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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1380/2024 V.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………….Presidente dott.ssa Daria Orlando ………………………..Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……………….…………Consigliere dott.ssa Maria Ancione …………………………Consigliere esp. dott. Giuseppe Crisafulli…………………………… Consigliere esp. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 1380/24 RG instaurato con appello avverso la sentenza n. 119/24 del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 6 dicembre 2024 con la quale SI NI e AC CE sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore
SI ON IO, nato a [...] P.G. il 23.09.2009, proposto da: SI NI, nato a [...] il [...], residente in [...] pal. N, domicilio eletto, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio La Torre del Foro di Barcellona P.G.; e da: AC CE, nata a [...] P.G. il 28.02.1972, ivi residente in [...], domicilio eletto, rappresentata e difesa dall'Avv. Maruzza Pino del Foro di Barcellona P.G.;
Nei confronti della Procura Generale presso la Corte di Appello di Messina e Del curatore del minore, avv. Maria Luisa Avellino;
* * * * Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale per i Minorenni di Messina il dichiarava AC CE e SS NI decaduti dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore ON IO SS, disponendo, altresì, l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente per l'attività di vigilanza e controllo e per l'attivazione di misure di sostegno finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita del minore, con conferma del collocamento dello stesso presso struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze. Il Tribunale conferiva, inoltre, mandato al servizio sociale competente di regolamentare la frequentazione tra il minore ed i genitori, nonché di favorire i rapporti con il fratello, RÒ ET, consentendo periodici rientri presso l'abitazione del congiunto. In particolare, il Tribunale per i minorenni di Messina prendeva atto delle forti criticità che investivano il nucleo familiare in questione, caratterizzato da conflittualità e carenza di comunicazione. La richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale di AC CE e SS NI traeva origine dal ricorso presentato dal PM in sede che chiedeva, a modifica dei provvedimenti già adottati, l'inserimento del minore in apposita struttura comunitaria e la declaratoria di decadenza dei genitori. Dalla relazione redatta dai Servizi Sociali in data 20 settembre 2024 emergeva l'esistenza di un rapporto disfunzionale tra il minore ed i genitori, i quali, tra le altre, avevano fornito versioni contrastanti in ordine alle condizioni del loro attuale rapporto sentimentale: la AC descriveva la relazione con il SS come serena e tranquilla;
viceversa, il SS negava qualsiasi legame affettivo con la AC. Con specifico riferimento alla figura paterna, l'istruttoria mostrava le inadeguatezze genitoriali del SS, il quale si presentava come un uomo autoritario e violento. In particolare, il minore aveva raccontato di numerosi episodi in cui il padre lo aveva aggredito verbalmente, riferendo anche in merito ad un'occasione in cui il SS aveva lanciato un coltello verso l'indirizzo del figlio. Dal canto suo, il SS aveva negato tale gesto, addebitandolo ad una fantasia del minore. Durante la convivenza padre-figlio, i servizi sociali competenti avevano riscontrato delle profonde carenze genitoriali sotto diversi aspetti. Anzitutto, il minore non si presentava curato nell'igiene, atteso che gli operatori evidenziavano una scarsa condizione igienico sanitaria;
in secondo luogo, destava allarme la scarsa frequenza scolastica, irregolare e discontinua, del minore. Dalla relazione dei servizi sociali del 15 ottobre 2024 emergeva che il SS, sebbene avesse manifestato una parziale disponibilità nel partecipare agli incontri, non era ancora in grado di prendersi cura della prole non avendo superato le criticità che lo affliggevano. Con riferimento alla figura materna, si evidenziano le forti problematicità che investivano la AC, che aveva avuto numerosi figli nati da relazioni con uomini differenti. I Servizi Sociali evidenziavano che la storia personale di tutti i figli dell'appellante era contrassegnata da degrado e privazione, tanto che erano già stati presi in carico da professionisti. Anche con riferimento alla figura materna emergevano le scarse condizioni igienico-abitative e l'incapacità genitoriale ad assicurare i bisogni fondamentali della prole. Emergeva, altresì, che il minore, anche durante il periodo in cui era collocato presso la madre, non frequentava regolarmente la scuola, assentandosi di continuo. La AC, inoltre, era reticente nel riferire le problematiche dei figli, negando precedenti contatti degli stessi con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria. Anche con riferimento al minore ON, la donna minimizzava le problematiche del ragazzo, contestando le valutazioni dei servizi sociali, ritenendole esagerate. Per quel che riguarda la figura del minore, dopo l'ingresso in comunità lo stesso aveva acquisito una maggiore profondità del pensiero e maturità emotiva rispetto al suo vissuto ed alle dinamiche relazionali. Emergeva, altresì, che la famiglia non aveva provveduto a fornire al minore il vestiario necessario, limitandosi a consegnare la divisa scolastica acquisita l'anno precedente, senza tuttavia provvedere alle sue principali necessità.
§ Avverso la sentenza hanno proposto appello i difensori di AC CE e SS NI ribadendo, in via preliminare, l'eccezione di illegittimità del procedimento in questione, in quanto traeva origine da una relazione dei servizi sociali di Barcellona P.G. con delega conferita nell'ambito del giudizio n. 37/2023 che si era concluso con sentenza ancora non definitiva. Invero, quando era pervenuta la predetta relazione, i termini per impugnare la sentenza non erano ancora spirati, di talchè l'ufficio della Procura avrebbe dovuto coltivare le proprie ragioni all'interno di quel fascicolo con apposito motivo di gravame. Con il secondo motivo di appello si lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore. Invero, quest'ultimo era stato sentito senza la presenza dei procuratori dei genitori e senza potere essere contro esaminato: durante l'audizione il minore aveva dichiarato di aver imbrogliato in ordine all'episodio del lancio del coltello, ma, subito dopo, venendogli prospettata la possibilità di essere accusato del reato di calunnia, ritrattava. Orbene, nel verbale di udienza non veniva riportato il superiore passaggio, leggendosi unicamente che il minore avrebbe confermato la presunta aggressione. Pertanto, si chiede l'estromissione dal fascicolo del dato istruttorio in esame. Con il terzo motivo d'appello, si lamenta la violazione dell'art. 473 bis 4 c.p.c. per non avere preso in considerazione le opinioni espresse dal minore. Invero, il Tribunale non solo ha disposto il collocamento del minore in comunità, ma ha anche rigettato qualsivoglia richiesta di incontro fuori dalla struttura, contravvenendo alla volontà del minore. Con il quarto motivo gli appellanti deducono l'erroneità nelle valutazioni del Tribunale, rilevando l'adeguatezza delle figure genitoriali nella gestione del minore. Si osserva, in proposito, che, dopo circa vent'anni di pacifica convivenza, la
AC ed il SS avevano deciso di interrompere la loro relazione sentimentale, mantenendo, tuttavia, una civile frequentazione nell'interesse dei figli. A seguito di una semplice crisi adolescenziale, il minore aveva deciso di spostarsi momentaneamente presso l'abitazione della madre in Barcellona P.G., in quanto in disaccordo con il padre sulle regole da quest'ultimo impartite. Il padre, difatti, era semplicemente preoccupato che il ragazzo potesse frequentare il figlio della ex compagna, AT ES NA, soggetto dedito ad attività delinquenziali. Il SS, preoccupato che il NA potesse indirizzare il figlio ON verso percorsi illeciti, aveva iniziato ad impartire delle regole più severe, tanto che il figlio decideva di allontanarsi da casa. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, i genitori si sono sempre occupati del benessere della prole, rivolgendosi anche ai Carabinieri allorquando il minore aveva iniziato a frequentare il fratellastro. Con specifico riferimento alla AC, si osserva che ella non poteva essere considerata in alcun modo una cattiva madre, non avendo mai fatto mancare l'affetto materno al minore. Si evidenzia, altresì, che, sebbene ella fosse stata oggetto di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale, mai era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale. Quanto al SS, si sottolinea che egli è sempre stato un buon padre di famiglia e non ha mai posto in essere condotte violente nei confronti del minore o che potessero nuocere, non avendogli mai fatto mancare l'affetto e prendendo ogni iniziativa utile e lecita per preservarlo dalle cattive frequentazioni. Si contesta, inoltre, l'asserita inadeguatezza dell'abitazione di via Palmiro Togliatti e la ritenuta mancata frequenza scolastica. Gli appellanti rilevano, infine, la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, si afferma la multiproblematicità dell'intero nucleo familiare, ma, dall'altro, si chiede ai servizi sociali di favorire i rapporti con il fratello RÒ ET, altro figlio della AC.
* * * * Si è costituito in giudizio in entrambi i procedimenti il curatore delle minori, Avv. Maria Luisa Avellino, chiedendo di confermare il decreto reclamato.
* * * * All'udienza del 6 marzo 2025 veniva preliminarmente disposta la riunione del proc. n. 4/25 V.G. al proc. n. 1380/24 V.G. All'esito dell'udienza svolta in forma partecipata, sulle conclusioni della difesa dei reclamanti, del curatore delle minori e del P.G., che ha chiesto il rigetto dei reclami, la Corte ha così deciso.
* * * * Ritiene la Corte che i reclami debbano essere rigettati ed il provvedimento impugnato confermato, salvo quanto si dirà in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di SS. Priva di fondamento appare la doglianza difensiva relativa all'illegittimità del procedimento in questione sol perché lo stesso trae origine da una relazione tardiva dei servizi sociali conferita nell'ambito del procedimento n. 753/23 RG. Ebbene, anzitutto lo stesso appellante aveva ammesso che la relazione in questione era pervenuta quando già il procedimento era stato definito con sentenza, di talchè non poteva ampliarsi il thema decidendum in appello. In secondo luogo, la richiesta difensiva è estremamente generica non potendosi desumere in alcun modo una identità dei fatti tale per cui sarebbe stato opportuno procedere nell'ambito del medesimo procedimento. Peraltro, non è ben chiara quale sarebbe la norma che statuirebbe la
“illegittimità” del procedimento odierno, che è stato correttamente instaurato dal Pubblico Ministero a seguito della relazione del Servizio Sociale di Barcellona P.G. e a modifica dei provvedimenti già adottati. Quanto ai rilievi di cui al punto B) degli atti di appello, non è chiaro quale siano le doglianze difensive;
il minore è stato ascoltato dal giudice correttamente all'udienza del 27.6.2024, potendo i genitori assistere all'ascolto solo su autorizzazione del giudice, e si è proceduto alla registrazione. Alla medesima udienza venivano sentiti i genitori ed il tutore, che nulla rilevavano in merito. Parimenti inconsistenti sono le doglianze di cui al punto C), atteso che, se è ovvio che debbano essere tenute in considerazione le opinioni del minore, è altrettanto ovvio che ciò può avvenire solo se non per lui pregiudizievoli. Nel caso in esame è evidente che il minore subisse il collocamento in comunità, ma detta statuizione fu presa nel suo esclusivo interesse, come dimostra, peraltro, il fatto che, sentito, il minore ha riferito che la comunità gli è stata utile per comprendere la necessità di riflettere sui propri comportamenti senza agire di impulso. Peraltro, la norma che si assume violata attiene precipuamente alle opinioni del minore che devono essere tenute in considerazione rispetto al suo collocamento in ipotesi di conflittualità genitoriale in caso di separazione e non già in caso di pregiudizio in seno alla famiglia, come nel caso in esame. In ragione di ciò, non si ravvisa motivo alcuno per procedere ad una nuova audizione del minore. Nel merito, dalla complessiva attività istruttoria emergono palesi le carenze genitoriali degli appellanti. Quanto a AC CE, la reclamante non si confronta con le compiute argomentazioni con le quali il Tribunale ha ritenuto di pronunciare la decadenza della medesima dalla responsabilità genitoriale e, in particolare, sulla constatazione dell'assenza non solo di competenze genitoriali, ma soprattutto dell'assenza di risorse funzionali al recupero ed esercizio del ruolo genitoriale. E, invero, il Tribunale ha dato atto di quanto evidenziato dai servizi sociali competenti chiamati alla valutazione delle competenze genitoriali, da ultimo con la relazione del 01.01.2024. AC CE appartiene ad un nucleo familiare multiproblematico, ha avuto diversi figli, da diverse relazioni, tutti segnati da una infanzia connotata da privazioni, degrado e promiscuità, e presi in carico dai sevizi specialistici. Alcuni dei figli della AC hanno pregiudizi penali per gravi reati e si trovano in stato di restrizione carceraria. Sono emerse ancora gravi problematiche di carattere abitativo, nonché scarsa capacità in capo alla AC di accudimento nei confronti della prole, tanto che, come già sopra precisato, il minore ON, prima dell'inserimento comunitario, viveva una condizione di oggettiva difficoltà, non era curato nell'igiene ed aveva maturato plurime e ingiustificate assenze scolastiche. La donna, invitata a riflettere sull'esercizio del suo ruolo genitoriale e invitata a fare autocritica, ha negato qualsiasi responsabilità, negando persino di precedenti contatti con i Servizi Sociali e l'Autorità giudiziaria, dimostrando così di non avere alcuna consapevolezza delle responsabilità connesse alle funzioni genitoriali. Anche con specifico riferimento al minore ON, la AC ha minimizzato le problematiche del ragazzo, contestando le valutazioni del Servizio Sociale che consigliavano l'inserimento del minore in Comunità.
“La signora appare guardinga, omertosa, orientata ad ottenere i benefici a cui aspira, ma poco empatica e, soprattutto, poco consapevole dei danni che le sue condotte avventate hanno prodotto in passato e possono replicare su quest'altro figlio”. Anche dal punto di vista psicologico ed intellettivo la AC si rivela assolutamente inadeguata a svolgere il suo ruolo genitoriale, presentando una forte inibizione emotiva, una scarsa flessibilità del pensiero, una affettività coartata e una struttura dell'io fragile con elementi di immaturità. Così come ritenuto dal primo giudice può affermarsi che la reclamante non sia capace di una lettura critica degli eventi che hanno segnato la sua vita e che hanno portato alla attuale situazione familiare, “con la conseguenza che non è in grado di prendere coscienza delle proprie difficoltà nell'espletare il ruolo di madre ed appare incapace di esercitare in maniera responsabile il proprio ruolo”. E che la AC non abbia alcuna consapevolezza delle sue criticità, e delle criticità che hanno segnato il minore, è comprovato anche dal comportamento tenuto nel presente procedimento, avendo avuto condotte oppositive nei confronti del personale del servizio Sociale affidatario, rifiutando anche l'attivazione del servizio di educativa domiciliare e tenendo condotte aggressive.
In ragione di quanto fin qui evidenziato non si rinviene ragione alcuna per procedere ad una nuova audizione del minore, né disporre nuovi accertamenti sulla AC, che non potrebbero di certo condurre a differenti valutazioni. Deve, di conseguenza, confermarsi il provvedimento impugnato con il quale la reclamante è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, avuto riguardo al grave pregiudizio per l'adeguato sviluppo della personalità ed il proficuo percorso di crescita del minore e non intravedendosi margini di recupero in termini compatibili con l'interesse preminente del minore. A diverse valutazioni ritiene la Corte di pervenire quanto al SS NI. E, invero, le sue carenze genitoriali appaiono palesi da tutti gli atti del procedimento e, in particolare, dalle relazioni dei servizi sociali.
Dalle relazioni del Consultorio familiare emerge come il SS presenti una inadeguatezza nell'esercizio delle competenze parentali e sia poco consapevole della complessità e dell'impegno necessario per svolgere in modo adeguato il ruolo genitoriale, arrivando a sottostimare le difficoltà incontrate dal minore, inserito in un contesto familiare multiproblematico portatore di criticità significative. Anche in ordine al lancio di coltello riferito dal minore, il SS ha negato l'accaduto sostenendo trattarsi di una invenzione del figlio. Come correttamente rilevato dal Tribunale “emerge chiaramente una immaturità del SS nel valutare in modo appropriato i segnali di malessere del minore, seppure egli ha in parte riconosciuto di non essere stato capace di sintonizzarsi con i bisogni psicologici ed emotivi del minore”. Sussistono poi forti criticità anche dal punto di vista abitativo, come risulta dalla visita domiciliare eseguita in data 25.7.2024 (“l'abitazione…si presentava in disordine, carente nella pulizia e nell'igiene degli ambienti, con alcune criticità strutturali;
l'aria era pervasa dall'odore di deiezioni e orina canine…tutte le porte dell'abitazione, compresa quella esterna, risultavano fortemente danneggiate (fori, ammaccature e parti di legno mancanti…”). Ad avviso della Corte, tuttavia, sebbene dalla relazione redatta dal Consultorio familiare in data 15 ottobre 2024 emerga come l'uomo, malgrado abbia mostrato disponibilità e collaborazione nel partecipare agli incontri, non sia ancora in condizione di rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi, normativi, di cura e sostegno morale del minore, deve evidenziarsi che nella detta relazione si rappresenta che sussistono i presupposti per un miglioramento delle competenze genitoriali del SS, essendo egli permeabile all'aiuto. Ritiene, dunque, la Corte che possa essere revocata la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale e sostituita con la limitazione della medesima, invitando il SS a proseguire il percorso di recupero e di sostegno della genitorialità. Allo stato non sussistono i presupposti per un rientro del minore presso l'abitazione del padre;
dalle relazioni della comunità ove il minore è allocato risulta come egli sia ben integrato all'interno dell'ambiente comunitario ed abbia instaurato un buon livello relazionale con i pari e con l'equipe. I SS competenti in data 17 settembre 2024 effettuavano una videochiamata con il minore, apparso più sereno ed equilibrato, riscontrando un miglioramento delle condizioni generali del ragazzo, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista educativo “in quanto mostra maggiore senso di responsabilità, adesione alle regole comunitarie e consapevolezza delle criticità in seno al proprio ambiente familiare”. Si rivela quindi assolutamente necessario al momento che egli permanga in struttura, sia alla luce dei progressi riscontrati sia delle permanenti criticità in capo ai genitori. Essendo stato rigettato il reclamo proposto, deve essere disposta la condanna di AC CE al pagamento delle spese del giudizio delle spese processuali sostenute dal curatore del minore che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra SI NI e il curatore del minore.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto nell'interesse di AC CE avverso la sentenza n. 119/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Messina in data 26.11.2024 e condanna la stessa al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal curatore del minore che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario. In parziale riforma della sentenza n. 119/2024 emessa dal Tribunale per i
Minorenni di Messina in data 26.11.2024, esclude la decadenza di SI NI dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore SI ON IO e dichiara nei suoi confronti la limitazione della responsabilità genitoriale. Compensa le spese del giudizio tra SI NI e il curatore del minore. Conferma nel resto la sentenza. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Presidente
(dott.ssa Daria Orlando) (dott. Carmelo Blatti)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………….Presidente dott.ssa Daria Orlando ………………………..Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……………….…………Consigliere dott.ssa Maria Ancione …………………………Consigliere esp. dott. Giuseppe Crisafulli…………………………… Consigliere esp. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 1380/24 RG instaurato con appello avverso la sentenza n. 119/24 del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 6 dicembre 2024 con la quale SI NI e AC CE sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore
SI ON IO, nato a [...] P.G. il 23.09.2009, proposto da: SI NI, nato a [...] il [...], residente in [...] pal. N, domicilio eletto, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio La Torre del Foro di Barcellona P.G.; e da: AC CE, nata a [...] P.G. il 28.02.1972, ivi residente in [...], domicilio eletto, rappresentata e difesa dall'Avv. Maruzza Pino del Foro di Barcellona P.G.;
Nei confronti della Procura Generale presso la Corte di Appello di Messina e Del curatore del minore, avv. Maria Luisa Avellino;
* * * * Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale per i Minorenni di Messina il dichiarava AC CE e SS NI decaduti dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore ON IO SS, disponendo, altresì, l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente per l'attività di vigilanza e controllo e per l'attivazione di misure di sostegno finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita del minore, con conferma del collocamento dello stesso presso struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze. Il Tribunale conferiva, inoltre, mandato al servizio sociale competente di regolamentare la frequentazione tra il minore ed i genitori, nonché di favorire i rapporti con il fratello, RÒ ET, consentendo periodici rientri presso l'abitazione del congiunto. In particolare, il Tribunale per i minorenni di Messina prendeva atto delle forti criticità che investivano il nucleo familiare in questione, caratterizzato da conflittualità e carenza di comunicazione. La richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale di AC CE e SS NI traeva origine dal ricorso presentato dal PM in sede che chiedeva, a modifica dei provvedimenti già adottati, l'inserimento del minore in apposita struttura comunitaria e la declaratoria di decadenza dei genitori. Dalla relazione redatta dai Servizi Sociali in data 20 settembre 2024 emergeva l'esistenza di un rapporto disfunzionale tra il minore ed i genitori, i quali, tra le altre, avevano fornito versioni contrastanti in ordine alle condizioni del loro attuale rapporto sentimentale: la AC descriveva la relazione con il SS come serena e tranquilla;
viceversa, il SS negava qualsiasi legame affettivo con la AC. Con specifico riferimento alla figura paterna, l'istruttoria mostrava le inadeguatezze genitoriali del SS, il quale si presentava come un uomo autoritario e violento. In particolare, il minore aveva raccontato di numerosi episodi in cui il padre lo aveva aggredito verbalmente, riferendo anche in merito ad un'occasione in cui il SS aveva lanciato un coltello verso l'indirizzo del figlio. Dal canto suo, il SS aveva negato tale gesto, addebitandolo ad una fantasia del minore. Durante la convivenza padre-figlio, i servizi sociali competenti avevano riscontrato delle profonde carenze genitoriali sotto diversi aspetti. Anzitutto, il minore non si presentava curato nell'igiene, atteso che gli operatori evidenziavano una scarsa condizione igienico sanitaria;
in secondo luogo, destava allarme la scarsa frequenza scolastica, irregolare e discontinua, del minore. Dalla relazione dei servizi sociali del 15 ottobre 2024 emergeva che il SS, sebbene avesse manifestato una parziale disponibilità nel partecipare agli incontri, non era ancora in grado di prendersi cura della prole non avendo superato le criticità che lo affliggevano. Con riferimento alla figura materna, si evidenziano le forti problematicità che investivano la AC, che aveva avuto numerosi figli nati da relazioni con uomini differenti. I Servizi Sociali evidenziavano che la storia personale di tutti i figli dell'appellante era contrassegnata da degrado e privazione, tanto che erano già stati presi in carico da professionisti. Anche con riferimento alla figura materna emergevano le scarse condizioni igienico-abitative e l'incapacità genitoriale ad assicurare i bisogni fondamentali della prole. Emergeva, altresì, che il minore, anche durante il periodo in cui era collocato presso la madre, non frequentava regolarmente la scuola, assentandosi di continuo. La AC, inoltre, era reticente nel riferire le problematiche dei figli, negando precedenti contatti degli stessi con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria. Anche con riferimento al minore ON, la donna minimizzava le problematiche del ragazzo, contestando le valutazioni dei servizi sociali, ritenendole esagerate. Per quel che riguarda la figura del minore, dopo l'ingresso in comunità lo stesso aveva acquisito una maggiore profondità del pensiero e maturità emotiva rispetto al suo vissuto ed alle dinamiche relazionali. Emergeva, altresì, che la famiglia non aveva provveduto a fornire al minore il vestiario necessario, limitandosi a consegnare la divisa scolastica acquisita l'anno precedente, senza tuttavia provvedere alle sue principali necessità.
§ Avverso la sentenza hanno proposto appello i difensori di AC CE e SS NI ribadendo, in via preliminare, l'eccezione di illegittimità del procedimento in questione, in quanto traeva origine da una relazione dei servizi sociali di Barcellona P.G. con delega conferita nell'ambito del giudizio n. 37/2023 che si era concluso con sentenza ancora non definitiva. Invero, quando era pervenuta la predetta relazione, i termini per impugnare la sentenza non erano ancora spirati, di talchè l'ufficio della Procura avrebbe dovuto coltivare le proprie ragioni all'interno di quel fascicolo con apposito motivo di gravame. Con il secondo motivo di appello si lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore. Invero, quest'ultimo era stato sentito senza la presenza dei procuratori dei genitori e senza potere essere contro esaminato: durante l'audizione il minore aveva dichiarato di aver imbrogliato in ordine all'episodio del lancio del coltello, ma, subito dopo, venendogli prospettata la possibilità di essere accusato del reato di calunnia, ritrattava. Orbene, nel verbale di udienza non veniva riportato il superiore passaggio, leggendosi unicamente che il minore avrebbe confermato la presunta aggressione. Pertanto, si chiede l'estromissione dal fascicolo del dato istruttorio in esame. Con il terzo motivo d'appello, si lamenta la violazione dell'art. 473 bis 4 c.p.c. per non avere preso in considerazione le opinioni espresse dal minore. Invero, il Tribunale non solo ha disposto il collocamento del minore in comunità, ma ha anche rigettato qualsivoglia richiesta di incontro fuori dalla struttura, contravvenendo alla volontà del minore. Con il quarto motivo gli appellanti deducono l'erroneità nelle valutazioni del Tribunale, rilevando l'adeguatezza delle figure genitoriali nella gestione del minore. Si osserva, in proposito, che, dopo circa vent'anni di pacifica convivenza, la
AC ed il SS avevano deciso di interrompere la loro relazione sentimentale, mantenendo, tuttavia, una civile frequentazione nell'interesse dei figli. A seguito di una semplice crisi adolescenziale, il minore aveva deciso di spostarsi momentaneamente presso l'abitazione della madre in Barcellona P.G., in quanto in disaccordo con il padre sulle regole da quest'ultimo impartite. Il padre, difatti, era semplicemente preoccupato che il ragazzo potesse frequentare il figlio della ex compagna, AT ES NA, soggetto dedito ad attività delinquenziali. Il SS, preoccupato che il NA potesse indirizzare il figlio ON verso percorsi illeciti, aveva iniziato ad impartire delle regole più severe, tanto che il figlio decideva di allontanarsi da casa. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, i genitori si sono sempre occupati del benessere della prole, rivolgendosi anche ai Carabinieri allorquando il minore aveva iniziato a frequentare il fratellastro. Con specifico riferimento alla AC, si osserva che ella non poteva essere considerata in alcun modo una cattiva madre, non avendo mai fatto mancare l'affetto materno al minore. Si evidenzia, altresì, che, sebbene ella fosse stata oggetto di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale, mai era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale. Quanto al SS, si sottolinea che egli è sempre stato un buon padre di famiglia e non ha mai posto in essere condotte violente nei confronti del minore o che potessero nuocere, non avendogli mai fatto mancare l'affetto e prendendo ogni iniziativa utile e lecita per preservarlo dalle cattive frequentazioni. Si contesta, inoltre, l'asserita inadeguatezza dell'abitazione di via Palmiro Togliatti e la ritenuta mancata frequenza scolastica. Gli appellanti rilevano, infine, la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, si afferma la multiproblematicità dell'intero nucleo familiare, ma, dall'altro, si chiede ai servizi sociali di favorire i rapporti con il fratello RÒ ET, altro figlio della AC.
* * * * Si è costituito in giudizio in entrambi i procedimenti il curatore delle minori, Avv. Maria Luisa Avellino, chiedendo di confermare il decreto reclamato.
* * * * All'udienza del 6 marzo 2025 veniva preliminarmente disposta la riunione del proc. n. 4/25 V.G. al proc. n. 1380/24 V.G. All'esito dell'udienza svolta in forma partecipata, sulle conclusioni della difesa dei reclamanti, del curatore delle minori e del P.G., che ha chiesto il rigetto dei reclami, la Corte ha così deciso.
* * * * Ritiene la Corte che i reclami debbano essere rigettati ed il provvedimento impugnato confermato, salvo quanto si dirà in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di SS. Priva di fondamento appare la doglianza difensiva relativa all'illegittimità del procedimento in questione sol perché lo stesso trae origine da una relazione tardiva dei servizi sociali conferita nell'ambito del procedimento n. 753/23 RG. Ebbene, anzitutto lo stesso appellante aveva ammesso che la relazione in questione era pervenuta quando già il procedimento era stato definito con sentenza, di talchè non poteva ampliarsi il thema decidendum in appello. In secondo luogo, la richiesta difensiva è estremamente generica non potendosi desumere in alcun modo una identità dei fatti tale per cui sarebbe stato opportuno procedere nell'ambito del medesimo procedimento. Peraltro, non è ben chiara quale sarebbe la norma che statuirebbe la
“illegittimità” del procedimento odierno, che è stato correttamente instaurato dal Pubblico Ministero a seguito della relazione del Servizio Sociale di Barcellona P.G. e a modifica dei provvedimenti già adottati. Quanto ai rilievi di cui al punto B) degli atti di appello, non è chiaro quale siano le doglianze difensive;
il minore è stato ascoltato dal giudice correttamente all'udienza del 27.6.2024, potendo i genitori assistere all'ascolto solo su autorizzazione del giudice, e si è proceduto alla registrazione. Alla medesima udienza venivano sentiti i genitori ed il tutore, che nulla rilevavano in merito. Parimenti inconsistenti sono le doglianze di cui al punto C), atteso che, se è ovvio che debbano essere tenute in considerazione le opinioni del minore, è altrettanto ovvio che ciò può avvenire solo se non per lui pregiudizievoli. Nel caso in esame è evidente che il minore subisse il collocamento in comunità, ma detta statuizione fu presa nel suo esclusivo interesse, come dimostra, peraltro, il fatto che, sentito, il minore ha riferito che la comunità gli è stata utile per comprendere la necessità di riflettere sui propri comportamenti senza agire di impulso. Peraltro, la norma che si assume violata attiene precipuamente alle opinioni del minore che devono essere tenute in considerazione rispetto al suo collocamento in ipotesi di conflittualità genitoriale in caso di separazione e non già in caso di pregiudizio in seno alla famiglia, come nel caso in esame. In ragione di ciò, non si ravvisa motivo alcuno per procedere ad una nuova audizione del minore. Nel merito, dalla complessiva attività istruttoria emergono palesi le carenze genitoriali degli appellanti. Quanto a AC CE, la reclamante non si confronta con le compiute argomentazioni con le quali il Tribunale ha ritenuto di pronunciare la decadenza della medesima dalla responsabilità genitoriale e, in particolare, sulla constatazione dell'assenza non solo di competenze genitoriali, ma soprattutto dell'assenza di risorse funzionali al recupero ed esercizio del ruolo genitoriale. E, invero, il Tribunale ha dato atto di quanto evidenziato dai servizi sociali competenti chiamati alla valutazione delle competenze genitoriali, da ultimo con la relazione del 01.01.2024. AC CE appartiene ad un nucleo familiare multiproblematico, ha avuto diversi figli, da diverse relazioni, tutti segnati da una infanzia connotata da privazioni, degrado e promiscuità, e presi in carico dai sevizi specialistici. Alcuni dei figli della AC hanno pregiudizi penali per gravi reati e si trovano in stato di restrizione carceraria. Sono emerse ancora gravi problematiche di carattere abitativo, nonché scarsa capacità in capo alla AC di accudimento nei confronti della prole, tanto che, come già sopra precisato, il minore ON, prima dell'inserimento comunitario, viveva una condizione di oggettiva difficoltà, non era curato nell'igiene ed aveva maturato plurime e ingiustificate assenze scolastiche. La donna, invitata a riflettere sull'esercizio del suo ruolo genitoriale e invitata a fare autocritica, ha negato qualsiasi responsabilità, negando persino di precedenti contatti con i Servizi Sociali e l'Autorità giudiziaria, dimostrando così di non avere alcuna consapevolezza delle responsabilità connesse alle funzioni genitoriali. Anche con specifico riferimento al minore ON, la AC ha minimizzato le problematiche del ragazzo, contestando le valutazioni del Servizio Sociale che consigliavano l'inserimento del minore in Comunità.
“La signora appare guardinga, omertosa, orientata ad ottenere i benefici a cui aspira, ma poco empatica e, soprattutto, poco consapevole dei danni che le sue condotte avventate hanno prodotto in passato e possono replicare su quest'altro figlio”. Anche dal punto di vista psicologico ed intellettivo la AC si rivela assolutamente inadeguata a svolgere il suo ruolo genitoriale, presentando una forte inibizione emotiva, una scarsa flessibilità del pensiero, una affettività coartata e una struttura dell'io fragile con elementi di immaturità. Così come ritenuto dal primo giudice può affermarsi che la reclamante non sia capace di una lettura critica degli eventi che hanno segnato la sua vita e che hanno portato alla attuale situazione familiare, “con la conseguenza che non è in grado di prendere coscienza delle proprie difficoltà nell'espletare il ruolo di madre ed appare incapace di esercitare in maniera responsabile il proprio ruolo”. E che la AC non abbia alcuna consapevolezza delle sue criticità, e delle criticità che hanno segnato il minore, è comprovato anche dal comportamento tenuto nel presente procedimento, avendo avuto condotte oppositive nei confronti del personale del servizio Sociale affidatario, rifiutando anche l'attivazione del servizio di educativa domiciliare e tenendo condotte aggressive.
In ragione di quanto fin qui evidenziato non si rinviene ragione alcuna per procedere ad una nuova audizione del minore, né disporre nuovi accertamenti sulla AC, che non potrebbero di certo condurre a differenti valutazioni. Deve, di conseguenza, confermarsi il provvedimento impugnato con il quale la reclamante è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, avuto riguardo al grave pregiudizio per l'adeguato sviluppo della personalità ed il proficuo percorso di crescita del minore e non intravedendosi margini di recupero in termini compatibili con l'interesse preminente del minore. A diverse valutazioni ritiene la Corte di pervenire quanto al SS NI. E, invero, le sue carenze genitoriali appaiono palesi da tutti gli atti del procedimento e, in particolare, dalle relazioni dei servizi sociali.
Dalle relazioni del Consultorio familiare emerge come il SS presenti una inadeguatezza nell'esercizio delle competenze parentali e sia poco consapevole della complessità e dell'impegno necessario per svolgere in modo adeguato il ruolo genitoriale, arrivando a sottostimare le difficoltà incontrate dal minore, inserito in un contesto familiare multiproblematico portatore di criticità significative. Anche in ordine al lancio di coltello riferito dal minore, il SS ha negato l'accaduto sostenendo trattarsi di una invenzione del figlio. Come correttamente rilevato dal Tribunale “emerge chiaramente una immaturità del SS nel valutare in modo appropriato i segnali di malessere del minore, seppure egli ha in parte riconosciuto di non essere stato capace di sintonizzarsi con i bisogni psicologici ed emotivi del minore”. Sussistono poi forti criticità anche dal punto di vista abitativo, come risulta dalla visita domiciliare eseguita in data 25.7.2024 (“l'abitazione…si presentava in disordine, carente nella pulizia e nell'igiene degli ambienti, con alcune criticità strutturali;
l'aria era pervasa dall'odore di deiezioni e orina canine…tutte le porte dell'abitazione, compresa quella esterna, risultavano fortemente danneggiate (fori, ammaccature e parti di legno mancanti…”). Ad avviso della Corte, tuttavia, sebbene dalla relazione redatta dal Consultorio familiare in data 15 ottobre 2024 emerga come l'uomo, malgrado abbia mostrato disponibilità e collaborazione nel partecipare agli incontri, non sia ancora in condizione di rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi, normativi, di cura e sostegno morale del minore, deve evidenziarsi che nella detta relazione si rappresenta che sussistono i presupposti per un miglioramento delle competenze genitoriali del SS, essendo egli permeabile all'aiuto. Ritiene, dunque, la Corte che possa essere revocata la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale e sostituita con la limitazione della medesima, invitando il SS a proseguire il percorso di recupero e di sostegno della genitorialità. Allo stato non sussistono i presupposti per un rientro del minore presso l'abitazione del padre;
dalle relazioni della comunità ove il minore è allocato risulta come egli sia ben integrato all'interno dell'ambiente comunitario ed abbia instaurato un buon livello relazionale con i pari e con l'equipe. I SS competenti in data 17 settembre 2024 effettuavano una videochiamata con il minore, apparso più sereno ed equilibrato, riscontrando un miglioramento delle condizioni generali del ragazzo, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista educativo “in quanto mostra maggiore senso di responsabilità, adesione alle regole comunitarie e consapevolezza delle criticità in seno al proprio ambiente familiare”. Si rivela quindi assolutamente necessario al momento che egli permanga in struttura, sia alla luce dei progressi riscontrati sia delle permanenti criticità in capo ai genitori. Essendo stato rigettato il reclamo proposto, deve essere disposta la condanna di AC CE al pagamento delle spese del giudizio delle spese processuali sostenute dal curatore del minore che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra SI NI e il curatore del minore.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto nell'interesse di AC CE avverso la sentenza n. 119/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Messina in data 26.11.2024 e condanna la stessa al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal curatore del minore che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario. In parziale riforma della sentenza n. 119/2024 emessa dal Tribunale per i
Minorenni di Messina in data 26.11.2024, esclude la decadenza di SI NI dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore SI ON IO e dichiara nei suoi confronti la limitazione della responsabilità genitoriale. Compensa le spese del giudizio tra SI NI e il curatore del minore. Conferma nel resto la sentenza. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Presidente
(dott.ssa Daria Orlando) (dott. Carmelo Blatti)