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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1172/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1172/2021 promossa da:
Parte_1 Parte_2 con l'avv. RIVIERA GIOVANNA
RICORRENTI contro
Controparte_1
Con l'avv. MINEO ALESSANDEO
e
Controparte_2
Con l''avv. BELLODI STEFANO
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 13 luglio 2021 e Parte_1
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
Con
hanno convenuto in giudizio l' di e di Milano Lodi per Parte_1 CP_1 CP_1 ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione n.
2020000506/DDL del 19.11.2020 e n. 2020000506/T01 del 19.12.2020, con cui è stato ingiunto il pagamento di complessivi € 148.101,70 a titolo di omissioni contributive e sanzioni civili.
Hanno esposto in particolare che, a seguito degli accessi ispettivi effettuati in data 23 ottobre 2018 e 8
pagina 1 di 8 gennaio 2019 presso il cantiere sito in San Giuliano Milanese, gli Enti Impositori hanno accertato la non genuinità del contratto di subappalto sottoscritto tra la società ricorrente Parte_1
(appaltatrice) e la (subappaltatrice). Controparte_4
Ha precisato poi come detti rilievi hanno portato alla contestazione della violazione dell'art. 29 co. 1
D.lgs. 276/2003, essendosi la subappaltatrice limitata a mettere a disposizione della committente le mere prestazioni di manodopera dei lavoratori impiegati nel cantiere di San Giuliano Milanese per il periodo dal 22 maggio 2018 al 31 gennaio 2019.
Hanno sostenuto poi la legittimità del contratto di appalto, deducendo, in particolare, che:
- la ricorrente ha sottoscritto con la committente principale, un contratto di Controparte_2 appalto avente ad oggetto l'esecuzione di “lavori edili di realizzazione di edifici ad uso residenziale composti da n. 2 palazzine A-B di n. 1 piano interrato e n. 9 piani fuori terra, con relativo parcheggio privato ad uso pubblico e rifacimento marciapiedi antistanti il lotto, in San
Giuliano Milanese via Gorki 15”;
- in data 23 maggio 2018 la ricorrente ha subappaltato alla società Controparte_4
l'esecuzione delle opere murarie (tavolati, posa falsi, posa marmi, assistenze impianti);
- tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto di subappalto sono stati regolarmente assunti, assicurati, gestiti, diretti, coordinati, monitorati e retribuiti dalla formale datrice di lavoro Controparte_4
- l'appaltatrice – per mezzo di o - si è Persona_1 CP_5 Persona_2
limitata a richiedere i nominativi dei lavoratori impiegati sul cantiere e a monitorare il tempestivo e integrale invio della documentazione relativa alle maestranze presenti;
- i lavoratori hanno utilizzato, per la realizzazione delle opere oggetto del contratto di subappalto, attrezzatura di proprietà della formale datrice di lavoro, custodita in un container di lamiera collocato nel cantiere;
- i dipendenti della sono stati divisi in due squadre di lavoro, i cui capi Controparte_4
squadra (Defendi ND EL ed El GO ER) erano i referenti della subappaltatrice;
- le attività da svolgere in esecuzione del contratto di subappalto sono state concordate con cadenza settimanale con il capo cantiere il quale ha vigilato sull'andamento dei Persona_1
lavori, provvedendo a consegnare ai referenti della subappaltatrice lettere di diffida al fine di sanare le eventuali irregolarità riscontrate;
- il potere organizzativo, direttivo e disciplinare sui dipendenti della è Controparte_4
stato esercitato esclusivamente dai capi delle due squadre di lavoro, anche con riferimento alla pagina 2 di 8 concessione di ferie e permessi.
Ciò premesso in fatto, hanno sostenuto l'applicabilità del termine di sessanta giorni di cui all' art. 32 co. 4 L. 183/2010 anche all'accertamento dell'illiceità dell'appalto ex art. 29 co. 3 bis. D.lgs. 276/2003
e, essendo il contratto di subappalto stipulato tra le parti cessato in data 20 gennaio 2019, hanno eccepito la decadenza dell'Ente dal potere di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ricorrente.
Hanno dedotto altresì come gli Enti impositori, pur contestando la violazione dell'art. 29 co. 1 D.lgs.
276/2023, hanno omesso qualsiasi richiamo al comma 2 della norma, sicché non è possibile qualificare l'odierna ricorrente né quale effettiva e concreta datrice di lavoro né quale obbligata in solido.
In subordine, hanno evidenziato l'estraneità delle sanzioni civili e degli interessi di mora rispetto alla responsabilità solitale ex art. 29 co. 2 D.lgs. 276/2003.
Quanto al merito del giudizio, chiariti i criteri di riparto dell'onere probatorio e il valore probatorio dei verbali di accertamento e delle dichiarazioni raccolte nel corso dell'attività ispettiva, hanno ribadito la legittimità, la validità e l'efficacia del contratto di subappalto labour intensive intercorso tra e ed ha chiarito che: Parte_1 Controparte_4
− il potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo è stato esercitato dai referenti aziendali, sistematicamente presenti in cantiere, ovvero dall'amministrazione della
[...]
; Controparte_4 Persona_3
− i soggetti riconducibili alla ricorrente (tra cui il geometra ) si sono limitati a Controparte_6
impartire ai capi squadra indicazioni di coordinamento dei lavori;
− il corrispettivo pattuito nel contratto di appalto è del tutto slegato da criteri attinenti alla retribuzione corrisposta ai lavoratori, dipendendo dallo stato di avanzamento dei lavori ed essendo computato sulla base di criteri di calcolo allegati al contratto stesso.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo “In via principale accertare e conseguentemente dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso, l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia e la nullità dei verbali di accertamento e notificazione qui oggetto di impugnazione e per l'effetto procedersi all'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020000506/DDL del 19.11.2020 e con n. 2020000506/T01 del 19.12.2020 con tutte le relative e conseguenti statuizioni;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni come rassegnate in via preliminare e/o in via principale nel merito, si insiste sin d'ora per la rideterminazione delle somme eventualmente dovute dall'odierna ricorrente nella minor misura possibile, previa esclusione in ogni caso delle somme addebitate a titolo di sanzioni civili ed interessi
pagina 3 di 8 di mora ex art. 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003 e previa decurtazione di quanto eventualmente versato dalla subappaltatrice e/o dall'obbligata in solido”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
, ritualmente costituito in giudizio con memoria del 10 gennaio 2022, ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ovvero, qualora fosse ritenuta la genuinità del contratto di subappalto, l'accertamento in via riconvenzionale della responsabilità solidale della ricorrente ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003.
Nel merito ha richiamato il convenuto del verbale di accertamento ispettivo, deducendo in particolare che:
− durante gli accessi ispettivi presso il cantiere di San Giuliano Milanese del 23 ottobre 2018 e dell'8 gennaio 2019 è stata accertata l'assenza di un responsabile della Controparte_4
− non avendo ricevuto - nonostante i numerosi solleciti - alcuna documentazione dalla
[...]
in data 6 febbraio 2019 è stato effettuato un accesso ispettivo presso la sede Controparte_4
legale sita in , nel corso del quale è stato constatato che trattasi di un ufficio virtuale in CP_1
cui non è presente alcun dipendente o responsabile riconducibile alla società;
− all'esito di ulteriori approfondimenti è stato accertato che numerosi dei lavoratori assunti da in precedenza sono stati dipendenti della società ricorrente, con Controparte_4
medesime qualifiche e mansioni;
− dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva è emerso che i dipendenti hanno lavorato esclusivamente nel cantiere di San Giuliano Milanese, ricevendo direttive dal capo cantiere con cui hanno altresì svolto il colloquio prodromico all'assunzione ed al quale Persona_1
si sono rivolti per eventuali esigenze o problematiche;
− dall'esame della CCIA risulta che la avente come unico socio e Controparte_4 amministratore e capitale sociale di solo € 2.500,00, è stata dichiarata fallita e Persona_3
dagli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate è emerso che i contributi previdenziali dei lavoratori erano stati pagati tramite compensazioni con crediti tributari inesistenti.
Ha precisato pertanto come alla luce di detti elementi il contratto di appalto, avente un oggetto totalmente generico, non possa ritenersi genuino.
In subordine ha esposto che, quand'anche fosse ritenuta la genuinità del contratto, la società ricorrente sarebbe comunque responsabile in solido per le obbligazioni contributive ex art. 29 co. 2 d.lgs.
276/2003.
Quanto all'eccepita decadenza, ne ha escluso l'applicabilità ai contributi previdenziali, soggetti al solo termine prescrizionale stante l'autonomia del rapporto contributivo rispetto al sottostante rapporto di lavoro. pagina 4 di 8 costituito in giudizio con memoria del 3 dicembre 2021, ha dedotto Controparte_7
l'inammissibilità del ricorso proposto avverso i verbali di accertamento relativi a sanzioni amministrative per difetto di interesse ad agire.
Ha eccepito poi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Lodi, essendo le violazioni commesse e accertate nel cantiere edile sito in San Giuliano Milanese.
Richiamato il contenuto dell'opposto verbale di accertamento, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con memoria dell'11 gennaio 2022 è altresì intervenuta in giudizio la committente , la Controparte_2 quale, richiamando le argomentazioni già spese nel ricorso a sostegno della genuinità dell'appalto, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità, invalidità, inefficacia o nullità del verbale di accertamento e notificazione n. 2020000506/S01 del 19 novembre 2020.
All'udienza del 14 aprile 2022 il Tribunale ha disposto l'estromissione dal giudizio di CP_7
spese integramente compensate.
[...]
La causa - istruita mediante l'esame dei testi , Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
, , , Testimone_3 CP_8 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
e – è stata discussa e decisa come da separato dispositivo Testimone_8 Testimone_9 all'udienza del 17 febbraio 2025.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
È stata contestata agli opponenti la non genuinità del contratto di subappalto sottoscritto con la in data 23 maggio 2018, essendosi quest'ultima “limitata a mettere a Controparte_4 disposizione della società committente le mere prestazioni di manodopera dei lavoratori stessi” in difetto dell'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di lavoro prescritta dall'art. 4 co. 1
D.lgs. 276/2003 (Cfr. doc. 1 ric.).
Giova premettere, in termini generali, come nella distinzione tra appalto “genuino” e somministrazione irregolare di manodopera vada attribuita rilevanza non tanto al nomen iuris individuato dalle parti nella fase genetica del rapporto, quanto più al concreto atteggiarsi dell'attività svolta, andando a verificare nello specifico se l'appaltatore, nell'esecuzione del contratto, non si sia in realtà limitato a mettere a disposizione una mera prestazione lavorativa.
A tale fine, può fare propendere per la qualificazione in termini di appalto genuino la circostanza che il subappaltatore organizzi i mezzi necessari allo svolgimento della prestazione ed eserciti il potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, il tutto con assunzione del rischio di impresa.
pagina 5 di 8 Particolarmente rilevante risulta essere l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti delle maestranze impiegate nell'appalto, che se attribuito al committente risulta sintomatico della sussistenza di una illecita somministrazione di manodopera.
Grava sull'Ente accertatore l'onere di provare in giudizio la fondatezza della propria pretesa, portando all'attenzione del Tribunale elementi da cui emerga la natura non genuina del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti.
Applicando detti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che dall'esame della documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte emerga inequivocabilmente la genuinità dell'appalto sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_4
I testi escussi – in particolare: , , , Persona_1 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5
, , - hanno riferito che le indicazioni circa le mansioni da Testimone_6 Tes_7 Testimone_8
svolgere sono state fornite agli operai esclusivamente dai capi squadra della CP_4 CP_4
(Defendi ND EL ed e non da soggetti riconducibili alla ricorrente. Persona_4
, in particolare, ha riferito: “A me che dava indicazioni era , che era il mio capo” Testimone_8 Per_5
ed ha altresì recisamente negato di avere ricevuto direttive da soggetti riconducibili alla Parte_1
o alla committente (“No, con il non avevo contatti, io ascoltavo
[...] Controparte_2 Per_1
. Certo, ho viso ma con lui non ho mai avuto a che fare, io facevo quello che mi diceva Per_5 Per_1
Per_
” Cfr. verbale ud. 9 dicembre 2024).
(geometra della ) e (responsabile tecnico della Persona_1 Parte_1 Testimone_1 committente ) hanno chiarito altresì che l'appaltatrice si è limitata a coordinare le Controparte_2
diverse imprese sub-appaltatrici – anche tramite lo svolgimento di riunioni settimanali, cui prendevano parte anche i due capi squadra della – ed al controllo dell'identità dei soggetti Controparte_4
che accedevano al cantiere.
ha precisato poi come “Faceva il coordinamento (…), non dava Testimone_1 Persona_1 ordini alle maestranze”, precisando altresì che “gli unici ordini che davamo io e era che se Per_1
camminando vedevamo una situazione pericolosa per la sicurezza, un pericolo, allora non guardavamo in faccia nessuno e rilevavamo le mancanze” (Cfr. verbale ud. 18 dicembre 2023).
Quanto al ruolo di coordinamento della , il teste ha altresì confermato che Controparte_9 Per_1
eventuali irregolarità nell'esecuzione delle opere affidate alla venivano Controparte_4
tempestivamente segnalate mediante consegna di raccomandata nelle mani dei capi cantiere (Cfr. vernale ud. 18 dicembre 2023).
È emerso altresì come la parte amministrativa del rapporto – assunzione, elaborazione di cedolini paga, concessione di ferie e permessi – fosse gestita esclusivamente da Controparte_4
pagina 6 di 8 In particolare, e ex dipendenti della subappaltatrice – hanno riferito di Testimone_6 Testimone_10
essere stati assunti dal titolare della ditta (Cfr. verbale ud. 24 giugno 2024 teste Persona_3 Tes_4
e verbale ud. 9 dicembre 2024 teste ). Tes_6
Inoltre, e hanno affermato di avere rivolto a Controparte_10 Testimone_4 Per_3
, direttamente o con l'intermediazione del capo squadra, eventuali richieste di ferie o permessi
[...]
(Cfr. verbale ud. 24 giugno 2024).
Ancora, numerosi testi - , , Controparte_10 Testimone_4 Persona_1 Tes_1
, , , - hanno riferito che le attrezzature
[...] Testimone_11 Testimone_8 Tes_7
utilizzate dai dipendenti sono state fornite dalla e i lavoratori impiegati nell'appalto Controparte_4
hanno confermato di avere ricevuto direttamente dalla società datrice sia i dispositivi di protezione individuale sia i materiali necessari per l'espletamento delle mansioni, che venivano loro consegnati quotidianamente dal proprio capo squadra.
Le risultanze dell'istruttoria orale sono altresì confortate dalla copiosa documentazione versata in atti dalla ricorrente, ovvero:
− dalle copie dei contratti di lavoro, dei modelli Unilav e dei certificati di idoneità alla mansione dei dipendenti indicati nel verbale di accertamento, attestanti la gestione della fase amministrativa del rapporto (Cfr. doc. 12 e 13 ric.);
− dalle copie dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale, attestanti che gli strumenti venissero effettivamente consegnati dalla subappaltatrice (Cfr. doc. 14 ric.);
− dalle copie delle raccomandate di contestazione di violazioni della normativa in materia di sicurezza o irregolarità nello svolgimento dei lavori consegnate a mani proprie a CP_11
, comprovanti l'attività di coordinamento e supervisione della
[...] Parte_1
nonché il ruolo attribuito ai capi squadra della sub appaltatrice (Cfr. doc. 21 e 21 bis);
Inoltre, dall'esame del contratto di subappalto (doc. 11 ric.) e delle fatture emesse dalla sub-appaltatrice
(Cfr. doc. 22 ric.) emerge come il compenso corrisposto per l'esecuzione Controparte_4 dell'appalto non fosse in alcun modo correlato all'ammontare delle retribuzioni delle maestranze impiegate nel cantiere, ma dipendesse dalle attività concretamente svolte. Può ritenersi, pertanto, che la subappaltatrice, retribuita sulla base dei risultati dall'attività svolta, abbia effettivamente assunto con la sottoscrizione del contratto un rischio di impresa.
Le risultanze istruttorie sopra compendiate, non sconfessate dalla documentazione versata in atti dall' né dalle dichiarazioni rese in giudizio dall'agente accertatore , consentono CP_1 Testimone_11
di ritenere la genuinità del contratto in quanto la subappaltatrice, lungi dall'occuparsi della sola pagina 7 di 8 gestione formale del rapporto in assenza di qualsivoglia rischio di impresa, ha di fatto esercitato il potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Essendo l'appalto sottoscritto dalle parti genuino, va rilevata l'illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione n. 2020000506/DDL del 19.11.2020 e n. 2020000506/T01 del
19.12.2020, che vengono pertanto annullati.
La caducazione delle pretese oggetto degli opposti verbali impone altresì il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
L'istituto previdenziale, infatti, ha chiesto l'accertamento della sussistenza di una responsabilità solidale della ricorrente, in qualità di committente, al versamento dei maggiori importi deviranti dall'accertamento della non genuinità dell'appalto. Ritiene il Tribunale che, essendo venuto meno l'accertamento in ordine alla sussistenza di un'illegittima somministrazione di manodopera, decadono anche i maggiori importi ivi accertati ed oggetto della domanda riconvenzionale.
La decisione assunta consegue alla analitica istruttoria svolta in corso di giudizio e pertanto appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità dei verbali di accertamento impugnati che annulla;
respinge la domanda riconvenzionale proposta dall' CP_1
compensa le spese di lite fra tutte le parti
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 17/02/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1172/2021 promossa da:
Parte_1 Parte_2 con l'avv. RIVIERA GIOVANNA
RICORRENTI contro
Controparte_1
Con l'avv. MINEO ALESSANDEO
e
Controparte_2
Con l''avv. BELLODI STEFANO
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 13 luglio 2021 e Parte_1
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
Con
hanno convenuto in giudizio l' di e di Milano Lodi per Parte_1 CP_1 CP_1 ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione n.
2020000506/DDL del 19.11.2020 e n. 2020000506/T01 del 19.12.2020, con cui è stato ingiunto il pagamento di complessivi € 148.101,70 a titolo di omissioni contributive e sanzioni civili.
Hanno esposto in particolare che, a seguito degli accessi ispettivi effettuati in data 23 ottobre 2018 e 8
pagina 1 di 8 gennaio 2019 presso il cantiere sito in San Giuliano Milanese, gli Enti Impositori hanno accertato la non genuinità del contratto di subappalto sottoscritto tra la società ricorrente Parte_1
(appaltatrice) e la (subappaltatrice). Controparte_4
Ha precisato poi come detti rilievi hanno portato alla contestazione della violazione dell'art. 29 co. 1
D.lgs. 276/2003, essendosi la subappaltatrice limitata a mettere a disposizione della committente le mere prestazioni di manodopera dei lavoratori impiegati nel cantiere di San Giuliano Milanese per il periodo dal 22 maggio 2018 al 31 gennaio 2019.
Hanno sostenuto poi la legittimità del contratto di appalto, deducendo, in particolare, che:
- la ricorrente ha sottoscritto con la committente principale, un contratto di Controparte_2 appalto avente ad oggetto l'esecuzione di “lavori edili di realizzazione di edifici ad uso residenziale composti da n. 2 palazzine A-B di n. 1 piano interrato e n. 9 piani fuori terra, con relativo parcheggio privato ad uso pubblico e rifacimento marciapiedi antistanti il lotto, in San
Giuliano Milanese via Gorki 15”;
- in data 23 maggio 2018 la ricorrente ha subappaltato alla società Controparte_4
l'esecuzione delle opere murarie (tavolati, posa falsi, posa marmi, assistenze impianti);
- tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto di subappalto sono stati regolarmente assunti, assicurati, gestiti, diretti, coordinati, monitorati e retribuiti dalla formale datrice di lavoro Controparte_4
- l'appaltatrice – per mezzo di o - si è Persona_1 CP_5 Persona_2
limitata a richiedere i nominativi dei lavoratori impiegati sul cantiere e a monitorare il tempestivo e integrale invio della documentazione relativa alle maestranze presenti;
- i lavoratori hanno utilizzato, per la realizzazione delle opere oggetto del contratto di subappalto, attrezzatura di proprietà della formale datrice di lavoro, custodita in un container di lamiera collocato nel cantiere;
- i dipendenti della sono stati divisi in due squadre di lavoro, i cui capi Controparte_4
squadra (Defendi ND EL ed El GO ER) erano i referenti della subappaltatrice;
- le attività da svolgere in esecuzione del contratto di subappalto sono state concordate con cadenza settimanale con il capo cantiere il quale ha vigilato sull'andamento dei Persona_1
lavori, provvedendo a consegnare ai referenti della subappaltatrice lettere di diffida al fine di sanare le eventuali irregolarità riscontrate;
- il potere organizzativo, direttivo e disciplinare sui dipendenti della è Controparte_4
stato esercitato esclusivamente dai capi delle due squadre di lavoro, anche con riferimento alla pagina 2 di 8 concessione di ferie e permessi.
Ciò premesso in fatto, hanno sostenuto l'applicabilità del termine di sessanta giorni di cui all' art. 32 co. 4 L. 183/2010 anche all'accertamento dell'illiceità dell'appalto ex art. 29 co. 3 bis. D.lgs. 276/2003
e, essendo il contratto di subappalto stipulato tra le parti cessato in data 20 gennaio 2019, hanno eccepito la decadenza dell'Ente dal potere di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ricorrente.
Hanno dedotto altresì come gli Enti impositori, pur contestando la violazione dell'art. 29 co. 1 D.lgs.
276/2023, hanno omesso qualsiasi richiamo al comma 2 della norma, sicché non è possibile qualificare l'odierna ricorrente né quale effettiva e concreta datrice di lavoro né quale obbligata in solido.
In subordine, hanno evidenziato l'estraneità delle sanzioni civili e degli interessi di mora rispetto alla responsabilità solitale ex art. 29 co. 2 D.lgs. 276/2003.
Quanto al merito del giudizio, chiariti i criteri di riparto dell'onere probatorio e il valore probatorio dei verbali di accertamento e delle dichiarazioni raccolte nel corso dell'attività ispettiva, hanno ribadito la legittimità, la validità e l'efficacia del contratto di subappalto labour intensive intercorso tra e ed ha chiarito che: Parte_1 Controparte_4
− il potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo è stato esercitato dai referenti aziendali, sistematicamente presenti in cantiere, ovvero dall'amministrazione della
[...]
; Controparte_4 Persona_3
− i soggetti riconducibili alla ricorrente (tra cui il geometra ) si sono limitati a Controparte_6
impartire ai capi squadra indicazioni di coordinamento dei lavori;
− il corrispettivo pattuito nel contratto di appalto è del tutto slegato da criteri attinenti alla retribuzione corrisposta ai lavoratori, dipendendo dallo stato di avanzamento dei lavori ed essendo computato sulla base di criteri di calcolo allegati al contratto stesso.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo “In via principale accertare e conseguentemente dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso, l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia e la nullità dei verbali di accertamento e notificazione qui oggetto di impugnazione e per l'effetto procedersi all'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020000506/DDL del 19.11.2020 e con n. 2020000506/T01 del 19.12.2020 con tutte le relative e conseguenti statuizioni;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni come rassegnate in via preliminare e/o in via principale nel merito, si insiste sin d'ora per la rideterminazione delle somme eventualmente dovute dall'odierna ricorrente nella minor misura possibile, previa esclusione in ogni caso delle somme addebitate a titolo di sanzioni civili ed interessi
pagina 3 di 8 di mora ex art. 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003 e previa decurtazione di quanto eventualmente versato dalla subappaltatrice e/o dall'obbligata in solido”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
, ritualmente costituito in giudizio con memoria del 10 gennaio 2022, ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ovvero, qualora fosse ritenuta la genuinità del contratto di subappalto, l'accertamento in via riconvenzionale della responsabilità solidale della ricorrente ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003.
Nel merito ha richiamato il convenuto del verbale di accertamento ispettivo, deducendo in particolare che:
− durante gli accessi ispettivi presso il cantiere di San Giuliano Milanese del 23 ottobre 2018 e dell'8 gennaio 2019 è stata accertata l'assenza di un responsabile della Controparte_4
− non avendo ricevuto - nonostante i numerosi solleciti - alcuna documentazione dalla
[...]
in data 6 febbraio 2019 è stato effettuato un accesso ispettivo presso la sede Controparte_4
legale sita in , nel corso del quale è stato constatato che trattasi di un ufficio virtuale in CP_1
cui non è presente alcun dipendente o responsabile riconducibile alla società;
− all'esito di ulteriori approfondimenti è stato accertato che numerosi dei lavoratori assunti da in precedenza sono stati dipendenti della società ricorrente, con Controparte_4
medesime qualifiche e mansioni;
− dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva è emerso che i dipendenti hanno lavorato esclusivamente nel cantiere di San Giuliano Milanese, ricevendo direttive dal capo cantiere con cui hanno altresì svolto il colloquio prodromico all'assunzione ed al quale Persona_1
si sono rivolti per eventuali esigenze o problematiche;
− dall'esame della CCIA risulta che la avente come unico socio e Controparte_4 amministratore e capitale sociale di solo € 2.500,00, è stata dichiarata fallita e Persona_3
dagli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate è emerso che i contributi previdenziali dei lavoratori erano stati pagati tramite compensazioni con crediti tributari inesistenti.
Ha precisato pertanto come alla luce di detti elementi il contratto di appalto, avente un oggetto totalmente generico, non possa ritenersi genuino.
In subordine ha esposto che, quand'anche fosse ritenuta la genuinità del contratto, la società ricorrente sarebbe comunque responsabile in solido per le obbligazioni contributive ex art. 29 co. 2 d.lgs.
276/2003.
Quanto all'eccepita decadenza, ne ha escluso l'applicabilità ai contributi previdenziali, soggetti al solo termine prescrizionale stante l'autonomia del rapporto contributivo rispetto al sottostante rapporto di lavoro. pagina 4 di 8 costituito in giudizio con memoria del 3 dicembre 2021, ha dedotto Controparte_7
l'inammissibilità del ricorso proposto avverso i verbali di accertamento relativi a sanzioni amministrative per difetto di interesse ad agire.
Ha eccepito poi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Lodi, essendo le violazioni commesse e accertate nel cantiere edile sito in San Giuliano Milanese.
Richiamato il contenuto dell'opposto verbale di accertamento, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con memoria dell'11 gennaio 2022 è altresì intervenuta in giudizio la committente , la Controparte_2 quale, richiamando le argomentazioni già spese nel ricorso a sostegno della genuinità dell'appalto, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità, invalidità, inefficacia o nullità del verbale di accertamento e notificazione n. 2020000506/S01 del 19 novembre 2020.
All'udienza del 14 aprile 2022 il Tribunale ha disposto l'estromissione dal giudizio di CP_7
spese integramente compensate.
[...]
La causa - istruita mediante l'esame dei testi , Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
, , , Testimone_3 CP_8 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
e – è stata discussa e decisa come da separato dispositivo Testimone_8 Testimone_9 all'udienza del 17 febbraio 2025.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
È stata contestata agli opponenti la non genuinità del contratto di subappalto sottoscritto con la in data 23 maggio 2018, essendosi quest'ultima “limitata a mettere a Controparte_4 disposizione della società committente le mere prestazioni di manodopera dei lavoratori stessi” in difetto dell'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di lavoro prescritta dall'art. 4 co. 1
D.lgs. 276/2003 (Cfr. doc. 1 ric.).
Giova premettere, in termini generali, come nella distinzione tra appalto “genuino” e somministrazione irregolare di manodopera vada attribuita rilevanza non tanto al nomen iuris individuato dalle parti nella fase genetica del rapporto, quanto più al concreto atteggiarsi dell'attività svolta, andando a verificare nello specifico se l'appaltatore, nell'esecuzione del contratto, non si sia in realtà limitato a mettere a disposizione una mera prestazione lavorativa.
A tale fine, può fare propendere per la qualificazione in termini di appalto genuino la circostanza che il subappaltatore organizzi i mezzi necessari allo svolgimento della prestazione ed eserciti il potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, il tutto con assunzione del rischio di impresa.
pagina 5 di 8 Particolarmente rilevante risulta essere l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti delle maestranze impiegate nell'appalto, che se attribuito al committente risulta sintomatico della sussistenza di una illecita somministrazione di manodopera.
Grava sull'Ente accertatore l'onere di provare in giudizio la fondatezza della propria pretesa, portando all'attenzione del Tribunale elementi da cui emerga la natura non genuina del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti.
Applicando detti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che dall'esame della documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte emerga inequivocabilmente la genuinità dell'appalto sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_4
I testi escussi – in particolare: , , , Persona_1 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5
, , - hanno riferito che le indicazioni circa le mansioni da Testimone_6 Tes_7 Testimone_8
svolgere sono state fornite agli operai esclusivamente dai capi squadra della CP_4 CP_4
(Defendi ND EL ed e non da soggetti riconducibili alla ricorrente. Persona_4
, in particolare, ha riferito: “A me che dava indicazioni era , che era il mio capo” Testimone_8 Per_5
ed ha altresì recisamente negato di avere ricevuto direttive da soggetti riconducibili alla Parte_1
o alla committente (“No, con il non avevo contatti, io ascoltavo
[...] Controparte_2 Per_1
. Certo, ho viso ma con lui non ho mai avuto a che fare, io facevo quello che mi diceva Per_5 Per_1
Per_
” Cfr. verbale ud. 9 dicembre 2024).
(geometra della ) e (responsabile tecnico della Persona_1 Parte_1 Testimone_1 committente ) hanno chiarito altresì che l'appaltatrice si è limitata a coordinare le Controparte_2
diverse imprese sub-appaltatrici – anche tramite lo svolgimento di riunioni settimanali, cui prendevano parte anche i due capi squadra della – ed al controllo dell'identità dei soggetti Controparte_4
che accedevano al cantiere.
ha precisato poi come “Faceva il coordinamento (…), non dava Testimone_1 Persona_1 ordini alle maestranze”, precisando altresì che “gli unici ordini che davamo io e era che se Per_1
camminando vedevamo una situazione pericolosa per la sicurezza, un pericolo, allora non guardavamo in faccia nessuno e rilevavamo le mancanze” (Cfr. verbale ud. 18 dicembre 2023).
Quanto al ruolo di coordinamento della , il teste ha altresì confermato che Controparte_9 Per_1
eventuali irregolarità nell'esecuzione delle opere affidate alla venivano Controparte_4
tempestivamente segnalate mediante consegna di raccomandata nelle mani dei capi cantiere (Cfr. vernale ud. 18 dicembre 2023).
È emerso altresì come la parte amministrativa del rapporto – assunzione, elaborazione di cedolini paga, concessione di ferie e permessi – fosse gestita esclusivamente da Controparte_4
pagina 6 di 8 In particolare, e ex dipendenti della subappaltatrice – hanno riferito di Testimone_6 Testimone_10
essere stati assunti dal titolare della ditta (Cfr. verbale ud. 24 giugno 2024 teste Persona_3 Tes_4
e verbale ud. 9 dicembre 2024 teste ). Tes_6
Inoltre, e hanno affermato di avere rivolto a Controparte_10 Testimone_4 Per_3
, direttamente o con l'intermediazione del capo squadra, eventuali richieste di ferie o permessi
[...]
(Cfr. verbale ud. 24 giugno 2024).
Ancora, numerosi testi - , , Controparte_10 Testimone_4 Persona_1 Tes_1
, , , - hanno riferito che le attrezzature
[...] Testimone_11 Testimone_8 Tes_7
utilizzate dai dipendenti sono state fornite dalla e i lavoratori impiegati nell'appalto Controparte_4
hanno confermato di avere ricevuto direttamente dalla società datrice sia i dispositivi di protezione individuale sia i materiali necessari per l'espletamento delle mansioni, che venivano loro consegnati quotidianamente dal proprio capo squadra.
Le risultanze dell'istruttoria orale sono altresì confortate dalla copiosa documentazione versata in atti dalla ricorrente, ovvero:
− dalle copie dei contratti di lavoro, dei modelli Unilav e dei certificati di idoneità alla mansione dei dipendenti indicati nel verbale di accertamento, attestanti la gestione della fase amministrativa del rapporto (Cfr. doc. 12 e 13 ric.);
− dalle copie dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale, attestanti che gli strumenti venissero effettivamente consegnati dalla subappaltatrice (Cfr. doc. 14 ric.);
− dalle copie delle raccomandate di contestazione di violazioni della normativa in materia di sicurezza o irregolarità nello svolgimento dei lavori consegnate a mani proprie a CP_11
, comprovanti l'attività di coordinamento e supervisione della
[...] Parte_1
nonché il ruolo attribuito ai capi squadra della sub appaltatrice (Cfr. doc. 21 e 21 bis);
Inoltre, dall'esame del contratto di subappalto (doc. 11 ric.) e delle fatture emesse dalla sub-appaltatrice
(Cfr. doc. 22 ric.) emerge come il compenso corrisposto per l'esecuzione Controparte_4 dell'appalto non fosse in alcun modo correlato all'ammontare delle retribuzioni delle maestranze impiegate nel cantiere, ma dipendesse dalle attività concretamente svolte. Può ritenersi, pertanto, che la subappaltatrice, retribuita sulla base dei risultati dall'attività svolta, abbia effettivamente assunto con la sottoscrizione del contratto un rischio di impresa.
Le risultanze istruttorie sopra compendiate, non sconfessate dalla documentazione versata in atti dall' né dalle dichiarazioni rese in giudizio dall'agente accertatore , consentono CP_1 Testimone_11
di ritenere la genuinità del contratto in quanto la subappaltatrice, lungi dall'occuparsi della sola pagina 7 di 8 gestione formale del rapporto in assenza di qualsivoglia rischio di impresa, ha di fatto esercitato il potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Essendo l'appalto sottoscritto dalle parti genuino, va rilevata l'illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione n. 2020000506/DDL del 19.11.2020 e n. 2020000506/T01 del
19.12.2020, che vengono pertanto annullati.
La caducazione delle pretese oggetto degli opposti verbali impone altresì il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
L'istituto previdenziale, infatti, ha chiesto l'accertamento della sussistenza di una responsabilità solidale della ricorrente, in qualità di committente, al versamento dei maggiori importi deviranti dall'accertamento della non genuinità dell'appalto. Ritiene il Tribunale che, essendo venuto meno l'accertamento in ordine alla sussistenza di un'illegittima somministrazione di manodopera, decadono anche i maggiori importi ivi accertati ed oggetto della domanda riconvenzionale.
La decisione assunta consegue alla analitica istruttoria svolta in corso di giudizio e pertanto appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità dei verbali di accertamento impugnati che annulla;
respinge la domanda riconvenzionale proposta dall' CP_1
compensa le spese di lite fra tutte le parti
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 17/02/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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