TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 31954 del Registro Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo
LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Piazza F. Guardi n. 11, come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
- p. iva P.IVA 1 titolare dell'impresa Controparte_1 (c.f. C.F. 2 individuale REbuild FS di SC MO, residente in [...], Largo Giovanni Scalabrini 2,
contumace;
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato ex art. 143 c.p.c. in data in data 5.10.2023 la sig.ra Parte_1
citava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la sig.ra Controparte_1 quale titolare della ditta و
Rebuild FS di SC MO, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: accertata e dichiarata, per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati in narrativa, la responsabilità
e l'inadempimento posto in essere della sig.ra SC MO, in proprio e quale titolare della ditta individuale REbuild FS di SC MO, in relazione alle lavorazioni alla stessa appaltate dalla sig.ra con il contratto d'appalto per la Parte_1
ristrutturazione/manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà di quest'ultima, sito in Via
Promessi Sposi, 4 a Milano: condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e
-
patiendi dall'attrice ed in particolare: a) € 7.485,88 a titolo di lavorazioni pattuite contrattualmente e non eseguite nonché a titolo di esborsi necessari per il ripristino dei lavori viziati eseguiti dalla convenuta;
c) € 6.780,00 per i n. 113 giorni di ritardo intercorrenti tra la data in cui i lavori avrebbero dovuto terminare e la data in cui la sig.ra Pt_1 ha potuto riprendere possesso dell'immobile per cui è causa;
e così per complessivi € 14.265,88, ovvero il diverso importo computato secondo il criterio che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
condannare altresì la convenuta a consegnare alla sig.ra Pt_1 le certificazioni
-
previste dal D.M. 37/08 relativamente agli impianti realizzati nonché quelle di corretto smaltimento dei materiali. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge".
Deduceva l'attrice, in particolare, di avere stipulato, in data 31.07.2021, con la ditta Rebuild FS di
SC MO, un contratto d'appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia da effettuarsi presso l'immobile di sua proprietà sito in Milano, alla via Promessi Sposi 4; evidenziava che l'impresa appaltatrice non aveva completato i lavori - iniziati in data 14.09.2021 - entro il termine massimo previsto del 7.12.2021 e che i solleciti per l'ultimazione degli stessi rimanevano senza esito, nonostante la committente avesse pagato il corrispettivo pattuito;
deduceva, inoltre, che il D.L. aveva constatato una serie di vizi delle opere che venivano denunciati all'appaltatrice.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la convenuta non si costituiva in giudizio;
quindi, veniva disposta ed espletata c.t.u., con successiva convocazione a chiarimenti del c.t.u., e all'esito, all'udienza di discussione del 16.07.2025, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta, non costituita in giudizio nonostante la rituale notifica della citazione.
Venendo al merito, la domanda avanzata dall'attrice è fondata per quanto di ragione e, pertanto, deve essere accolta nei termini di seguito indicati. Risulta documentato (v. contratto sottoscritto dalle parti il 31.07.2021 e relativo computo metrico sub doc. 2) che l'attrice aveva affidato alla ditta REbuild FS di SC MO l'esecuzione di lavori di ristrutturazione da effettuarsi presso il proprio appartamento sito in Milano, alla via
Promessi Sposi 4, per un corrispettivo di euro 37.919,53, di cui euro 18.959,76 versati dalla committente con bonifico all'appaltatrice e la restante parte di prezzo a saldo pagata mediante il cd
"sconto in fattura” previsto dall'art. 16 bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR in applicazione dell'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020 (v.doc. 3)
Parte attrice ha poi allegato le e-mail, anche tramite il Direttore dei Lavori, ing. Pt_2 contenenti i solleciti e le contestazioni relative ai vizi delle opere e al ritardo nella consegna (v. docc. 4-5-7) nonchè relazione tecnica di parte dell'ing. Pt 2 riguardante i vizi e le carenze lamentate (doc.
11).
L'esistenza di tali vizi e omissioni risulta confermata dalla relazione di CTU espletata a mezzo del geom. Persona_1
Invero, il CTU, con valutazione fondata su esame della documentazione in atti e accurati rilievi sui luoghi di causa, ha avuto modo di accertare alcuni (invero modesti) vizi e difetti lamentati da parte
CP attrice e ascrivibili alla convenuta (relativi, in particolare, all'impianto elettrico e di riscaldamento); inoltre, l'ausiliario ha riscontrato la mancata e/o parziale esecuzione di alcune delle opere preventivate, accertando in euro 34.305,23 il valore delle opere eseguite e in euro 3.614,30 il valore delle opere e materiali mancanti.
Le valutazioni e le stime svolte dal CTU si ritengono condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondati su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni operate dal c.t.p. di parte attrice.
Deve ritenersi, quindi, che parte convenuta, nell'esecuzione dei lavori, non ha osservato la diligenza richiesta all'appaltatore, obbligato a completare e a realizzare a regola d'arte i lavori che gli erano stati commissionati.
Ne consegue che parte convenuta deve ritenersi colpevolmente inadempiente.
Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, occorre prendere in esame la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice.
A tale riguardo devono considerarsi i costi e le spese per l'eliminazione dei vizi e dei difetti delle opere realizzate, che il C.T.U. ha quantificato in complessivi euro 325,75.
Anche tale valutazione viene condivisa dal Tribunale per le ragioni di cui sopra.
Il CTU, del resto, ha confermato in sede di chiarimenti le proprie conclusioni al riguardo, dopo avere esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dal c.t.p. di parte attrice, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
A tale importo da ritenersi all'attualità - avendo il CTU espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data del 7.05.2025- vanno aggiunti interessi legali, da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati dalla data della domanda giudiziale al saldo, dal momento che nella domanda di risarcimento da fatto illecito è implicita la richiesta di corresponsione di interessi compensativi del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento (v. Cass. 2015 n.
18243).
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli importi corrispondenti al valore delle opere non realizzate dall'appaltatrice e pagate dalla committente, è evidente che la stessa può costituire un effetto esclusivamente restitutorio e non rientra nel paradigma del risarcimento ex art. 1223 c.c., che contempla a fini esclusivamente risarcitori le sole conseguenze immediate e dirette
-
-
dell'inadempimento,
Nel caso in esame, non avendo l'attrice proposto alcuna previa domanda di risoluzione contrattuale, la domanda restitutoria deve ritenersi priva di fondamento, attesa la persistente efficacia del titolo negoziale (ossia del contratto di appalto) giustificativo di detto credito (v. da ultimo Cass. 2025, n.
347).
Va riconosciuto alla parte attrice, invece, l'importo reclamato a titolo di penale contrattuale per il ritardo nei lavori.
Tale penale per il ritardo è stata pattuita all'art. 22 del contratto nella misura di Euro 60,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo dell'8.12.2021 previsto per la consegna dei lavori.
Non vi è dubbio che nel caso in esame vi è stato ritardo nell'esecuzione dell'opera, risultando documentato dalla corrispondenza tra le parti prodotta dall'attrice (v. doc.4-6) che i lavori sono continuati successivamente al termine contrattuale pattuito per la consegna e che le opere non erano state del tutto ultimate, come confermato dal c.t.u..
Dalla documentazione in atti, inoltre, non risulta che il mancato rispetto del termine di esecuzione dei lavori sia stato dovuto a causa non imputabile alla convenuta, la quale restando contumace nulla ha provato a riguardo.
Il ritardo deve quindi imputarsi al contegno contrattuale negligente e sommario dell'odierna convenuta.
Per tale ragione, dunque, Controparte_1 nella qualità, dovrà essere condannata al pagamento della penale contrattualmente pattuita per il ritardo di 113 giorni lavorativi intercorrenti dall 08.12.2021 al 31.03.2022, data in cui la committente è rientrata nella disponibilità dell'immobile (come risulta dalla corrispondenza allegata sub doc. 13), per l'importo di euro 6.780,00 (60 x 113), da ritenersi congruo e non manifestamente eccessivo in ragione del ragionevole interesse che la committente aveva alla tempestiva esecuzione del contratto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 127/2022, tenuto conto del valore dell'accolto e dell'attività difensiva espletata.
Anche le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 15.05.2025, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
-in composizione monocratica, nella persona del Il Tribunale di Milano Settima Sezione Civile
dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Parte_11) ACCOGLIE la domanda avanzata da e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_1 quale titolare della ditta
Rebuild FS di SC MO, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice,
a titolo risarcimento danni, della somma di euro 395,75 oltre interessi come da motivazione nonché al pagamento della somma di euro 6.780,00 a titolo di penale contrattuale per il ritardo;
2) DA parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 3.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
3) Pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 15.05.2025, definitivamente a carico della convenuta.
Milano, 19 luglio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 31954 del Registro Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo
LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Piazza F. Guardi n. 11, come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
- p. iva P.IVA 1 titolare dell'impresa Controparte_1 (c.f. C.F. 2 individuale REbuild FS di SC MO, residente in [...], Largo Giovanni Scalabrini 2,
contumace;
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato ex art. 143 c.p.c. in data in data 5.10.2023 la sig.ra Parte_1
citava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la sig.ra Controparte_1 quale titolare della ditta و
Rebuild FS di SC MO, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: accertata e dichiarata, per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati in narrativa, la responsabilità
e l'inadempimento posto in essere della sig.ra SC MO, in proprio e quale titolare della ditta individuale REbuild FS di SC MO, in relazione alle lavorazioni alla stessa appaltate dalla sig.ra con il contratto d'appalto per la Parte_1
ristrutturazione/manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà di quest'ultima, sito in Via
Promessi Sposi, 4 a Milano: condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e
-
patiendi dall'attrice ed in particolare: a) € 7.485,88 a titolo di lavorazioni pattuite contrattualmente e non eseguite nonché a titolo di esborsi necessari per il ripristino dei lavori viziati eseguiti dalla convenuta;
c) € 6.780,00 per i n. 113 giorni di ritardo intercorrenti tra la data in cui i lavori avrebbero dovuto terminare e la data in cui la sig.ra Pt_1 ha potuto riprendere possesso dell'immobile per cui è causa;
e così per complessivi € 14.265,88, ovvero il diverso importo computato secondo il criterio che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
condannare altresì la convenuta a consegnare alla sig.ra Pt_1 le certificazioni
-
previste dal D.M. 37/08 relativamente agli impianti realizzati nonché quelle di corretto smaltimento dei materiali. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge".
Deduceva l'attrice, in particolare, di avere stipulato, in data 31.07.2021, con la ditta Rebuild FS di
SC MO, un contratto d'appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia da effettuarsi presso l'immobile di sua proprietà sito in Milano, alla via Promessi Sposi 4; evidenziava che l'impresa appaltatrice non aveva completato i lavori - iniziati in data 14.09.2021 - entro il termine massimo previsto del 7.12.2021 e che i solleciti per l'ultimazione degli stessi rimanevano senza esito, nonostante la committente avesse pagato il corrispettivo pattuito;
deduceva, inoltre, che il D.L. aveva constatato una serie di vizi delle opere che venivano denunciati all'appaltatrice.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la convenuta non si costituiva in giudizio;
quindi, veniva disposta ed espletata c.t.u., con successiva convocazione a chiarimenti del c.t.u., e all'esito, all'udienza di discussione del 16.07.2025, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta, non costituita in giudizio nonostante la rituale notifica della citazione.
Venendo al merito, la domanda avanzata dall'attrice è fondata per quanto di ragione e, pertanto, deve essere accolta nei termini di seguito indicati. Risulta documentato (v. contratto sottoscritto dalle parti il 31.07.2021 e relativo computo metrico sub doc. 2) che l'attrice aveva affidato alla ditta REbuild FS di SC MO l'esecuzione di lavori di ristrutturazione da effettuarsi presso il proprio appartamento sito in Milano, alla via
Promessi Sposi 4, per un corrispettivo di euro 37.919,53, di cui euro 18.959,76 versati dalla committente con bonifico all'appaltatrice e la restante parte di prezzo a saldo pagata mediante il cd
"sconto in fattura” previsto dall'art. 16 bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR in applicazione dell'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020 (v.doc. 3)
Parte attrice ha poi allegato le e-mail, anche tramite il Direttore dei Lavori, ing. Pt_2 contenenti i solleciti e le contestazioni relative ai vizi delle opere e al ritardo nella consegna (v. docc. 4-5-7) nonchè relazione tecnica di parte dell'ing. Pt 2 riguardante i vizi e le carenze lamentate (doc.
11).
L'esistenza di tali vizi e omissioni risulta confermata dalla relazione di CTU espletata a mezzo del geom. Persona_1
Invero, il CTU, con valutazione fondata su esame della documentazione in atti e accurati rilievi sui luoghi di causa, ha avuto modo di accertare alcuni (invero modesti) vizi e difetti lamentati da parte
CP attrice e ascrivibili alla convenuta (relativi, in particolare, all'impianto elettrico e di riscaldamento); inoltre, l'ausiliario ha riscontrato la mancata e/o parziale esecuzione di alcune delle opere preventivate, accertando in euro 34.305,23 il valore delle opere eseguite e in euro 3.614,30 il valore delle opere e materiali mancanti.
Le valutazioni e le stime svolte dal CTU si ritengono condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondati su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni operate dal c.t.p. di parte attrice.
Deve ritenersi, quindi, che parte convenuta, nell'esecuzione dei lavori, non ha osservato la diligenza richiesta all'appaltatore, obbligato a completare e a realizzare a regola d'arte i lavori che gli erano stati commissionati.
Ne consegue che parte convenuta deve ritenersi colpevolmente inadempiente.
Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, occorre prendere in esame la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice.
A tale riguardo devono considerarsi i costi e le spese per l'eliminazione dei vizi e dei difetti delle opere realizzate, che il C.T.U. ha quantificato in complessivi euro 325,75.
Anche tale valutazione viene condivisa dal Tribunale per le ragioni di cui sopra.
Il CTU, del resto, ha confermato in sede di chiarimenti le proprie conclusioni al riguardo, dopo avere esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dal c.t.p. di parte attrice, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
A tale importo da ritenersi all'attualità - avendo il CTU espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data del 7.05.2025- vanno aggiunti interessi legali, da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati dalla data della domanda giudiziale al saldo, dal momento che nella domanda di risarcimento da fatto illecito è implicita la richiesta di corresponsione di interessi compensativi del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento (v. Cass. 2015 n.
18243).
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli importi corrispondenti al valore delle opere non realizzate dall'appaltatrice e pagate dalla committente, è evidente che la stessa può costituire un effetto esclusivamente restitutorio e non rientra nel paradigma del risarcimento ex art. 1223 c.c., che contempla a fini esclusivamente risarcitori le sole conseguenze immediate e dirette
-
-
dell'inadempimento,
Nel caso in esame, non avendo l'attrice proposto alcuna previa domanda di risoluzione contrattuale, la domanda restitutoria deve ritenersi priva di fondamento, attesa la persistente efficacia del titolo negoziale (ossia del contratto di appalto) giustificativo di detto credito (v. da ultimo Cass. 2025, n.
347).
Va riconosciuto alla parte attrice, invece, l'importo reclamato a titolo di penale contrattuale per il ritardo nei lavori.
Tale penale per il ritardo è stata pattuita all'art. 22 del contratto nella misura di Euro 60,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo dell'8.12.2021 previsto per la consegna dei lavori.
Non vi è dubbio che nel caso in esame vi è stato ritardo nell'esecuzione dell'opera, risultando documentato dalla corrispondenza tra le parti prodotta dall'attrice (v. doc.4-6) che i lavori sono continuati successivamente al termine contrattuale pattuito per la consegna e che le opere non erano state del tutto ultimate, come confermato dal c.t.u..
Dalla documentazione in atti, inoltre, non risulta che il mancato rispetto del termine di esecuzione dei lavori sia stato dovuto a causa non imputabile alla convenuta, la quale restando contumace nulla ha provato a riguardo.
Il ritardo deve quindi imputarsi al contegno contrattuale negligente e sommario dell'odierna convenuta.
Per tale ragione, dunque, Controparte_1 nella qualità, dovrà essere condannata al pagamento della penale contrattualmente pattuita per il ritardo di 113 giorni lavorativi intercorrenti dall 08.12.2021 al 31.03.2022, data in cui la committente è rientrata nella disponibilità dell'immobile (come risulta dalla corrispondenza allegata sub doc. 13), per l'importo di euro 6.780,00 (60 x 113), da ritenersi congruo e non manifestamente eccessivo in ragione del ragionevole interesse che la committente aveva alla tempestiva esecuzione del contratto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 127/2022, tenuto conto del valore dell'accolto e dell'attività difensiva espletata.
Anche le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 15.05.2025, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
-in composizione monocratica, nella persona del Il Tribunale di Milano Settima Sezione Civile
dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Parte_11) ACCOGLIE la domanda avanzata da e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_1 quale titolare della ditta
Rebuild FS di SC MO, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice,
a titolo risarcimento danni, della somma di euro 395,75 oltre interessi come da motivazione nonché al pagamento della somma di euro 6.780,00 a titolo di penale contrattuale per il ritardo;
2) DA parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 3.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
3) Pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 15.05.2025, definitivamente a carico della convenuta.
Milano, 19 luglio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale