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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3929/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3929 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in qualità di titolare della ditta “Antichi sapori mediterranei”, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Maurizio Feraudo;
Attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesco De Vuono;
Convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Luca Lo Giudice;
Convenuta
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
Terzo chiamato
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 14 Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. , in qualità di titolare della ditta “Antichi sapori Parte_1 mediterranei”, conveniva in giudizio il e la Controparte_4 Controparte_1 deducendo l'inadempimento contrattuale della banca, quale soggetto istruttore del “Patto Territoriale
Silano”, che aveva determinato gravi pregiudizi sia alla salute del titolare della ditta che all'attività dell'impresa, beneficiaria quest'ultima di agevolazioni pubbliche nell'ambito del “Patto Territoriale
Silano” per la realizzazione di un impianto di produzione artigianale di liquori con relativo capannone industriale.
In particolare, l'attore deduceva come segue: con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 62 del 20.12.2001 era stato approvato il “Patto Territoriale Silano” ex art. 2 della legge n. 662 del 1996 per l'importo di euro 22.556.564,94 per incentivare le iniziative imprenditoriali sul territorio che avrebbero dovuto realizzare un significativo incremento occupazionale;
con contratto del 14.5.2002 diverse imprese beneficiarie tra cui la “Antichi Sapori Mediterranei”, unitamente ai soggetti promotori ed alla società quale “soggetto responsabile”, avevano sottoscritto il “Patto Territoriale Parte_2
Silano”; il Ministero delle Attività Produttive, mediante apposita convenzione, aveva affidato al
[...]
i servizi relativi alle attività di istruttoria dei Patti Territoriali tra cui quello Silano, Controparte_4 sicchè la banca era il “soggetto istruttore” investito di tutte le attività di verifica propedeutiche alla erogazione dei contributi;
l'iniziativa imprenditoriale della ditta “Antichi Sapori Mediterranei” aveva ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di liquori artigianali con relativo capannone industriale, per un investimento complessivo di euro 650.735,68, a fronte del quale era stato riconosciuto un contributo provvisorio in conto capitale a carico dello Stato di euro 457.890,69 da corrispondersi in tre quote, con erogazione del saldo del finanziamento (pari al 10% del contributo totale) solo al momento della concessione definitiva del contributo previa verifica della realizzazione del progetto;
le prime tre quote del finanziamento erano state regolarmente erogate e l'investimento era stato completato nel maggio dell'anno 2004; lamentava la ditta attrice che, trasmessa la documentazione finale di spesa dal soggetto responsabile con nota del 14.8.2004, il soggetto istruttore aveva omesso di redigere la relazione finale di spesa nel termine di novanta giorni previsto dalla normativa di riferimento (punto 8.5 della circolare n. 900315 del 2000) ed aveva illegittimamente sollecitato l'avvio da parte del del procedimento di Controparte_3
rideterminazione del contributo definitivo, prima, e di revoca del contributo, poi;
segnatamente, la banca aveva richiesto a la integrazione della documentazione finale di spesa solo in data CP_1
16.11.2004; dopo un lungo iter procedimentale caratterizzato da ulteriori richieste di documentazione integrativa, la banca aveva infine trasmesso al MISE e a la relazione finale di spesa solo CP_1
pagina 2 di 14 in data 25.6.2010, eccependo che la spesa riconoscibile a consuntivo era inferiore a quella ammessa in via provvisoria in quanto “in sede di verifica finale è risultato che parte della spesa rendicontata è stata pagata oltre il termine massimo di sei mesi (10.11.2004) dall'ultimazione (10.5.2004); a tal fine
è stata considerata valida la valuta dell'effettivo addebito sull'estratto conto bancario degli assegni emessi a saldo delle relative forniture, come chiarito dal MISE con circolare n. 25389 del 2007”; sulla scorta della relazione finale di spesa, erano stati avviati i procedimenti di rideterminazione del contributo definitivo e quello di revoca del contributo;
svolta l'istruttoria, il MISE con provvedimento del 29.1.2015 aveva annullato la procedura di revoca del contributo, conseguentemente CP_1
aveva adottato in data 18.6.2015 il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni alla ditta “Antichi sapori mediterranei” cui era seguita la presa d'atto del e la erogazione del _3
saldo finale di euro 45.789,07.
La ditta attrice assumeva dunque che i ritardi del soggetto istruttore nell'adempimento degli obblighi assunti con la convezione ministeriale di affidamento del servizio di istruttoria e la illiceità della condotta consistita nel pretendere dalla ditta l'assolvimento di oneri documentali non previsti dalla normativa applicabile ratione temporis (atteso che, in base alla circolare applicabile al momento del completamento dell'investimento n. 900315 del 2000, era sufficiente allegare alla documentazione finale di spesa, come era stato fatto, le fatture quietanzate e le dichiarazioni liberatorie dei fornitori), avevano determinato un notevole calo di fatturato dell'impresa con la paralisi del suo ciclo produttivo dall'anno 2006 oltre che importanti problemi di salute psichica per il titolare (come da Parte_1 consulenze tecniche del commercialista dott. dell'11.4.2018 e dello psichiatra dott. Persona_1
del 30.7.2018, in atti). Persona_2
Tanto premesso, l'attore formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) accertare e dichiarare che dalla vicenda dettagliatamente esposta e di cui in narrativa sono derivati all'odierno ricorrente il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale danni così come descritti nelle relazioni tecniche poste a corredo del presente atto, di cui ne costituiscono parte integrante, rispettivamente quella relativa al danno economico-patrimoniale dell'11/04/2018 a firma
[...]
e quella relativa al danno biologico permanente del 30/07/2018 a Parte_3
firma del Dott. ; Persona_2
2) per l'effetto, accertare e dichiarare che i danni che ne sono derivati all'attore ammontano:
a) per quel che attiene il danno economico-patrimoniale a complessivi € 794.633,00 di cui €
434.633,00 per danno emergente ed € 360.000,00 per lucro cessante, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o che il Giudice riterrà equa e di giustizia;
pagina 3 di 14 b) per quel che attiene il danno biologico permanente a complessivi € 133.433,18, come in narrativa determinata, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o che il Giudice riterrà equa e di giustizia;
3) accertare e dichiarare, altresì, che per effetto del ritardato pagamento del 10% del contributo totale concesso e di cui al punto 7.6. Circolare n. 900315/2000 al ricorrente devono essere corrisposti, ai sensi dell'art. 1224 c.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma di € 45.789,07 e dunque € 18.168,44 (di cui € 10.613,25 per interessi ed € 7.555,19 per rivalutazione), calcolati dalla data del 14/08/2005, come in narrativa determinata, al 3/05/2016, data di erogazione del saldo da parte della Parte_4
4) conseguentemente, condannare il in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
e in persona del legale rappresentante p.t., IN SOLIDO, al Controparte_5 pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 946.243,62, di cui € 794.633,00 a titolo di risarcimento del danno economico-patrimoniale e di cui al superiore punto 2) capo a), € 133.433,18
a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e di cui al superiore punto 2) capo b), ed €
18.168,44 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 c.c. sulla somma erogata a saldo e di cui al superiore punto 3), ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o che il Giudice riterrà equa e di giustizia;
5) condannare i convenuti, in solido, al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle liquidande somme, dalla data di messa in mora (27/07/2017) all'effettivo soddisfo;
6) condannare i convenuti, sempre in solido, al pagamento delle spese e del compenso professionale del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata in data 15 febbraio 2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
[...]
favore del giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva in materia ex art. 11 della legge n.
241 del 1990 come trasfuso nell'art. 133 del c.p.a; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti non avendo, peraltro, l'attore neppure allegato alcuna condotta di colpevole inadempimento a lei imputabile.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
1) in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e che la causa è di competenza esclusiva del giudice amministrativo;
Qualora il Tribunale ritenga la propria competenza:
pagina 4 di 14 2) Accertare che nessuna responsabilità, nei confronti dell'odierna ricorrente, è ascrivibile alla
e per l'effetto, rigettare le richieste di parte ricorrente poiché destituite di Parte_5
ogni fondamento;
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Con comparsa depositata in pari data si costituiva, altresì, in giudizio - quale Controparte_2
soggetto subentrante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del in virtù di atto Controparte_4
di fusione per incorporazione - la quale, in via preliminare, chiedeva il mutamento del rito ed eccepiva l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali;
nel merito, deduceva l'insussistenza di un rapporto contrattuale con la ditta “Antichi sapori mediterranei” e, riguardo ai ritardi denunciati, evidenziava di aver operato conformemente alle previsioni normative e di non essere tali ritardi riconducibili unicamente alla sua attività, essendosi essi verificati nell'ambito di un procedimento in cui erano coinvolti diversi soggetti. Ancora, sottolineava la piena applicabilità delle circolari n. 1742 e n. 25389 del 2007 al caso in esame e deduceva l'infondatezza delle domande formulate da parte attrice.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare - Controparte_2 disporre la conversione dal rito sommario di cui all'art. 702 - bis e ss. al rito ordinario;
- dichiarare
l'inammissibilità della domanda per il risarcimento del danno biologico asseritamente patito dal dott.
; - in ogni caso autorizzare a chiamare nel presente giudizio il Pt_1 Controparte_3
, in persona del e legale rappresentante pro tempore, quale soggetto altresì
[...] CP_6
responsabile per gli eventuali pregiudizi patiti dalla Antichi sapori mediterranei e dal dott. e, Pt_1 per l'effetto, fissare nuova udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire alla resistente
la notifica degli atti del procedimento nel termine all'uopo assegnato;
nel merito - in Controparte_2
via principale: respingere il ricorso proposto dal dott. in qualità di titolare della Ditta in Pt_1
quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e non provato e le domande dallo stesso svolte, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti richiesti per il loro accoglimento;
per l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste;
- in via subordinata: limitatamente agli interessi richiesti, accertare il credito della ricorrente per il ritardo effettivamente patito e, con riferimento alla per il solo periodo di ritardo imputabile al Soggetto Istruttore”, con vittoria di CP_7
spese.
Con provvedimento del 21 giugno 2019 il giudice istruttore disponeva il mutamento del rito e autorizzava la chiamata in giudizio del . Controparte_3
pagina 5 di 14 Con comparsa depositata il 25 novembre 2019 si costituiva in giudizio il Controparte_3
il quale eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
[...] favore del giudice amministrativo, l'incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito e l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese attoree.
Tanto premesso, il formulava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_3
l'Onorevole Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: 1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
2) in subordine, sempre in via pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza territoriale e funzionale in favore del Tribunale di Catanzaro;
3) in ulteriore subordine, dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno biologico;
4) in via ulteriormente graduata, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile al
[...]
, rigettando la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato;
Controparte_3 _3
5) in estremo subordine, nel denegato caso di riconoscimento di una responsabilità del
[...]
, in solido con i convenuti, determinare la misura delle rispettive responsabilità. Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Con provvedimento del 18 febbraio 2020 il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Con la prima memoria istruttoria l'attore integrava le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo per come di seguito riportato: “in via assolutamente subordinata e nella sola denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi insussistente la responsabilità contrattuale cosi come rivisitata dalla Giurisprudenza di legittimità in narrativa richiamata, ad integrazione e modifica della domanda così come proposta, chiede che la responsabilità dei convenuti venga accertata e dichiarata ai sensi degli artt. 2043 e 2059
c.c. essendo incontestabile che i danni patiti dall'attore siano comunque riconducibili alla condotta illecita ed ingiusta tenuta dal Soggetto istruttore”.
nella seconda memoria istruttoria, eccepiva l'inammissibilità della domanda di Controparte_2
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, dovendo la stessa considerarsi domanda nuova.
Dopo l'istruzione orale e documentale della causa questo giudice, con decorrenza dal 15 gennaio 2024, veniva assegnato sul ruolo e, all'udienza del 19 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Parte_2
e dal .
[...] Controparte_3
pagina 6 di 14 A tal fine devono prendersi in esame tutti i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata “prescindendo dalla effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente il merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione” (Cass. S.U. n. 13492/2021); ciò in quanto, come da principi consolidati, “la giurisdizione è determinata sulla base della domanda, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo guardandosi al petitum sostanziale, identificato, più che in ragione della concreta pronuncia chiesta, soprattutto in funzione della causa petendi, l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, alla stregua, pertanto, proprio dei fatti allegati e del rapporto giuridico di cui essi sono espressione” (Cass. S.U., n. 20350/2018).
Ebbene, le controversie relative ai patti territoriali, strumenti di programmazione negoziata tra soggetti pubblici e privati, sono attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Questo principio trova fondamento nell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 del Codice del processo amministrativo (già art. 11 della legge n. 241 del 1990), che attribuisce al giudice amministrativo la cognizione esclusiva sulle controversie riguardanti la formazione, la conclusione e l'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, tra cui rientrano i patti territoriali.
La natura esclusiva comporta che la controversia sia devoluta al giudice amministrativo anche quando riguarda posizioni di diritto soggettivo, trattandosi di materia “speciale” che giustifica il trasferimento dei diritti al giudice amministrativo. A mente dell'art. 30 del c.p.a., nelle materie di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo conosce anche delle domande di risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi, oltre che di interessi legittimi.
La giurisdizione esclusiva sussiste salvo il caso in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. spetti solo la verifica dei presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale, sull'an, sul quid e sul quomodo.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza 12 aprile 2019 n. 10377) ha confermato che la cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto territoriale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto l'erogazione dei contributi comporta l'esercizio di poteri istituzionali e discrezionali della P.A. (“..e si è ribadito – Cass. Sez. U., 24 gennaio 2019 n. 2082 – che la scelta del legislatore di attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie nascenti da accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, nella cui categoria sono inquadrabili i patti territoriali, comprende non solo quelle riguardanti la formazione e la conclusione degli accordi, in cui più marcato è l'esercizio di un potere discrezionale della pubblica
pagina 7 di 14 amministrazione, ma anche quelle inerenti l'esecuzione, come stabilisce la legge n. 241 del 1990, art.
11 comma 5 oggi trasfuso nell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 cod.proc.amm….”).
Tanto premesso, nel caso in esame la ditta attrice chiede il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta assunta dal soggetto istruttore del Patto Territoriale nello svolgimento dell'attività istruttoria della documentazione finale di spesa per i necessari riscontri sulle spese effettivamente sostenute dalla impresa beneficiaria a fronte dell'iniziativa imprenditoriale finanziata, attività affidata alla banca dall'allora Ministero delle Attività Produttive con apposite convenzioni, in particolare quella del
15.9.2003. Detta attività istruttoria era propedeutica all'attribuzione del contributo in via definitiva
(dopo la erogazione in via provvisoria del 90% del contributo stesso) ed alla erogazione del saldo finale e si è articolata in modo da determinare l'apertura di un procedimento per la rideterminazione del contributo e poi per la revoca del contributo stesso, entrambi definiti per come ricostruito in modo favorevole all'impresa. L'oggetto della verifica non era dunque l'adempimento degli impegni assunti dall'impresa con la sottoscrizione del patto territoriale né, direttamente, la realizzazione dell'investimento finanziato, ma piuttosto il corretto assolvimento degli oneri documentali prescritti dalla legge, elementi esterni al patto territoriale. In altri termini, l'impresa beneficiaria è risultata destinataria di verifiche documentali e poi della comunicazione di avvio del procedimento per la revoca di un contributo già sostanzialmente erogato per via della contestazione dell'ordinario inadempimento delle condizioni presupposte in sede erogativa, in quanto appartenenti alla regolazione non di quel patto territoriale bensì alle procedure di incentivo e sanzione negli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
dunque il controllo sulle modalità di utilizzazione dei fondi da parte del soggetto fruitore si è limitato alla constatazione, senza particolare o comunque emerso grado di discrezionalità, dell'inottemperanza - comunque prescritta da autonome disposizioni di legge primaria - alla fase esecutiva del singolare rapporto di finanziamento già erogato.
Deve allora trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21652 del 2021 che - per la cognizione di una controversia introdotta da una società per contestare la revoca operata dal del contributo erogato nell'ambito di un patto territoriale non _3
avendo la società beneficiaria adempiuto agli oneri di documentazione ed avendo ceduto l'azienda a terzi senza assenso della banca erogatrice - ha ritenuto e motivato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Ha affermato la Corte nelle motivazioni della sentenza citata che: “…le citate posizioni soggettive vanno identificate alla luce del principio per cui la linea di discrimen tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa si correla alla disciplina regolatrice dell'atto oggetto di contestazione qui solo mediata
(la revoca), per cui, per un verso, l'annullamento del provvedimento di revoca di una sovvenzione
pagina 8 di 14 pubblica concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione”; per altro verso e all'opposto, ricorre una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con
l'interesse pubblico (Cass. S.U. 3166/2019)…vero è ce la giurisdizione esclusiva in materia di convenzioni, accordi o contratti, che a vario titolo risultino sostitutivi di provvedimenti unilaterali, a prescindere dalla materia in cui tali negozi vengono stipulati, attribuita in via generale al giudice amministrativo dal d.lvo n. 104 del 2010, art. 133 comma 1 lett. a) n. 2), in tema di formazione ovvero anche esecuzione, secondo un principio di concentrazione delle tutele;
nella fattispecie, tuttavia, si evidenzia che i contributi erano già stati erogati, così focalizzandosi la controversia tra P.A. ed imprenditore su un profilo che non concerne la esecuzione in sé del patto territoriale, cioè la conformazione più o meno corretta degli atti del privato rispetto alle disposizioni attuative della programmazione negoziata con cui l'attività della P.A. si era declinata attraverso detto strumento;
la revoca, infatti, risulta adottata in mera conseguenza del riscontro oggettivo di due condotte che, senza discrezionalità per la P.A., privavano il beneficiario del titolo alla conservazione dei contributi, così fuoruscendo da quei casi - per come invocati dal Procuratore Generale - di permanente ponderazione comparativa degli interessi il cui scrutinio, infatti, con la revoca non viene ripetuto bensì radicalmente escluso, sostanziandosi le citate condotte in requisiti già ex lege obbliganti la misura stessa e la conseguente iniziativa recuperatoria avanti il giudice ordinario;
l'osservazione, tra l'altro, si armonizza con la ricostruzione della norma quale operata da Corte Cost. n. 179 del 2016 la quale giustifica la giurisdizione esclusiva, in tema, proprio con la necessaria preordinazione, ai sensi degli artt. 103 e 113 Cost., di un giudice idoneo a garantire il privato e verificare la legittimità della menzionata ponderazione dell'interesse individuale con gli interessi generali, a prescindere da chi abbia promosso l'azione, se il privato o anche la P.A.; la ricordata pronuncia, a sua volta, delimita la compatibilità costituzionale delle norme devolutive di controversie alla giurisdizione amministrativa al coinvolgimento strettamente connesso di situazioni giuridiche di diritto soggettivo ed interesse legittimo alla determinazione delle materie (non per blocchi) ed al fatto che “l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli
pagina 9 di 14 consensuali, sia mediante comportamenti, purchè questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio”; posto che, allora, nella fattispecie, non si controverte sulla legittimità in sé della concessione o della sottrazione in via amministrativa del titolo al contributo rispetto al patto in è inteso, ma delle mere circostanze dell'inadempimento del privato alle condizioni per legge in generale conservative del beneficio nel frattempo ricevuto, con sopravvenuta obbligatorietà dell'atto recuperatorio della P.A., risultano sussistere i presupposti – esterni a formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi ex art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 c.p.a. in cui si era sostanziato il patto territoriale – della giurisdizione ordinaria su una posizione di diritto soggettivo, delimitandosi la vicenda alla sola singolare corrispondenza della revoca del contributo al cospetto del descritto inadempimento del beneficiario, senza disputa del patto territoriale…”.
Questo giudice è dunque munito di giurisdizione e di competenza sulla controversia siccome introdotta dalla domanda attorea.
Invero, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Catanzaro ex art. 25 c.p.c. sollevata dal terzo chiamato nella comparsa di costituzione _3 depositata il 25.11.2019 per l'udienza del 3.12.2019 è tardiva. La costituzione del è avvenuta _3 infatti tardivamente, in violazione del termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis, con la conseguenza che esso è decaduto dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ex art. 167 comma 2 c.p.c..
Ne consegue che la competenza si è definitivamente radicata presso il giudice adito.
Tanto premesso, la domanda è risultata infondata nel merito.
Come già ricostruito, la ditta attrice ha contestato la condotta asseritamente ostruzionistica e dilatoria assunta dalla banca nello svolgimento dell'attività istruttoria, il mancato rispetto dei termini previsti per le verifiche ed in particolare per la redazione e trasmissione al soggetto responsabile della relazione finale di spesa, la illegittima interpretazione da parte della banca della normativa primaria di riferimento sugli oneri documentali in capo alle imprese beneficiarie in virtù di una circolare esplicativa adottata dal nell'anno 2007, dunque successivamente al completamento _3 dell'investimento nel mese di maggio del 2004.
Pur avendo convenuto in giudizio anche il soggetto responsabile del Patto Territoriale, la società consortile e chiesto nei suoi confronti la condanna in solido con la banca al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti, la ditta non ha però allegato alcuna condotta inadempiente rispetto agli obblighi assunti o comunque illecitamente lesiva dei suoi diritti da parte del soggetto responsabile, della quale in ogni caso non vi è alcun riscontro in atti.
pagina 10 di 14 Ciò posto, occorre chiarire che è erroneo l'inquadramento dell'invocata responsabilità della banca nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento, atteso che soltanto il ed il _3
erano legati da legame convenzionale come da schema contrattuale stipulato nel Controparte_4
settembre del 2003 (cfr all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta della banca convenuta). In virtù della citata convenzione, il affidava al i servizi relativi alla attività istruttoria _3 Controparte_4 dei patti territoriali di cui all'art. 2 comma 203 della legge n. 662 del 1996 e la banca assumeva il ruolo di concessionario dello stesso per le sole attività ad essa affidate. Tra le attività delegate alla _3 banca vi era l'istruttoria della documentazione finale di spesa per i necessari riscontri sulle spese effettivamente sostenute a fronte delle iniziative imprenditoriali finanziate e per la verifica di eventuali difformità dell'utilizzo dei finanziamenti rispetto alle iniziative istruite.
Ne consegue che non è in alcun modo configurabile un rapporto di natura contrattuale fra la banca e la ditta, non avendo la banca assunto nei confronti della ditta alcuna obbligazione diretta ma solo il dovere generale di esercitare correttamente le proprie funzioni di istruttoria, nel rispetto della normativa di riferimento e delle indicazioni ministeriali.
Il contratto sottoscritto fra le parti, segnatamente tra la “Antichi sapori mediterranei” e le altre imprese beneficiarie con la è semmai il “Patto Territoriale Silano” del 2002, riguardo Parte_2
alla cui esecuzione - come già osservato nell'esaminare i profili relativi alla giurisdizione - la verifica del rispetto degli oneri documentali di spesa prescritti dalla normativa primaria di riferimento si pone come elemento esterno.
Tanto osservato, ritiene questo giudice che non sussista alcuna responsabilità della banca e degli altri soggetti evocati in giudizio nei termini prospettati, pur a volerla qualificare come extracontrattuale o aquiliana.
Invero, la ditta attrice non ha allegato né provato alcuna condotta ascrivibile alla banca (né a
[...]
ed al MISE) che possa qualificarsi come dolosa o colposa ed ingiustamente lesiva nei suoi CP_1
confronti.
A ben guardare, l'attrice ha in primo luogo contestato il ritardo della approvazione definitiva del progetto e della erogazione del saldo finale del contributo, imputandolo sostanzialmente al comportamento assunto dalla banca ed invocando la violazione della circolare ministeriale esplicativa n. 900315 del 2000 che, al punto 8.5., prevedeva la trasmissione della relazione finale di spesa a cura della banca nel termine di novanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, trasmessa da con nota del 14.8.2004. Come già ricostruito, documentalmente provato ed incontestato CP_1
fra le parti, la inoltrava la prima richiesta di documentazione integrativa al soggetto responsabile CP_7
in data 16.11.2004; seguiva un lungo iter connotato da una interlocuzione, anche faticosa, fra i diversi pagina 11 di 14 soggetti coinvolti e da ripetute integrazioni della documentazione da parte della ditta e su richiesta della banca;
in data 25.6.2010 la banca redigeva la relazione finale di spesa e la inoltrava al ed a _3
, muovendo alla ditta le contestazioni sopra riportate in ordine alla prova della effettività e CP_1 della tempestività dei pagamenti ai fornitori. Dell'esito del procedimento nell'anno 2015, con l'ammissione della ditta in via definitiva al contributo e l'erogazione del saldo finale, già si è detto.
Ebbene, si osserva in primo luogo che la circolare invocata dall'attore è, appunto, una circolare
“esplicativa” priva in sé di valore normativo ma solo con valore interpretativo di atti normativi e con funzione di indirizzo per i soggetti coinvolti nell'applicazione di una normativa di settore come è propriamente quella relativa ai patti territoriali.
I termini previsti nella circolare, dunque, non possono che avere natura ordinatoria e la loro eventuale violazione non può dar luogo, evidentemente, ad alcun obbligo di tipo risarcitorio. Risultando, peraltro, dalla documentazione prodotta che tutti i soggetti coinvolti nella esecuzione del Patto Territoriale hanno rispettato solo tendenzialmente gli stretti termini procedimentali indicati da quella circolare. In ogni caso, il passaggio invocato dall'attore a sostegno dei propri assunti indicava il termine di novanta giorni per la redazione della relazione finale di spesa dal ricevimento della documentazione finale ovvero dell' eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa. Evenienza, quest'ultima, che si è verificata nel caso di specie.
Allo stesso modo, non può ravvisarsi alcuna condotta colposa nella interpretazione operata dalla banca della normativa di riferimento in materia di oneri documentali dell'impresa.
Come più chiaramente emerso dalle difese svolte dalla banca e dalla lettura della documentazione allegata, il soggetto istruttore ha contestato alla ditta che una parte della spesa rendicontata era stata pagata oltre il termine massimo di sei mesi dal completamento dell'investimento, pacificamente avvenuto in data 10.5.2004. A tal fine ha considerato valida la valuta dell'effettivo addebito sull'estratto conto bancario degli assegni emessi a saldo delle relative forniture, come chiarito dal
Ministero con circolare n. 25389 del 2007. La banca ha conseguentemente rappresentato che una parte dei pagamenti ai fornitori era stata effettuati dopo la data di pagamento a saldo del programma di investimento (10.5.2004) così come dichiarata dalla ditta nella domanda di erogazione dell'ultima quota di contributo (da qui la denuncia penale per dichiarazioni mendaci); non solo, gli stessi pagamenti erano pure successivi alla data di erogazione dell'ultima rata di contributo ammesso in via provvisoria nei limiti del 90% (essendo l'ordinativo della Cassa Depositi e Prestiti del 29.9.2004).
Il quadro complessivo si è reso disponibile alla banca soltanto a seguito di diverse richieste documentali, tramite , il cui ultimo riscontro è della fine del 2009. CP_1
pagina 12 di 14 Ebbene, si osserva in primo luogo che quanto rilevato dalla banca in ordine ai pagamenti tardivi e alla non veridicità della dichiarazione della ditta di aver effettuato tutti i pagamenti ai fornitori al momento del completamento dell'investimento e della richiesta di erogazione dell'ultima rata del contributo provvisoriamente approvato, trova puntuale riscontro in atti e non è contestato.
Già da questo profilo, dunque, la condotta della banca appare niente affatto arbitraria avendo consentito di accertare che la impresa beneficiaria non si è attenuta pienamente alla scansione procedimentale prevista per la erogazione del finanziamento, sebbene le violazioni obiettivamente riscontrate non siano state ritenute dal determinanti ai fini della revoca del contributo. _3
Ciò posto, la ditta sostiene che in base alla circolare del 2000 era suo onere allegare alla documentazione finale di spesa le fatture quietanzate e le lettere liberatorie dei fornitori, senza che fosse richiesto il dato documentale dello scarico bancario degli assegni.
Ebbene, si ritiene che l'interpretazione alternativa della normativa di riferimento da parte della banca in ordine al contenuto degli oneri documentali dell'impresa ai fini della verifica finale, sia ragionevole e fondata sui principi informatori della materia anche di rango comunitario. Invero, costituisce un principio consolidato in materia di agevolazioni finanziarie alle imprese - che discende dalla funzione del contributo pubblico di integrazione dei mezzi monetari dell'imprenditore per la copertura finanziaria dell'investimento - che l'erogazione del finanziamento pubblico debba seguire la realizzazione fisica dell'investimento con la conseguenza che il pagamento delle forniture ne costituisce il necessario presupposto.
Nel caso in esame, infatti, la banca ha richiesto all'impresa la documentazione dello scarico bancario degli assegni - tanto in virtù della citata circolare del 2007 effettivamente non ancora adottata dal all'epoca del completamento dell'investimento ma, si ribadisce, priva di valore normativo e _3
con funzione solo interpretativa della normativa di rango primario e secondario applicabile - non per una verifica formale e fine a sé stessa ma proprio per accertare l'effettivo completamento dell'investimento e l'integrale pagamento dei fornitori. Verifica, quest'ultima, non solo legittima ma anche doverosa in ragione delle funzioni istruttorie affidate alla banca dal , propedeutiche _3 all'adozione del provvedimento conclusivo di ammissione definitiva dell'impresa al finanziamento.
Dunque, se pure come successivamente ritenuto dai soggetti competenti l'impresa non era tenuta ad allegare lo scarico bancario degli assegni alla documentazione finale di spesa, è indubbio che la stessa doveva aver completato l'investimento e pagato tutte le forniture prima dell'ammissione definitiva al contributo e della erogazione del saldo finale.
Per le considerazioni che precedono, dunque, è evidente che la condotta del soggetto istruttore non è connotata da alcuna negligenza o imperizia, né da violazione di legge o delle direttive ministeriali.
pagina 13 di 14 L'interpretazione normativa adottata in merito al contenuto degli oneri documentali dell'impresa, poi, non appare palesemente errata o arbitraria né priva di un fondamento logico-giuridico e non può dar luogo pertanto ad alcun obbligo risarcitorio.
Tanto più che l'attore non ha dato prova della sussistenza del nesso di causalità fra il danno asseritamente patito e la condotta dei convenuti se si considera che, con particolare riferimento al danno patrimoniale, la dedotta chiusura del ciclo produttivo nell'anno 2006 non può essere conseguenza immediata e diretta del ritardo della erogazione del saldo finale del contributo avuto riguardo al fatto che nel maggio del 2004 il 90% del finanziamento era stato erogato e l'impianto industriale era stato realizzato e messo in funzione.
Per le ragioni diffusamente esposte, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando le tariffe dello scaglione di riferimento ai valori prossimi al minimo, avuto riguardo all'andamento del giudizio ed all'impegno difensivo in concreto profuso.
Le spese sono da distrarsi in favore dell'avv. Francesco De Vuono, non nei confronti dell'Avvocatura
Distrettuale né nei confronti degli avv. Ferrari e De Luca
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta la domanda proposta da , quale titolare della ditta “Antichi Sapori Mediterranei” Parte_1
perché infondata;
condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_2 [...]
e , che liquida in euro 14.600,00 ciascuno per Controparte_2 Controparte_3
compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Francesco De Vuono di il quale si è dichiarato Parte_2
antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 4 giugno 2025
Il giudice
Manuela Gallo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3929 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in qualità di titolare della ditta “Antichi sapori mediterranei”, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Maurizio Feraudo;
Attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesco De Vuono;
Convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Luca Lo Giudice;
Convenuta
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
Terzo chiamato
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 14 Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. , in qualità di titolare della ditta “Antichi sapori Parte_1 mediterranei”, conveniva in giudizio il e la Controparte_4 Controparte_1 deducendo l'inadempimento contrattuale della banca, quale soggetto istruttore del “Patto Territoriale
Silano”, che aveva determinato gravi pregiudizi sia alla salute del titolare della ditta che all'attività dell'impresa, beneficiaria quest'ultima di agevolazioni pubbliche nell'ambito del “Patto Territoriale
Silano” per la realizzazione di un impianto di produzione artigianale di liquori con relativo capannone industriale.
In particolare, l'attore deduceva come segue: con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 62 del 20.12.2001 era stato approvato il “Patto Territoriale Silano” ex art. 2 della legge n. 662 del 1996 per l'importo di euro 22.556.564,94 per incentivare le iniziative imprenditoriali sul territorio che avrebbero dovuto realizzare un significativo incremento occupazionale;
con contratto del 14.5.2002 diverse imprese beneficiarie tra cui la “Antichi Sapori Mediterranei”, unitamente ai soggetti promotori ed alla società quale “soggetto responsabile”, avevano sottoscritto il “Patto Territoriale Parte_2
Silano”; il Ministero delle Attività Produttive, mediante apposita convenzione, aveva affidato al
[...]
i servizi relativi alle attività di istruttoria dei Patti Territoriali tra cui quello Silano, Controparte_4 sicchè la banca era il “soggetto istruttore” investito di tutte le attività di verifica propedeutiche alla erogazione dei contributi;
l'iniziativa imprenditoriale della ditta “Antichi Sapori Mediterranei” aveva ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di liquori artigianali con relativo capannone industriale, per un investimento complessivo di euro 650.735,68, a fronte del quale era stato riconosciuto un contributo provvisorio in conto capitale a carico dello Stato di euro 457.890,69 da corrispondersi in tre quote, con erogazione del saldo del finanziamento (pari al 10% del contributo totale) solo al momento della concessione definitiva del contributo previa verifica della realizzazione del progetto;
le prime tre quote del finanziamento erano state regolarmente erogate e l'investimento era stato completato nel maggio dell'anno 2004; lamentava la ditta attrice che, trasmessa la documentazione finale di spesa dal soggetto responsabile con nota del 14.8.2004, il soggetto istruttore aveva omesso di redigere la relazione finale di spesa nel termine di novanta giorni previsto dalla normativa di riferimento (punto 8.5 della circolare n. 900315 del 2000) ed aveva illegittimamente sollecitato l'avvio da parte del del procedimento di Controparte_3
rideterminazione del contributo definitivo, prima, e di revoca del contributo, poi;
segnatamente, la banca aveva richiesto a la integrazione della documentazione finale di spesa solo in data CP_1
16.11.2004; dopo un lungo iter procedimentale caratterizzato da ulteriori richieste di documentazione integrativa, la banca aveva infine trasmesso al MISE e a la relazione finale di spesa solo CP_1
pagina 2 di 14 in data 25.6.2010, eccependo che la spesa riconoscibile a consuntivo era inferiore a quella ammessa in via provvisoria in quanto “in sede di verifica finale è risultato che parte della spesa rendicontata è stata pagata oltre il termine massimo di sei mesi (10.11.2004) dall'ultimazione (10.5.2004); a tal fine
è stata considerata valida la valuta dell'effettivo addebito sull'estratto conto bancario degli assegni emessi a saldo delle relative forniture, come chiarito dal MISE con circolare n. 25389 del 2007”; sulla scorta della relazione finale di spesa, erano stati avviati i procedimenti di rideterminazione del contributo definitivo e quello di revoca del contributo;
svolta l'istruttoria, il MISE con provvedimento del 29.1.2015 aveva annullato la procedura di revoca del contributo, conseguentemente CP_1
aveva adottato in data 18.6.2015 il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni alla ditta “Antichi sapori mediterranei” cui era seguita la presa d'atto del e la erogazione del _3
saldo finale di euro 45.789,07.
La ditta attrice assumeva dunque che i ritardi del soggetto istruttore nell'adempimento degli obblighi assunti con la convezione ministeriale di affidamento del servizio di istruttoria e la illiceità della condotta consistita nel pretendere dalla ditta l'assolvimento di oneri documentali non previsti dalla normativa applicabile ratione temporis (atteso che, in base alla circolare applicabile al momento del completamento dell'investimento n. 900315 del 2000, era sufficiente allegare alla documentazione finale di spesa, come era stato fatto, le fatture quietanzate e le dichiarazioni liberatorie dei fornitori), avevano determinato un notevole calo di fatturato dell'impresa con la paralisi del suo ciclo produttivo dall'anno 2006 oltre che importanti problemi di salute psichica per il titolare (come da Parte_1 consulenze tecniche del commercialista dott. dell'11.4.2018 e dello psichiatra dott. Persona_1
del 30.7.2018, in atti). Persona_2
Tanto premesso, l'attore formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) accertare e dichiarare che dalla vicenda dettagliatamente esposta e di cui in narrativa sono derivati all'odierno ricorrente il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale danni così come descritti nelle relazioni tecniche poste a corredo del presente atto, di cui ne costituiscono parte integrante, rispettivamente quella relativa al danno economico-patrimoniale dell'11/04/2018 a firma
[...]
e quella relativa al danno biologico permanente del 30/07/2018 a Parte_3
firma del Dott. ; Persona_2
2) per l'effetto, accertare e dichiarare che i danni che ne sono derivati all'attore ammontano:
a) per quel che attiene il danno economico-patrimoniale a complessivi € 794.633,00 di cui €
434.633,00 per danno emergente ed € 360.000,00 per lucro cessante, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o che il Giudice riterrà equa e di giustizia;
pagina 3 di 14 b) per quel che attiene il danno biologico permanente a complessivi € 133.433,18, come in narrativa determinata, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o che il Giudice riterrà equa e di giustizia;
3) accertare e dichiarare, altresì, che per effetto del ritardato pagamento del 10% del contributo totale concesso e di cui al punto 7.6. Circolare n. 900315/2000 al ricorrente devono essere corrisposti, ai sensi dell'art. 1224 c.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma di € 45.789,07 e dunque € 18.168,44 (di cui € 10.613,25 per interessi ed € 7.555,19 per rivalutazione), calcolati dalla data del 14/08/2005, come in narrativa determinata, al 3/05/2016, data di erogazione del saldo da parte della Parte_4
4) conseguentemente, condannare il in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
e in persona del legale rappresentante p.t., IN SOLIDO, al Controparte_5 pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 946.243,62, di cui € 794.633,00 a titolo di risarcimento del danno economico-patrimoniale e di cui al superiore punto 2) capo a), € 133.433,18
a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e di cui al superiore punto 2) capo b), ed €
18.168,44 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 c.c. sulla somma erogata a saldo e di cui al superiore punto 3), ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o che il Giudice riterrà equa e di giustizia;
5) condannare i convenuti, in solido, al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle liquidande somme, dalla data di messa in mora (27/07/2017) all'effettivo soddisfo;
6) condannare i convenuti, sempre in solido, al pagamento delle spese e del compenso professionale del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata in data 15 febbraio 2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
[...]
favore del giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva in materia ex art. 11 della legge n.
241 del 1990 come trasfuso nell'art. 133 del c.p.a; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti non avendo, peraltro, l'attore neppure allegato alcuna condotta di colpevole inadempimento a lei imputabile.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
1) in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e che la causa è di competenza esclusiva del giudice amministrativo;
Qualora il Tribunale ritenga la propria competenza:
pagina 4 di 14 2) Accertare che nessuna responsabilità, nei confronti dell'odierna ricorrente, è ascrivibile alla
e per l'effetto, rigettare le richieste di parte ricorrente poiché destituite di Parte_5
ogni fondamento;
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Con comparsa depositata in pari data si costituiva, altresì, in giudizio - quale Controparte_2
soggetto subentrante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del in virtù di atto Controparte_4
di fusione per incorporazione - la quale, in via preliminare, chiedeva il mutamento del rito ed eccepiva l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali;
nel merito, deduceva l'insussistenza di un rapporto contrattuale con la ditta “Antichi sapori mediterranei” e, riguardo ai ritardi denunciati, evidenziava di aver operato conformemente alle previsioni normative e di non essere tali ritardi riconducibili unicamente alla sua attività, essendosi essi verificati nell'ambito di un procedimento in cui erano coinvolti diversi soggetti. Ancora, sottolineava la piena applicabilità delle circolari n. 1742 e n. 25389 del 2007 al caso in esame e deduceva l'infondatezza delle domande formulate da parte attrice.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare - Controparte_2 disporre la conversione dal rito sommario di cui all'art. 702 - bis e ss. al rito ordinario;
- dichiarare
l'inammissibilità della domanda per il risarcimento del danno biologico asseritamente patito dal dott.
; - in ogni caso autorizzare a chiamare nel presente giudizio il Pt_1 Controparte_3
, in persona del e legale rappresentante pro tempore, quale soggetto altresì
[...] CP_6
responsabile per gli eventuali pregiudizi patiti dalla Antichi sapori mediterranei e dal dott. e, Pt_1 per l'effetto, fissare nuova udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire alla resistente
la notifica degli atti del procedimento nel termine all'uopo assegnato;
nel merito - in Controparte_2
via principale: respingere il ricorso proposto dal dott. in qualità di titolare della Ditta in Pt_1
quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e non provato e le domande dallo stesso svolte, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti richiesti per il loro accoglimento;
per l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste;
- in via subordinata: limitatamente agli interessi richiesti, accertare il credito della ricorrente per il ritardo effettivamente patito e, con riferimento alla per il solo periodo di ritardo imputabile al Soggetto Istruttore”, con vittoria di CP_7
spese.
Con provvedimento del 21 giugno 2019 il giudice istruttore disponeva il mutamento del rito e autorizzava la chiamata in giudizio del . Controparte_3
pagina 5 di 14 Con comparsa depositata il 25 novembre 2019 si costituiva in giudizio il Controparte_3
il quale eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
[...] favore del giudice amministrativo, l'incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito e l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese attoree.
Tanto premesso, il formulava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_3
l'Onorevole Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: 1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
2) in subordine, sempre in via pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza territoriale e funzionale in favore del Tribunale di Catanzaro;
3) in ulteriore subordine, dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno biologico;
4) in via ulteriormente graduata, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile al
[...]
, rigettando la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato;
Controparte_3 _3
5) in estremo subordine, nel denegato caso di riconoscimento di una responsabilità del
[...]
, in solido con i convenuti, determinare la misura delle rispettive responsabilità. Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Con provvedimento del 18 febbraio 2020 il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Con la prima memoria istruttoria l'attore integrava le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo per come di seguito riportato: “in via assolutamente subordinata e nella sola denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi insussistente la responsabilità contrattuale cosi come rivisitata dalla Giurisprudenza di legittimità in narrativa richiamata, ad integrazione e modifica della domanda così come proposta, chiede che la responsabilità dei convenuti venga accertata e dichiarata ai sensi degli artt. 2043 e 2059
c.c. essendo incontestabile che i danni patiti dall'attore siano comunque riconducibili alla condotta illecita ed ingiusta tenuta dal Soggetto istruttore”.
nella seconda memoria istruttoria, eccepiva l'inammissibilità della domanda di Controparte_2
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, dovendo la stessa considerarsi domanda nuova.
Dopo l'istruzione orale e documentale della causa questo giudice, con decorrenza dal 15 gennaio 2024, veniva assegnato sul ruolo e, all'udienza del 19 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Parte_2
e dal .
[...] Controparte_3
pagina 6 di 14 A tal fine devono prendersi in esame tutti i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata “prescindendo dalla effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente il merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione” (Cass. S.U. n. 13492/2021); ciò in quanto, come da principi consolidati, “la giurisdizione è determinata sulla base della domanda, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo guardandosi al petitum sostanziale, identificato, più che in ragione della concreta pronuncia chiesta, soprattutto in funzione della causa petendi, l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, alla stregua, pertanto, proprio dei fatti allegati e del rapporto giuridico di cui essi sono espressione” (Cass. S.U., n. 20350/2018).
Ebbene, le controversie relative ai patti territoriali, strumenti di programmazione negoziata tra soggetti pubblici e privati, sono attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Questo principio trova fondamento nell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 del Codice del processo amministrativo (già art. 11 della legge n. 241 del 1990), che attribuisce al giudice amministrativo la cognizione esclusiva sulle controversie riguardanti la formazione, la conclusione e l'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, tra cui rientrano i patti territoriali.
La natura esclusiva comporta che la controversia sia devoluta al giudice amministrativo anche quando riguarda posizioni di diritto soggettivo, trattandosi di materia “speciale” che giustifica il trasferimento dei diritti al giudice amministrativo. A mente dell'art. 30 del c.p.a., nelle materie di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo conosce anche delle domande di risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi, oltre che di interessi legittimi.
La giurisdizione esclusiva sussiste salvo il caso in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. spetti solo la verifica dei presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale, sull'an, sul quid e sul quomodo.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza 12 aprile 2019 n. 10377) ha confermato che la cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto territoriale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto l'erogazione dei contributi comporta l'esercizio di poteri istituzionali e discrezionali della P.A. (“..e si è ribadito – Cass. Sez. U., 24 gennaio 2019 n. 2082 – che la scelta del legislatore di attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie nascenti da accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, nella cui categoria sono inquadrabili i patti territoriali, comprende non solo quelle riguardanti la formazione e la conclusione degli accordi, in cui più marcato è l'esercizio di un potere discrezionale della pubblica
pagina 7 di 14 amministrazione, ma anche quelle inerenti l'esecuzione, come stabilisce la legge n. 241 del 1990, art.
11 comma 5 oggi trasfuso nell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 cod.proc.amm….”).
Tanto premesso, nel caso in esame la ditta attrice chiede il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta assunta dal soggetto istruttore del Patto Territoriale nello svolgimento dell'attività istruttoria della documentazione finale di spesa per i necessari riscontri sulle spese effettivamente sostenute dalla impresa beneficiaria a fronte dell'iniziativa imprenditoriale finanziata, attività affidata alla banca dall'allora Ministero delle Attività Produttive con apposite convenzioni, in particolare quella del
15.9.2003. Detta attività istruttoria era propedeutica all'attribuzione del contributo in via definitiva
(dopo la erogazione in via provvisoria del 90% del contributo stesso) ed alla erogazione del saldo finale e si è articolata in modo da determinare l'apertura di un procedimento per la rideterminazione del contributo e poi per la revoca del contributo stesso, entrambi definiti per come ricostruito in modo favorevole all'impresa. L'oggetto della verifica non era dunque l'adempimento degli impegni assunti dall'impresa con la sottoscrizione del patto territoriale né, direttamente, la realizzazione dell'investimento finanziato, ma piuttosto il corretto assolvimento degli oneri documentali prescritti dalla legge, elementi esterni al patto territoriale. In altri termini, l'impresa beneficiaria è risultata destinataria di verifiche documentali e poi della comunicazione di avvio del procedimento per la revoca di un contributo già sostanzialmente erogato per via della contestazione dell'ordinario inadempimento delle condizioni presupposte in sede erogativa, in quanto appartenenti alla regolazione non di quel patto territoriale bensì alle procedure di incentivo e sanzione negli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
dunque il controllo sulle modalità di utilizzazione dei fondi da parte del soggetto fruitore si è limitato alla constatazione, senza particolare o comunque emerso grado di discrezionalità, dell'inottemperanza - comunque prescritta da autonome disposizioni di legge primaria - alla fase esecutiva del singolare rapporto di finanziamento già erogato.
Deve allora trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21652 del 2021 che - per la cognizione di una controversia introdotta da una società per contestare la revoca operata dal del contributo erogato nell'ambito di un patto territoriale non _3
avendo la società beneficiaria adempiuto agli oneri di documentazione ed avendo ceduto l'azienda a terzi senza assenso della banca erogatrice - ha ritenuto e motivato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Ha affermato la Corte nelle motivazioni della sentenza citata che: “…le citate posizioni soggettive vanno identificate alla luce del principio per cui la linea di discrimen tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa si correla alla disciplina regolatrice dell'atto oggetto di contestazione qui solo mediata
(la revoca), per cui, per un verso, l'annullamento del provvedimento di revoca di una sovvenzione
pagina 8 di 14 pubblica concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione”; per altro verso e all'opposto, ricorre una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con
l'interesse pubblico (Cass. S.U. 3166/2019)…vero è ce la giurisdizione esclusiva in materia di convenzioni, accordi o contratti, che a vario titolo risultino sostitutivi di provvedimenti unilaterali, a prescindere dalla materia in cui tali negozi vengono stipulati, attribuita in via generale al giudice amministrativo dal d.lvo n. 104 del 2010, art. 133 comma 1 lett. a) n. 2), in tema di formazione ovvero anche esecuzione, secondo un principio di concentrazione delle tutele;
nella fattispecie, tuttavia, si evidenzia che i contributi erano già stati erogati, così focalizzandosi la controversia tra P.A. ed imprenditore su un profilo che non concerne la esecuzione in sé del patto territoriale, cioè la conformazione più o meno corretta degli atti del privato rispetto alle disposizioni attuative della programmazione negoziata con cui l'attività della P.A. si era declinata attraverso detto strumento;
la revoca, infatti, risulta adottata in mera conseguenza del riscontro oggettivo di due condotte che, senza discrezionalità per la P.A., privavano il beneficiario del titolo alla conservazione dei contributi, così fuoruscendo da quei casi - per come invocati dal Procuratore Generale - di permanente ponderazione comparativa degli interessi il cui scrutinio, infatti, con la revoca non viene ripetuto bensì radicalmente escluso, sostanziandosi le citate condotte in requisiti già ex lege obbliganti la misura stessa e la conseguente iniziativa recuperatoria avanti il giudice ordinario;
l'osservazione, tra l'altro, si armonizza con la ricostruzione della norma quale operata da Corte Cost. n. 179 del 2016 la quale giustifica la giurisdizione esclusiva, in tema, proprio con la necessaria preordinazione, ai sensi degli artt. 103 e 113 Cost., di un giudice idoneo a garantire il privato e verificare la legittimità della menzionata ponderazione dell'interesse individuale con gli interessi generali, a prescindere da chi abbia promosso l'azione, se il privato o anche la P.A.; la ricordata pronuncia, a sua volta, delimita la compatibilità costituzionale delle norme devolutive di controversie alla giurisdizione amministrativa al coinvolgimento strettamente connesso di situazioni giuridiche di diritto soggettivo ed interesse legittimo alla determinazione delle materie (non per blocchi) ed al fatto che “l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli
pagina 9 di 14 consensuali, sia mediante comportamenti, purchè questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio”; posto che, allora, nella fattispecie, non si controverte sulla legittimità in sé della concessione o della sottrazione in via amministrativa del titolo al contributo rispetto al patto in è inteso, ma delle mere circostanze dell'inadempimento del privato alle condizioni per legge in generale conservative del beneficio nel frattempo ricevuto, con sopravvenuta obbligatorietà dell'atto recuperatorio della P.A., risultano sussistere i presupposti – esterni a formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi ex art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 c.p.a. in cui si era sostanziato il patto territoriale – della giurisdizione ordinaria su una posizione di diritto soggettivo, delimitandosi la vicenda alla sola singolare corrispondenza della revoca del contributo al cospetto del descritto inadempimento del beneficiario, senza disputa del patto territoriale…”.
Questo giudice è dunque munito di giurisdizione e di competenza sulla controversia siccome introdotta dalla domanda attorea.
Invero, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Catanzaro ex art. 25 c.p.c. sollevata dal terzo chiamato nella comparsa di costituzione _3 depositata il 25.11.2019 per l'udienza del 3.12.2019 è tardiva. La costituzione del è avvenuta _3 infatti tardivamente, in violazione del termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis, con la conseguenza che esso è decaduto dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ex art. 167 comma 2 c.p.c..
Ne consegue che la competenza si è definitivamente radicata presso il giudice adito.
Tanto premesso, la domanda è risultata infondata nel merito.
Come già ricostruito, la ditta attrice ha contestato la condotta asseritamente ostruzionistica e dilatoria assunta dalla banca nello svolgimento dell'attività istruttoria, il mancato rispetto dei termini previsti per le verifiche ed in particolare per la redazione e trasmissione al soggetto responsabile della relazione finale di spesa, la illegittima interpretazione da parte della banca della normativa primaria di riferimento sugli oneri documentali in capo alle imprese beneficiarie in virtù di una circolare esplicativa adottata dal nell'anno 2007, dunque successivamente al completamento _3 dell'investimento nel mese di maggio del 2004.
Pur avendo convenuto in giudizio anche il soggetto responsabile del Patto Territoriale, la società consortile e chiesto nei suoi confronti la condanna in solido con la banca al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti, la ditta non ha però allegato alcuna condotta inadempiente rispetto agli obblighi assunti o comunque illecitamente lesiva dei suoi diritti da parte del soggetto responsabile, della quale in ogni caso non vi è alcun riscontro in atti.
pagina 10 di 14 Ciò posto, occorre chiarire che è erroneo l'inquadramento dell'invocata responsabilità della banca nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento, atteso che soltanto il ed il _3
erano legati da legame convenzionale come da schema contrattuale stipulato nel Controparte_4
settembre del 2003 (cfr all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta della banca convenuta). In virtù della citata convenzione, il affidava al i servizi relativi alla attività istruttoria _3 Controparte_4 dei patti territoriali di cui all'art. 2 comma 203 della legge n. 662 del 1996 e la banca assumeva il ruolo di concessionario dello stesso per le sole attività ad essa affidate. Tra le attività delegate alla _3 banca vi era l'istruttoria della documentazione finale di spesa per i necessari riscontri sulle spese effettivamente sostenute a fronte delle iniziative imprenditoriali finanziate e per la verifica di eventuali difformità dell'utilizzo dei finanziamenti rispetto alle iniziative istruite.
Ne consegue che non è in alcun modo configurabile un rapporto di natura contrattuale fra la banca e la ditta, non avendo la banca assunto nei confronti della ditta alcuna obbligazione diretta ma solo il dovere generale di esercitare correttamente le proprie funzioni di istruttoria, nel rispetto della normativa di riferimento e delle indicazioni ministeriali.
Il contratto sottoscritto fra le parti, segnatamente tra la “Antichi sapori mediterranei” e le altre imprese beneficiarie con la è semmai il “Patto Territoriale Silano” del 2002, riguardo Parte_2
alla cui esecuzione - come già osservato nell'esaminare i profili relativi alla giurisdizione - la verifica del rispetto degli oneri documentali di spesa prescritti dalla normativa primaria di riferimento si pone come elemento esterno.
Tanto osservato, ritiene questo giudice che non sussista alcuna responsabilità della banca e degli altri soggetti evocati in giudizio nei termini prospettati, pur a volerla qualificare come extracontrattuale o aquiliana.
Invero, la ditta attrice non ha allegato né provato alcuna condotta ascrivibile alla banca (né a
[...]
ed al MISE) che possa qualificarsi come dolosa o colposa ed ingiustamente lesiva nei suoi CP_1
confronti.
A ben guardare, l'attrice ha in primo luogo contestato il ritardo della approvazione definitiva del progetto e della erogazione del saldo finale del contributo, imputandolo sostanzialmente al comportamento assunto dalla banca ed invocando la violazione della circolare ministeriale esplicativa n. 900315 del 2000 che, al punto 8.5., prevedeva la trasmissione della relazione finale di spesa a cura della banca nel termine di novanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, trasmessa da con nota del 14.8.2004. Come già ricostruito, documentalmente provato ed incontestato CP_1
fra le parti, la inoltrava la prima richiesta di documentazione integrativa al soggetto responsabile CP_7
in data 16.11.2004; seguiva un lungo iter connotato da una interlocuzione, anche faticosa, fra i diversi pagina 11 di 14 soggetti coinvolti e da ripetute integrazioni della documentazione da parte della ditta e su richiesta della banca;
in data 25.6.2010 la banca redigeva la relazione finale di spesa e la inoltrava al ed a _3
, muovendo alla ditta le contestazioni sopra riportate in ordine alla prova della effettività e CP_1 della tempestività dei pagamenti ai fornitori. Dell'esito del procedimento nell'anno 2015, con l'ammissione della ditta in via definitiva al contributo e l'erogazione del saldo finale, già si è detto.
Ebbene, si osserva in primo luogo che la circolare invocata dall'attore è, appunto, una circolare
“esplicativa” priva in sé di valore normativo ma solo con valore interpretativo di atti normativi e con funzione di indirizzo per i soggetti coinvolti nell'applicazione di una normativa di settore come è propriamente quella relativa ai patti territoriali.
I termini previsti nella circolare, dunque, non possono che avere natura ordinatoria e la loro eventuale violazione non può dar luogo, evidentemente, ad alcun obbligo di tipo risarcitorio. Risultando, peraltro, dalla documentazione prodotta che tutti i soggetti coinvolti nella esecuzione del Patto Territoriale hanno rispettato solo tendenzialmente gli stretti termini procedimentali indicati da quella circolare. In ogni caso, il passaggio invocato dall'attore a sostegno dei propri assunti indicava il termine di novanta giorni per la redazione della relazione finale di spesa dal ricevimento della documentazione finale ovvero dell' eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa. Evenienza, quest'ultima, che si è verificata nel caso di specie.
Allo stesso modo, non può ravvisarsi alcuna condotta colposa nella interpretazione operata dalla banca della normativa di riferimento in materia di oneri documentali dell'impresa.
Come più chiaramente emerso dalle difese svolte dalla banca e dalla lettura della documentazione allegata, il soggetto istruttore ha contestato alla ditta che una parte della spesa rendicontata era stata pagata oltre il termine massimo di sei mesi dal completamento dell'investimento, pacificamente avvenuto in data 10.5.2004. A tal fine ha considerato valida la valuta dell'effettivo addebito sull'estratto conto bancario degli assegni emessi a saldo delle relative forniture, come chiarito dal
Ministero con circolare n. 25389 del 2007. La banca ha conseguentemente rappresentato che una parte dei pagamenti ai fornitori era stata effettuati dopo la data di pagamento a saldo del programma di investimento (10.5.2004) così come dichiarata dalla ditta nella domanda di erogazione dell'ultima quota di contributo (da qui la denuncia penale per dichiarazioni mendaci); non solo, gli stessi pagamenti erano pure successivi alla data di erogazione dell'ultima rata di contributo ammesso in via provvisoria nei limiti del 90% (essendo l'ordinativo della Cassa Depositi e Prestiti del 29.9.2004).
Il quadro complessivo si è reso disponibile alla banca soltanto a seguito di diverse richieste documentali, tramite , il cui ultimo riscontro è della fine del 2009. CP_1
pagina 12 di 14 Ebbene, si osserva in primo luogo che quanto rilevato dalla banca in ordine ai pagamenti tardivi e alla non veridicità della dichiarazione della ditta di aver effettuato tutti i pagamenti ai fornitori al momento del completamento dell'investimento e della richiesta di erogazione dell'ultima rata del contributo provvisoriamente approvato, trova puntuale riscontro in atti e non è contestato.
Già da questo profilo, dunque, la condotta della banca appare niente affatto arbitraria avendo consentito di accertare che la impresa beneficiaria non si è attenuta pienamente alla scansione procedimentale prevista per la erogazione del finanziamento, sebbene le violazioni obiettivamente riscontrate non siano state ritenute dal determinanti ai fini della revoca del contributo. _3
Ciò posto, la ditta sostiene che in base alla circolare del 2000 era suo onere allegare alla documentazione finale di spesa le fatture quietanzate e le lettere liberatorie dei fornitori, senza che fosse richiesto il dato documentale dello scarico bancario degli assegni.
Ebbene, si ritiene che l'interpretazione alternativa della normativa di riferimento da parte della banca in ordine al contenuto degli oneri documentali dell'impresa ai fini della verifica finale, sia ragionevole e fondata sui principi informatori della materia anche di rango comunitario. Invero, costituisce un principio consolidato in materia di agevolazioni finanziarie alle imprese - che discende dalla funzione del contributo pubblico di integrazione dei mezzi monetari dell'imprenditore per la copertura finanziaria dell'investimento - che l'erogazione del finanziamento pubblico debba seguire la realizzazione fisica dell'investimento con la conseguenza che il pagamento delle forniture ne costituisce il necessario presupposto.
Nel caso in esame, infatti, la banca ha richiesto all'impresa la documentazione dello scarico bancario degli assegni - tanto in virtù della citata circolare del 2007 effettivamente non ancora adottata dal all'epoca del completamento dell'investimento ma, si ribadisce, priva di valore normativo e _3
con funzione solo interpretativa della normativa di rango primario e secondario applicabile - non per una verifica formale e fine a sé stessa ma proprio per accertare l'effettivo completamento dell'investimento e l'integrale pagamento dei fornitori. Verifica, quest'ultima, non solo legittima ma anche doverosa in ragione delle funzioni istruttorie affidate alla banca dal , propedeutiche _3 all'adozione del provvedimento conclusivo di ammissione definitiva dell'impresa al finanziamento.
Dunque, se pure come successivamente ritenuto dai soggetti competenti l'impresa non era tenuta ad allegare lo scarico bancario degli assegni alla documentazione finale di spesa, è indubbio che la stessa doveva aver completato l'investimento e pagato tutte le forniture prima dell'ammissione definitiva al contributo e della erogazione del saldo finale.
Per le considerazioni che precedono, dunque, è evidente che la condotta del soggetto istruttore non è connotata da alcuna negligenza o imperizia, né da violazione di legge o delle direttive ministeriali.
pagina 13 di 14 L'interpretazione normativa adottata in merito al contenuto degli oneri documentali dell'impresa, poi, non appare palesemente errata o arbitraria né priva di un fondamento logico-giuridico e non può dar luogo pertanto ad alcun obbligo risarcitorio.
Tanto più che l'attore non ha dato prova della sussistenza del nesso di causalità fra il danno asseritamente patito e la condotta dei convenuti se si considera che, con particolare riferimento al danno patrimoniale, la dedotta chiusura del ciclo produttivo nell'anno 2006 non può essere conseguenza immediata e diretta del ritardo della erogazione del saldo finale del contributo avuto riguardo al fatto che nel maggio del 2004 il 90% del finanziamento era stato erogato e l'impianto industriale era stato realizzato e messo in funzione.
Per le ragioni diffusamente esposte, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando le tariffe dello scaglione di riferimento ai valori prossimi al minimo, avuto riguardo all'andamento del giudizio ed all'impegno difensivo in concreto profuso.
Le spese sono da distrarsi in favore dell'avv. Francesco De Vuono, non nei confronti dell'Avvocatura
Distrettuale né nei confronti degli avv. Ferrari e De Luca
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta la domanda proposta da , quale titolare della ditta “Antichi Sapori Mediterranei” Parte_1
perché infondata;
condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_2 [...]
e , che liquida in euro 14.600,00 ciascuno per Controparte_2 Controparte_3
compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Francesco De Vuono di il quale si è dichiarato Parte_2
antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 4 giugno 2025
Il giudice
Manuela Gallo
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