Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3354 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Giuseppe Maroccia, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Per l'udienza del 18/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento l'1/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/07/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio l'1/02/2018;
- che dalla loro unione è nato il figlio , il 21/07/2019; Persona_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso, e, nel rispetto dei termini di legge, dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
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e ammonta a 199,40 euro, pertanto, il contributo posto a carico di quest'ultimo a favore del figlio minore sarà di 350 euro complessivi.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, per come successivamente integrato, non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da ed , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Lecce (LE), l'1/02/2018 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte I, anno 2018), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e successivamente integrate, ovvero:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2 - disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento a favore Pt_1 della moglie pari ad euro 200,00 sino alla sua raggiunta e stabile autonomia economica e del figlio pari ad euro 350,00;
- il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troverà il figlio al momento dell'assunzione della decisione stessa;
i genitori si impegnano a cooperare per la equilibrata crescita psico – fisica del figlio in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- il figlio resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- il giovedì dalle 14 alle 20, compatibilmente con gli impegni scolastici e personali e dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20:00;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà col figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15/05 di ogni anno;
- verserà a tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 Parte_2 non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad euro 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
- le spese straordinarie nell'interesse del figlio, individuate in conformità al protocollo in vigore presso questo Tribunale, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le
3 spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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