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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/08/2025, n. 6583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6583 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9062 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. UNGARETTI FABRIZIO, Parte_1 P.IVA_1 indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
, CF/PI: , con l'avv. RINALDI Controparte_1 P.IVA_2
SERGIO GIACOMO;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 19 marzo 2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto, allora in bonis, ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 34.377,36, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui alla propria fattura n. 55/E del 3 novembre 2022, emessa a seguito della rinuncia, da parte dell'opponente, a un ordine precedentemente inviato e a titolo di pagamento delle spese sostenute dal convenuto opposto per i rilievi eseguiti in cantiere, la progettazione strutturale ed esecutiva, l'approvvigionamento dei materiali e la produzione tramite incarico alle squadre di montatori, nonché la penale da risoluzione anticipata.
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto non negando l'avvenuta conclusione del contratto con il convenuto opposto, avente a oggetto l'incarico di compiere una struttura frangisole nel contesto del contratto pubblico di appalto dei lavori di “sistemazione” delle
1 facciate della nuova Casa della Salute in Livorno, via del Mare, bandito dall Parte_2
e aggiudicato in favore dell'opponente. L'opponente nemmeno ha negato di avere
[...]
“rinunciato” al contratto: in particolare, l'opponente ha dedotto di avere “rinunciato” al contratto pubblico stipulato con la stazione appaltante, a causa di sopraggiunte difficoltà finanziarie, e di avere in seguito verificato che la stazione appaltante stralciò dall'opera da affidare a un nuovo appaltatore terzo la struttura frangisole, sì che il (sub)contratto con il convenuto opposto non poté che venire meno.
Quanto alla somma azionata, l'opponente ha eccepito che il convenuto opposto non tenne conto dell'acconto pagato a suo favore di € 14.985,00 oltre IVA, pari a € 16.483,50 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 80/E del 7 dicembre 2021; che l'opera non fu eseguita e consegnata;
che non è dovuta la penale per risoluzione anticipata dell'ordine, posto che non vi fu risoluzione, ma recesso, e che comunque la somma è ampiamente coperta dall'acconto pagato. L'opponente ha inoltre formulato istanza di chiamata in causa della stazione appaltante, perché essa sia condannata a manlevarlo e tenerlo indenne di quanto, all'esito del giudizio, l'opponente fosse condannato a pagare al convenuto opposto. Nel merito, l'opponente ha concluso, in citazione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con riduzione della somma dovuta al convenuto opposto a seguito del recesso a € 13.589,00
IVA inclusa, già appunto pagata in acconto.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento dell'8 giugno 2023 l'istanza di chiamata in causa del terzo è stata rigettata.
A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del convenuto opposto è stata dichiarata l'interruzione del processo con provvedimento del 3 luglio 2024.
Il processo è stato riassunto con ricorso depositato dall'attore opponente in data 16 settembre 2024.
Nel processo riassunto si è costituita la liquidazione giudiziale del convenuto opposto, richiamando le conclusioni e difese già espresse dalla parte in bonis.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 19 marzo 2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previo decorso dei termini fissati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sulla totale fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è integralmente fondata, come di seguito.
È pacifico fra le parti che l'attore opponente “annullò” l'ordine precedente formulato prima della consegna dell'opera e del relativo montaggio in cantiere. Come documentato (doc. 4 opposto), ciò dipese dal concorso della previa “rinuncia” all'appalto pubblico (doc. 9 opponente) e dalla decisione
2 della stazione appaltante e del nuovo appaltatore di non realizzare la struttura frangisole a corredo dell'immobile in Livorno.
A fronte di tale dato pacifico, appare erronea la denuncia di inadempimento del contratto formulata dal convenuto a carico dell'attore opponente: il (sub)committente è infatti sempre libero di recedere dal contratto di (sub)appalto a norma dell'art. 1671 c.c..
Restano da regolare le conseguenze economiche di tale recesso.
Il convenuto opposto ha emesso la fattura azionata esponendo costi per rilievo in loco (€ 1.000,00), progetti statico ed esecutivo (€ 1.800,00 ed € 4.500,00), piastre tubolari (€ 10.888,00), “ricalcolo per prova estrazione” (€ 150,00), viterie cantiere (€ 1.650,00), penale per risoluzione anticipata (€
9.990,00) e marca da bollo (€ 2,00).
Alla clausola n. 21 delle condizioni generali di contratto del convenuto opposto (doc. 1 fasc. mon.) è previsto quanto segue: «Clausola penale: Nel caso dopo la sottoscrizione il committente si renda inadempiente, annulli e/o revochi, anche solo in parte, l'ordine, sarà tenuto a corrispondere oltre al prezzo delle opere eseguite fino a quel momento, anche se non completate, e del relativo materiale, una penalità pari al 20% dell'importo totale pattuito per l'intera opera/fornitura, salvo comunque il diritto della soc. di richiedere il maggior danno subito (art. 1382 CC)». CP_1
Appare evidente che, a dispetto della rubrica della clausola, essa regoli non soltanto le conseguenze dell'inadempimento del (sub)committente, ma anche quelle dell'esercizio del diritto di recesso
(annullamento e revoca dell'ordine).
In consentita deroga rispetto al disposto dell'art. 1671 c.c., la clausola prevede l'obbligo del
(sub)committente di pagare il prezzo delle opere eseguite, anche se non completate, e del relativo materiale, oltre a una penalità del 20% dell'importo totale pattuito. Non riguarda il caso del recesso, ma quello dell'inadempimento, la previsione del diritto al maggior danno.
Parte opponente non contesta che il convenuto opposto eseguì i rilievi in loco, il progetto statico e il ricalcolo della prova di estrazione (per complessivi € 2.950,00 oltre IVA). Contesta invece che siano stati realizzati il progetto esecutivo, le piastre tubolari, le viterie.
A fronte di ciò, il convenuto opposto ha mancato di fornire valida prova di quanto afferma di avere compiuto. Non è stato infatti prodotto in giudizio il progetto esecutivo, né alcun altro documento che attesti la realizzazione degli elementi indicati nella fattura (fatture di acquisto dei materiali, fotografie dei componenti realizzati, documenti di lavorazione…). Nulla dimostra il contenuto dei doc. 7 e 8 opponente: anzi, con il messaggio del 7 aprile 2022 il convenuto opposto dichiarò di dovere ancora procedere con l'esecuzione delle strutture, e di rimanere in attesa, prima di iniziare, di un espresso nulla osta da parte della direzione lavori nominata dal committente pubblico, nulla osta che non risulta sia mai stato rilasciato.
3 Le prove per testimoni all'uopo formulate dall'opposto sono evidentemente inammissibili perché formulate in maniera generica e aventi a oggetto valutazioni non demandabili a teste.
Peraltro, quanto alle piastre e alle viterie, è pacifico in causa che tali oggetti, anche ove realizzati, non furono mai consegnati all'opponente, ma rimasero nella disponibilità dell'opposto, il quale non ha mai nemmeno allegato che essi non siano stati utilmente impiegati per altre commesse.
A titolo di pagamento dei lavori eseguiti, nulla può dunque essere riconosciuto oltre alla somma incontestata di € 2.950,00 oltre IVA.
Come indicato dalla clausola n. 21, spetta poi al convenuto opposto una indennità pari al 20% del corrispettivo complessivo, correttamente computata in fattura nella somma di € 9.990,00 (quinta parte di € 49.950,00, corrispettivo totale).
A norma di contratto, per effetto del recesso, spetta dunque al subappaltatore un'indennità di €
2.950,00 oltre IVA (pari a € 3.245,00 IVA inclusa) e di € 9.992,00 (inclusa marca da bollo), e così per
€ 13.237,00 complessivi.
La pretesa risulta così già ampiamente soddisfatta con il semplice trattenimento dell'acconto pacificamente pagato, pari, come visto, a € 14.985,00 oltre IVA (€ 16.483,50 IVA inclusa).
Sul punto, è evidentemente infondata la difesa del convenuto opposto, che ritiene che l'acconto dovrebbe essere trattenuto in aggiunta a quanto dovuto per il recesso, e ciò a norma della clausola n.
9 delle condizioni generali di contratto. La clausola regola, infatti, il caso della risoluzione per inadempimento, diverso da quello del recesso che ci occupa. Inoltre, è chiaro come il fatto che le rate già pagate restino acquisite come indennità vale solamente a fondare il diritto del subappaltatore non inadempiente a trattenere gli acconti pagati in attesa della definizione delle reciproche poste conseguenti alla risoluzione del contratto, e non certo a consolidare spostamenti patrimoniali privi di causa.
L'opposizione è dunque fondata perché l'indennizzo da recesso dovuto al subappaltatore è compreso nell'acconto a lui pagato e da lui trattenuto.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto opposto e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 23 febbraio 2023, da nei confronti di avverso il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 2858/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 4 febbraio 2023, riassunta nei confronti
4 della liquidazione giudiziale di nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così CP_1
provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 7.310,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 agosto 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. UNGARETTI FABRIZIO, Parte_1 P.IVA_1 indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
, CF/PI: , con l'avv. RINALDI Controparte_1 P.IVA_2
SERGIO GIACOMO;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 19 marzo 2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto, allora in bonis, ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 34.377,36, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui alla propria fattura n. 55/E del 3 novembre 2022, emessa a seguito della rinuncia, da parte dell'opponente, a un ordine precedentemente inviato e a titolo di pagamento delle spese sostenute dal convenuto opposto per i rilievi eseguiti in cantiere, la progettazione strutturale ed esecutiva, l'approvvigionamento dei materiali e la produzione tramite incarico alle squadre di montatori, nonché la penale da risoluzione anticipata.
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto non negando l'avvenuta conclusione del contratto con il convenuto opposto, avente a oggetto l'incarico di compiere una struttura frangisole nel contesto del contratto pubblico di appalto dei lavori di “sistemazione” delle
1 facciate della nuova Casa della Salute in Livorno, via del Mare, bandito dall Parte_2
e aggiudicato in favore dell'opponente. L'opponente nemmeno ha negato di avere
[...]
“rinunciato” al contratto: in particolare, l'opponente ha dedotto di avere “rinunciato” al contratto pubblico stipulato con la stazione appaltante, a causa di sopraggiunte difficoltà finanziarie, e di avere in seguito verificato che la stazione appaltante stralciò dall'opera da affidare a un nuovo appaltatore terzo la struttura frangisole, sì che il (sub)contratto con il convenuto opposto non poté che venire meno.
Quanto alla somma azionata, l'opponente ha eccepito che il convenuto opposto non tenne conto dell'acconto pagato a suo favore di € 14.985,00 oltre IVA, pari a € 16.483,50 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 80/E del 7 dicembre 2021; che l'opera non fu eseguita e consegnata;
che non è dovuta la penale per risoluzione anticipata dell'ordine, posto che non vi fu risoluzione, ma recesso, e che comunque la somma è ampiamente coperta dall'acconto pagato. L'opponente ha inoltre formulato istanza di chiamata in causa della stazione appaltante, perché essa sia condannata a manlevarlo e tenerlo indenne di quanto, all'esito del giudizio, l'opponente fosse condannato a pagare al convenuto opposto. Nel merito, l'opponente ha concluso, in citazione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con riduzione della somma dovuta al convenuto opposto a seguito del recesso a € 13.589,00
IVA inclusa, già appunto pagata in acconto.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento dell'8 giugno 2023 l'istanza di chiamata in causa del terzo è stata rigettata.
A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del convenuto opposto è stata dichiarata l'interruzione del processo con provvedimento del 3 luglio 2024.
Il processo è stato riassunto con ricorso depositato dall'attore opponente in data 16 settembre 2024.
Nel processo riassunto si è costituita la liquidazione giudiziale del convenuto opposto, richiamando le conclusioni e difese già espresse dalla parte in bonis.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 19 marzo 2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previo decorso dei termini fissati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sulla totale fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è integralmente fondata, come di seguito.
È pacifico fra le parti che l'attore opponente “annullò” l'ordine precedente formulato prima della consegna dell'opera e del relativo montaggio in cantiere. Come documentato (doc. 4 opposto), ciò dipese dal concorso della previa “rinuncia” all'appalto pubblico (doc. 9 opponente) e dalla decisione
2 della stazione appaltante e del nuovo appaltatore di non realizzare la struttura frangisole a corredo dell'immobile in Livorno.
A fronte di tale dato pacifico, appare erronea la denuncia di inadempimento del contratto formulata dal convenuto a carico dell'attore opponente: il (sub)committente è infatti sempre libero di recedere dal contratto di (sub)appalto a norma dell'art. 1671 c.c..
Restano da regolare le conseguenze economiche di tale recesso.
Il convenuto opposto ha emesso la fattura azionata esponendo costi per rilievo in loco (€ 1.000,00), progetti statico ed esecutivo (€ 1.800,00 ed € 4.500,00), piastre tubolari (€ 10.888,00), “ricalcolo per prova estrazione” (€ 150,00), viterie cantiere (€ 1.650,00), penale per risoluzione anticipata (€
9.990,00) e marca da bollo (€ 2,00).
Alla clausola n. 21 delle condizioni generali di contratto del convenuto opposto (doc. 1 fasc. mon.) è previsto quanto segue: «Clausola penale: Nel caso dopo la sottoscrizione il committente si renda inadempiente, annulli e/o revochi, anche solo in parte, l'ordine, sarà tenuto a corrispondere oltre al prezzo delle opere eseguite fino a quel momento, anche se non completate, e del relativo materiale, una penalità pari al 20% dell'importo totale pattuito per l'intera opera/fornitura, salvo comunque il diritto della soc. di richiedere il maggior danno subito (art. 1382 CC)». CP_1
Appare evidente che, a dispetto della rubrica della clausola, essa regoli non soltanto le conseguenze dell'inadempimento del (sub)committente, ma anche quelle dell'esercizio del diritto di recesso
(annullamento e revoca dell'ordine).
In consentita deroga rispetto al disposto dell'art. 1671 c.c., la clausola prevede l'obbligo del
(sub)committente di pagare il prezzo delle opere eseguite, anche se non completate, e del relativo materiale, oltre a una penalità del 20% dell'importo totale pattuito. Non riguarda il caso del recesso, ma quello dell'inadempimento, la previsione del diritto al maggior danno.
Parte opponente non contesta che il convenuto opposto eseguì i rilievi in loco, il progetto statico e il ricalcolo della prova di estrazione (per complessivi € 2.950,00 oltre IVA). Contesta invece che siano stati realizzati il progetto esecutivo, le piastre tubolari, le viterie.
A fronte di ciò, il convenuto opposto ha mancato di fornire valida prova di quanto afferma di avere compiuto. Non è stato infatti prodotto in giudizio il progetto esecutivo, né alcun altro documento che attesti la realizzazione degli elementi indicati nella fattura (fatture di acquisto dei materiali, fotografie dei componenti realizzati, documenti di lavorazione…). Nulla dimostra il contenuto dei doc. 7 e 8 opponente: anzi, con il messaggio del 7 aprile 2022 il convenuto opposto dichiarò di dovere ancora procedere con l'esecuzione delle strutture, e di rimanere in attesa, prima di iniziare, di un espresso nulla osta da parte della direzione lavori nominata dal committente pubblico, nulla osta che non risulta sia mai stato rilasciato.
3 Le prove per testimoni all'uopo formulate dall'opposto sono evidentemente inammissibili perché formulate in maniera generica e aventi a oggetto valutazioni non demandabili a teste.
Peraltro, quanto alle piastre e alle viterie, è pacifico in causa che tali oggetti, anche ove realizzati, non furono mai consegnati all'opponente, ma rimasero nella disponibilità dell'opposto, il quale non ha mai nemmeno allegato che essi non siano stati utilmente impiegati per altre commesse.
A titolo di pagamento dei lavori eseguiti, nulla può dunque essere riconosciuto oltre alla somma incontestata di € 2.950,00 oltre IVA.
Come indicato dalla clausola n. 21, spetta poi al convenuto opposto una indennità pari al 20% del corrispettivo complessivo, correttamente computata in fattura nella somma di € 9.990,00 (quinta parte di € 49.950,00, corrispettivo totale).
A norma di contratto, per effetto del recesso, spetta dunque al subappaltatore un'indennità di €
2.950,00 oltre IVA (pari a € 3.245,00 IVA inclusa) e di € 9.992,00 (inclusa marca da bollo), e così per
€ 13.237,00 complessivi.
La pretesa risulta così già ampiamente soddisfatta con il semplice trattenimento dell'acconto pacificamente pagato, pari, come visto, a € 14.985,00 oltre IVA (€ 16.483,50 IVA inclusa).
Sul punto, è evidentemente infondata la difesa del convenuto opposto, che ritiene che l'acconto dovrebbe essere trattenuto in aggiunta a quanto dovuto per il recesso, e ciò a norma della clausola n.
9 delle condizioni generali di contratto. La clausola regola, infatti, il caso della risoluzione per inadempimento, diverso da quello del recesso che ci occupa. Inoltre, è chiaro come il fatto che le rate già pagate restino acquisite come indennità vale solamente a fondare il diritto del subappaltatore non inadempiente a trattenere gli acconti pagati in attesa della definizione delle reciproche poste conseguenti alla risoluzione del contratto, e non certo a consolidare spostamenti patrimoniali privi di causa.
L'opposizione è dunque fondata perché l'indennizzo da recesso dovuto al subappaltatore è compreso nell'acconto a lui pagato e da lui trattenuto.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto opposto e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 23 febbraio 2023, da nei confronti di avverso il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 2858/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 4 febbraio 2023, riassunta nei confronti
4 della liquidazione giudiziale di nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così CP_1
provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 7.310,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 agosto 2025.
Il Giudice
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