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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 5 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 671/2022 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Bruno Marucci
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente generale pro-tempore della
[...]
, rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Patrizia Controparte_2
Bontempo e Massimo Guiducci
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione
Lavoro – n. 852/2021
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma totale dell'impugnata sentenza, previo rinnovo della CTU, accertare e riconoscere:
A) Accertare e riconoscere la malattia professionale denunciata dal ricorrente in data 03.08.2018, e per l'effetto riconoscere una menomazione dell'integrità psico fisica di cui al d.lgs.. 38/2000, pari al 16%, come da certificati medici inviati all' e CP_3
comunque come risulterà dovuto in corso di causa a seguito di CTU medico legale;
B) Condannare l' convenuto al pagamento dei benefici economici derivanti CP_1
dal riconoscimento de quo, con interessi ex art. 1282 c.c. sulle somme rivalutate dalla data di presentazione della domanda amministrativa al saldo e degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: rigettare l'appello perché inammissibile, infondato in fatto e per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, il sig. agiva nei confronti dell' al Parte_1 CP_3
fine di ottenere il riconoscimento della redita per la spondiloartrosi lombare contratta a cagione dell'attività di coltivatore diretto svolta a far data dal 1980 nella coltivazione del fondo e nell'allevamento del bestiame.
A tale fine il ricorrente allegava in modo molto puntuale: di essere regolarmente iscritto quale coltivatore diretto dal 01.01.1980, e di essersi da tale epoca abitualmente occupato della coltivazione dei fondi e dell'allevamento del bestiame, in particolare mucche da latte, con attualmente circa 40 capi compresi i vitelli;
2 che nell'attività di allevamento, del bestiame, egli ha proceduto allo svolgimento di tutte le attività e mansioni tipiche del settore, dalla mungitura, all'alimentazione del bestiame con fieno, foraggio e mangime, nonché alla pulizia della stalla;
di avere sempre svolto tali attività personalmente e manualmente;
che la coltivazione dei fondi dell'estensione di circa 30 ettari, ha riguardato prevalentemente cereali, in particolar modo, grano, orzo, sorgo ed erba medica nonché erbai per la produzione del fieno, prodotti da destinare in parte alla propria azienda, ed in parte alla vendita;
che egli ha lavorato provvedendo alla semina, concimazione, mietitura, nonché sfalcio delle erbe, raccolta fieno ed imballaggio, con uso di attrezzature e macchine agricole di sua proprietà e dallo stesso condotte, in particolar due trattori, decespugliatori, motoseghe, falciatrici e pressatrici;
che nella coltivazione del vigneto, di circa 600 viti, egli svolgeva attività di potatura, con uso di forbici, legatura, trattamenti fitosanitari e raccolta uva;
che tutte le attività anzidette era svolte da lui personalmente;
che nelle abituali attività agricole svolte, egli ha provveduto quotidianamente a sollevare pesi, in particolar modo, le balle di fieno durante la pressatura, i contenitori contenenti latte durante la mungitura, il trasporto dell'uva durante la vendemmia, sacchi di concime, nonché sacchi di cereali durante il raccolto, e, di mangime compresi i cereali per alimentare il bestiame, ma anche alla pulizia della stalla, che avviene con attrezzi manuali forche e pale per rimuovere il letame e trasportarlo all'esterno con delle carriole;
che nello svolgimento delle suddette attività lavorative, gli arti superiori in particolar modo schiena ed apparato lombosacrale, venivano sottoposti a continui e ripetuti sforzi e movimenti abnormi.
Di avere invano chiesto all' il riconoscimento della malattia professionale. CP_3
L' resisteva contestando l'esposizione a rischio del ricorrete. CP_3
Svolta istruttoria testimoniale sull'attività disimpegnata dal ricorrente e disposta ctu medico-legale sulla persona del ricorrente, il Tribunale ha infine deciso respingendo la domanda del sulla scorta delle valutazioni del ctu. Pt_1
Il ha puntellamene contestato il giudizio del ctu e la valutazione del Pt_2
Tribunale, in particolare quella del ctu secondo cui ≪Pur contemplando tra i possibili e
3 concausali elementi stressogeni per le strutture osteo-articolari le attività comportanti un assoggettamento delle stesse a carichi e a posture talvolta non ergonomicamente corrette, si deve porre l'accento sulla non univocità etiologica degli stessi;
in particolare considerando i possibili elementi parafisiologici che spiegherebbero, più in generale, la comparsa “sincrona” di processi degenerativi del tipo artrosico, in specie, a carico dei segmenti lombo-sacrali, come nel caso del ricorrente≫, deducendo in contrario che ≪tale affermazione è palesemente riduttiva e lacunosa non tenendo conto della attività lavorativa specifica di agricoltore diretto dell'appellante, svolta da oltre 40 anni, e dei fatti accertati in giudizio ovvero che l'appellante effettuava movimenti usuranti come accosciamenti inginocchiamenti con dorso curvo, posture incongrue per utilizzo dei strumenti e a volte anche macchinari di lavoro, sollevamento di pesi, movimentazione manuale di carichi, con rispettive esposizioni a tipiche sollecitazioni e stress da sovraccarico biomeccanico anche in particolari condizioni ambientali e metereologiche≫, e adducendo a maggior ragione rispetto alla domanda di primo grado l'esito ampiamente favorevole dell'istruttoria testimoniale, che avrebbe confortato oltre ogni ragionevole dubbio la propria esposizione a rischio.
L' resiste in appello condividendo la decisione appellata, della quale ha CP_4
chiesto la conferma.
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
L'esposizione a rischio risulta avallata da concludenti dichiarazioni testimoniali, che a bene vedere non sono state neppure contestate dall' , che ha anzi dedotto in CP_5
appello che ≪ Non sono dunque in contestazione le mansioni così come provate all'esito della prova testi esperita in I grado, ma dette mansioni non possono essere ritenute idonee a causare la patologia in questione≫. Invero, dette dichiarazioni hanno tra l'atro confermato che il ≪ …fa l'agricoltore da quando è nato…ha una quarantina di capi. Pt_1
Lavora tutti i giorni dalla mattina alla sera, anche il sabato e la domenica. Accudisce le mucche, gli da mangiare, le munge e le pulisce. Pulisce la stalla. Sposta e solleva i secchi di latte dalla mungitura al frigorifero. Sposta manualmente i sacchi di mangime. Mio
4 fratello si occupa della aratura, della fresatura, della semina e raccolta dei semi, fa il fieno che deve essere falciato pressato e poi le balle di fieno vengono caricate sul rimorchio e CP_ portate in azienda. e raccoglie l'uva manualmente. Solleva il fieno dal fienile alla stalla, poi pulisce la stalla a mano con il forcone e la carriola≫ (teste e Testimone_1
che l'appellante ≪ ha sempre fatto l'agricoltore da quando è giovanissimo. Mio fratello si occupa di circa una trentina di animali e tra proprietà e affitto di circa una trentina di ettari di terra, la fattoria non è moderna molte attività sono manuali. La mattina da mangiare alle mucche e si occupa della mungitura, solleva i secchi manualmente e poi pulisce sempre manualmente la stalla. Poi va verso i campi, taglia il fieno. Solleva le balle di fieno quando sono nella stalla e pulisce la stalla con il forcone e la carriola. Raccoglie
l'uva e pota manualmente. Poi trasporta l'uva con i secchi in cantina sempre a mano. Si occupa della macinazione dei frumenti, quando sono macinati con i secchi a mano li porta agli animali. Lavora tutti i giorni mattina e sera anche il sabato e la domenica…. ≫ (teste
. Testimone_2
La Corte ha quindi proceduto a disporre nuova ctu in secondo grado, all'esito della quale è stata riscontrata l'esposizione a rischio dell'appellante sul piano medico legale.
Il CTU nominato dalla Corte ha ritenuto che dall'esame della documentazione medica agli atti e delle indagini specialistiche in particolare e sulla base dell'obiettività disfunzionale riscontrata si possa affermare che il periziato risulta affetto da spondilodiscopatia lombare in soggetto con discopatie degenerative L4-L5 e L5-S1 e protrusione discale paramediana L4-L5 sinistra, con sofferenza radicolare cronica e marcato deficit dei movimenti del tronco.
In tal senso il ctu ha anche osservato che le attività svolte dagli agricoltori comportano fattori di rischio connessi con la movimentazione manuale dei carichi, in primo luogo le azioni di spinta e trasporto, frequentemente compiute in condizioni ergonomiche e climatiche sfavorevoli e che costituiscono un fattore di rischio non indifferente per il rachide dorsale e lombare, a cui si deve aggiungere il fatto che una notevole percentuale dei lavoratori agricoli sono costretti ad assumere posizioni disagevoli per oltre metà della giornata lavorativa, mentre la maggioranza dei lavoratori agricoli deve sollevare carichi pesanti per almeno la metà della giornata e deve compiere movimenti ripetuti che causano sollecitazioni funzionali del rachide, con la conseguenza
5 che i lavoratori del settore agricolo sono i più esposti al rischio di patologie del tratto dorso-lombare rispetto alle altre categorie professionali.
Osserva inoltre il ctu che un altro importante fattore di rischio, tenuto conto che il opera anche con i trattori, è rappresentato nel caso specifico dalle vibrazioni causate Pt_1 all'uso dei macchinari e dei trattori in particolare, alle quali il rachide lombare è esposto con continuità in quanto le vibrazioni trasmesse al corpo rappresentano senza alcun dubbio un fattore di rischio lavorativo di rilevante entità, dato che non sono prodotte solamente dal funzionamento del motore e dagli spostamenti ma anche delle operazioni effettuate con l'attrezzatura; le macchine semoventi generalmente si muovono a bassa velocità e sono quasi sempre prive di sospensioni, per cui risultano determinanti le caratteristiche dei terreni, che quando sono irregolari o dissestati producono vibrazioni di livello maggiore rispetto alla media e conseguentemente le sollecitazioni funzionali continue, a cui è stato ed è tuttora sottoposto il periziato, hanno indubbiamente svolto un ruolo fondamentale e favorente nell'origine della patologia a carico della colonna lombare rilevata dalle indagini strumentali eseguite e confermata dall'obiettività disfunzionale rilevata.
Sulla base quindi di tali considerazioni, della documentazione medica agli atti, dei rilievi anamnestici e delle risultanze dell'esame obiettivo, il ctu nominato in appello ha quindi ritenuto che la patologia rilevata a carico del rachide lombare denunciata dall'assicurato (spondilodiscopatia lombare con sofferenza radicolare cronica in soggetto con discopatie degenerative L4-L5 e L5-S1 e protrusione discale paramediana L4-L5 sinistra associate a marcato deficit dei movimenti del tronco) ha origine lavorativa.
Per quanto concerne la percentuale invalidante, con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 38/2000, secondo il ctu, il quadro patologico è inquadrabile nelle ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti non comprendenti il deficit funzionale (codice 213) valutabile sino ad un massimo del 12% (dodici per cento).
Secondo il ctu, tenuto conto del deficit funzionale rilevato, con una compromissione funzionale a carico della colonna lombosacrale di entità notevolmente maggiore rispetto alla media dei soggetti interessati da tale patologia (deficit della metà della flessione e deficit di un terzo della rotazione del tronco), i postumi permanenti risultano valutabili complessivamente nella misura del 16% (sedici per cento).
6 Quanto alla decorrenza dei postumi invalidanti, second il ctu essa dev'essere fatta risalire alla data di presentazione della domanda amministrativa (03/08/2018), quando sulla base degli esami strumentali eseguiti era sicuramente già presente il quadro patologico attualmente presente a carico della colonna lombosacrale.
La Corte condivide le analisi, risultanze e conclusioni che emergono dall'accertamento medico legale, da intendersi qui integralmente riportato nella parte motiva e conclusiva, totalmente riscontrandone la immunità da vizi logico-giuridici che ne inficino in qualche modo le conclusioni con riferimento al thema probandum.
Tanto precisato in fatto, si rammenta in punto di diritto che l'art. 13, commi 1 e 2 del d. lgs 38/2000 prevede, in caso di danno biologico, l'erogazione di un indennizzo in capitale per menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento, e la costituzione di una rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Tenuto dunque presente quanto evidenziato dal ctu, la domanda va pertanto accolta nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate tenuto conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, sulla base dei valori medi dei parametri previsti per la coerente fascia di valore, nella misura indicata in dispositivo.
Anche le spese della ctu, liquidate con separato atto, vanno poste a carico dell' soccombente. CP_3
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertato che la spondilodiscopatia denunciata dal ricorrente in data 03.08.2018 ebbe origine professionale, dichiara il diritto dell'appellante alla costituzione della rendita ex art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 38/2000, commisurata ad una menomazione pari al 16% e condanna l'appellato a corrispondere all'appellante le relative somme maturate dal
7 1.9.2018 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturata dal 121° giorno successivo alla domanda del 3.8.2018 sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado determinate per CP_3 compensi in € 7.000,00 per il primo grado e in € 7.500,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_3
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 5 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 671/2022 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Bruno Marucci
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente generale pro-tempore della
[...]
, rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Patrizia Controparte_2
Bontempo e Massimo Guiducci
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione
Lavoro – n. 852/2021
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma totale dell'impugnata sentenza, previo rinnovo della CTU, accertare e riconoscere:
A) Accertare e riconoscere la malattia professionale denunciata dal ricorrente in data 03.08.2018, e per l'effetto riconoscere una menomazione dell'integrità psico fisica di cui al d.lgs.. 38/2000, pari al 16%, come da certificati medici inviati all' e CP_3
comunque come risulterà dovuto in corso di causa a seguito di CTU medico legale;
B) Condannare l' convenuto al pagamento dei benefici economici derivanti CP_1
dal riconoscimento de quo, con interessi ex art. 1282 c.c. sulle somme rivalutate dalla data di presentazione della domanda amministrativa al saldo e degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: rigettare l'appello perché inammissibile, infondato in fatto e per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, il sig. agiva nei confronti dell' al Parte_1 CP_3
fine di ottenere il riconoscimento della redita per la spondiloartrosi lombare contratta a cagione dell'attività di coltivatore diretto svolta a far data dal 1980 nella coltivazione del fondo e nell'allevamento del bestiame.
A tale fine il ricorrente allegava in modo molto puntuale: di essere regolarmente iscritto quale coltivatore diretto dal 01.01.1980, e di essersi da tale epoca abitualmente occupato della coltivazione dei fondi e dell'allevamento del bestiame, in particolare mucche da latte, con attualmente circa 40 capi compresi i vitelli;
2 che nell'attività di allevamento, del bestiame, egli ha proceduto allo svolgimento di tutte le attività e mansioni tipiche del settore, dalla mungitura, all'alimentazione del bestiame con fieno, foraggio e mangime, nonché alla pulizia della stalla;
di avere sempre svolto tali attività personalmente e manualmente;
che la coltivazione dei fondi dell'estensione di circa 30 ettari, ha riguardato prevalentemente cereali, in particolar modo, grano, orzo, sorgo ed erba medica nonché erbai per la produzione del fieno, prodotti da destinare in parte alla propria azienda, ed in parte alla vendita;
che egli ha lavorato provvedendo alla semina, concimazione, mietitura, nonché sfalcio delle erbe, raccolta fieno ed imballaggio, con uso di attrezzature e macchine agricole di sua proprietà e dallo stesso condotte, in particolar due trattori, decespugliatori, motoseghe, falciatrici e pressatrici;
che nella coltivazione del vigneto, di circa 600 viti, egli svolgeva attività di potatura, con uso di forbici, legatura, trattamenti fitosanitari e raccolta uva;
che tutte le attività anzidette era svolte da lui personalmente;
che nelle abituali attività agricole svolte, egli ha provveduto quotidianamente a sollevare pesi, in particolar modo, le balle di fieno durante la pressatura, i contenitori contenenti latte durante la mungitura, il trasporto dell'uva durante la vendemmia, sacchi di concime, nonché sacchi di cereali durante il raccolto, e, di mangime compresi i cereali per alimentare il bestiame, ma anche alla pulizia della stalla, che avviene con attrezzi manuali forche e pale per rimuovere il letame e trasportarlo all'esterno con delle carriole;
che nello svolgimento delle suddette attività lavorative, gli arti superiori in particolar modo schiena ed apparato lombosacrale, venivano sottoposti a continui e ripetuti sforzi e movimenti abnormi.
Di avere invano chiesto all' il riconoscimento della malattia professionale. CP_3
L' resisteva contestando l'esposizione a rischio del ricorrete. CP_3
Svolta istruttoria testimoniale sull'attività disimpegnata dal ricorrente e disposta ctu medico-legale sulla persona del ricorrente, il Tribunale ha infine deciso respingendo la domanda del sulla scorta delle valutazioni del ctu. Pt_1
Il ha puntellamene contestato il giudizio del ctu e la valutazione del Pt_2
Tribunale, in particolare quella del ctu secondo cui ≪Pur contemplando tra i possibili e
3 concausali elementi stressogeni per le strutture osteo-articolari le attività comportanti un assoggettamento delle stesse a carichi e a posture talvolta non ergonomicamente corrette, si deve porre l'accento sulla non univocità etiologica degli stessi;
in particolare considerando i possibili elementi parafisiologici che spiegherebbero, più in generale, la comparsa “sincrona” di processi degenerativi del tipo artrosico, in specie, a carico dei segmenti lombo-sacrali, come nel caso del ricorrente≫, deducendo in contrario che ≪tale affermazione è palesemente riduttiva e lacunosa non tenendo conto della attività lavorativa specifica di agricoltore diretto dell'appellante, svolta da oltre 40 anni, e dei fatti accertati in giudizio ovvero che l'appellante effettuava movimenti usuranti come accosciamenti inginocchiamenti con dorso curvo, posture incongrue per utilizzo dei strumenti e a volte anche macchinari di lavoro, sollevamento di pesi, movimentazione manuale di carichi, con rispettive esposizioni a tipiche sollecitazioni e stress da sovraccarico biomeccanico anche in particolari condizioni ambientali e metereologiche≫, e adducendo a maggior ragione rispetto alla domanda di primo grado l'esito ampiamente favorevole dell'istruttoria testimoniale, che avrebbe confortato oltre ogni ragionevole dubbio la propria esposizione a rischio.
L' resiste in appello condividendo la decisione appellata, della quale ha CP_4
chiesto la conferma.
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
L'esposizione a rischio risulta avallata da concludenti dichiarazioni testimoniali, che a bene vedere non sono state neppure contestate dall' , che ha anzi dedotto in CP_5
appello che ≪ Non sono dunque in contestazione le mansioni così come provate all'esito della prova testi esperita in I grado, ma dette mansioni non possono essere ritenute idonee a causare la patologia in questione≫. Invero, dette dichiarazioni hanno tra l'atro confermato che il ≪ …fa l'agricoltore da quando è nato…ha una quarantina di capi. Pt_1
Lavora tutti i giorni dalla mattina alla sera, anche il sabato e la domenica. Accudisce le mucche, gli da mangiare, le munge e le pulisce. Pulisce la stalla. Sposta e solleva i secchi di latte dalla mungitura al frigorifero. Sposta manualmente i sacchi di mangime. Mio
4 fratello si occupa della aratura, della fresatura, della semina e raccolta dei semi, fa il fieno che deve essere falciato pressato e poi le balle di fieno vengono caricate sul rimorchio e CP_ portate in azienda. e raccoglie l'uva manualmente. Solleva il fieno dal fienile alla stalla, poi pulisce la stalla a mano con il forcone e la carriola≫ (teste e Testimone_1
che l'appellante ≪ ha sempre fatto l'agricoltore da quando è giovanissimo. Mio fratello si occupa di circa una trentina di animali e tra proprietà e affitto di circa una trentina di ettari di terra, la fattoria non è moderna molte attività sono manuali. La mattina da mangiare alle mucche e si occupa della mungitura, solleva i secchi manualmente e poi pulisce sempre manualmente la stalla. Poi va verso i campi, taglia il fieno. Solleva le balle di fieno quando sono nella stalla e pulisce la stalla con il forcone e la carriola. Raccoglie
l'uva e pota manualmente. Poi trasporta l'uva con i secchi in cantina sempre a mano. Si occupa della macinazione dei frumenti, quando sono macinati con i secchi a mano li porta agli animali. Lavora tutti i giorni mattina e sera anche il sabato e la domenica…. ≫ (teste
. Testimone_2
La Corte ha quindi proceduto a disporre nuova ctu in secondo grado, all'esito della quale è stata riscontrata l'esposizione a rischio dell'appellante sul piano medico legale.
Il CTU nominato dalla Corte ha ritenuto che dall'esame della documentazione medica agli atti e delle indagini specialistiche in particolare e sulla base dell'obiettività disfunzionale riscontrata si possa affermare che il periziato risulta affetto da spondilodiscopatia lombare in soggetto con discopatie degenerative L4-L5 e L5-S1 e protrusione discale paramediana L4-L5 sinistra, con sofferenza radicolare cronica e marcato deficit dei movimenti del tronco.
In tal senso il ctu ha anche osservato che le attività svolte dagli agricoltori comportano fattori di rischio connessi con la movimentazione manuale dei carichi, in primo luogo le azioni di spinta e trasporto, frequentemente compiute in condizioni ergonomiche e climatiche sfavorevoli e che costituiscono un fattore di rischio non indifferente per il rachide dorsale e lombare, a cui si deve aggiungere il fatto che una notevole percentuale dei lavoratori agricoli sono costretti ad assumere posizioni disagevoli per oltre metà della giornata lavorativa, mentre la maggioranza dei lavoratori agricoli deve sollevare carichi pesanti per almeno la metà della giornata e deve compiere movimenti ripetuti che causano sollecitazioni funzionali del rachide, con la conseguenza
5 che i lavoratori del settore agricolo sono i più esposti al rischio di patologie del tratto dorso-lombare rispetto alle altre categorie professionali.
Osserva inoltre il ctu che un altro importante fattore di rischio, tenuto conto che il opera anche con i trattori, è rappresentato nel caso specifico dalle vibrazioni causate Pt_1 all'uso dei macchinari e dei trattori in particolare, alle quali il rachide lombare è esposto con continuità in quanto le vibrazioni trasmesse al corpo rappresentano senza alcun dubbio un fattore di rischio lavorativo di rilevante entità, dato che non sono prodotte solamente dal funzionamento del motore e dagli spostamenti ma anche delle operazioni effettuate con l'attrezzatura; le macchine semoventi generalmente si muovono a bassa velocità e sono quasi sempre prive di sospensioni, per cui risultano determinanti le caratteristiche dei terreni, che quando sono irregolari o dissestati producono vibrazioni di livello maggiore rispetto alla media e conseguentemente le sollecitazioni funzionali continue, a cui è stato ed è tuttora sottoposto il periziato, hanno indubbiamente svolto un ruolo fondamentale e favorente nell'origine della patologia a carico della colonna lombare rilevata dalle indagini strumentali eseguite e confermata dall'obiettività disfunzionale rilevata.
Sulla base quindi di tali considerazioni, della documentazione medica agli atti, dei rilievi anamnestici e delle risultanze dell'esame obiettivo, il ctu nominato in appello ha quindi ritenuto che la patologia rilevata a carico del rachide lombare denunciata dall'assicurato (spondilodiscopatia lombare con sofferenza radicolare cronica in soggetto con discopatie degenerative L4-L5 e L5-S1 e protrusione discale paramediana L4-L5 sinistra associate a marcato deficit dei movimenti del tronco) ha origine lavorativa.
Per quanto concerne la percentuale invalidante, con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 38/2000, secondo il ctu, il quadro patologico è inquadrabile nelle ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti non comprendenti il deficit funzionale (codice 213) valutabile sino ad un massimo del 12% (dodici per cento).
Secondo il ctu, tenuto conto del deficit funzionale rilevato, con una compromissione funzionale a carico della colonna lombosacrale di entità notevolmente maggiore rispetto alla media dei soggetti interessati da tale patologia (deficit della metà della flessione e deficit di un terzo della rotazione del tronco), i postumi permanenti risultano valutabili complessivamente nella misura del 16% (sedici per cento).
6 Quanto alla decorrenza dei postumi invalidanti, second il ctu essa dev'essere fatta risalire alla data di presentazione della domanda amministrativa (03/08/2018), quando sulla base degli esami strumentali eseguiti era sicuramente già presente il quadro patologico attualmente presente a carico della colonna lombosacrale.
La Corte condivide le analisi, risultanze e conclusioni che emergono dall'accertamento medico legale, da intendersi qui integralmente riportato nella parte motiva e conclusiva, totalmente riscontrandone la immunità da vizi logico-giuridici che ne inficino in qualche modo le conclusioni con riferimento al thema probandum.
Tanto precisato in fatto, si rammenta in punto di diritto che l'art. 13, commi 1 e 2 del d. lgs 38/2000 prevede, in caso di danno biologico, l'erogazione di un indennizzo in capitale per menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento, e la costituzione di una rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Tenuto dunque presente quanto evidenziato dal ctu, la domanda va pertanto accolta nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate tenuto conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, sulla base dei valori medi dei parametri previsti per la coerente fascia di valore, nella misura indicata in dispositivo.
Anche le spese della ctu, liquidate con separato atto, vanno poste a carico dell' soccombente. CP_3
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertato che la spondilodiscopatia denunciata dal ricorrente in data 03.08.2018 ebbe origine professionale, dichiara il diritto dell'appellante alla costituzione della rendita ex art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 38/2000, commisurata ad una menomazione pari al 16% e condanna l'appellato a corrispondere all'appellante le relative somme maturate dal
7 1.9.2018 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturata dal 121° giorno successivo alla domanda del 3.8.2018 sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado determinate per CP_3 compensi in € 7.000,00 per il primo grado e in € 7.500,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_3
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
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