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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5482/2024
Promossa da
IG.ra , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
intimazione sfratto per morosità, dall'avv. Arturo Mazzei e presso il cui studio elett.te domicilia, sito in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 111,
-locatrice- ricorrente-
Contro
IG.ra , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_1
costituzione, dall'avv. Antonella Capaldo e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Bellizzi alla via Trento, 21,
-conduttrice- resistente-
Oggetto: sfratto morosità
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione sfratto per morosità, ritualmente notificato, l'attrice, sig.ra premesso di essere proprietaria di un locale uso abitativo, sito in Parte_1
Montecorvino Rovella, concesso in locazione alla sig.ra per il canone CP_1
annuo di € 3.600,00 da pagare in rate mensili di € 300,00, entro e non oltre il 5 di ogni mese;
Che dal mese di agosto 2023 la conduttrice risulta inadempiente ai propri obblighi di pagamento del canone e, che, il debito ammonta, alla data del mese di gennaio 2024,
pagina 1 di 4 ad € 1.800,00 oltre accessori, tanto premesso intimava alla sig.ra lo CP_1
sfratto per morosità diffidandola a lasciare l'immobile immediatamente libero e vuoto da cose o persone e, nel contempo, la citava a comparire innanzi all'intestato
Tribunale per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore;
convalidare lo sfratto per morosità e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio, in ogni caso emettere decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, per la somma di € 1.800,00 a titolo di canoni pregressi e non pagati, oltre gli ulteriori canoni maturandi fino alla data di esecuzione, con vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio si costituita la sig.ra che contestava CP_1
quanto asserito da parte locatrice, in particolare deduceva di aver sempre puntualmente adempiuto l'obbligazione pecuniaria precisando che fin dall'inizio del rapporto contrattuale i canoni mensili di locazione venivano pagati in denaro contante nelle mani del sig. , coniuge della locatrice, il quale si recava ogni Parte_2
fine mese per incassare la somma rilasciando, contestualmente, quietanza di pagamento, di non essere stata mai contattata dalla locatrice la quale non ha mai avanzato pretese né era a conoscenza di tale situazione, evidentemente addebitabile al marito, fino alla notifica dell'atto di intimazione, precisava, di non aver versato, comunque, il canone relativo al mese di maggio 2024, successivo alla notifica dell'atto di intimazione non disponendo di alcun dato utile ad effettuare il pagamento, tanto premesso concludeva per il rigetto dell'intimato sfratto nonché all'ingiunzione di pagamento.
La fase sommaria si concludeva con il diniego dell'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, attesa la produzione delle quietanze di pagamento.
Con la medesima ordinanza si disponeva il mutamento di rito si concedeva termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine ex art. 426 c.p.c per il deposito di memorie e documenti integrativi.
Solo parte conduttrice depositava memorie difensive e, in particolare, precisava l'avvenuto rilascio spontaneo dell'immobile nel mese di settembre con consegna delle chiavi a parte locatrice che accettava, senza riserva alcuna, per cui il contratto di locazione è da intendersi consensualmente risolto con cessazione della materia del contendere si opponeva, invece, alla domanda di ingiunzione di pagamento dei pagina 2 di 4 canoni, avendo sempre adempiuto a tale obbligo mediante pagamento nelle mani del coniuge della locatrice, come da quietanze in atti.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 06 marzo 2025 la causa veniva rinviata per la discussione.
Alla odierna udienza, il difensore di parte ricorrente, rilevato l'avvenuto rilascio dell'immobile, ha instato per la cessazione della materia del contendere.
Sulle conclusioni di parte ricorrente la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda avendo parte attrice esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010.
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla convalida di sfratto per morosità avendo la conduttrice rilasciato spontaneamente l'immobile nel mese di settembre 2024, come confermato dallo stesso difensore della ricorrente circa l'avvenuto rilascio.
Parte ricorrente, comunque, avanzava anche richiesta anche di condanna della resistente al pagamento dei canoni scaduti.
Quanto a tale richiesta parte intimata ha provato il suo adempimento mediante produzione di quietanza debitamente rilasciate e sottoscritte, pagamenti effettuati anche prima della notifica dell'atto di intimazione.
Ora è pur vero che tali quietanze risultano rilasciate dal coniuge della locatrice, sig.
, ma è anche vero che le stesse non sono state contestate e alcun Parte_2
disconoscimento delle stesse è stato rilevato, tanto a riprova che il pagamento è realmente avvenuto.
Pertanto, in conclusione, quanto alla domanda di risoluzione contrattuale, va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto rilascio spontaneo dell'immobile nel mese di settembre 2024.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione la relativa domanda va rigettata in quanto parte conduttrice ha assolto al suo onere mediante allegazione di quietanze non contestate.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5482/2024 r. g tra – intimante- ricorrente – Parte_1
e –intimata - resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta CP_1
o assorbita così provvede;
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativa alla domanda di parte attrice di risoluzione del contratto avendo la conduttrice, sig.ra rilasciato, nel CP_1
mese di settembre 2024, l'immobile sito in Montecorvino Rovella alla via Molenadi,
17, oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo del 15/07/2022 regolarmente registrato;
2) Rigetta la richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, 12/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5482/2024
Promossa da
IG.ra , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
intimazione sfratto per morosità, dall'avv. Arturo Mazzei e presso il cui studio elett.te domicilia, sito in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 111,
-locatrice- ricorrente-
Contro
IG.ra , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_1
costituzione, dall'avv. Antonella Capaldo e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Bellizzi alla via Trento, 21,
-conduttrice- resistente-
Oggetto: sfratto morosità
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione sfratto per morosità, ritualmente notificato, l'attrice, sig.ra premesso di essere proprietaria di un locale uso abitativo, sito in Parte_1
Montecorvino Rovella, concesso in locazione alla sig.ra per il canone CP_1
annuo di € 3.600,00 da pagare in rate mensili di € 300,00, entro e non oltre il 5 di ogni mese;
Che dal mese di agosto 2023 la conduttrice risulta inadempiente ai propri obblighi di pagamento del canone e, che, il debito ammonta, alla data del mese di gennaio 2024,
pagina 1 di 4 ad € 1.800,00 oltre accessori, tanto premesso intimava alla sig.ra lo CP_1
sfratto per morosità diffidandola a lasciare l'immobile immediatamente libero e vuoto da cose o persone e, nel contempo, la citava a comparire innanzi all'intestato
Tribunale per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore;
convalidare lo sfratto per morosità e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio, in ogni caso emettere decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, per la somma di € 1.800,00 a titolo di canoni pregressi e non pagati, oltre gli ulteriori canoni maturandi fino alla data di esecuzione, con vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio si costituita la sig.ra che contestava CP_1
quanto asserito da parte locatrice, in particolare deduceva di aver sempre puntualmente adempiuto l'obbligazione pecuniaria precisando che fin dall'inizio del rapporto contrattuale i canoni mensili di locazione venivano pagati in denaro contante nelle mani del sig. , coniuge della locatrice, il quale si recava ogni Parte_2
fine mese per incassare la somma rilasciando, contestualmente, quietanza di pagamento, di non essere stata mai contattata dalla locatrice la quale non ha mai avanzato pretese né era a conoscenza di tale situazione, evidentemente addebitabile al marito, fino alla notifica dell'atto di intimazione, precisava, di non aver versato, comunque, il canone relativo al mese di maggio 2024, successivo alla notifica dell'atto di intimazione non disponendo di alcun dato utile ad effettuare il pagamento, tanto premesso concludeva per il rigetto dell'intimato sfratto nonché all'ingiunzione di pagamento.
La fase sommaria si concludeva con il diniego dell'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, attesa la produzione delle quietanze di pagamento.
Con la medesima ordinanza si disponeva il mutamento di rito si concedeva termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine ex art. 426 c.p.c per il deposito di memorie e documenti integrativi.
Solo parte conduttrice depositava memorie difensive e, in particolare, precisava l'avvenuto rilascio spontaneo dell'immobile nel mese di settembre con consegna delle chiavi a parte locatrice che accettava, senza riserva alcuna, per cui il contratto di locazione è da intendersi consensualmente risolto con cessazione della materia del contendere si opponeva, invece, alla domanda di ingiunzione di pagamento dei pagina 2 di 4 canoni, avendo sempre adempiuto a tale obbligo mediante pagamento nelle mani del coniuge della locatrice, come da quietanze in atti.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 06 marzo 2025 la causa veniva rinviata per la discussione.
Alla odierna udienza, il difensore di parte ricorrente, rilevato l'avvenuto rilascio dell'immobile, ha instato per la cessazione della materia del contendere.
Sulle conclusioni di parte ricorrente la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda avendo parte attrice esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010.
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla convalida di sfratto per morosità avendo la conduttrice rilasciato spontaneamente l'immobile nel mese di settembre 2024, come confermato dallo stesso difensore della ricorrente circa l'avvenuto rilascio.
Parte ricorrente, comunque, avanzava anche richiesta anche di condanna della resistente al pagamento dei canoni scaduti.
Quanto a tale richiesta parte intimata ha provato il suo adempimento mediante produzione di quietanza debitamente rilasciate e sottoscritte, pagamenti effettuati anche prima della notifica dell'atto di intimazione.
Ora è pur vero che tali quietanze risultano rilasciate dal coniuge della locatrice, sig.
, ma è anche vero che le stesse non sono state contestate e alcun Parte_2
disconoscimento delle stesse è stato rilevato, tanto a riprova che il pagamento è realmente avvenuto.
Pertanto, in conclusione, quanto alla domanda di risoluzione contrattuale, va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto rilascio spontaneo dell'immobile nel mese di settembre 2024.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione la relativa domanda va rigettata in quanto parte conduttrice ha assolto al suo onere mediante allegazione di quietanze non contestate.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5482/2024 r. g tra – intimante- ricorrente – Parte_1
e –intimata - resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta CP_1
o assorbita così provvede;
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativa alla domanda di parte attrice di risoluzione del contratto avendo la conduttrice, sig.ra rilasciato, nel CP_1
mese di settembre 2024, l'immobile sito in Montecorvino Rovella alla via Molenadi,
17, oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo del 15/07/2022 regolarmente registrato;
2) Rigetta la richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, 12/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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