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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 41063/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18.10.2021, discussa nella Camera di Consiglio del 12.02.2025, promossa
DA
(C.F.: ) nata a [...] il 15 Parte_1 CodiceFiscale_1 dicembre 1969, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristiana Felisi e dall'avv. Francesco Giovanni
Angelini, presso il cui studio in Milano, Piazza Filippo Meda n. 5, g, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dagli avv. Alessia Pasquali e Laura Hoesch, presso il cui studio in Milano, via
Pietro Mascagni n. 7, è elettivamente domiciliato,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 15.11.2021
pagina 1 di 10 OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. il SI. ha continuato a versare l'assegno per il mantenimento ordinario dei Controparte_1
figli a favore della SI.ra nella misura di Euro 4.000 mensili fino al mese di settembre 2024 Pt_1 incluso. Dal mese di ottobre 2024 l'assegno è cessato.
2. inoltre, quanto alla FI : Persona_1
a. il SI. e la SI.ra si impegnano reciprocamente a sostenere tutte le spese della FI CP_1 Pt_1
da settembre 2024 fino a dicembre 2025 nella misura 60/40 (e cioè 60% a Persona_1
carico di e 40% a carico di per un importo totale complessivo di Euro 168.000 CP_1 Pt_1
(centosessantottomila), di cui si riconoscono reciprocamente debitori, come da stima dei costi allegata al verbale di udienza 23.4.2024. Il pagamento è pattuito in 16 rate mensili di importo ciascuna a) di
Euro 6.300 a carico del sig. per un totale di Euro 100.800 Euro (centomilaottocento) e b) di CP_1
Euro 4.200 a carico della sig.ra per un totale di Euro 67.200 (sessantasettemiladuecento); in Pt_1
considerazione delle circostanze eccezionali attualmente in essere in California e in particolare a Los
Angeles, nella medesima proporzione verranno suddivise tutte le spese straordinarie per Per_1 relative all'emergenza incendi in corso;
b. le parti definiranno le modalità di versamento delle predette rate di debito, anche con pagamenti diretti all'università dove la FI farà il Master durante il periodo di riferimento;
c. la tassa di iscrizione di USD 2.000 con scadenza il 23.4.2024 per la conferma dell'iscrizione della FI nel Master di UCLA è stata pagata dal SI. direttamente all'università, Per_1 CP_1
dandone documentazione alla signora Pt_1
d. resta inteso che con periodicità semestrale le parti verificheranno le spese sostenute dalla FI
(tutte incluse come da allegato) e faranno gli eventuali opportuni aggiustamenti per Per_1
mantenere il rapporto 60/40 sul totale;
e. resta altresì inteso che ogni eventuale scostamento dalla stima allegata verrà regolato al 31
Dicembre 2025 e in ogni caso solo alla fine del percorso di studio, mantenendo sempre la proporzione del 60% a carico del SI. e 40% a carico della SI. CP_1 Pt_1
3. quanto al figlio il padre si fa carico per intero dal 23.4.2024 di tutte le spese a Persona_2
lui relative (comprese tasse universitarie, alloggio, mantenimento, viaggi aerei per ritornare in Europa per almeno 2 volte all'anno ed ogni altra necessità nessuna esclusa) e ciò fino alla sua completa
pagina 2 di 10 autosufficienza economica;
resta inteso che, fermo detto l'obbligo, le modalità saranno concordate tra padre e figlio.
4. il sig. ha tenuto a suo integrale carico le rate del mutuo oltre alle spese, imposte ed oneri CP_1
condominiali inerenti alla casa di Milano, via Panzini 12, con rinuncia del sig. ad ogni CP_1
pretesa di rimborso verso la sig.ra anche per il periodo antecedente. Il mutuo residuo alla data Pt_1 del 26 settembre 2024 è stato estinto in parti uguali dai sig.ri contestualmente all'atto Parte_2
notarile di vendita ed il ricavato della vendita è stato ripartito in parti uguali tra i sig.ri e Pt_1
CP_1
5. il sig. in data 22.11.2024 ha pagato alla sig.ra l'importo di Euro 2.400 come CP_1 Pt_1
compensazione per i costi sostenuti nell'ambito della causa promossa nei suoi confronti dalla precedente donna di servizio della famiglia;
6. la barca in comproprietà dei sig.ri resta di proprietà di entrambi nella misura del Parte_2
50% ciascuno e le parti regoleranno in separata sede gli accordi per l'uso e manutenzione che saranno condivisi in misura proporzionale tra le parti;
7. i mobili collocati nella casa di Via Panzini 12, Milano, sono stati divisi in base ad accordi tra le parti;
ognuno ha provveduto alle spese di trasloco dei mobili di rispettiva spettanza;
i costi per lo sgombero della cantina sono stati divisi a metà;
8. le autovetture intestate alla signora rientranti nel pregresso regime di comunione dei beni Pt_1
restano attribuite in proprietà alla stessa signora il motorino intestato al sig. resta Pt_1 CP_1
attribuito in proprietà allo stesso signor con diritto di uso dello stesso da parte della sig.ra CP_1
Pt_1
9. i beni di ogni tipo, tra cui conti correnti, polizze restano definitivamente attribuiti all'intestatario;
10. ogni credito verso terzi resta di pertinenza esclusiva del coniuge creditore, anche se rientrante nel pregresso regime di comunione;
11. le quote di società anche estere restano di esclusiva pertinenza dell'intestatario, senza alcun diritto di credito dell'altro al riguardo;
12. le parti non avranno null'altro a pretendere reciprocamente anche per il passato e per ogni altra questione dedotta o deducibile nell'ambito dei rapporti di cui sopra e/o anche connessa o riconducibile
e le spese di lite sono integralmente compensate.
pagina 3 di 10 13. spese di lite compensate;
dando atto che i rispettivi procuratori delle parti hanno rinunciato al vincolo di solidarietà ex art. 13 n. 8 Legge n. 247 del 31.12.2012.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Varese il 23 luglio 1994, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Varese all'Atto
N. 197 parte 2 serie AA - anno 1994.
Dall'unione sono nati, a Milano, i figli in data 25 luglio 2000 e in data 21 Per_2 Per_1
dicembre 2002 – oggi quindi entrambi maggiorenni.
Con ricorso depositato il 18.10.2021, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione dal marito oltre a un contributo paterno al mantenimento dei figli e , collocati presso di Per_2 Per_1 lei, dell'importo di € 5.400 mensili e al 60% delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento per sé di € 2.500,00 mensili e il rimborso da parte del sig. della somma di € 264.600,00 per non CP_1
aver versato alcun mantenimento per i figli dal mese di settembre 2017.
In data 14.01.2022 si costituiva il convenuto il quale si associava alla domanda di separazione personale dei coniugi e chiedeva di disporre il mantenimento diretto dei figli, in subordine un contributo di €1.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con rigetto delle restanti domande materne.
All'udienza del 25.01.2022, il Presidente f.f. sentiva le parti e all'esito del tentativo negativo di conciliazione, si riservava e con ordinanza del 06.02.2022, poneva provvisoriamente a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti mediante versamento alla madre dell'importo mensile di € 3.600,00, oltre al 60% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26.05.2022, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice istruttore dichiarava inammissibile la richiesta di modifica ex art 709 u.c. cpc e rimetteva la causa al
Collegio limitatamente alla domanda di separazione;
con sentenza parziale n. 5011/2022 pubblicata il 07/06/2022 era pronunciata la separazione dei coniugi e la causa era rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
pagina 4 di 10 Con ordinanza del 3.02.2023, il G.I., su istanza delle parti, disponeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 296 c.p.c. per tre mesi.
All'udienza del 4.05.2023 il G.I., su domanda delle parti, assegnava loro i termini di cui all'art. 183 6° comma nn. 2 e 3 c.p.c. con decorrenza differita.
All'udienza del 21.09.2023, fissata per la discussione sui mezzi istruttori, il Giudice istruttore riservava la decisione e con ordinanza dell'1.10.2023, il G.I., a scioglimento della riserva assunta, non ammetteva le prove orali articolate dalle parti, ordinava alle parti di esibire in giudizio la documentazione reddituale ed economica, respingeva le ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c. formulate dalle parti
Quindi all'udienza del 23.04.2024, tenutasi innanzi al GOT delegato, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo definitivo del seguente tenore:
“1. il SI. continuerà a versare l'assegno per il mantenimento ordinario Controparte_1
dei figli a favore della SI.ra nella misura di Euro 4.000 mensili per altre cinque (5) mensilità e Pt_1
cioè dalla data odierna fino al giorno 30 del mese di settembre 2024 incluso, entro il giorno cinque di ogni mese. Dal mese di ottobre 2024 l'assegno cesserà.
2. inoltre, quanto alla FI : Persona_1
a. il SI. e la SI.ra si impegnano reciprocamente a sostenere tutte le spese CP_1 Pt_1
della FI da settembre 2024 fino a dicembre 2025 nella misura 60/40 (e Persona_1
cioè 60% a carico di e 40% a carico di per un importo totale complessivo di Euro CP_1 Pt_1
168.000 (centosessantottomila), di cui si riconoscono reciprocamente debitori, come da stima dei costi allegata. Il pagamento è pattuito in 16 rate mensili di importo ciascuna a) di Euro 6.300 a carico del sig. per un totale di Euro 100.800 Euro (centomilaottocento) e b) di Euro 4.200 a carico CP_1
della sig.ra per un totale di Euro 67.200 (sessantasettemiladuecento); Pt_1
b. le parti definiranno le modalità di versamento delle predette rate di debito, anche con pagamenti diretti all'università dove la FI farà il Master durante il periodo di riferimento;
c. la tassa di iscrizione di USD 2.000 con scadenza in data odierna per la conferma dell'iscrizione della FI nel Master di UCLA verrà pagata dal SI. direttamente Per_1 CP_1
all'università, dandone documentazione alla signora Pt_1
pagina 5 di 10 d. resta inteso che con periodicità semestrale le parti verificheranno le spese sostenute dalla FI (tutte incluse come da allegato) e faranno gli eventuali opportuni aggiustamenti per Per_1
mantenere il rapporto 60/40 sul totale;
e. resta altresì inteso che ogni eventuale scostamento dalla stima allegata verrà regolato al 31
Dicembre 2025 e in ogni caso solo alla fine del percorso di studio, mantenendo sempre la proporzione del 60% a carico del SI. e 40% a carico della SI. CP_1 Pt_1
3. quanto al figlio il padre si farà carico per intero dalla data odierna di Persona_2
tutte le spese a lui relative (comprese tasse universitarie, alloggio, mantenimento, viaggi aerei per ritornare in Europa per almeno 2 volte all'anno ed ogni altra necessità nessuna esclusa) e ciò fino alla sua completa autosufficienza economica;
resta inteso che, fermo detto l'obbligo, le modalità saranno concordate tra padre e figlio.
4. sino alla vendita della casa di Via Panzini 12, Milano che avverrà a settembre 2024 – al convenuto prezzo di vendita di euro 1.400.000 – il sig. terrà a suo integrale carico le rate CP_1
del mutuo oltre alle spese, imposte ed oneri condominiali inerenti a detta casa con rinuncia del sig. ad ogni pretesa di rimborso verso la sig.a anche per il periodo antecedente. Il mutuo CP_1 Pt_1
residuo alla data del 26 settembre 2024 sarà estinto in parti uguali dai sig.ri Parte_2 contestualmente all'atto notarile di vendita ed il ricavato della vendita verrà ripartito in parti uguali tra i sig.ri e Pt_1 CP_1
5. il sig. pagherà alla sig.ra l'importo di Euro 2.400 come compensazione per i CP_1 Pt_1
costi sostenuti nell'ambito della causa promossa nei suoi confronti dalla precedente donna di servizio della famiglia entro cinque giorni dalla data di stipula dei relativi accordi transattivi che verranno formalizzati al più presto;
6. la barca in comproprietà dei sig.ri resta di proprietà di entrambi nella Parte_2
misura del 50% ciascuno e le parti regoleranno in separata sede gli accordi per l'uso e manutenzione che saranno condivisi in misura proporzionale tra le parti;
7. i mobili collocati nella casa di Via Panzini 12, Milano, saranno divisi in base ad accordi tra le parti;
ognuno provvederà alle spese di trasloco dei mobili di rispettiva spettanza;
i costi per lo sgombero della cantina saranno divisi a metà;
8. le autovetture intestate alla signora rientranti nel pregresso regime di comunione dei Pt_1
beni resteranno attribuite in proprietà alla stessa signora il motorino intestato al sig. Pt_1 CP_1
pagina 6 di 10 resterà attribuito in proprietà allo stesso signor con diritto di uso dello stesso da parte della CP_1
sig.ra Pt_1
9. i beni di ogni tipo, tra cui conti correnti, polizze resteranno definitivamente attribuiti all'intestatario;
10.ogni credito verso terzi resta di pertinenza esclusiva del coniuge creditore, anche se rientrante nel pregresso regime di comunione;
11.le quote di società anche estere resteranno di esclusiva pertinenza dell'intestatario, senza alcun diritto di credito dell'altro al riguardo;
12.le parti non avranno null'altro a pretendere reciprocamente anche per il passato e per ogni altra questione dedotta o deducibile nell'ambito dei rapporti di cui sopra e/o anche connessa o riconducibile e le spese di lite sono integralmente compensate.
13.I rispettivi procuratori delle parti sottoscrivono il presente verbale di conciliazione anche per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 n. 8 Legge n. 247 del 31.12.2012.”
A questo punto i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione di un termine per il deposito delle proprie conclusioni congiunte e il GOT, dato atto, rimetteva la causa al G.I. per quanto di sua competenza.
Con provvedimento del 23.07.2024, il G.I. nelle more subentrato nella titolarità del procedimento fissava udienza al 17.01.2025 per la precisazione delle conclusioni congiunte sostituita dallo scambio di note scritte.
Quindi con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.01.2025 il G.I., rilevato che le parti avevano depositato note scritte sostitutive dell'udienza fissata contenenti la precisazione delle conclusioni congiunte, con le quali dichiaravano di rinunciare alla richiesta dei termini ex art.190 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
Il contributo paterno al mantenimento dei figli
Le parti hanno concordato che tutte le spese della FI da settembre Persona_1
2024 fino a dicembre 2025 siano poste nella misura del 60% a carico di e 40% a carico di CP_1
pagina 7 di 10 e che il padre si faccia carico per intero dal 23.4.2024 di tutte le spese relative al figlio , Pt_1 Per_2
fino alla sua completa autosufficienza economica, con modalità concordate tra padre e figlio.
Il Tribunale può recepire l'accordo economico raggiunto dalle parti relativo al mantenimento dei figli, trattandosi di accordo che tiene conto delle condizioni economico-reddituali delle parti e garantisce ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Si rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'intervenuto accordo tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dà atto che il SI. ha continuato a versare l'assegno per il mantenimento Controparte_1
ordinario dei figli a favore della SI.ra nella misura di Euro 4.000 mensili fino al mese di Pt_1 settembre 2024 incluso. Dal mese di ottobre 2024 l'assegno è cessato.
2. Dà atto che, quanto alla FI : a. il SI. e la SI.ra si Persona_1 CP_1 Pt_1
impegnano reciprocamente a sostenere tutte le spese della FI da Persona_1
settembre 2024 fino a dicembre 2025 nella misura 60/40 (e cioè 60% a carico di e CP_1
40% a carico di per un importo totale complessivo di Euro 168.000 Pt_1
(centosessantottomila), di cui si riconoscono reciprocamente debitori, come da stima dei costi allegata al verbale di udienza 23.4.2024. Il pagamento è pattuito in 16 rate mensili di importo ciascuna a) di Euro 6.300 a carico del sig. per un totale di Euro 100.800 Euro CP_1
(centomilaottocento) e b) di Euro 4.200 a carico della sig.ra per un totale di Euro 67.200 Pt_1
(sessantasettemiladuecento); in considerazione delle circostanze eccezionali attualmente in essere in California e in particolare a Los Angeles, nella medesima proporzione verranno suddivise tutte le spese straordinarie per relative all'emergenza incendi in corso;
b. le Per_1
parti definiranno le modalità di versamento delle predette rate di debito, anche con pagamenti diretti all'università dove la FI farà il Master durante il periodo di riferimento;
c. la tassa di iscrizione di USD 2.000 con scadenza il 23.4.2024 per la conferma dell'iscrizione della FI
pagina 8 di 10 nel Master di UCLA è stata pagata dal SI. direttamente all'università, Per_1 CP_1
dandone documentazione alla signora d. resta inteso che con periodicità semestrale le Pt_1
parti verificheranno le spese sostenute dalla FI (tutte incluse come da allegato) e Per_1
faranno gli eventuali opportuni aggiustamenti per mantenere il rapporto 60/40 sul totale;
e. resta altresì inteso che ogni eventuale scostamento dalla stima allegata verrà regolato al 31 Dicembre
2025 e in ogni caso solo alla fine del percorso di studio, mantenendo sempre la proporzione del
60% a carico del SI. e 40% a carico della SI. CP_1 Pt_1
3. Dà atto che, quanto al figlio il padre si fa carico per intero dal 23.4.2024 Persona_2
di tutte le spese a lui relative (comprese tasse universitarie, alloggio, mantenimento, viaggi aerei per ritornare in Europa per almeno 2 volte all'anno ed ogni altra necessità nessuna esclusa) e ciò fino alla sua completa autosufficienza economica;
resta inteso che, fermo detto l'obbligo, le modalità saranno concordate tra padre e figlio.
4. Dà atto che il sig. ha tenuto a suo integrale carico le rate del mutuo oltre alle spese, CP_1
imposte ed oneri condominiali inerenti alla casa di Milano, via Panzini 12, con rinuncia del sig. ad ogni pretesa di rimborso verso la sig.ra anche per il periodo antecedente. Il CP_1 Pt_1
mutuo residuo alla data del 26 settembre 2024 è stato estinto in parti uguali dai sig.ri Parte_3 contestualmente all'atto notarile di vendita ed il ricavato della vendita è stato ripartito in
[...]
parti uguali tra i sig.ri e Pt_1 CP_1
5. Dà atto che il sig. in data 22.11.2024 ha pagato alla sig.ra l'importo di Euro CP_1 Pt_1
2.400 come compensazione per i costi sostenuti nell'ambito della causa promossa nei suoi confronti dalla precedente donna di servizio della famiglia;
6. Dà atto che la barca in comproprietà dei sig.ri resta di proprietà di entrambi Parte_2
nella misura del 50% ciascuno e le parti regoleranno in separata sede gli accordi per l'uso e manutenzione che saranno condivisi in misura proporzionale tra le parti;
7. Dà atto che i mobili collocati nella casa di Via Panzini 12, Milano, sono stati divisi in base ad accordi tra le parti;
ognuno ha provveduto alle spese di trasloco dei mobili di rispettiva spettanza;
i costi per lo sgombero della cantina sono stati divisi a metà;
8. Dà atto che le autovetture intestate alla signora rientranti nel pregresso regime di Pt_1
comunione dei beni restano attribuite in proprietà alla stessa signora il motorino intestato Pt_1
pagina 9 di 10 al sig. resta attribuito in proprietà allo stesso signor con diritto di uso dello CP_1 CP_1
stesso da parte della sig.ra Pt_1
9. Dà atto che i beni di ogni tipo, tra cui conti correnti, polizze restano definitivamente attribuiti all'intestatario;
10. Dà atto che ogni credito verso terzi resta di pertinenza esclusiva del coniuge creditore, anche se rientrante nel pregresso regime di comunione;
11. Dà atto che le quote di società anche estere restano di esclusiva pertinenza dell'intestatario, senza alcun diritto di credito dell'altro al riguardo;
12. Dà atto che le parti non avranno null'altro a pretendere reciprocamente anche per il passato e per ogni altra questione dedotta o deducibile nell'ambito dei rapporti di cui sopra e/o anche connessa o riconducibile e le spese di lite sono integralmente compensate.
13. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18.10.2021, discussa nella Camera di Consiglio del 12.02.2025, promossa
DA
(C.F.: ) nata a [...] il 15 Parte_1 CodiceFiscale_1 dicembre 1969, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristiana Felisi e dall'avv. Francesco Giovanni
Angelini, presso il cui studio in Milano, Piazza Filippo Meda n. 5, g, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dagli avv. Alessia Pasquali e Laura Hoesch, presso il cui studio in Milano, via
Pietro Mascagni n. 7, è elettivamente domiciliato,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 15.11.2021
pagina 1 di 10 OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. il SI. ha continuato a versare l'assegno per il mantenimento ordinario dei Controparte_1
figli a favore della SI.ra nella misura di Euro 4.000 mensili fino al mese di settembre 2024 Pt_1 incluso. Dal mese di ottobre 2024 l'assegno è cessato.
2. inoltre, quanto alla FI : Persona_1
a. il SI. e la SI.ra si impegnano reciprocamente a sostenere tutte le spese della FI CP_1 Pt_1
da settembre 2024 fino a dicembre 2025 nella misura 60/40 (e cioè 60% a Persona_1
carico di e 40% a carico di per un importo totale complessivo di Euro 168.000 CP_1 Pt_1
(centosessantottomila), di cui si riconoscono reciprocamente debitori, come da stima dei costi allegata al verbale di udienza 23.4.2024. Il pagamento è pattuito in 16 rate mensili di importo ciascuna a) di
Euro 6.300 a carico del sig. per un totale di Euro 100.800 Euro (centomilaottocento) e b) di CP_1
Euro 4.200 a carico della sig.ra per un totale di Euro 67.200 (sessantasettemiladuecento); in Pt_1
considerazione delle circostanze eccezionali attualmente in essere in California e in particolare a Los
Angeles, nella medesima proporzione verranno suddivise tutte le spese straordinarie per Per_1 relative all'emergenza incendi in corso;
b. le parti definiranno le modalità di versamento delle predette rate di debito, anche con pagamenti diretti all'università dove la FI farà il Master durante il periodo di riferimento;
c. la tassa di iscrizione di USD 2.000 con scadenza il 23.4.2024 per la conferma dell'iscrizione della FI nel Master di UCLA è stata pagata dal SI. direttamente all'università, Per_1 CP_1
dandone documentazione alla signora Pt_1
d. resta inteso che con periodicità semestrale le parti verificheranno le spese sostenute dalla FI
(tutte incluse come da allegato) e faranno gli eventuali opportuni aggiustamenti per Per_1
mantenere il rapporto 60/40 sul totale;
e. resta altresì inteso che ogni eventuale scostamento dalla stima allegata verrà regolato al 31
Dicembre 2025 e in ogni caso solo alla fine del percorso di studio, mantenendo sempre la proporzione del 60% a carico del SI. e 40% a carico della SI. CP_1 Pt_1
3. quanto al figlio il padre si fa carico per intero dal 23.4.2024 di tutte le spese a Persona_2
lui relative (comprese tasse universitarie, alloggio, mantenimento, viaggi aerei per ritornare in Europa per almeno 2 volte all'anno ed ogni altra necessità nessuna esclusa) e ciò fino alla sua completa
pagina 2 di 10 autosufficienza economica;
resta inteso che, fermo detto l'obbligo, le modalità saranno concordate tra padre e figlio.
4. il sig. ha tenuto a suo integrale carico le rate del mutuo oltre alle spese, imposte ed oneri CP_1
condominiali inerenti alla casa di Milano, via Panzini 12, con rinuncia del sig. ad ogni CP_1
pretesa di rimborso verso la sig.ra anche per il periodo antecedente. Il mutuo residuo alla data Pt_1 del 26 settembre 2024 è stato estinto in parti uguali dai sig.ri contestualmente all'atto Parte_2
notarile di vendita ed il ricavato della vendita è stato ripartito in parti uguali tra i sig.ri e Pt_1
CP_1
5. il sig. in data 22.11.2024 ha pagato alla sig.ra l'importo di Euro 2.400 come CP_1 Pt_1
compensazione per i costi sostenuti nell'ambito della causa promossa nei suoi confronti dalla precedente donna di servizio della famiglia;
6. la barca in comproprietà dei sig.ri resta di proprietà di entrambi nella misura del Parte_2
50% ciascuno e le parti regoleranno in separata sede gli accordi per l'uso e manutenzione che saranno condivisi in misura proporzionale tra le parti;
7. i mobili collocati nella casa di Via Panzini 12, Milano, sono stati divisi in base ad accordi tra le parti;
ognuno ha provveduto alle spese di trasloco dei mobili di rispettiva spettanza;
i costi per lo sgombero della cantina sono stati divisi a metà;
8. le autovetture intestate alla signora rientranti nel pregresso regime di comunione dei beni Pt_1
restano attribuite in proprietà alla stessa signora il motorino intestato al sig. resta Pt_1 CP_1
attribuito in proprietà allo stesso signor con diritto di uso dello stesso da parte della sig.ra CP_1
Pt_1
9. i beni di ogni tipo, tra cui conti correnti, polizze restano definitivamente attribuiti all'intestatario;
10. ogni credito verso terzi resta di pertinenza esclusiva del coniuge creditore, anche se rientrante nel pregresso regime di comunione;
11. le quote di società anche estere restano di esclusiva pertinenza dell'intestatario, senza alcun diritto di credito dell'altro al riguardo;
12. le parti non avranno null'altro a pretendere reciprocamente anche per il passato e per ogni altra questione dedotta o deducibile nell'ambito dei rapporti di cui sopra e/o anche connessa o riconducibile
e le spese di lite sono integralmente compensate.
pagina 3 di 10 13. spese di lite compensate;
dando atto che i rispettivi procuratori delle parti hanno rinunciato al vincolo di solidarietà ex art. 13 n. 8 Legge n. 247 del 31.12.2012.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Varese il 23 luglio 1994, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Varese all'Atto
N. 197 parte 2 serie AA - anno 1994.
Dall'unione sono nati, a Milano, i figli in data 25 luglio 2000 e in data 21 Per_2 Per_1
dicembre 2002 – oggi quindi entrambi maggiorenni.
Con ricorso depositato il 18.10.2021, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione dal marito oltre a un contributo paterno al mantenimento dei figli e , collocati presso di Per_2 Per_1 lei, dell'importo di € 5.400 mensili e al 60% delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento per sé di € 2.500,00 mensili e il rimborso da parte del sig. della somma di € 264.600,00 per non CP_1
aver versato alcun mantenimento per i figli dal mese di settembre 2017.
In data 14.01.2022 si costituiva il convenuto il quale si associava alla domanda di separazione personale dei coniugi e chiedeva di disporre il mantenimento diretto dei figli, in subordine un contributo di €1.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con rigetto delle restanti domande materne.
All'udienza del 25.01.2022, il Presidente f.f. sentiva le parti e all'esito del tentativo negativo di conciliazione, si riservava e con ordinanza del 06.02.2022, poneva provvisoriamente a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti mediante versamento alla madre dell'importo mensile di € 3.600,00, oltre al 60% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26.05.2022, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice istruttore dichiarava inammissibile la richiesta di modifica ex art 709 u.c. cpc e rimetteva la causa al
Collegio limitatamente alla domanda di separazione;
con sentenza parziale n. 5011/2022 pubblicata il 07/06/2022 era pronunciata la separazione dei coniugi e la causa era rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
pagina 4 di 10 Con ordinanza del 3.02.2023, il G.I., su istanza delle parti, disponeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 296 c.p.c. per tre mesi.
All'udienza del 4.05.2023 il G.I., su domanda delle parti, assegnava loro i termini di cui all'art. 183 6° comma nn. 2 e 3 c.p.c. con decorrenza differita.
All'udienza del 21.09.2023, fissata per la discussione sui mezzi istruttori, il Giudice istruttore riservava la decisione e con ordinanza dell'1.10.2023, il G.I., a scioglimento della riserva assunta, non ammetteva le prove orali articolate dalle parti, ordinava alle parti di esibire in giudizio la documentazione reddituale ed economica, respingeva le ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c. formulate dalle parti
Quindi all'udienza del 23.04.2024, tenutasi innanzi al GOT delegato, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo definitivo del seguente tenore:
“1. il SI. continuerà a versare l'assegno per il mantenimento ordinario Controparte_1
dei figli a favore della SI.ra nella misura di Euro 4.000 mensili per altre cinque (5) mensilità e Pt_1
cioè dalla data odierna fino al giorno 30 del mese di settembre 2024 incluso, entro il giorno cinque di ogni mese. Dal mese di ottobre 2024 l'assegno cesserà.
2. inoltre, quanto alla FI : Persona_1
a. il SI. e la SI.ra si impegnano reciprocamente a sostenere tutte le spese CP_1 Pt_1
della FI da settembre 2024 fino a dicembre 2025 nella misura 60/40 (e Persona_1
cioè 60% a carico di e 40% a carico di per un importo totale complessivo di Euro CP_1 Pt_1
168.000 (centosessantottomila), di cui si riconoscono reciprocamente debitori, come da stima dei costi allegata. Il pagamento è pattuito in 16 rate mensili di importo ciascuna a) di Euro 6.300 a carico del sig. per un totale di Euro 100.800 Euro (centomilaottocento) e b) di Euro 4.200 a carico CP_1
della sig.ra per un totale di Euro 67.200 (sessantasettemiladuecento); Pt_1
b. le parti definiranno le modalità di versamento delle predette rate di debito, anche con pagamenti diretti all'università dove la FI farà il Master durante il periodo di riferimento;
c. la tassa di iscrizione di USD 2.000 con scadenza in data odierna per la conferma dell'iscrizione della FI nel Master di UCLA verrà pagata dal SI. direttamente Per_1 CP_1
all'università, dandone documentazione alla signora Pt_1
pagina 5 di 10 d. resta inteso che con periodicità semestrale le parti verificheranno le spese sostenute dalla FI (tutte incluse come da allegato) e faranno gli eventuali opportuni aggiustamenti per Per_1
mantenere il rapporto 60/40 sul totale;
e. resta altresì inteso che ogni eventuale scostamento dalla stima allegata verrà regolato al 31
Dicembre 2025 e in ogni caso solo alla fine del percorso di studio, mantenendo sempre la proporzione del 60% a carico del SI. e 40% a carico della SI. CP_1 Pt_1
3. quanto al figlio il padre si farà carico per intero dalla data odierna di Persona_2
tutte le spese a lui relative (comprese tasse universitarie, alloggio, mantenimento, viaggi aerei per ritornare in Europa per almeno 2 volte all'anno ed ogni altra necessità nessuna esclusa) e ciò fino alla sua completa autosufficienza economica;
resta inteso che, fermo detto l'obbligo, le modalità saranno concordate tra padre e figlio.
4. sino alla vendita della casa di Via Panzini 12, Milano che avverrà a settembre 2024 – al convenuto prezzo di vendita di euro 1.400.000 – il sig. terrà a suo integrale carico le rate CP_1
del mutuo oltre alle spese, imposte ed oneri condominiali inerenti a detta casa con rinuncia del sig. ad ogni pretesa di rimborso verso la sig.a anche per il periodo antecedente. Il mutuo CP_1 Pt_1
residuo alla data del 26 settembre 2024 sarà estinto in parti uguali dai sig.ri Parte_2 contestualmente all'atto notarile di vendita ed il ricavato della vendita verrà ripartito in parti uguali tra i sig.ri e Pt_1 CP_1
5. il sig. pagherà alla sig.ra l'importo di Euro 2.400 come compensazione per i CP_1 Pt_1
costi sostenuti nell'ambito della causa promossa nei suoi confronti dalla precedente donna di servizio della famiglia entro cinque giorni dalla data di stipula dei relativi accordi transattivi che verranno formalizzati al più presto;
6. la barca in comproprietà dei sig.ri resta di proprietà di entrambi nella Parte_2
misura del 50% ciascuno e le parti regoleranno in separata sede gli accordi per l'uso e manutenzione che saranno condivisi in misura proporzionale tra le parti;
7. i mobili collocati nella casa di Via Panzini 12, Milano, saranno divisi in base ad accordi tra le parti;
ognuno provvederà alle spese di trasloco dei mobili di rispettiva spettanza;
i costi per lo sgombero della cantina saranno divisi a metà;
8. le autovetture intestate alla signora rientranti nel pregresso regime di comunione dei Pt_1
beni resteranno attribuite in proprietà alla stessa signora il motorino intestato al sig. Pt_1 CP_1
pagina 6 di 10 resterà attribuito in proprietà allo stesso signor con diritto di uso dello stesso da parte della CP_1
sig.ra Pt_1
9. i beni di ogni tipo, tra cui conti correnti, polizze resteranno definitivamente attribuiti all'intestatario;
10.ogni credito verso terzi resta di pertinenza esclusiva del coniuge creditore, anche se rientrante nel pregresso regime di comunione;
11.le quote di società anche estere resteranno di esclusiva pertinenza dell'intestatario, senza alcun diritto di credito dell'altro al riguardo;
12.le parti non avranno null'altro a pretendere reciprocamente anche per il passato e per ogni altra questione dedotta o deducibile nell'ambito dei rapporti di cui sopra e/o anche connessa o riconducibile e le spese di lite sono integralmente compensate.
13.I rispettivi procuratori delle parti sottoscrivono il presente verbale di conciliazione anche per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 n. 8 Legge n. 247 del 31.12.2012.”
A questo punto i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione di un termine per il deposito delle proprie conclusioni congiunte e il GOT, dato atto, rimetteva la causa al G.I. per quanto di sua competenza.
Con provvedimento del 23.07.2024, il G.I. nelle more subentrato nella titolarità del procedimento fissava udienza al 17.01.2025 per la precisazione delle conclusioni congiunte sostituita dallo scambio di note scritte.
Quindi con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.01.2025 il G.I., rilevato che le parti avevano depositato note scritte sostitutive dell'udienza fissata contenenti la precisazione delle conclusioni congiunte, con le quali dichiaravano di rinunciare alla richiesta dei termini ex art.190 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
Il contributo paterno al mantenimento dei figli
Le parti hanno concordato che tutte le spese della FI da settembre Persona_1
2024 fino a dicembre 2025 siano poste nella misura del 60% a carico di e 40% a carico di CP_1
pagina 7 di 10 e che il padre si faccia carico per intero dal 23.4.2024 di tutte le spese relative al figlio , Pt_1 Per_2
fino alla sua completa autosufficienza economica, con modalità concordate tra padre e figlio.
Il Tribunale può recepire l'accordo economico raggiunto dalle parti relativo al mantenimento dei figli, trattandosi di accordo che tiene conto delle condizioni economico-reddituali delle parti e garantisce ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Si rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'intervenuto accordo tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dà atto che il SI. ha continuato a versare l'assegno per il mantenimento Controparte_1
ordinario dei figli a favore della SI.ra nella misura di Euro 4.000 mensili fino al mese di Pt_1 settembre 2024 incluso. Dal mese di ottobre 2024 l'assegno è cessato.
2. Dà atto che, quanto alla FI : a. il SI. e la SI.ra si Persona_1 CP_1 Pt_1
impegnano reciprocamente a sostenere tutte le spese della FI da Persona_1
settembre 2024 fino a dicembre 2025 nella misura 60/40 (e cioè 60% a carico di e CP_1
40% a carico di per un importo totale complessivo di Euro 168.000 Pt_1
(centosessantottomila), di cui si riconoscono reciprocamente debitori, come da stima dei costi allegata al verbale di udienza 23.4.2024. Il pagamento è pattuito in 16 rate mensili di importo ciascuna a) di Euro 6.300 a carico del sig. per un totale di Euro 100.800 Euro CP_1
(centomilaottocento) e b) di Euro 4.200 a carico della sig.ra per un totale di Euro 67.200 Pt_1
(sessantasettemiladuecento); in considerazione delle circostanze eccezionali attualmente in essere in California e in particolare a Los Angeles, nella medesima proporzione verranno suddivise tutte le spese straordinarie per relative all'emergenza incendi in corso;
b. le Per_1
parti definiranno le modalità di versamento delle predette rate di debito, anche con pagamenti diretti all'università dove la FI farà il Master durante il periodo di riferimento;
c. la tassa di iscrizione di USD 2.000 con scadenza il 23.4.2024 per la conferma dell'iscrizione della FI
pagina 8 di 10 nel Master di UCLA è stata pagata dal SI. direttamente all'università, Per_1 CP_1
dandone documentazione alla signora d. resta inteso che con periodicità semestrale le Pt_1
parti verificheranno le spese sostenute dalla FI (tutte incluse come da allegato) e Per_1
faranno gli eventuali opportuni aggiustamenti per mantenere il rapporto 60/40 sul totale;
e. resta altresì inteso che ogni eventuale scostamento dalla stima allegata verrà regolato al 31 Dicembre
2025 e in ogni caso solo alla fine del percorso di studio, mantenendo sempre la proporzione del
60% a carico del SI. e 40% a carico della SI. CP_1 Pt_1
3. Dà atto che, quanto al figlio il padre si fa carico per intero dal 23.4.2024 Persona_2
di tutte le spese a lui relative (comprese tasse universitarie, alloggio, mantenimento, viaggi aerei per ritornare in Europa per almeno 2 volte all'anno ed ogni altra necessità nessuna esclusa) e ciò fino alla sua completa autosufficienza economica;
resta inteso che, fermo detto l'obbligo, le modalità saranno concordate tra padre e figlio.
4. Dà atto che il sig. ha tenuto a suo integrale carico le rate del mutuo oltre alle spese, CP_1
imposte ed oneri condominiali inerenti alla casa di Milano, via Panzini 12, con rinuncia del sig. ad ogni pretesa di rimborso verso la sig.ra anche per il periodo antecedente. Il CP_1 Pt_1
mutuo residuo alla data del 26 settembre 2024 è stato estinto in parti uguali dai sig.ri Parte_3 contestualmente all'atto notarile di vendita ed il ricavato della vendita è stato ripartito in
[...]
parti uguali tra i sig.ri e Pt_1 CP_1
5. Dà atto che il sig. in data 22.11.2024 ha pagato alla sig.ra l'importo di Euro CP_1 Pt_1
2.400 come compensazione per i costi sostenuti nell'ambito della causa promossa nei suoi confronti dalla precedente donna di servizio della famiglia;
6. Dà atto che la barca in comproprietà dei sig.ri resta di proprietà di entrambi Parte_2
nella misura del 50% ciascuno e le parti regoleranno in separata sede gli accordi per l'uso e manutenzione che saranno condivisi in misura proporzionale tra le parti;
7. Dà atto che i mobili collocati nella casa di Via Panzini 12, Milano, sono stati divisi in base ad accordi tra le parti;
ognuno ha provveduto alle spese di trasloco dei mobili di rispettiva spettanza;
i costi per lo sgombero della cantina sono stati divisi a metà;
8. Dà atto che le autovetture intestate alla signora rientranti nel pregresso regime di Pt_1
comunione dei beni restano attribuite in proprietà alla stessa signora il motorino intestato Pt_1
pagina 9 di 10 al sig. resta attribuito in proprietà allo stesso signor con diritto di uso dello CP_1 CP_1
stesso da parte della sig.ra Pt_1
9. Dà atto che i beni di ogni tipo, tra cui conti correnti, polizze restano definitivamente attribuiti all'intestatario;
10. Dà atto che ogni credito verso terzi resta di pertinenza esclusiva del coniuge creditore, anche se rientrante nel pregresso regime di comunione;
11. Dà atto che le quote di società anche estere restano di esclusiva pertinenza dell'intestatario, senza alcun diritto di credito dell'altro al riguardo;
12. Dà atto che le parti non avranno null'altro a pretendere reciprocamente anche per il passato e per ogni altra questione dedotta o deducibile nell'ambito dei rapporti di cui sopra e/o anche connessa o riconducibile e le spese di lite sono integralmente compensate.
13. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
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