavori pagati all'Amministratore Condominiale nell'anno 2024,ma non eseguiti dall'impresa appaltante esecutrice); per quanto concerne le spese dell'immobile di Pietra UR le parti convengono quanto segue: il signor si farà carico di 1/3 delle spese ordinarie e straordinarie del bene Pt_3 immobile a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e sino e non oltre il 31/12/2025 (escluso quindi un suo contributo per eventuali spese pregresse); dal 1/1/2026, qualora l'immobile non fosse stato ancora venduto, il sig. si farà carico pro quota nella misura di ½ delle spese dovute per legge quale nudo Pt_3 comproprietario.
11. Spese di procedimento interamente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 68 L.P. e succ. modifiche. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
12. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
13. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in Milano il 12 settembre 1981;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG