Articolo 15 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
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Versione
1 gennaio 2002
Art. 15. (Disposizioni per il settore dell'autotrasporto) 1. Per gli interventi previsti dall' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 , come prorogati dall' articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 .
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:
"10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in materia di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e servizi, e' sostituita dalla seguente:
"g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
4. Per gli interventi previsti dall' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 , come prorogati dall' articolo 45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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