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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2684/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 25 Marzo 2025, sono comparsi, alle ore 10:03, l'Avv. R.
Magro, in sostituzione dell'Avv. Americo, per l'opponente e l'Avv. M. F. Timbro per la società opposta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario
si rititra in camera di consiglio alle ore 16:06, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., per emettere la sentenza concernente il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:27, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:27 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 25 Marzo
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2684 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il SI , nato il [...] ad [...] e ivi residente, in via G. Parte_1
Carrano n. 1, C.F. elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n. 283, presso lo studio dell'Avv. Alessio
Americo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- opponente -
CONTRO
la in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore P_
SI , con sede a Lercara Friddi (PA), nella Contrada San Biagio snc, Controparte_2
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Messina, nella via Cesare Battisti n.
48, presso lo studio dell'Avv. Maria Flavia Timbro, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata agli atti di causa,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'opponente:
come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Marzo 2025,
2 riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 692/2021 introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Marzo 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1), n. 2) e n. 3), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 13 e il 26 Gennaio 2022,
il 25 Febbraio 2022 e il 28 Marzo 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'1 Ottobre 2021 il SI T_
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 692/2021, emesso nei propri
[...]
confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 23 Giugno 2021/7 Luglio 2021 su istanza della in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore SI P_
. In particolare, con tale provvedimento, notificato il 23 Luglio 2021, gli era Controparte_2 stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 6.291,77, oltre gli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture n. 693 del
24 Ottobre 2020 e n. 1 del 4 Gennaio 2021 sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo di tali due documenti contabili, rilasciati nei rispettivi riguardi, unitamente alla fattura n. 457 del 31 Luglio 2020 già pagata mediante l'acconto di € 1.959,00 che aveva corrisposto tramite assegno incassato da controparte nel mese di Gennaio 2021, a seguito della fornitura della merce ivi meglio descritta. All'uopo l'opponente lamentava che, la società opposta si era limitata a produrre le tre suddette fatture,
precisando nel corso del procedimento monitorio, all'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice
a cui era stato assegnato, che una di esse risultava saldata e rispetto a un'altra era stato versato un acconto. Eccependo, dopo avere richiamato una massima tratta da una sentenza emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione, che sebbene la fattura, così come le scritture contabili autenticate, integravano dei titoli idonei per l'ottenimento di una ingiunzione di pagamento in favore di chi aveva emesso la prima. Tuttavia, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituivano prova dell'esistenza del credito fatto valere con tale documento contabile, che doveva essere dimostrato dall'asserito creditore con gli ordinari mezzi di prova. Di conseguenza, secondo l'istante, i documenti allegati dalla convenuta non erano, di per sé, sufficienti ad attestare che la posizione creditoria in parola era certa, liquida ed esigibile. L'attore obiettava, poi, che il
3 cennato decreto ingiuntivo non poteva essere rilasciato per carenza di prova circa sia l'esistenza di un regolare contratto di compravendita, e/o di fornitura sottoscritto inter partes;
sia il corretto adempimento da parte dell'avversaria, ossia relativamente alla consegna dei prodotti in questione. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare nullo, e/o inefficace, o, comunque, di annullare, e/o di revocare il menzionato provvedimento monitorio.
La in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore P_
SI , si costituiva nel procedimento de quo depositando il 13 Gennaio Controparte_2
2022 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione nei riguardi dell'unico motivo articolato dal SI per contrastare Parte_1
la enunciata ingiunzione di pagamento. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al
Tribunale di Agrigento, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione di quest'ultima. Nel merito, di confermare il nominato decreto ingiuntivo, rigettando, per l'effetto,
l'opposizione instaurata dall'opponente perché infondata in fatto e in diritto.
Con provvedimento adottato il 25 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio in dibattito, reiterata dal legale della prefata società nelle note di trattazione scritta depositate il 13 Gennaio 2022. Attraverso quello emesso il 10 Maggio 2022 lo stesso ammetteva l'interrogatorio formale dell'attore, dedotto dalla opposta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 25 Febbraio 2022, che trovava espletamento nel corso dell'udienza del 22 Novembre 2022.
Nel frattempo, per la convenuta si costituiva un nuovo procuratore con comparsa depositata il 5 Agosto 2022, in sostituzione di quello a cui originariamente aveva conferito il mandato difensivo, che, a sua volta, dopo essere stato revocato, veniva sostituito da un altro, costituitosi in ius mediante comparsa depositata il 29 Gennaio 2024.
In seno all'ordinanza adottata il 23 Aprile 2024 a norma del III comma dell'art. 127ter
c.p.c. l'adita autorità giudiziaria dava atto che, le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle articolate nelle note scritte depositate il 18 e il 22 Aprile 2024.
Indi, in quella odierna del 25 Marzo 2025 i loro difensori discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice la assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza dei medesimi.
4 2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, volta a ottenere da codesto Tribunale, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n.
692/2021, emesso nelle date dei 23 Giugno 2021/7 Luglio 2021 contro l'opponente su istanza della società opposta non è giuridicamente legittima e fondata con riferimento all'argomentazione formulata per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Destituito dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'unico motivo dedotto dal SI per contrastare il ricordato provvedimento Parte_1
monitorio. Per il suo tramite obietta non solo che la in persona del suo amministratore P_
unico e legale rappresentante pro tempore SI , si è limitata a produrre le Controparte_2 tre fatture poste a fondamento di quest'ultimo; ma, altresì, che ha precisato nel corso del procedimento monitorio, all'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice a cui è stato assegnato, che una di esse risulta saldata, mentre rispetto a un'altra è stato versato un acconto. Eccependo,
sulla base di una massima tratta da una sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione,
debitamente richiamata, che sebbene la fattura, così come le scritture contabili autenticate, integrano dei titoli idonei per l'ottenimento di una ingiunzione di pagamento in favore di chi ha rilasciato la prima. Tuttavia, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituiscono prova dell'esistenza del credito fatto valere con il predetto documento contabile, che deve essere dimostrato dall'asserito creditore con gli ordinari mezzi di prova. Di conseguenza, secondo l'opponente, i documenti allegati dalla cennata società non sono, di per sé, sufficienti ad attestare che la posizione creditoria controversa è certa, liquida ed esigibile. L'attore denuncia,
poi, che il menzionato decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere rilasciato per carenza di prova circa sia l'esistenza di un regolare contratto di compravendita, e/o di fornitura sottoscritto inter partes;
sia il corretto adempimento da parte della opposta, ossia la consegna dei prodotti descritti nelle enunciate fatture. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare l'argomentazione appena esposta insuscettibile di accoglimento bisogna, innanzitutto, stabilire quale valore istruttorio assumono nell'ambito della vertenza processuale qui analizzata i nominati documenti contabili, in virtù dei quali la convenuta ha chiesto e ottenuto il ricordato provvedimento monitorio. In proposito risulta indispensabile fare riferimento all'insegnamento,
ormai pacifico e consolidato, elaborato in merito dalla Suprema Corte di Cassazione, alla cui stregua si riconosce che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione
5 di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr.: Cass., Sez. II, 12/01/2016 n. 299; conformi: Cass., Sez. III, 28/06/2010 n. 15383; Cass., Sez. II, 28/04/2004 n. 8126). Peraltro, con specifico riferimento all'onere probatorio incombente sul creditore/opposto nel caso, identico a quello sottoposto a disamina, che il debitore/opponente contesta la sussistenza e l'entità in termini monetari del credito per cui è contesa, la giurisprudenza di legittimità segue un indirizzo che si attaglia alla fattispecie. Affermando che: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le
norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di
onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi
probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire
la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la
difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento
al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza
e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (……)” (cfr.: Cass., Sez. III, 17/11/2003 n. 17371). Applicando tali principi di matrice giurisprudenziale è agevole appurare che, nell'ambito del procedimento ordinario de quo è attribuibile tanto alle citate tre fatture;
quanto agli estratti del registro I.V.A.
vendite ove sono annotate, autenticati dal Notaio, prodotti nella fase monitoria dalla una P_
valenza istruttoria meramente indiziaria. Tuttavia, a fronte della doglianza mossa dall'odierno istante con riguardo alla loro portata probatoria solamente in seno all'atto di citazione che ha incoato la contesa, e mai precedentemente, neanche dopo avere ricevuto la lettera di diffida e messa in mora datata 27 Febbraio 2021, inviatagli a mezzo pec dall'allora legale della
[...]
in qualità di mandataria dell'anzidetta società, bisogna rilevare una Controparte_3
indiscutibile circostanza. Segnatamente, la opposta ha dimostrato tanto l'esistenza del rapporto negoziale in forza del quale i cennati documenti contabili sono stati rilasciati;
quanto
6 l'adempimento a favore del SI delle obbligazioni da esso scaturenti a Parte_1
proprio carico. A ben guardare, in sede di interrogatorio formale, espletato durante l'udienza del 22 Novembre 2022, l'opponente ha implicitamente ammesso di avere intrattenuto con la convenuta una relazione contrattuale concernente la fornitura della merce descritta nell'ordine n. 13995 del 9 Dicembre 2019 e nella conferma ordine n. 6397 del 7 Maggio 2020. Infatti, ha dichiarato di avere ricevuto il materiale elencato nella fattura n. 457 del 31 Luglio 2020, che è
inerente al menzionato ordine n. 13995 del 9 Dicembre 2019. Riconoscendo che, le firme apposte su tale documento sono le sue. L'attore ha anche confermato che, il materiale elencato nella fattura n. 693 del 24 Ottobre 2020 gli è stato consegnato, ma con novanta giorni di ritardo e con una differenza di prezzo rispetto al preventivo, essendo risultato maggiore. Affermando
essere proprie le firme apposte sulla enunciata conferma ordine n. 6397 del 7 Maggio 2020, che si riferisce al nominato documento contabile (cfr.: verbale dell'udienza del 22/11/2022).
Attraverso le risposte appena riportate l'istante ha confutato e smentito la tesi sostenuta nell'atto di citazione che ha instaurato il presente giudizio, secondo cui la produzione documentale versata dalla nel procedimento sommario non prova, da un lato, l'esistenza di un regolare P_ contratto di compravendita, e/o di fornitura sottoscritto inter partes;
dall'altro, l'adempimento a opera della prima delle obbligazioni assunte, ossia la consegna dei beni indicati sicuramente nelle prime due delle tre fatture in discussione, in virtù di cui è stata chiesta e ottenuta la ingiunzione di pagamento impugnata.
2.1.- Delle peculiari considerazioni è necessario sviluppare con riguardo ad alcune dichiarazioni rilasciate dal SI nel corso del ricordato interrogatorio Parte_1
formale. Invero, egli ha affermato, innanzitutto, che per la fattura n. 693 del 24 Ottobre 2020 la prefata società avrebbe dovuto emettere una nota di credito di almeno € 1.000,00, concordata telefonicamente in ragione del ritardo di novanta giorni con il quale gli ha fornito la merce elencata nel suo ambito, che non gli è mai stata inviata. In secondo luogo che, ha ricevuto soltanto la fattura n. 1 del 4 Gennaio 2021, non pure il materiale nella medesima descritto, pur avendolo ordinato. Riferendo di avere annullato il rispettivo ordine per telefono. L'opponente ha, inoltre, ammesso di non avere contestato per iscritto il richiamato documento contabile,
avendo provveduto a farlo per telefono, ricevendo rassicurazioni da parte della opposta.
Spiegando che, con l'assegno di € 1.959,00, incassato dalla convenuta nel mese di Gennaio
2021, ha saldato la fattura n. 457 del 31 Luglio 2020 e versato un acconto inerente a quella n.
693 del 24 Ottobre 2020. Sul punto l'attore ha aggiunto di averlo fatto in attesa di ricevere dalla
[...] la suddetta nota di credito e pagare il residuo (cfr.: verbale dell'udienza del 22/11/2022). CP_4
Ebbene, alla corresponsione del cennato acconto bisogna attribuire un significato differente da quello che gli viene accreditato dall'istante. In effetti, tale condotta attiva posta in essere da in favore della menzionata società costituisce un atto obiettivo, dotato di una Parte_1
concludenza e serietà tale da assurgere a indizio non equivoco in grado, in concorso con gli altri riscontri istruttori a disposizione superiormente esaminati, di far ritenere che anche la merce di cui alla fattura n. 1 del 4 Gennaio 2021 gli è stata regolarmente consegnata. In altre parole, il versamento dell'acconto in questione va interpretato alla stregua di riconoscimento a opera dell'opponente del debito assunto nei confronti della opposta, che trae origine dalle somme riportate negli enunciati documenti contabili. A supporto della correttezza di questa conclusione depone l'indirizzo seguito sempre dalla Suprema Corte di Cassazione, statuendo che: “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una
dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento,
infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere
compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche
implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (cfr.: Cass., II Sez. Civ., ordinanza n. 9097 del 12/04/2018; conforme: Cass., Sez. Lav., 30/10/2002 n. 15353). In buona sostanza, è logico presumere che,
se, come asserito durante il nominato interrogatorio formale, la convenuta gli ha consegnato con ritardo i beni elencati nella fattura n. 693 del 24 Ottobre 2020 e ha omesso di fornirgli quelli descritti nella fattura n. 1 del 4 Gennaio 2021, l'attore avrebbe dovuto sensatamente, per un verso, contestare per iscritto entrambi tali documenti contabili una volta trasmessigli;
per un altro, pagare unicamente l'importo della fattura n. 457 del 31 Luglio 2020. La circostanza che,
invece, in concomitanza, o subito dopo l'invio del terzo dei ricordati documenti contabili ha corrisposto alla un ammontare superiore a quello dovuto in relazione alla prima fattura, P_
già scaduta da poco più di quattro mesi, induce a ritenere assai verosimile che, in realtà, per ragioni non dimostrate nel presente giudizio, l'odierno istante si è reso autore dell'inadempimento negoziale oggetto del contendere. Del resto, il versamento a vantaggio della richiamata società dell'acconto controverso, che è servito a estinguere il debito contratto con la fattura n. 457 del 31 Luglio 2020 e coprire parzialmente quanto dovuto in rapporto al
8 secondo dei predetti documenti contabili, assume rilevanza solamente se interpretato come sintomatico dell'intenzione dell'istante di saldare l'intera fornitura in discorso. Infatti, sarebbe stato più coerente in rapporto alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale che, il
SI si limitasse a pagare la prima fattura, in attesa di ricevere dalla opposta Parte_1 la cennata nota di credito e il riscontro all'annullamento dell'ordine del materiale indicato nella terza fattura. Peraltro, le risposte in commento sono rimaste ancorate all'ambito delle affermazioni meramente labiali, atteso che l'opponente non ha prodotto nessuna prova documentale idonea a consentire di verificarne la veridicità. Di guisa che, si rivelano assolutamente inattendibili.
Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi, si configura opportuno evidenziare che, non è possibile tenere conto ai fini della soluzione della vertenza processuale che ci occupa dell'immagine della schermata che riproduce i messaggi whats app datati 28 Dicembre 2020 e
13 Gennaio 2021, allegata dalla convenuta nel proprio fascicolo. Invero, in nessuno di essi si fa espresso riferimento ad alcuna delle tre fatture in argomento.
Alla luce delle considerazioni e delle constatazioni superiormente illustrate si perviene alla conclusione che, l'opposizione proposta dall'attore avverso il menzionato provvedimento monitorio merita di essere rigettata.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, il SI deve essere Parte_1
condannato a rifondere alla in persona del suo amministratore unico e legale P_
rappresentante pro tempore SI , le spese del presente giudizio, che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 2.000,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dal SI
avverso il decreto ingiuntivo n. 692/2021, emesso nei propri confronti dal Parte_1
Tribunale di Agrigento nelle date dei 23 Giugno 2021/7 Luglio 2021 su istanza e nell'interesse della in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore SI P_
, notificatogli il 23 Luglio 2021; Controparte_2
9 - per l'effetto, conferma il provvedimento monitorio impugnato dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- infine, condanna l'opponente a rifondere alla società opposta, come sopra rappresentata,
le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
10
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 25 Marzo 2025, sono comparsi, alle ore 10:03, l'Avv. R.
Magro, in sostituzione dell'Avv. Americo, per l'opponente e l'Avv. M. F. Timbro per la società opposta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario
si rititra in camera di consiglio alle ore 16:06, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., per emettere la sentenza concernente il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:27, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:27 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 25 Marzo
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2684 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il SI , nato il [...] ad [...] e ivi residente, in via G. Parte_1
Carrano n. 1, C.F. elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n. 283, presso lo studio dell'Avv. Alessio
Americo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- opponente -
CONTRO
la in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore P_
SI , con sede a Lercara Friddi (PA), nella Contrada San Biagio snc, Controparte_2
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Messina, nella via Cesare Battisti n.
48, presso lo studio dell'Avv. Maria Flavia Timbro, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata agli atti di causa,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'opponente:
come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Marzo 2025,
2 riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 692/2021 introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Marzo 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1), n. 2) e n. 3), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 13 e il 26 Gennaio 2022,
il 25 Febbraio 2022 e il 28 Marzo 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'1 Ottobre 2021 il SI T_
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 692/2021, emesso nei propri
[...]
confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 23 Giugno 2021/7 Luglio 2021 su istanza della in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore SI P_
. In particolare, con tale provvedimento, notificato il 23 Luglio 2021, gli era Controparte_2 stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 6.291,77, oltre gli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture n. 693 del
24 Ottobre 2020 e n. 1 del 4 Gennaio 2021 sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo di tali due documenti contabili, rilasciati nei rispettivi riguardi, unitamente alla fattura n. 457 del 31 Luglio 2020 già pagata mediante l'acconto di € 1.959,00 che aveva corrisposto tramite assegno incassato da controparte nel mese di Gennaio 2021, a seguito della fornitura della merce ivi meglio descritta. All'uopo l'opponente lamentava che, la società opposta si era limitata a produrre le tre suddette fatture,
precisando nel corso del procedimento monitorio, all'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice
a cui era stato assegnato, che una di esse risultava saldata e rispetto a un'altra era stato versato un acconto. Eccependo, dopo avere richiamato una massima tratta da una sentenza emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione, che sebbene la fattura, così come le scritture contabili autenticate, integravano dei titoli idonei per l'ottenimento di una ingiunzione di pagamento in favore di chi aveva emesso la prima. Tuttavia, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituivano prova dell'esistenza del credito fatto valere con tale documento contabile, che doveva essere dimostrato dall'asserito creditore con gli ordinari mezzi di prova. Di conseguenza, secondo l'istante, i documenti allegati dalla convenuta non erano, di per sé, sufficienti ad attestare che la posizione creditoria in parola era certa, liquida ed esigibile. L'attore obiettava, poi, che il
3 cennato decreto ingiuntivo non poteva essere rilasciato per carenza di prova circa sia l'esistenza di un regolare contratto di compravendita, e/o di fornitura sottoscritto inter partes;
sia il corretto adempimento da parte dell'avversaria, ossia relativamente alla consegna dei prodotti in questione. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare nullo, e/o inefficace, o, comunque, di annullare, e/o di revocare il menzionato provvedimento monitorio.
La in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore P_
SI , si costituiva nel procedimento de quo depositando il 13 Gennaio Controparte_2
2022 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione nei riguardi dell'unico motivo articolato dal SI per contrastare Parte_1
la enunciata ingiunzione di pagamento. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al
Tribunale di Agrigento, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione di quest'ultima. Nel merito, di confermare il nominato decreto ingiuntivo, rigettando, per l'effetto,
l'opposizione instaurata dall'opponente perché infondata in fatto e in diritto.
Con provvedimento adottato il 25 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio in dibattito, reiterata dal legale della prefata società nelle note di trattazione scritta depositate il 13 Gennaio 2022. Attraverso quello emesso il 10 Maggio 2022 lo stesso ammetteva l'interrogatorio formale dell'attore, dedotto dalla opposta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 25 Febbraio 2022, che trovava espletamento nel corso dell'udienza del 22 Novembre 2022.
Nel frattempo, per la convenuta si costituiva un nuovo procuratore con comparsa depositata il 5 Agosto 2022, in sostituzione di quello a cui originariamente aveva conferito il mandato difensivo, che, a sua volta, dopo essere stato revocato, veniva sostituito da un altro, costituitosi in ius mediante comparsa depositata il 29 Gennaio 2024.
In seno all'ordinanza adottata il 23 Aprile 2024 a norma del III comma dell'art. 127ter
c.p.c. l'adita autorità giudiziaria dava atto che, le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle articolate nelle note scritte depositate il 18 e il 22 Aprile 2024.
Indi, in quella odierna del 25 Marzo 2025 i loro difensori discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice la assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza dei medesimi.
4 2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, volta a ottenere da codesto Tribunale, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n.
692/2021, emesso nelle date dei 23 Giugno 2021/7 Luglio 2021 contro l'opponente su istanza della società opposta non è giuridicamente legittima e fondata con riferimento all'argomentazione formulata per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Destituito dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'unico motivo dedotto dal SI per contrastare il ricordato provvedimento Parte_1
monitorio. Per il suo tramite obietta non solo che la in persona del suo amministratore P_
unico e legale rappresentante pro tempore SI , si è limitata a produrre le Controparte_2 tre fatture poste a fondamento di quest'ultimo; ma, altresì, che ha precisato nel corso del procedimento monitorio, all'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice a cui è stato assegnato, che una di esse risulta saldata, mentre rispetto a un'altra è stato versato un acconto. Eccependo,
sulla base di una massima tratta da una sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione,
debitamente richiamata, che sebbene la fattura, così come le scritture contabili autenticate, integrano dei titoli idonei per l'ottenimento di una ingiunzione di pagamento in favore di chi ha rilasciato la prima. Tuttavia, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituiscono prova dell'esistenza del credito fatto valere con il predetto documento contabile, che deve essere dimostrato dall'asserito creditore con gli ordinari mezzi di prova. Di conseguenza, secondo l'opponente, i documenti allegati dalla cennata società non sono, di per sé, sufficienti ad attestare che la posizione creditoria controversa è certa, liquida ed esigibile. L'attore denuncia,
poi, che il menzionato decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere rilasciato per carenza di prova circa sia l'esistenza di un regolare contratto di compravendita, e/o di fornitura sottoscritto inter partes;
sia il corretto adempimento da parte della opposta, ossia la consegna dei prodotti descritti nelle enunciate fatture. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare l'argomentazione appena esposta insuscettibile di accoglimento bisogna, innanzitutto, stabilire quale valore istruttorio assumono nell'ambito della vertenza processuale qui analizzata i nominati documenti contabili, in virtù dei quali la convenuta ha chiesto e ottenuto il ricordato provvedimento monitorio. In proposito risulta indispensabile fare riferimento all'insegnamento,
ormai pacifico e consolidato, elaborato in merito dalla Suprema Corte di Cassazione, alla cui stregua si riconosce che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione
5 di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr.: Cass., Sez. II, 12/01/2016 n. 299; conformi: Cass., Sez. III, 28/06/2010 n. 15383; Cass., Sez. II, 28/04/2004 n. 8126). Peraltro, con specifico riferimento all'onere probatorio incombente sul creditore/opposto nel caso, identico a quello sottoposto a disamina, che il debitore/opponente contesta la sussistenza e l'entità in termini monetari del credito per cui è contesa, la giurisprudenza di legittimità segue un indirizzo che si attaglia alla fattispecie. Affermando che: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le
norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di
onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi
probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire
la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la
difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento
al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza
e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (……)” (cfr.: Cass., Sez. III, 17/11/2003 n. 17371). Applicando tali principi di matrice giurisprudenziale è agevole appurare che, nell'ambito del procedimento ordinario de quo è attribuibile tanto alle citate tre fatture;
quanto agli estratti del registro I.V.A.
vendite ove sono annotate, autenticati dal Notaio, prodotti nella fase monitoria dalla una P_
valenza istruttoria meramente indiziaria. Tuttavia, a fronte della doglianza mossa dall'odierno istante con riguardo alla loro portata probatoria solamente in seno all'atto di citazione che ha incoato la contesa, e mai precedentemente, neanche dopo avere ricevuto la lettera di diffida e messa in mora datata 27 Febbraio 2021, inviatagli a mezzo pec dall'allora legale della
[...]
in qualità di mandataria dell'anzidetta società, bisogna rilevare una Controparte_3
indiscutibile circostanza. Segnatamente, la opposta ha dimostrato tanto l'esistenza del rapporto negoziale in forza del quale i cennati documenti contabili sono stati rilasciati;
quanto
6 l'adempimento a favore del SI delle obbligazioni da esso scaturenti a Parte_1
proprio carico. A ben guardare, in sede di interrogatorio formale, espletato durante l'udienza del 22 Novembre 2022, l'opponente ha implicitamente ammesso di avere intrattenuto con la convenuta una relazione contrattuale concernente la fornitura della merce descritta nell'ordine n. 13995 del 9 Dicembre 2019 e nella conferma ordine n. 6397 del 7 Maggio 2020. Infatti, ha dichiarato di avere ricevuto il materiale elencato nella fattura n. 457 del 31 Luglio 2020, che è
inerente al menzionato ordine n. 13995 del 9 Dicembre 2019. Riconoscendo che, le firme apposte su tale documento sono le sue. L'attore ha anche confermato che, il materiale elencato nella fattura n. 693 del 24 Ottobre 2020 gli è stato consegnato, ma con novanta giorni di ritardo e con una differenza di prezzo rispetto al preventivo, essendo risultato maggiore. Affermando
essere proprie le firme apposte sulla enunciata conferma ordine n. 6397 del 7 Maggio 2020, che si riferisce al nominato documento contabile (cfr.: verbale dell'udienza del 22/11/2022).
Attraverso le risposte appena riportate l'istante ha confutato e smentito la tesi sostenuta nell'atto di citazione che ha instaurato il presente giudizio, secondo cui la produzione documentale versata dalla nel procedimento sommario non prova, da un lato, l'esistenza di un regolare P_ contratto di compravendita, e/o di fornitura sottoscritto inter partes;
dall'altro, l'adempimento a opera della prima delle obbligazioni assunte, ossia la consegna dei beni indicati sicuramente nelle prime due delle tre fatture in discussione, in virtù di cui è stata chiesta e ottenuta la ingiunzione di pagamento impugnata.
2.1.- Delle peculiari considerazioni è necessario sviluppare con riguardo ad alcune dichiarazioni rilasciate dal SI nel corso del ricordato interrogatorio Parte_1
formale. Invero, egli ha affermato, innanzitutto, che per la fattura n. 693 del 24 Ottobre 2020 la prefata società avrebbe dovuto emettere una nota di credito di almeno € 1.000,00, concordata telefonicamente in ragione del ritardo di novanta giorni con il quale gli ha fornito la merce elencata nel suo ambito, che non gli è mai stata inviata. In secondo luogo che, ha ricevuto soltanto la fattura n. 1 del 4 Gennaio 2021, non pure il materiale nella medesima descritto, pur avendolo ordinato. Riferendo di avere annullato il rispettivo ordine per telefono. L'opponente ha, inoltre, ammesso di non avere contestato per iscritto il richiamato documento contabile,
avendo provveduto a farlo per telefono, ricevendo rassicurazioni da parte della opposta.
Spiegando che, con l'assegno di € 1.959,00, incassato dalla convenuta nel mese di Gennaio
2021, ha saldato la fattura n. 457 del 31 Luglio 2020 e versato un acconto inerente a quella n.
693 del 24 Ottobre 2020. Sul punto l'attore ha aggiunto di averlo fatto in attesa di ricevere dalla
[...] la suddetta nota di credito e pagare il residuo (cfr.: verbale dell'udienza del 22/11/2022). CP_4
Ebbene, alla corresponsione del cennato acconto bisogna attribuire un significato differente da quello che gli viene accreditato dall'istante. In effetti, tale condotta attiva posta in essere da in favore della menzionata società costituisce un atto obiettivo, dotato di una Parte_1
concludenza e serietà tale da assurgere a indizio non equivoco in grado, in concorso con gli altri riscontri istruttori a disposizione superiormente esaminati, di far ritenere che anche la merce di cui alla fattura n. 1 del 4 Gennaio 2021 gli è stata regolarmente consegnata. In altre parole, il versamento dell'acconto in questione va interpretato alla stregua di riconoscimento a opera dell'opponente del debito assunto nei confronti della opposta, che trae origine dalle somme riportate negli enunciati documenti contabili. A supporto della correttezza di questa conclusione depone l'indirizzo seguito sempre dalla Suprema Corte di Cassazione, statuendo che: “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una
dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento,
infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere
compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche
implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (cfr.: Cass., II Sez. Civ., ordinanza n. 9097 del 12/04/2018; conforme: Cass., Sez. Lav., 30/10/2002 n. 15353). In buona sostanza, è logico presumere che,
se, come asserito durante il nominato interrogatorio formale, la convenuta gli ha consegnato con ritardo i beni elencati nella fattura n. 693 del 24 Ottobre 2020 e ha omesso di fornirgli quelli descritti nella fattura n. 1 del 4 Gennaio 2021, l'attore avrebbe dovuto sensatamente, per un verso, contestare per iscritto entrambi tali documenti contabili una volta trasmessigli;
per un altro, pagare unicamente l'importo della fattura n. 457 del 31 Luglio 2020. La circostanza che,
invece, in concomitanza, o subito dopo l'invio del terzo dei ricordati documenti contabili ha corrisposto alla un ammontare superiore a quello dovuto in relazione alla prima fattura, P_
già scaduta da poco più di quattro mesi, induce a ritenere assai verosimile che, in realtà, per ragioni non dimostrate nel presente giudizio, l'odierno istante si è reso autore dell'inadempimento negoziale oggetto del contendere. Del resto, il versamento a vantaggio della richiamata società dell'acconto controverso, che è servito a estinguere il debito contratto con la fattura n. 457 del 31 Luglio 2020 e coprire parzialmente quanto dovuto in rapporto al
8 secondo dei predetti documenti contabili, assume rilevanza solamente se interpretato come sintomatico dell'intenzione dell'istante di saldare l'intera fornitura in discorso. Infatti, sarebbe stato più coerente in rapporto alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale che, il
SI si limitasse a pagare la prima fattura, in attesa di ricevere dalla opposta Parte_1 la cennata nota di credito e il riscontro all'annullamento dell'ordine del materiale indicato nella terza fattura. Peraltro, le risposte in commento sono rimaste ancorate all'ambito delle affermazioni meramente labiali, atteso che l'opponente non ha prodotto nessuna prova documentale idonea a consentire di verificarne la veridicità. Di guisa che, si rivelano assolutamente inattendibili.
Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi, si configura opportuno evidenziare che, non è possibile tenere conto ai fini della soluzione della vertenza processuale che ci occupa dell'immagine della schermata che riproduce i messaggi whats app datati 28 Dicembre 2020 e
13 Gennaio 2021, allegata dalla convenuta nel proprio fascicolo. Invero, in nessuno di essi si fa espresso riferimento ad alcuna delle tre fatture in argomento.
Alla luce delle considerazioni e delle constatazioni superiormente illustrate si perviene alla conclusione che, l'opposizione proposta dall'attore avverso il menzionato provvedimento monitorio merita di essere rigettata.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, il SI deve essere Parte_1
condannato a rifondere alla in persona del suo amministratore unico e legale P_
rappresentante pro tempore SI , le spese del presente giudizio, che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 2.000,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dal SI
avverso il decreto ingiuntivo n. 692/2021, emesso nei propri confronti dal Parte_1
Tribunale di Agrigento nelle date dei 23 Giugno 2021/7 Luglio 2021 su istanza e nell'interesse della in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore SI P_
, notificatogli il 23 Luglio 2021; Controparte_2
9 - per l'effetto, conferma il provvedimento monitorio impugnato dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- infine, condanna l'opponente a rifondere alla società opposta, come sopra rappresentata,
le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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