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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 400/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa l'avvocato Domenico Lioi Parte_1
-ricorrente-
Contro
DEL Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi CP_2
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha esposto di essere una docente che ha prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, CP_1 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ha lamentato di non aver percepito, per i suddetti periodi, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
Pag. 1 a 8 1.1. Ha eccepito l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, ed ha chiesto che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente condanna del alla corresponsione Controparte_1 dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Parte resistente ha eccepito che, per l'a.s. 2021/2022, il bonus per la formazione non spetta, in quanto la docente ha ricevuto incarichi solo per supplenze brevi e saltuarie, mentre, per l'a.s. 2024/2025, la legge di Bilancio 2025 ha assegnato il beneficio della carta elettronica solo ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, prevedendo, inoltre, che tale beneficio viene determinato ogni anno fino ad un massimo di 500 euro, in base al numero di docenti aventi diritto, sicché presupposto per l'attuazione della nuova misura è l'emissione di un decreto – allo stato non ancora adottato - del
[...]
che, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Controparte_1
Finanze, definisca i criteri e le modalità di assegnazione della Carta, nonché, annualmente, il suo importo nominale sulla scorta del numero dei docenti e delle risorse disponibili;
ha aderito, invece, alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione per gli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. La domanda è integralmente fondata.
3.1. In particolare, per ciò che concerne gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto della docente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n.
124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente non ha fornito alcun CP_1
Pag. 2 a 8 concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che la ricorrente sia ancora inserita nel sistema scolastico
(cfr. stato matricolare allegato al fascicolo di parte resistente, nonché comunicazione di conferimento incarico per l'a.s. 2025/2026 presso l'
[...]
, depositata da parte ricorrente in data 9/9/2025 ed utilizzabile ai fini della CP_3 decisione, in quanto sopravvenuta rispetto all'instaurazione del giudizio), deve essere accertato e dichiarato il diritto di quest'ultima a percepire l'importo di €
500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente al suddetto anno scolastico.
3.2. Con riferimento all'a.s. 2021/2022, in relazione al quale permane controversia tra le parti, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha svolto, nel suddetto periodo, soltanto supplenze brevi e saltuarie in virtù di plurimi contratti a tempo determinato.
3.2.1. Ora, se, come già accennato, specie dopo i principi fissati dalla Corte di
Cassazione, alcun dubbio sorge, quanto all'affermazione del diritto dei docenti non di ruolo a percepire il bonus per la formazione di cui alla l. n. 107/2015, per le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” e per le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, la cui durata è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento, diversa appare la situazione per le supplenze temporanee brevi o saltuarie.
3.2.2. Al riguardo, va precisato – si veda l'art. 4, co. 1-3, l. n. 124/1999
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – che le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” sono quelle riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto) e con le quali si fa fronte alla copertura dei posti effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno, allorché non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o
Pag. 3 a 8 mediante utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.
3.2.3. Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al
30 giugno, sono quelle conferite “fino al termine delle attività didattiche”. Il presupposto per il conferimento di tali supplenze non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità, ipotesi che può verificarsi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia invariata.
3.2.4. Nell'ipotesi residuale delle supplenze saltuarie, conferite ad es. per la sostituzione di docenti di ruolo assenti per malattia ovvero per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e che sono destinate ad esaurire i loro effetti allorché venga meno l'esigenza per cui sono state disposte, si stima equo individuare, per i fini che qui interessano, un discrimine temporale.
3.2.5. Si reputa necessario che i giorni di supplenza nell'anno scolastico raggiungano la soglia di 180 giorni oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Si tratta, infatti, di parametri che la legge già prende in considerazione, in special modo, ai fini della ricostruzione di carriera.
3.2.6. Si consideri l'art. 489, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 il quale stabilisce:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento
è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” (si richiama il precedente art. 485 che prevede il riconoscimento, in una certa misura, del servizio non di ruolo prestato dal personale docente delle scuole elementari e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica).
3.2.7. Circa la durata cui si fa riferimento, il comma 1 dell'articolo 489 citato “è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a
Pag. 4 a 8 decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (art. 11, comma 14, L. 124/1999).
3.2.8. D'altra parte, alla ricostruzione di carriera presiede lo stesso principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato già citato (così Trib. Roma, sez. lav., 22 febbraio 2023).
3.2.9. Applicando tali coordinate all'odierno caso di specie, la domanda della ricorrente deve essere accolta anche con riferimento all'a.s. 2021/2022.
3.2.10. In particolare, nel suddetto a.s., il servizio svolto dalla docente è stato prestato per un periodo di tempo superiore a 180 giorni, ininterrottamente, dal
30/9/2021 al 10/6/2022, anche in tal caso senza alcuna sostanziale soluzione di continuità, sempre presso il medesimo istituto scolastico (Istituto Comprensivo
Sellia Marina) e per la sostituzione di una stessa docente per tutto il periodo
). Persona_1
3.2.11. In conclusione, l'odierna ricorrente ha diritto a percepire l'importo di €
500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, anche per l'a.s.
2021/2022.
3.3. Infine, il ricorso merita accoglimento anche per l'a.s. 2024/2025, in cui la ricorrente ha prestato servizio nel periodo 7/9/2024 – 30/6/2025. Deve, infatti, osservarsi che la disciplina recata dalla legge di Bilancio 2025 – secondo cui il beneficio della carta del docente viene esteso anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ovvero fino al 31 agosto), nella misura da determinarsi annualmente con decreto attuativo interministeriale del e del Controparte_1 Controparte_4
fino ad un massimo di 500 euro, in base al numero di docenti aventi diritto
[...]
– si osserva che la nuova disciplina entrerà (probabilmente) in vigore a partire
Pag. 5 a 8 dall'anno scolastico 2025/2026, sicché non trova applicazione con riguardo alla pretesa avanzata in relazione agli anni scolastici oggetto del presente giudizio.
3.4. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
3.5. E' necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta CP_1 solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del
D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib.
Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
3.6. Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non
è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
Pag. 6 a 8 3.7. Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in CP_1 quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento – sia pur parziale
– della pretesa fatta valere dalla ricorrente, nonostante la diffida stragiudiziale notificata in data 16/12/2024 – cfr. allegati al fascicolo di parte ricorrente;
ed essendo la parte resistente soccombente quanto agli aa.ss. 2021/2022 e 2024/2025)
e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.
55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€
2.000,00, pari all'importo riconosciuto al ricorrente), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate, e con aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di
€ 2.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.388,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.339,00 per compensi
Pag. 7 a 8 professionali, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 10/09/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 400/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa l'avvocato Domenico Lioi Parte_1
-ricorrente-
Contro
DEL Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi CP_2
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha esposto di essere una docente che ha prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, CP_1 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ha lamentato di non aver percepito, per i suddetti periodi, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
Pag. 1 a 8 1.1. Ha eccepito l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, ed ha chiesto che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente condanna del alla corresponsione Controparte_1 dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Parte resistente ha eccepito che, per l'a.s. 2021/2022, il bonus per la formazione non spetta, in quanto la docente ha ricevuto incarichi solo per supplenze brevi e saltuarie, mentre, per l'a.s. 2024/2025, la legge di Bilancio 2025 ha assegnato il beneficio della carta elettronica solo ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, prevedendo, inoltre, che tale beneficio viene determinato ogni anno fino ad un massimo di 500 euro, in base al numero di docenti aventi diritto, sicché presupposto per l'attuazione della nuova misura è l'emissione di un decreto – allo stato non ancora adottato - del
[...]
che, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Controparte_1
Finanze, definisca i criteri e le modalità di assegnazione della Carta, nonché, annualmente, il suo importo nominale sulla scorta del numero dei docenti e delle risorse disponibili;
ha aderito, invece, alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione per gli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. La domanda è integralmente fondata.
3.1. In particolare, per ciò che concerne gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto della docente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n.
124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente non ha fornito alcun CP_1
Pag. 2 a 8 concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che la ricorrente sia ancora inserita nel sistema scolastico
(cfr. stato matricolare allegato al fascicolo di parte resistente, nonché comunicazione di conferimento incarico per l'a.s. 2025/2026 presso l'
[...]
, depositata da parte ricorrente in data 9/9/2025 ed utilizzabile ai fini della CP_3 decisione, in quanto sopravvenuta rispetto all'instaurazione del giudizio), deve essere accertato e dichiarato il diritto di quest'ultima a percepire l'importo di €
500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente al suddetto anno scolastico.
3.2. Con riferimento all'a.s. 2021/2022, in relazione al quale permane controversia tra le parti, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha svolto, nel suddetto periodo, soltanto supplenze brevi e saltuarie in virtù di plurimi contratti a tempo determinato.
3.2.1. Ora, se, come già accennato, specie dopo i principi fissati dalla Corte di
Cassazione, alcun dubbio sorge, quanto all'affermazione del diritto dei docenti non di ruolo a percepire il bonus per la formazione di cui alla l. n. 107/2015, per le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” e per le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, la cui durata è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento, diversa appare la situazione per le supplenze temporanee brevi o saltuarie.
3.2.2. Al riguardo, va precisato – si veda l'art. 4, co. 1-3, l. n. 124/1999
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – che le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” sono quelle riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto) e con le quali si fa fronte alla copertura dei posti effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno, allorché non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o
Pag. 3 a 8 mediante utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.
3.2.3. Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al
30 giugno, sono quelle conferite “fino al termine delle attività didattiche”. Il presupposto per il conferimento di tali supplenze non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità, ipotesi che può verificarsi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia invariata.
3.2.4. Nell'ipotesi residuale delle supplenze saltuarie, conferite ad es. per la sostituzione di docenti di ruolo assenti per malattia ovvero per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e che sono destinate ad esaurire i loro effetti allorché venga meno l'esigenza per cui sono state disposte, si stima equo individuare, per i fini che qui interessano, un discrimine temporale.
3.2.5. Si reputa necessario che i giorni di supplenza nell'anno scolastico raggiungano la soglia di 180 giorni oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Si tratta, infatti, di parametri che la legge già prende in considerazione, in special modo, ai fini della ricostruzione di carriera.
3.2.6. Si consideri l'art. 489, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 il quale stabilisce:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento
è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” (si richiama il precedente art. 485 che prevede il riconoscimento, in una certa misura, del servizio non di ruolo prestato dal personale docente delle scuole elementari e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica).
3.2.7. Circa la durata cui si fa riferimento, il comma 1 dell'articolo 489 citato “è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a
Pag. 4 a 8 decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (art. 11, comma 14, L. 124/1999).
3.2.8. D'altra parte, alla ricostruzione di carriera presiede lo stesso principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato già citato (così Trib. Roma, sez. lav., 22 febbraio 2023).
3.2.9. Applicando tali coordinate all'odierno caso di specie, la domanda della ricorrente deve essere accolta anche con riferimento all'a.s. 2021/2022.
3.2.10. In particolare, nel suddetto a.s., il servizio svolto dalla docente è stato prestato per un periodo di tempo superiore a 180 giorni, ininterrottamente, dal
30/9/2021 al 10/6/2022, anche in tal caso senza alcuna sostanziale soluzione di continuità, sempre presso il medesimo istituto scolastico (Istituto Comprensivo
Sellia Marina) e per la sostituzione di una stessa docente per tutto il periodo
). Persona_1
3.2.11. In conclusione, l'odierna ricorrente ha diritto a percepire l'importo di €
500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, anche per l'a.s.
2021/2022.
3.3. Infine, il ricorso merita accoglimento anche per l'a.s. 2024/2025, in cui la ricorrente ha prestato servizio nel periodo 7/9/2024 – 30/6/2025. Deve, infatti, osservarsi che la disciplina recata dalla legge di Bilancio 2025 – secondo cui il beneficio della carta del docente viene esteso anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ovvero fino al 31 agosto), nella misura da determinarsi annualmente con decreto attuativo interministeriale del e del Controparte_1 Controparte_4
fino ad un massimo di 500 euro, in base al numero di docenti aventi diritto
[...]
– si osserva che la nuova disciplina entrerà (probabilmente) in vigore a partire
Pag. 5 a 8 dall'anno scolastico 2025/2026, sicché non trova applicazione con riguardo alla pretesa avanzata in relazione agli anni scolastici oggetto del presente giudizio.
3.4. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
3.5. E' necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta CP_1 solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del
D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib.
Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
3.6. Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non
è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
Pag. 6 a 8 3.7. Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in CP_1 quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento – sia pur parziale
– della pretesa fatta valere dalla ricorrente, nonostante la diffida stragiudiziale notificata in data 16/12/2024 – cfr. allegati al fascicolo di parte ricorrente;
ed essendo la parte resistente soccombente quanto agli aa.ss. 2021/2022 e 2024/2025)
e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.
55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€
2.000,00, pari all'importo riconosciuto al ricorrente), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate, e con aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di
€ 2.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.388,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.339,00 per compensi
Pag. 7 a 8 professionali, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 10/09/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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