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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/11/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3786/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3786/2023 promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Siracusa, via Parte_1 C.F._1
Adige n. 3, presso lo studio dell'avv. MARIA ALESSANDRA FURNARI, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO LA MALFA, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa CP_2 C.F._3
Panagia n. 136/A, presso lo studio dell'avv. MASSIMO CORTESE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio ha esposto di essere Parte_1 creditore di , per avergli erogato in prestito la somma di €. 18.000,00 tra il Controparte_1
gennaio del 2014 ed il gennaio del 2015, come risultante dalla scrittura ricognitiva emessa il 3.1.2015 dallo stesso debitore.
L'attore ha aggiunto di aver appreso che quest'ultimo, nell'ambito di separazione consensuale omologata con decreto del 26.3.2015, avrebbe trasferito alla moglie la quota di CP_2 proprietà di ½ dell'immobile sito in Siracusa, via Gorizia n. 45, censito al N.C.E.U. del medesimo
Comune al foglio n. 167, mappale n. 244, subalterno n.
3. ha sostenuto che il suddetto atto traslativo si sarebbe rivelato meramente Parte_1
simulato e che, a monte, i due coniugi anzidetti non avrebbero in alcun modo inteso separarsi in quel tempo, avendo essi provveduto al descritto trasferimento fittizio solo al fine di sottrarre la citata unità immobiliare alle iniziative recuperatorie dei creditori.
L'attore ha dunque adito il Tribunale per sentire dichiarare la simulazione assoluta – e, in via consequenziale, la nullità - della cessione operata da in favore di Controparte_1 CP_2 avente ad oggetto la quota di proprietà di ½ dell'immobile sito in Siracusa, via Gorizia n. 45,
[...]
censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n. 167, mappale n. 244, subalterno n. 3.
La citazione è stata ritualmente notificata ad entrambi i convenuti in epigrafe.
Nonostante la regolare notifica, è rimasto contumace . Controparte_1
Si è invece costituita che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, contestando CP_2 la natura simulata dell'atto traslativo compiuto in suo favore dal marito.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale ed acquisizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Terminata l'istruttoria, il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi del novellato art. 189
c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Quest'ultimo non si è infatti costituito nonostante la regolare notifica eseguita tramite pec (v. i file prodotti con la citazione attorea).
3. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio, ha chiesto accertarsi la Parte_1 natura simulata dell'atto con cui, in sede di separazione consensuale omologata con decreto del
26.3.2015, il suo debitore ha trasferito alla moglie la quota di Controparte_1 CP_2 proprietà di ½ dell'immobile sito in Siracusa, via Gorizia n. 45, censito al N.C.E.U. del medesimo
Comune al foglio n. 167, mappale n. 244, subalterno n. 3.
L'azione esercitata si fonda sul disposto dell'art. 1416, comma 2, c.c.
Quest'ultimo, com'è noto, dispone – per quanto interessa nella presente controversia – che “i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti”.
In altri termini, colui che vanti una ragione di credito nei confronti di altro soggetto che abbia compiuto un atto dispositivo può agire in giudizio per far accertare la effettiva natura di tale negozio giuridico, ove l'apparenza di esso sia per lui dannosa.
3.1. Come è stato chiarito già da epoca risalente dal Supremo Collegio, il terzo creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile (così già Cass. Civ. Sez. III 17.9.1981, n. 5154).
Ancora, si è precisato che l'esercizio del suddetto rimedio non è escluso per il fatto che il diritto creditorio non sia ancora stato definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza
(così Cass. Civ. Sez. I 25.11.1976, n. 4452).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha prodotto atto con cui, in data 3.1.2015, ha Controparte_1 testualmente riconosciuto “di essere debitore del Sig. , nato a [...] il Parte_1
14.09.1955 […], residente a [...], della somma pari ad Euro 18.000,00
(diciottomila/00) a fronte di un prestito di denaro dallo stesso elargitogli in più soluzioni dal gennaio
2014 al gennaio 2015, con gli eventuali interessi di mora dovuti nella misura del tasso d'interesse legale in vigore”, e si è obbligato “a restituire il suddetto importo entro un termine ragionevole di tempo ed in base alla propria disponibilità economica, e, comunque, entro 5 anni” (v. all. 1 della citazione).
La superiore scrittura va ricondotta alla previsione di cui all'art. 1988 c.c., per la quale – com'è noto
- il soggetto destinatario della ricognizione è esonerato dal provare il rapporto sottostante, che si presume iuris tantum.
In proposito, il Supremo Collegio ha evidenziato che “la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa” (Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2020,
n. 6459; Cass. Civ. Sez. I 13.10.2016, n. 20689).
Ricordato ciò, nel caso di specie non è stata fornita prova della inesistenza del rapporto sottostante.
Conseguentemente, tenuto conto degli orientamenti testé richiamati per i quali l'esercizio dell'azione di simulazione da parte dei creditori non esige l'accertamento giurisdizionale definitivo del credito
(v. ancora Cass. Civ. Sez. III 17.9.1981, n. 5154; Cass. Civ. Sez. I 25.11.1976, n. 4452), quanto addotto dall'odierno attore va senz'altro reputato sufficiente perché possa dirsi sussistente la legittimazione attiva all'esperimento del rimedio di cui al comma 2 dell'art. 1416 c.c.
In aggiunta a quanto illustrato, si evidenzia che ha altresì ottenuto in data Parte_1
7.9.2023 decreto ingiuntivo – emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento n. R.G. 3021/2023 -, rispetto al quale è stata chiesta la concessione della esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in ragione della mancata proposizione di opposizione (v., rispettivamente, all. 3 della citazione e all. alla memoria depositata dall'attore ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., denominato “ – Signorino – Istanza ex art. Parte_1
647”).
3.2. Come è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini della esperibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416, comma 2, cod. civ., non è sufficiente il semplice fatto di essere creditore, ma è necessaria la sussistenza di un
“pregiudizio” per il creditore stesso, ricollegabile all'atto che si assume essere simulato (cfr. Cass.
5 febbraio 1987, n. 1127; Cass. 17 settembre 1981, n. 5154; Cass. 10 maggio 1978, n. 2257; Cass.
25 novembre 1976, n. 4452). Il pregiudizio del diritto del creditore, postulato dall'art. 1416, comma
2, cod. civ., sussiste, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, allorché, “a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso” (cfr. Cass. 5154 del 1981; Cass. n. 2257 del 1978 e anche Cass. n. 4452 del 1976, che fa riferimento ad una” situazione “di pericolo per il diritto del creditore): trattasi di una condizione dell'azione, la cui ricorrenza va provata dall'attore; e, proprio perché il presupposto in discorso configura una condizione dell'azione, esso deve essere riscontrato con riferimento al momento della decisione (cfr., in tal senso, Cass. n. 2257 del 1978)” (così Cass. Civ. Sez. II 18.2.1991, n. 1690; nel medesimo senso v. Cass. Civ. Sez. I 5.3.2008, n. 5961, nonché Cass. Civ. Sez. II 18.10.2011, n.
21524).
Nel caso di specie, in sede di separazione consensuale, i due odierni convenuti, oltre a regolare in altro modo i loro rapporti, hanno anche convenuto che “ , nato a [...] il Controparte_1
17/12/1965 ed ivi residente in [...] […], in assolvimento dei suoi doveri di mantenimento ed a soddisfazione delle pretese avanzate dalla moglie per l'addebito della separazione e le spiegate domande risarcitorie, che devono, pertanto, considerarsi nei seguenti termini totalmente adempiuti ed estinte, con conseguente rinuncia, operata con la sottoscrizione del presente ricorso, ad ogni altra pretesa a tali titoli da parte della moglie , cede e trasferisce, ai sensi e per gli effetti CP_2 di cui all'art. 1376 c.c. e norme correlate ed applicabili del Codice civile e di ogni altra relativa norma di legge, alla predetta , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gorizia n. 45 […], che espressamente e ad ogni effetto di legge accetta diventandone per l'effetto proprietaria esclusiva, la sua quota di comproprietà dell'immobile costituito dall'appartamento realizzato giusta atto di licenza edilizia n. 194 rilasciata dal comune di Siracusa in persona del
Sindaco il 17/11/1966, che in copia conforme si produce quale allegato al presente ricorso, e sito in
Siracusa – via Gorizia n. 45, posto al primo piano, interno 1, composto da tre vani ed accessori, con la proprietà esclusiva di un camerino di sgombro ubicato nella terrazza di copertura del quarto piano, e precisamente il secondo a partire dalla via Bainsizza e la comproprietà proporzionale dell'ascensore, dell'androne, del portone, della scala, del terrazzo di copertura e di tutti i corpi comuni per legge, confinante con via Gorizia, con via Bainsizza, con gabbia scale e con proprietà
o loro aventi causa, censito nel N.C.E.U. del comune di Siracusa al foglio 167, CP_3 mappale 246 sub. 3, cat. A/3, classe 3, vani 5,5 mq. 96, rendita catastale euro 511,29. […] È compresa nella cessione la comproprietà proporzionale sulle parti del fabbricato che sono da intendersi di proprietà condominiale ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile e per lo stato dei luoghi, destinazione o titolo, meglio indicate e specificate nel Regolamento di Condominio, che la cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare e si obbliga a rispettare in ogni sua parte, previsione e contenuto. Signorino Benedetto dichiara e ne dà atto che sull'immobile CP_2
risulta la seguente formalità pregiudiziale: ipoteca volontaria iscritta il 15/07/1999 ai nn. 9608/1759 in favore di con sede in Genova. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, Controparte_4
comma 14, D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010, n. 122, i comparenti coniugi dichiarano che i dati di identificazione catastale dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente accordo, come sopra riportati, corrispondono alle planimetrie depositate in catasto e che in allegato al presente ricorso si producono. La parte cedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, edotta e consapevole della responsabilità penale conseguente alle dichiarazioni false o reticenti, dichiara e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto, e che in allegato al presente ricorso si produce, sono conformi allo stato di fatto, e che la costruzione dell'edifico di cui fa parte l'immobile oggetto del presente atto è avvenuta in conformità alla concessione edilizia n. 194 rilasciata dal comune di Siracusa il 17/11/1966 ed al progetto della ditta ad esso allegato, che successivamente tanto in relazione alla unità immobiliare su Parte_2
specificata quanto in relazione alle parti comuni sono state eseguite opere che richiedessero il rilascio di autorizzazione o concessione, di essere in regola con il pagamento delle spese condominiali, che la costruzione dell'immobile è stata iniziata in epoca antecedente all'1/9/1967 e che l'immobile risulta esser munito di autorizzazione di abitabilità, nonché che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è ad oggi scaduto il termine di presentazione. La proprietà su descritta viene trasferita a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili suo oggetto, che la sig.ra dichiara di ben CP_2
conoscere ed accettare, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva inerente, in particolare quella indicata nell'atto di provenienza su richiamato e qui prodotto, formalità e vincoli pregiudizievoli risultanti dai pubblici registri e sopra puntualmente richiamati, che la medesima dichiara di ben conoscere ed accettare. […] Gli effetti giuridici del CP_2 superiore trasferimento decorrono dalla omologazione della separazione consensuale e da tale data decorrono, altresì, vantaggi ed oneri, rispettivamente a profitto ed a carico della parte cessionaria.
Unitamente alla proprietà dell'immobile Signorino trasferisce alla Sig.ra , CP_1 CP_2 che diventa quindi proprietaria dell'intero, la sua quota di proprietà del 50% di tutti gli arredi, mobilio e suppellettili, attualmente facenti parte dell'immobile, già nel possesso della Sig.ra
[...]
, che era proprietaria del residuo 50%. In conseguenza di quanto sopra convenuto i CP_2
coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, per nessuna ragione o causale, di natura matrimoniale o extramatrimoniale, anche se non espressamente dedotta” (v. pagg.
4-8 dell'all. 5 della citazione).
La separazione consensuale dei due odierni convenuti è stata omologata dal Tribunale di Siracusa con provvedimento del 3.4.2015 (v. pag. 12 dell'all. 5 della citazione).
L'accordo raggiunto da e da deve indubbiamente ritenersi Controparte_1 CP_2 pregiudizievole per l'attore . Parte_1
Ed infatti, all'esito della intesa sopra descritta, il primo si è spogliato del suo più rilevante cespite immobiliare, senza ottenere in cambio alcun bene mobile o immobile.
L'operazione traslativa compiuta da e da ha comportato Controparte_1 CP_2
esclusivamente la tacitazione di pretese creditorie vantate da quest'ultima nel giudizio di separazione iniziato in via contenziosa e conclusosi consensualmente.
In seguito al trasferimento sopra descritto, dunque, ha visto mutato il Parte_1 patrimonio del suo debitore in termini senz'altro idonei a rendere più difficoltoso il proprio soddisfacimento, non potendo egli più contare sulla garanzia costituita dal bene immobile prontamente aggredibile sito in Siracusa, in via Gorizia n. 45 (cfr. Cass. Civ. Sez. II 18.10.2011, n.
21524 cit., che ha reputato pregiudizievoli per la banca resistente i negozi esaminati in quanto “con gli atti di compravendita impugnati” il debitore “si era disfatto di quasi tutto il suo patrimonio, così facendo venir meno la garanzia generica rappresentata dai beni sui quali i creditori avrebbero potuto soddisfarsi”).
In aggiunta a quanto sopra rilevato – già di per sé sufficiente ad integrare il pregiudizio richiesto dal comma 2 dell'art. 1416 c.c. -, si evidenzia che l'attore ha prodotto visura relativa a CP_1
, da cui non emerge la titolarità, da parte di quest'ultimo, di immobili ulteriori rispetto a
[...]
quello trasferito in occasione della separazione consensuale.
3.3. L'atto traslativo censurato da non può reputarsi sottratto all'azione di Parte_1 simulazione poiché compiuto nell'ambito di accordo separativo.
In questo senso si è di recente espressa la giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I 11.8.2022, n. 24687).
3.4. Quanto alla dimostrazione della simulazione, si osserva che, ai sensi dell'art. 1417 c.c., “la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti”.
Allorché sia ammissibile la testimonianza, com'è noto, deve altresì ritenersi consentito il ricorso al meccanismo probatorio presuntivo.
Ed invero, in virtù dell'ultimo comma dell'art. 2729 c.c., “le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”.
Nel caso di specie, come si è visto, l'azione di simulazione risulta proposta da soggetto qualificabile come creditore.
Nulla dunque osta al ricorso alla prova testimoniale ed al meccanismo probatorio presuntivo.
Recentemente, la Corte di cassazione ha ribadito l'ammissibilità dell'impiego delle presunzioni anche nella materia oggetto di causa, precisandone le modalità applicative.
Segnatamente, il Supremo Collegio ha affermato che: “la prova della simulazione assoluta che i terzi
o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, “ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non
l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni” (v., da ultimo, Cass. 4/07/2024, n. 18347); […] il ragionamento presuntivo, per vero, costituisce “un “iter logico che non è un risalire all'indietro, ma piuttosto un procedere “in avanti”, verso un'ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell'inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo” (Cass. 27/05/2024, n.14788); […] “in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'“id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito” (Cass. 25/09/2023, n. 27266); […] “la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass. 21/03/2022, n.
9054), in quanto “la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo” (Cass. 26/02/2020, n. 5279); la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può tradursi in argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione. […] “la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis”, che significa solo che “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B”, non essendo, invece, “condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia “certa” (così Cass. 4/08/2017, n. 19485) […]: infatti, “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva”, essendo, invece, “sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'“id quod plerumque accidit” (così Cass.
15/03/2018, n. 6387); […] la precisione “esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso di esso, mentre non lasci spazio, sempre al livello della probabilità (e, dunque, anche in questo caso non della certezza), ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti” (Cass. 21/01/2025, n.1467); […] la concordanza individua un “requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi” (Cass. n. 19485/2017). Né ha rilievo l'asserita mancata considerazione di alcune circostanze, perché il procedimento logico si articola in due momenti: quello della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti;
quello della successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice) (Cass. n.
9054/2022, cit.)” (così Cass. Civ. Sez. III 22.4.2025, n. 10526).
Operate le superiori premesse, con riguardo al caso di specie, non può sfuggire al decidente come abbia omesso di frapporre concreta resistenza alla domanda attorea di Controparte_1 simulazione, apparendo egli anzi del pari interessato all'accertamento di quest'ultima.
Il predetto convenuto, invero, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 16.5.2024, ha testualmente dichiarato, riconoscendo la fondatezza della tesi attorea, di aver “continuato a vivere nell'immobile di via Gorizia n. 45 in Siracusa fino al giugno 2022, quindi certamente anche dopo la omologazione della separazione consensuale da parte del Tribunale di Siracusa, risalente […] al
2015”, e che “l'atto di trasferimento” oggetto di giudizio “venne compiuto per l'obiettivo […] concordato di mettere al riparo dai creditori la porzione di proprietà trasferita”.
Essendosi mostrato portatore di interessi convergenti con quelli dell'attore Controparte_1
, le dichiarazioni sopra riportate non possono orientare in modo significativo la Parte_1 decisione dell'odierna controversia.
Precisato ciò, alla luce di tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti in giudizio – diversi da quello sopra riportato -, deve pur nondimeno ritenersi raggiunta la prova della simulazione invocata da parte attrice.
Orbene, nell'ambito della dimostrazione presuntiva della natura simulata degli atti traslativi, la Corte di cassazione ha ripetutamente attribuito rilievo al fatto che l'immobile destinato ad essere trasferito sia rimasto nella disponibilità del soggetto alienante (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. VI
11.2.2014, n. 3001, ove si è attribuita portata dirimente alla “permanente disponibilità dell'immobile” in capo a chi si presta a vendere;
v., in senso analogo, Cass. Civ. Sez. II 26.11.2019,
n. 30849, in cui si dà conto della “permanenza dell'immobile nella disponibilità della società alienante”). Nel caso di specie, l'unità immobiliare sita in via Gorizia n. 45 in Siracusa, pur dopo l'accordo di separazione consensuale del 3.4.2015 che ne aveva previsto il trasferimento ad è CP_2
indiscutibilmente stata goduta anche da quantomeno fino al 2022. Controparte_1
Va sul punto evidenziato che tra i due odierni convenuti pende nuovo procedimento per separazione giudiziale davanti al Tribunale di Siracusa, recante n. R.G. 2711/2023.
In seguito all'acquisizione – peraltro incompleta – degli atti di tale giudizio effettuata mediante ordine di esibizione rivolto a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è emerso che nell'atto introduttivo CP_2
ha espressamente dedotto che “successivamente al decreto di omologa della Controparte_1 separazione consensuale” i due coniugi “hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto, condividendo ogni momento di vita comune” (v. articolato n. 2 a pag. 9 del ricorso del 13.6.2023 introduttivo del procedimento di separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 2 della produzione depositata da il 10.6.2024 nell'odierno giudizio). CP_2
Tale deduzione, nella sua oggettività, non è stata in alcun modo smentita. ha anzi ammesso la circostanza e si è limitata ad obiettare di aver subito sul punto CP_2 la condotta del marito contro la sua volontà, affermando che “costituisce fatto pacifico che fino” alla
“data di esecuzione del rilascio a mezzo U.N.E.P.” - ossia il 5.5.2023 – la esponente “ha continuato
a vivere, sia pur obtorto collo, sotto lo stesso tetto di ” (v. pag. 21 e pag. 8 della Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di separazione giudiziale n. R.G. CP_2
2711/2023, costituente l'all. 4 della produzione dalla stessa depositata il 10.6.2024 nell'odierno giudizio).
Conferme di quanto sopra emergono poi da ulteriori deduzioni rese dai due odierni convenuti nel procedimento n. R.G. 2711/2023.
Nel ricorso introduttivo di quest'ultimo, Signorino ha specificamente dedotto di aver CP_1
“continuato ad occuparsi in via esclusiva del pagamento delle rate del mutuo, nonché di tutte le utenze di casa” (v. articolato n. 4 a pag. 9 del ricorso del 13.6.2023 introduttivo del procedimento di separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 2 della produzione depositata da CP_2 il 10.6.2024 nell'odierno giudizio).
[...]
Anche in relazione a tale circostanza, ha affermato che ciò “costituisce fatto CP_2 pacifico” (v. pag. 21 della comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di CP_2 separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 4 della produzione dalla stessa depositata il 10.6.2024 nell'odierno giudizio).
Ancora, , nel ricorso introduttivo del giudizio n. R.G. 2711/2023, ha affermato Controparte_1 che i due coniugi “in data 19.12.2015 […] hanno festeggiato il 25° anno di matrimonio e gli stessi ebbero a scambiarsi le fedi ritratte nella documentazione fotografica” (v. articolato n. 3 a pag. 9 del ricorso del 13.6.2023 introduttivo del procedimento di separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 2 della produzione depositata da il 10.6.2024 nell'odierno giudizio). CP_2
Anche tale circostanza è stata esplicitamente ammessa da limitatasi sul punto a CP_2 replicare che “la celebrazione di una festa familiare, nel caso di specie […] ad uso e consumo del figlio, non implica una conciliazione tra i coniugi” (v. pag. 21 della comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente CP_2
l'all. 4 della produzione dalla stessa depositata il 10.6.2024 nell'odierno giudizio).
La predetta convenuta, in proposito, ha altresì sostenuto che “le ha negato una Controparte_1
qualsiasi autorealizzazione personale come madre se non passando attraverso il suo giogo, preannunciandole che nel caso avesse messo in esecuzione la separazione o avesse messo” il “figlio
a conoscenza di essa e dei suoi comportamenti le avrebbe reso la vita impossibile anche con lui” (v. pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di separazione CP_2 giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 4 della produzione dalla stessa depositata il 10.6.2024 nell'odierno giudizio).
In altri termini, ha prospettato, quale giustificazione della prosecuzione della CP_2
convivenza con il marito, anche la necessità di occultare la separazione al figlio Signorino, Per_1 all'epoca dei fatti – ossia nel 2015 – quasi ventenne, in quanto nato il [...] (v. pag. 2 del ricorso del 13.6.2023 introduttivo del procedimento di separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 2 della produzione depositata da il 10.6.2024 nell'odierno giudizio;
v. anche CP_2 pag. 2 del verbale dell'udienza celebratasi nel presente giudizio il 16.5.2024).
La superiore ricostruzione non può reputarsi sufficientemente plausibile.
Ed invero, in base all'id quod plerumque accidit, appare estremamente inverosimile che due coniugi, intenzionati a porre fine alla propria relazione coniugale, continuino a convivere nell'abitazione familiare – senza alcuna interruzione e celebrando addirittura pubblicamente il 25° anno di matrimonio – al solo scopo di occultare la separazione ad un figlio che, vista l'età, si sarebbe mostrato, in linea con canoni di normalità, in grado di comprendere la portata delle criticità del rapporto tra i propri genitori.
Secondo la ordinaria sequenza degli eventi, si rivela senz'altro più probabile che la pacifica e continua prosecuzione della convivenza tra e in epoca successiva alla Controparte_1 CP_2 omologa dell'accordo separativo del 3.4.2015 sia stata dettata dalla inesistenza della crisi relazionale.
Come si è sopra rilevato, la qualificazione dell'odierno attore quale creditore consente di ricorrere, ai fini della dimostrazione della simulazione, anche alla prova per testimoni.
Ebbene, all'udienza del 16.5.2024 celebratasi nel presente giudizio, , compagna di CP_5
Signorino ossia del figlio dei due convenuti, alla domanda “vero che i coniugi Signorino – Per_1 successivamente alla loro separazione hanno continuato a convivere presso l'immobile CP_2 sito in Siracusa via Gorizia n. 45” (v. articolato n. 1 a pag. 7 della citazione), ha risposto: “Confermo.
Frequentavo quella casa perché – il mio ragazzo – all'epoca viveva in Persona_2 quell'immobile di via Gorizia n. 45. non vive più lì. Se non ricordo male, ho visto Persona_2
e vivere insieme nella casa di via Gorizia n. 45 fino al 2021. Controparte_1 CP_2
Sono andata sui luoghi quasi ogni settimana”.
Sentito nella medesima udienza, , figlio dei convenuti, ad analogo quesito ha Persona_2 risposto: “Confermo. Lo so perché abitavo al tempo con i miei genitori. Credo che la separazione risalga al 2014. Anche dopo, i miei genitori Signorino e hanno continuato CP_1 CP_2
a convivere nell'immobile di via Gorizia n. 45. Tale situazione si è protratta fino al giugno 2022, se non ricordo male”.
Il predetto teste, alla specifica domanda “vero o no che l'atto di trasferimento della quota di proprietà pari a ½ dell'immobile sito in Siracusa Via Gorizia n. 45 da parte del Sig. in Controparte_1 favore della Sig.ra contenuto nell'accordo di separazione intervenuta tra i coniugi, CP_2
è del tutto simulato e dettato esclusivamente dall'esigenza di mettere al riparo dai creditori la porzione di proprietà in questione” (v. articolato n. 2 a pag. 7 della citazione), ha testualmente risposto: “Confermo. I miei genitori mi hanno esplicitamente detto ciò e ho partecipato anche ad un incontro con il difensore;
si è trattato – credo – del 2014”.
In altri termini, ha espressamente confermato di aver preso parte ad una riunione Persona_2
nella quale, alla presenza di avvocato, i coniugi odierni convenuti hanno in modo esplicito concordato di voler simulare la separazione e gli annessi accordi patrimoniali al fine di sottrarre i propri beni alle aggressioni creditorie.
A tali inequivocabili dichiarazioni nulla ha in concreto replicato CP_2
Nessuna prova contraria è stata oltretutto chiesta da quest'ultima al fine di smentire la veridicità delle affermazioni del figlio.
In conclusione, tenuto conto del fatto che l'immobile di via Gorizia n. 45 è rimasto pacificamente nella disponibilità sia di sia di - che pure ha assunto CP_2 Controparte_1
esteriormente le vesti di alienante – quantomeno fino al 2022 e dunque anche dopo la omologa dell'accordo separativo intervenuta il 3.4.2015 nonché del fatto che la anzidetta protrazione della convivenza dei due coniugi nella medesima unità immobiliare non ha trovato alcuna plausibile spiegazione diversa da quella della insussistenza della crisi coniugale, anche alla luce delle perentorie conferme fornite dai testi e soprattutto – che ha addirittura CP_5 Persona_2
ammesso la preordinazione dell'atto traslativo alla frode dei creditori -, il trasferimento operato dai due odierni convenuti in occasione della separazione consensuale del 2015 – oltretutto prossimo, sul piano temporale, al riconoscimento del debito compiuto in favore dell'attore il 3.1.2015 ed oggettivamente idoneo a recare pregiudizio a quest'ultimo - deve ritenersi di carattere simulato.
3.5. La domanda attorea va pertanto accolta.
Orbene, la più recente giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, proprio con riferimento ad atti traslativi compiuti in sede separativa, che “l'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio […], per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (Cass., sez. 1, 26 marzo 2018, n. 7459). L'art. 1414, primo comma, c.c. prevede, pertanto, che “il contratto simulato non produce effetto tra le parti”, sicché deve considerarsi, nel rapporto tra le stesse parti, nullo, perché mancante di causa (Cass., 50/1734). La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile
d'ufficio dal giudice ex art. 1421 c.c. (Cass., 85/32); l'inefficacia per simulazione assoluta del trasferimento di un immobile comporta che la proprietà di esso rimane sempre in capo al simulato alienante (Cass., 81/125)” (v. la già citata Cass. Civ. Sez. I 11.8.2022, n. 24687).
Conseguentemente, l'atto con cui – in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Siracusa il 3.4.2015 all'esito del procedimento n. R.G. 5526/2014 - ha ceduto Controparte_1 in favore di la quota di proprietà di ½ dell'immobile sito in Siracusa, via Gorizia n. CP_2
45, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n. 167, mappale n. 244, subalterno n. 3, in quanto simulato in via assoluta, va dichiarato nullo.
In ragione della accertata nullità, deve essere disposta la annotazione della presente sentenza ai sensi del comma 1 dell'art. 2655 c.c.
4. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta CP_2
Solo quest'ultima si è infatti opposta alla domanda attorea di simulazione.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito a tutela del quale ha agito l'attore (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Sussistono invece i presupposti per la compensazione delle spese, ai sensi del comma 2 dell'art. 92
c.p.c., in relazione alla vicenda processuale intercorsa tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
Quest'ultimo, rimasto contumace, non ha infatti frapposto alcuna resistenza alla tesi attorea ed ha, al contrario, reso in sede di interrogatorio formale dichiarazioni favorevoli all'attore.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3786/2023: - dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara nullo, in quanto simulato in via assoluta, l'atto con cui – in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Siracusa il 3.4.2015 all'esito del procedimento n. R.G. 5526/2014 -
ha ceduto in favore di la quota di proprietà di ½ dell'immobile Controparte_1 CP_2
sito in Siracusa, via Gorizia n. 45, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n. 167, mappale n. 244, subalterno n. 3;
- dispone la annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c.;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida CP_2 Parte_1 in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- compensa le spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in relazione alla vicenda processuale intercorsa tra e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3786/2023 promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Siracusa, via Parte_1 C.F._1
Adige n. 3, presso lo studio dell'avv. MARIA ALESSANDRA FURNARI, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO LA MALFA, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa CP_2 C.F._3
Panagia n. 136/A, presso lo studio dell'avv. MASSIMO CORTESE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio ha esposto di essere Parte_1 creditore di , per avergli erogato in prestito la somma di €. 18.000,00 tra il Controparte_1
gennaio del 2014 ed il gennaio del 2015, come risultante dalla scrittura ricognitiva emessa il 3.1.2015 dallo stesso debitore.
L'attore ha aggiunto di aver appreso che quest'ultimo, nell'ambito di separazione consensuale omologata con decreto del 26.3.2015, avrebbe trasferito alla moglie la quota di CP_2 proprietà di ½ dell'immobile sito in Siracusa, via Gorizia n. 45, censito al N.C.E.U. del medesimo
Comune al foglio n. 167, mappale n. 244, subalterno n.
3. ha sostenuto che il suddetto atto traslativo si sarebbe rivelato meramente Parte_1
simulato e che, a monte, i due coniugi anzidetti non avrebbero in alcun modo inteso separarsi in quel tempo, avendo essi provveduto al descritto trasferimento fittizio solo al fine di sottrarre la citata unità immobiliare alle iniziative recuperatorie dei creditori.
L'attore ha dunque adito il Tribunale per sentire dichiarare la simulazione assoluta – e, in via consequenziale, la nullità - della cessione operata da in favore di Controparte_1 CP_2 avente ad oggetto la quota di proprietà di ½ dell'immobile sito in Siracusa, via Gorizia n. 45,
[...]
censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n. 167, mappale n. 244, subalterno n. 3.
La citazione è stata ritualmente notificata ad entrambi i convenuti in epigrafe.
Nonostante la regolare notifica, è rimasto contumace . Controparte_1
Si è invece costituita che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, contestando CP_2 la natura simulata dell'atto traslativo compiuto in suo favore dal marito.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale ed acquisizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Terminata l'istruttoria, il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi del novellato art. 189
c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Quest'ultimo non si è infatti costituito nonostante la regolare notifica eseguita tramite pec (v. i file prodotti con la citazione attorea).
3. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio, ha chiesto accertarsi la Parte_1 natura simulata dell'atto con cui, in sede di separazione consensuale omologata con decreto del
26.3.2015, il suo debitore ha trasferito alla moglie la quota di Controparte_1 CP_2 proprietà di ½ dell'immobile sito in Siracusa, via Gorizia n. 45, censito al N.C.E.U. del medesimo
Comune al foglio n. 167, mappale n. 244, subalterno n. 3.
L'azione esercitata si fonda sul disposto dell'art. 1416, comma 2, c.c.
Quest'ultimo, com'è noto, dispone – per quanto interessa nella presente controversia – che “i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti”.
In altri termini, colui che vanti una ragione di credito nei confronti di altro soggetto che abbia compiuto un atto dispositivo può agire in giudizio per far accertare la effettiva natura di tale negozio giuridico, ove l'apparenza di esso sia per lui dannosa.
3.1. Come è stato chiarito già da epoca risalente dal Supremo Collegio, il terzo creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile (così già Cass. Civ. Sez. III 17.9.1981, n. 5154).
Ancora, si è precisato che l'esercizio del suddetto rimedio non è escluso per il fatto che il diritto creditorio non sia ancora stato definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza
(così Cass. Civ. Sez. I 25.11.1976, n. 4452).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha prodotto atto con cui, in data 3.1.2015, ha Controparte_1 testualmente riconosciuto “di essere debitore del Sig. , nato a [...] il Parte_1
14.09.1955 […], residente a [...], della somma pari ad Euro 18.000,00
(diciottomila/00) a fronte di un prestito di denaro dallo stesso elargitogli in più soluzioni dal gennaio
2014 al gennaio 2015, con gli eventuali interessi di mora dovuti nella misura del tasso d'interesse legale in vigore”, e si è obbligato “a restituire il suddetto importo entro un termine ragionevole di tempo ed in base alla propria disponibilità economica, e, comunque, entro 5 anni” (v. all. 1 della citazione).
La superiore scrittura va ricondotta alla previsione di cui all'art. 1988 c.c., per la quale – com'è noto
- il soggetto destinatario della ricognizione è esonerato dal provare il rapporto sottostante, che si presume iuris tantum.
In proposito, il Supremo Collegio ha evidenziato che “la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa” (Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2020,
n. 6459; Cass. Civ. Sez. I 13.10.2016, n. 20689).
Ricordato ciò, nel caso di specie non è stata fornita prova della inesistenza del rapporto sottostante.
Conseguentemente, tenuto conto degli orientamenti testé richiamati per i quali l'esercizio dell'azione di simulazione da parte dei creditori non esige l'accertamento giurisdizionale definitivo del credito
(v. ancora Cass. Civ. Sez. III 17.9.1981, n. 5154; Cass. Civ. Sez. I 25.11.1976, n. 4452), quanto addotto dall'odierno attore va senz'altro reputato sufficiente perché possa dirsi sussistente la legittimazione attiva all'esperimento del rimedio di cui al comma 2 dell'art. 1416 c.c.
In aggiunta a quanto illustrato, si evidenzia che ha altresì ottenuto in data Parte_1
7.9.2023 decreto ingiuntivo – emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento n. R.G. 3021/2023 -, rispetto al quale è stata chiesta la concessione della esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in ragione della mancata proposizione di opposizione (v., rispettivamente, all. 3 della citazione e all. alla memoria depositata dall'attore ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., denominato “ – Signorino – Istanza ex art. Parte_1
647”).
3.2. Come è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini della esperibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416, comma 2, cod. civ., non è sufficiente il semplice fatto di essere creditore, ma è necessaria la sussistenza di un
“pregiudizio” per il creditore stesso, ricollegabile all'atto che si assume essere simulato (cfr. Cass.
5 febbraio 1987, n. 1127; Cass. 17 settembre 1981, n. 5154; Cass. 10 maggio 1978, n. 2257; Cass.
25 novembre 1976, n. 4452). Il pregiudizio del diritto del creditore, postulato dall'art. 1416, comma
2, cod. civ., sussiste, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, allorché, “a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso” (cfr. Cass. 5154 del 1981; Cass. n. 2257 del 1978 e anche Cass. n. 4452 del 1976, che fa riferimento ad una” situazione “di pericolo per il diritto del creditore): trattasi di una condizione dell'azione, la cui ricorrenza va provata dall'attore; e, proprio perché il presupposto in discorso configura una condizione dell'azione, esso deve essere riscontrato con riferimento al momento della decisione (cfr., in tal senso, Cass. n. 2257 del 1978)” (così Cass. Civ. Sez. II 18.2.1991, n. 1690; nel medesimo senso v. Cass. Civ. Sez. I 5.3.2008, n. 5961, nonché Cass. Civ. Sez. II 18.10.2011, n.
21524).
Nel caso di specie, in sede di separazione consensuale, i due odierni convenuti, oltre a regolare in altro modo i loro rapporti, hanno anche convenuto che “ , nato a [...] il Controparte_1
17/12/1965 ed ivi residente in [...] […], in assolvimento dei suoi doveri di mantenimento ed a soddisfazione delle pretese avanzate dalla moglie per l'addebito della separazione e le spiegate domande risarcitorie, che devono, pertanto, considerarsi nei seguenti termini totalmente adempiuti ed estinte, con conseguente rinuncia, operata con la sottoscrizione del presente ricorso, ad ogni altra pretesa a tali titoli da parte della moglie , cede e trasferisce, ai sensi e per gli effetti CP_2 di cui all'art. 1376 c.c. e norme correlate ed applicabili del Codice civile e di ogni altra relativa norma di legge, alla predetta , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gorizia n. 45 […], che espressamente e ad ogni effetto di legge accetta diventandone per l'effetto proprietaria esclusiva, la sua quota di comproprietà dell'immobile costituito dall'appartamento realizzato giusta atto di licenza edilizia n. 194 rilasciata dal comune di Siracusa in persona del
Sindaco il 17/11/1966, che in copia conforme si produce quale allegato al presente ricorso, e sito in
Siracusa – via Gorizia n. 45, posto al primo piano, interno 1, composto da tre vani ed accessori, con la proprietà esclusiva di un camerino di sgombro ubicato nella terrazza di copertura del quarto piano, e precisamente il secondo a partire dalla via Bainsizza e la comproprietà proporzionale dell'ascensore, dell'androne, del portone, della scala, del terrazzo di copertura e di tutti i corpi comuni per legge, confinante con via Gorizia, con via Bainsizza, con gabbia scale e con proprietà
o loro aventi causa, censito nel N.C.E.U. del comune di Siracusa al foglio 167, CP_3 mappale 246 sub. 3, cat. A/3, classe 3, vani 5,5 mq. 96, rendita catastale euro 511,29. […] È compresa nella cessione la comproprietà proporzionale sulle parti del fabbricato che sono da intendersi di proprietà condominiale ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile e per lo stato dei luoghi, destinazione o titolo, meglio indicate e specificate nel Regolamento di Condominio, che la cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare e si obbliga a rispettare in ogni sua parte, previsione e contenuto. Signorino Benedetto dichiara e ne dà atto che sull'immobile CP_2
risulta la seguente formalità pregiudiziale: ipoteca volontaria iscritta il 15/07/1999 ai nn. 9608/1759 in favore di con sede in Genova. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, Controparte_4
comma 14, D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010, n. 122, i comparenti coniugi dichiarano che i dati di identificazione catastale dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente accordo, come sopra riportati, corrispondono alle planimetrie depositate in catasto e che in allegato al presente ricorso si producono. La parte cedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, edotta e consapevole della responsabilità penale conseguente alle dichiarazioni false o reticenti, dichiara e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto, e che in allegato al presente ricorso si produce, sono conformi allo stato di fatto, e che la costruzione dell'edifico di cui fa parte l'immobile oggetto del presente atto è avvenuta in conformità alla concessione edilizia n. 194 rilasciata dal comune di Siracusa il 17/11/1966 ed al progetto della ditta ad esso allegato, che successivamente tanto in relazione alla unità immobiliare su Parte_2
specificata quanto in relazione alle parti comuni sono state eseguite opere che richiedessero il rilascio di autorizzazione o concessione, di essere in regola con il pagamento delle spese condominiali, che la costruzione dell'immobile è stata iniziata in epoca antecedente all'1/9/1967 e che l'immobile risulta esser munito di autorizzazione di abitabilità, nonché che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è ad oggi scaduto il termine di presentazione. La proprietà su descritta viene trasferita a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili suo oggetto, che la sig.ra dichiara di ben CP_2
conoscere ed accettare, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva inerente, in particolare quella indicata nell'atto di provenienza su richiamato e qui prodotto, formalità e vincoli pregiudizievoli risultanti dai pubblici registri e sopra puntualmente richiamati, che la medesima dichiara di ben conoscere ed accettare. […] Gli effetti giuridici del CP_2 superiore trasferimento decorrono dalla omologazione della separazione consensuale e da tale data decorrono, altresì, vantaggi ed oneri, rispettivamente a profitto ed a carico della parte cessionaria.
Unitamente alla proprietà dell'immobile Signorino trasferisce alla Sig.ra , CP_1 CP_2 che diventa quindi proprietaria dell'intero, la sua quota di proprietà del 50% di tutti gli arredi, mobilio e suppellettili, attualmente facenti parte dell'immobile, già nel possesso della Sig.ra
[...]
, che era proprietaria del residuo 50%. In conseguenza di quanto sopra convenuto i CP_2
coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, per nessuna ragione o causale, di natura matrimoniale o extramatrimoniale, anche se non espressamente dedotta” (v. pagg.
4-8 dell'all. 5 della citazione).
La separazione consensuale dei due odierni convenuti è stata omologata dal Tribunale di Siracusa con provvedimento del 3.4.2015 (v. pag. 12 dell'all. 5 della citazione).
L'accordo raggiunto da e da deve indubbiamente ritenersi Controparte_1 CP_2 pregiudizievole per l'attore . Parte_1
Ed infatti, all'esito della intesa sopra descritta, il primo si è spogliato del suo più rilevante cespite immobiliare, senza ottenere in cambio alcun bene mobile o immobile.
L'operazione traslativa compiuta da e da ha comportato Controparte_1 CP_2
esclusivamente la tacitazione di pretese creditorie vantate da quest'ultima nel giudizio di separazione iniziato in via contenziosa e conclusosi consensualmente.
In seguito al trasferimento sopra descritto, dunque, ha visto mutato il Parte_1 patrimonio del suo debitore in termini senz'altro idonei a rendere più difficoltoso il proprio soddisfacimento, non potendo egli più contare sulla garanzia costituita dal bene immobile prontamente aggredibile sito in Siracusa, in via Gorizia n. 45 (cfr. Cass. Civ. Sez. II 18.10.2011, n.
21524 cit., che ha reputato pregiudizievoli per la banca resistente i negozi esaminati in quanto “con gli atti di compravendita impugnati” il debitore “si era disfatto di quasi tutto il suo patrimonio, così facendo venir meno la garanzia generica rappresentata dai beni sui quali i creditori avrebbero potuto soddisfarsi”).
In aggiunta a quanto sopra rilevato – già di per sé sufficiente ad integrare il pregiudizio richiesto dal comma 2 dell'art. 1416 c.c. -, si evidenzia che l'attore ha prodotto visura relativa a CP_1
, da cui non emerge la titolarità, da parte di quest'ultimo, di immobili ulteriori rispetto a
[...]
quello trasferito in occasione della separazione consensuale.
3.3. L'atto traslativo censurato da non può reputarsi sottratto all'azione di Parte_1 simulazione poiché compiuto nell'ambito di accordo separativo.
In questo senso si è di recente espressa la giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I 11.8.2022, n. 24687).
3.4. Quanto alla dimostrazione della simulazione, si osserva che, ai sensi dell'art. 1417 c.c., “la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti”.
Allorché sia ammissibile la testimonianza, com'è noto, deve altresì ritenersi consentito il ricorso al meccanismo probatorio presuntivo.
Ed invero, in virtù dell'ultimo comma dell'art. 2729 c.c., “le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”.
Nel caso di specie, come si è visto, l'azione di simulazione risulta proposta da soggetto qualificabile come creditore.
Nulla dunque osta al ricorso alla prova testimoniale ed al meccanismo probatorio presuntivo.
Recentemente, la Corte di cassazione ha ribadito l'ammissibilità dell'impiego delle presunzioni anche nella materia oggetto di causa, precisandone le modalità applicative.
Segnatamente, il Supremo Collegio ha affermato che: “la prova della simulazione assoluta che i terzi
o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, “ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non
l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni” (v., da ultimo, Cass. 4/07/2024, n. 18347); […] il ragionamento presuntivo, per vero, costituisce “un “iter logico che non è un risalire all'indietro, ma piuttosto un procedere “in avanti”, verso un'ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell'inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo” (Cass. 27/05/2024, n.14788); […] “in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'“id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito” (Cass. 25/09/2023, n. 27266); […] “la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass. 21/03/2022, n.
9054), in quanto “la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo” (Cass. 26/02/2020, n. 5279); la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può tradursi in argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione. […] “la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis”, che significa solo che “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B”, non essendo, invece, “condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia “certa” (così Cass. 4/08/2017, n. 19485) […]: infatti, “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva”, essendo, invece, “sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'“id quod plerumque accidit” (così Cass.
15/03/2018, n. 6387); […] la precisione “esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso di esso, mentre non lasci spazio, sempre al livello della probabilità (e, dunque, anche in questo caso non della certezza), ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti” (Cass. 21/01/2025, n.1467); […] la concordanza individua un “requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi” (Cass. n. 19485/2017). Né ha rilievo l'asserita mancata considerazione di alcune circostanze, perché il procedimento logico si articola in due momenti: quello della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti;
quello della successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice) (Cass. n.
9054/2022, cit.)” (così Cass. Civ. Sez. III 22.4.2025, n. 10526).
Operate le superiori premesse, con riguardo al caso di specie, non può sfuggire al decidente come abbia omesso di frapporre concreta resistenza alla domanda attorea di Controparte_1 simulazione, apparendo egli anzi del pari interessato all'accertamento di quest'ultima.
Il predetto convenuto, invero, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 16.5.2024, ha testualmente dichiarato, riconoscendo la fondatezza della tesi attorea, di aver “continuato a vivere nell'immobile di via Gorizia n. 45 in Siracusa fino al giugno 2022, quindi certamente anche dopo la omologazione della separazione consensuale da parte del Tribunale di Siracusa, risalente […] al
2015”, e che “l'atto di trasferimento” oggetto di giudizio “venne compiuto per l'obiettivo […] concordato di mettere al riparo dai creditori la porzione di proprietà trasferita”.
Essendosi mostrato portatore di interessi convergenti con quelli dell'attore Controparte_1
, le dichiarazioni sopra riportate non possono orientare in modo significativo la Parte_1 decisione dell'odierna controversia.
Precisato ciò, alla luce di tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti in giudizio – diversi da quello sopra riportato -, deve pur nondimeno ritenersi raggiunta la prova della simulazione invocata da parte attrice.
Orbene, nell'ambito della dimostrazione presuntiva della natura simulata degli atti traslativi, la Corte di cassazione ha ripetutamente attribuito rilievo al fatto che l'immobile destinato ad essere trasferito sia rimasto nella disponibilità del soggetto alienante (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. VI
11.2.2014, n. 3001, ove si è attribuita portata dirimente alla “permanente disponibilità dell'immobile” in capo a chi si presta a vendere;
v., in senso analogo, Cass. Civ. Sez. II 26.11.2019,
n. 30849, in cui si dà conto della “permanenza dell'immobile nella disponibilità della società alienante”). Nel caso di specie, l'unità immobiliare sita in via Gorizia n. 45 in Siracusa, pur dopo l'accordo di separazione consensuale del 3.4.2015 che ne aveva previsto il trasferimento ad è CP_2
indiscutibilmente stata goduta anche da quantomeno fino al 2022. Controparte_1
Va sul punto evidenziato che tra i due odierni convenuti pende nuovo procedimento per separazione giudiziale davanti al Tribunale di Siracusa, recante n. R.G. 2711/2023.
In seguito all'acquisizione – peraltro incompleta – degli atti di tale giudizio effettuata mediante ordine di esibizione rivolto a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è emerso che nell'atto introduttivo CP_2
ha espressamente dedotto che “successivamente al decreto di omologa della Controparte_1 separazione consensuale” i due coniugi “hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto, condividendo ogni momento di vita comune” (v. articolato n. 2 a pag. 9 del ricorso del 13.6.2023 introduttivo del procedimento di separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 2 della produzione depositata da il 10.6.2024 nell'odierno giudizio). CP_2
Tale deduzione, nella sua oggettività, non è stata in alcun modo smentita. ha anzi ammesso la circostanza e si è limitata ad obiettare di aver subito sul punto CP_2 la condotta del marito contro la sua volontà, affermando che “costituisce fatto pacifico che fino” alla
“data di esecuzione del rilascio a mezzo U.N.E.P.” - ossia il 5.5.2023 – la esponente “ha continuato
a vivere, sia pur obtorto collo, sotto lo stesso tetto di ” (v. pag. 21 e pag. 8 della Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di separazione giudiziale n. R.G. CP_2
2711/2023, costituente l'all. 4 della produzione dalla stessa depositata il 10.6.2024 nell'odierno giudizio).
Conferme di quanto sopra emergono poi da ulteriori deduzioni rese dai due odierni convenuti nel procedimento n. R.G. 2711/2023.
Nel ricorso introduttivo di quest'ultimo, Signorino ha specificamente dedotto di aver CP_1
“continuato ad occuparsi in via esclusiva del pagamento delle rate del mutuo, nonché di tutte le utenze di casa” (v. articolato n. 4 a pag. 9 del ricorso del 13.6.2023 introduttivo del procedimento di separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 2 della produzione depositata da CP_2 il 10.6.2024 nell'odierno giudizio).
[...]
Anche in relazione a tale circostanza, ha affermato che ciò “costituisce fatto CP_2 pacifico” (v. pag. 21 della comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di CP_2 separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 4 della produzione dalla stessa depositata il 10.6.2024 nell'odierno giudizio).
Ancora, , nel ricorso introduttivo del giudizio n. R.G. 2711/2023, ha affermato Controparte_1 che i due coniugi “in data 19.12.2015 […] hanno festeggiato il 25° anno di matrimonio e gli stessi ebbero a scambiarsi le fedi ritratte nella documentazione fotografica” (v. articolato n. 3 a pag. 9 del ricorso del 13.6.2023 introduttivo del procedimento di separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 2 della produzione depositata da il 10.6.2024 nell'odierno giudizio). CP_2
Anche tale circostanza è stata esplicitamente ammessa da limitatasi sul punto a CP_2 replicare che “la celebrazione di una festa familiare, nel caso di specie […] ad uso e consumo del figlio, non implica una conciliazione tra i coniugi” (v. pag. 21 della comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente CP_2
l'all. 4 della produzione dalla stessa depositata il 10.6.2024 nell'odierno giudizio).
La predetta convenuta, in proposito, ha altresì sostenuto che “le ha negato una Controparte_1
qualsiasi autorealizzazione personale come madre se non passando attraverso il suo giogo, preannunciandole che nel caso avesse messo in esecuzione la separazione o avesse messo” il “figlio
a conoscenza di essa e dei suoi comportamenti le avrebbe reso la vita impossibile anche con lui” (v. pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di separazione CP_2 giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 4 della produzione dalla stessa depositata il 10.6.2024 nell'odierno giudizio).
In altri termini, ha prospettato, quale giustificazione della prosecuzione della CP_2
convivenza con il marito, anche la necessità di occultare la separazione al figlio Signorino, Per_1 all'epoca dei fatti – ossia nel 2015 – quasi ventenne, in quanto nato il [...] (v. pag. 2 del ricorso del 13.6.2023 introduttivo del procedimento di separazione giudiziale n. R.G. 2711/2023, costituente l'all. 2 della produzione depositata da il 10.6.2024 nell'odierno giudizio;
v. anche CP_2 pag. 2 del verbale dell'udienza celebratasi nel presente giudizio il 16.5.2024).
La superiore ricostruzione non può reputarsi sufficientemente plausibile.
Ed invero, in base all'id quod plerumque accidit, appare estremamente inverosimile che due coniugi, intenzionati a porre fine alla propria relazione coniugale, continuino a convivere nell'abitazione familiare – senza alcuna interruzione e celebrando addirittura pubblicamente il 25° anno di matrimonio – al solo scopo di occultare la separazione ad un figlio che, vista l'età, si sarebbe mostrato, in linea con canoni di normalità, in grado di comprendere la portata delle criticità del rapporto tra i propri genitori.
Secondo la ordinaria sequenza degli eventi, si rivela senz'altro più probabile che la pacifica e continua prosecuzione della convivenza tra e in epoca successiva alla Controparte_1 CP_2 omologa dell'accordo separativo del 3.4.2015 sia stata dettata dalla inesistenza della crisi relazionale.
Come si è sopra rilevato, la qualificazione dell'odierno attore quale creditore consente di ricorrere, ai fini della dimostrazione della simulazione, anche alla prova per testimoni.
Ebbene, all'udienza del 16.5.2024 celebratasi nel presente giudizio, , compagna di CP_5
Signorino ossia del figlio dei due convenuti, alla domanda “vero che i coniugi Signorino – Per_1 successivamente alla loro separazione hanno continuato a convivere presso l'immobile CP_2 sito in Siracusa via Gorizia n. 45” (v. articolato n. 1 a pag. 7 della citazione), ha risposto: “Confermo.
Frequentavo quella casa perché – il mio ragazzo – all'epoca viveva in Persona_2 quell'immobile di via Gorizia n. 45. non vive più lì. Se non ricordo male, ho visto Persona_2
e vivere insieme nella casa di via Gorizia n. 45 fino al 2021. Controparte_1 CP_2
Sono andata sui luoghi quasi ogni settimana”.
Sentito nella medesima udienza, , figlio dei convenuti, ad analogo quesito ha Persona_2 risposto: “Confermo. Lo so perché abitavo al tempo con i miei genitori. Credo che la separazione risalga al 2014. Anche dopo, i miei genitori Signorino e hanno continuato CP_1 CP_2
a convivere nell'immobile di via Gorizia n. 45. Tale situazione si è protratta fino al giugno 2022, se non ricordo male”.
Il predetto teste, alla specifica domanda “vero o no che l'atto di trasferimento della quota di proprietà pari a ½ dell'immobile sito in Siracusa Via Gorizia n. 45 da parte del Sig. in Controparte_1 favore della Sig.ra contenuto nell'accordo di separazione intervenuta tra i coniugi, CP_2
è del tutto simulato e dettato esclusivamente dall'esigenza di mettere al riparo dai creditori la porzione di proprietà in questione” (v. articolato n. 2 a pag. 7 della citazione), ha testualmente risposto: “Confermo. I miei genitori mi hanno esplicitamente detto ciò e ho partecipato anche ad un incontro con il difensore;
si è trattato – credo – del 2014”.
In altri termini, ha espressamente confermato di aver preso parte ad una riunione Persona_2
nella quale, alla presenza di avvocato, i coniugi odierni convenuti hanno in modo esplicito concordato di voler simulare la separazione e gli annessi accordi patrimoniali al fine di sottrarre i propri beni alle aggressioni creditorie.
A tali inequivocabili dichiarazioni nulla ha in concreto replicato CP_2
Nessuna prova contraria è stata oltretutto chiesta da quest'ultima al fine di smentire la veridicità delle affermazioni del figlio.
In conclusione, tenuto conto del fatto che l'immobile di via Gorizia n. 45 è rimasto pacificamente nella disponibilità sia di sia di - che pure ha assunto CP_2 Controparte_1
esteriormente le vesti di alienante – quantomeno fino al 2022 e dunque anche dopo la omologa dell'accordo separativo intervenuta il 3.4.2015 nonché del fatto che la anzidetta protrazione della convivenza dei due coniugi nella medesima unità immobiliare non ha trovato alcuna plausibile spiegazione diversa da quella della insussistenza della crisi coniugale, anche alla luce delle perentorie conferme fornite dai testi e soprattutto – che ha addirittura CP_5 Persona_2
ammesso la preordinazione dell'atto traslativo alla frode dei creditori -, il trasferimento operato dai due odierni convenuti in occasione della separazione consensuale del 2015 – oltretutto prossimo, sul piano temporale, al riconoscimento del debito compiuto in favore dell'attore il 3.1.2015 ed oggettivamente idoneo a recare pregiudizio a quest'ultimo - deve ritenersi di carattere simulato.
3.5. La domanda attorea va pertanto accolta.
Orbene, la più recente giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, proprio con riferimento ad atti traslativi compiuti in sede separativa, che “l'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio […], per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (Cass., sez. 1, 26 marzo 2018, n. 7459). L'art. 1414, primo comma, c.c. prevede, pertanto, che “il contratto simulato non produce effetto tra le parti”, sicché deve considerarsi, nel rapporto tra le stesse parti, nullo, perché mancante di causa (Cass., 50/1734). La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile
d'ufficio dal giudice ex art. 1421 c.c. (Cass., 85/32); l'inefficacia per simulazione assoluta del trasferimento di un immobile comporta che la proprietà di esso rimane sempre in capo al simulato alienante (Cass., 81/125)” (v. la già citata Cass. Civ. Sez. I 11.8.2022, n. 24687).
Conseguentemente, l'atto con cui – in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Siracusa il 3.4.2015 all'esito del procedimento n. R.G. 5526/2014 - ha ceduto Controparte_1 in favore di la quota di proprietà di ½ dell'immobile sito in Siracusa, via Gorizia n. CP_2
45, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n. 167, mappale n. 244, subalterno n. 3, in quanto simulato in via assoluta, va dichiarato nullo.
In ragione della accertata nullità, deve essere disposta la annotazione della presente sentenza ai sensi del comma 1 dell'art. 2655 c.c.
4. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta CP_2
Solo quest'ultima si è infatti opposta alla domanda attorea di simulazione.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito a tutela del quale ha agito l'attore (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Sussistono invece i presupposti per la compensazione delle spese, ai sensi del comma 2 dell'art. 92
c.p.c., in relazione alla vicenda processuale intercorsa tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
Quest'ultimo, rimasto contumace, non ha infatti frapposto alcuna resistenza alla tesi attorea ed ha, al contrario, reso in sede di interrogatorio formale dichiarazioni favorevoli all'attore.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3786/2023: - dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara nullo, in quanto simulato in via assoluta, l'atto con cui – in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Siracusa il 3.4.2015 all'esito del procedimento n. R.G. 5526/2014 -
ha ceduto in favore di la quota di proprietà di ½ dell'immobile Controparte_1 CP_2
sito in Siracusa, via Gorizia n. 45, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n. 167, mappale n. 244, subalterno n. 3;
- dispone la annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c.;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida CP_2 Parte_1 in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- compensa le spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in relazione alla vicenda processuale intercorsa tra e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti