Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1807 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], , eletti- Parte_1
vamente domiciliata in Ficarazzi, via Cortile Cosentino n. 22, presso l'Avv.
Paolo Francesco Martorana, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20/11/2024 la ricorrente con-
cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.2018, la ricorrente, Parte_2
, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del ma-
[...]
trimonio contratto con a Palermo in data 30.9.2008, con CP_1
affido esclusivo alla medesima dei tre figli minori della coppia e con obbli-
go in capo al resistente di contribuire al loro mantenimento in misura pa-
ri ad euro 150,00 mensili per ciascuno.
Il resistente, seppure evocato in giudizio, non si è costituito, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorso più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinan-
zi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta che siano stati ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono sepa-
rati con sentenza irrevocabile di questo Tribunale n. 566/17.
Giungendo all'esame delle domande formulate nell'interesse della prole minorenne, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al Giu-
dice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condivi-
so dei figli minori alla coppia genitoriale.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. 1807/18
L'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” prevede che “La respon-
sabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruo-
lo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motiva-
to che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Al figlio minore, pertanto, viene riconosciuto il “diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cu-
ra, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo geni-
toriale”.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, è emerso che il resistente già da data antecedente alla pronuncia di separazione ha interrotto i rap-
porti con le figlie minorenni (cfr. relazione dei SS di Ficarazzi in atti).
Le minori, inoltre, hanno manifestato agli operatori dei Servizi sociali incaricati distacco e delusione per la figura paterna.
Alla luce di tali circostanze, appare conforme all'interesse delle minori disporre il loro affido esclusivo alla madre.
Un regime di affido condiviso, infatti, non potrebbe essere esercitato utilmente dalla coppia genitoriale, stante l'accertato stabile disinteresse paterno per i figli (cfr. Cass. civ. n. 17990/13).
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario, te-
nuto conto di quanto sin qui rilevato, appare opportuno rimettere ai ser-
vizi sociali competenti, su sollecitazione del predetto genitore, l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato alla ripresa degli incontri padre- figlie, tenuto conto della volontà di quest'ultime.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. 1807/18
Va infine accolta la domanda tendente ad ottenere un contributo al mantenimento della prole da porre in capo al resistente nella misura di euro 450 mensili (150 per ciascun figlio), tenuto conto della natura legale dell'obbligo e dell'ammontare della richiesta, pari alla contribuzione mi-
nima, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale.
Su entrambi i genitori va posto l'obbligo di contribuire in pari misura alle spese straordinarie.
Le spese di lite vanno lasciate in capo alla parte che le ha anticipate,
tenuto conto della natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 30/09/2008, da , nata a Parte_1
Palermo (PA), in data 29/01/1988, e da nato a [...] CP_1
(PA), in data 13/09/1985, trascritto nei registri dello Stato Civile del me-
desimo Comune.
affida le figlie minori della coppia in via esclusiva alla madre con domi-
cilio presso la stessa;
dispone che il padre possa incontrare le figlie minori soltanto a seguito di un percorso di sostegno alla genitorialità, che lo stesso potrà attivare presso il servizio sociale competente, previa dimostrazione dell'esito posi-
tivo del percorso e tenuto conto della volontà delle minori;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
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, un assegno mensile di euro 450,00 a titolo di contri- Parte_1
buto al mantenimento delle figlie della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole;
pone in capo alla parte che le ha anticipate le spese di lite;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 07/01/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
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