Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5944/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5944/2022 R.G. e avente ad oggetto la separazione personale pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Francesco Gemmato,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Vincenzo Tucci,
-convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicate nella sentenza non definitiva n.
669/2023 del 23.02.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
I.2.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, i loro interrogatori formali e l'escussione di quattro testimoni. Nelle note sostitutive di udienza ex art.
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127-ter c.p.c. con termine fino al 27.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: domanda l'addebito della separazione nei confronti del marito;
il rigetto delle avverse richieste;
b) parte convenuta: reitera le proprie richieste originarie;
c) P.M. (con nota del 28.01.2025): chiede la definizione del giudizio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito di memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 669/2023 del 23.02.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III. Le reciproche domande di addebito devono essere esaminate separatamente.
III.1.- La domanda dell'attrice di addebito della separazione al marito è meritevole di accoglimento nei seguenti termini.
L'attrice ha allegato la violazione dell'obbligo di fedeltà e l'abbandono della casa familiare da parte del marito. In particolare, il rapporto coniugale si sarebbe dispiegato nella piena concordia sino agli inizi del 2014 allorquando ella avrebbe scoperto della relazione extraconiugale intrattenuta dal con un'altra donna. CP_1
Gli assunti attorei hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie. In primo luogo, si osserva che il convenuto ha confermato in sede di interrogatorio formale di aver avuto una relazione extraconiugale con un'altra donna esattamente identificata, sebbene abbia ritenuto di giustificare la circostanza con l'assenza di relazioni con la moglie. Inoltre, la relazione è stata confermata anche dalla figlia della coppia, escussa come testimone all'udienza Parte_2 del 04.03.2023, la quale ha dichiarato che a marzo-aprile 2014 il padre intratteneva una relazione con un'altra donna, con
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cui andò a convivere dapprima nel camper adiacente alle scuderie del maneggio e successivamente altrove.
È verosimile che la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito abbia avuto efficienza causale sulla rottura del consorzio familiare. Infatti, egli non ha provato l'esistenza di una pregressa crisi coniugale, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione che egli stesso ha reso in sede di interrogatorio formale. Infatti, in assenza di altri elementi di prova, le dichiarazioni della parte a proprio favore non possono avere efficacia probante.
Da ultimo, è incontestato tra le parti – nonché confermato da tutti i testi escussi nel corso del giudizio - che il ha lasciato la casa familiare agli inizi del 2014. CP_1
Ciò posto, l'onere della prova della giustificazione dell'allontanamento ricadeva in capo al medesimo che CP_1 tuttavia non è riuscito a dimostrare il proprio assunto.
Infatti, sono del tutto contrastanti le dichiarazioni rese dalle figlie sentite come testimoni all'udienza del
04.03.2024: l'una, , ha confermato la tesi materna Pt_2 dell'abbandono ingiustificato, mentre l'altra, , ha Tes_1 confermato la tesi secondo cui fu la madre a cacciare via di casa il padre. Pertanto, in assenza di uno standard probatorio sufficiente a giustificare l'allontanamento della casa familiare, se ne deve affermare l'illiceità.
In definitiva, deve ritenersi che l'unione coniugale è venuta meno per la relazione intrattenuta dal marito con un'altra donna nonché per l'abbandono della casa familiare. Per
l'effetto la separazione deve essere addebita a CP_1
[...]
III.2.- La domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie proposta dal convenuto non è meritevole di accoglimento.
Il coniuge ha allegato la violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte della la quale avrebbe Pt_1 interrotto ogni forma affettiva e di sostegno. Lo stesso ha altresì dedotto che la moglie l'ha forzatamente allontanato dalla casa familiare privandolo di un adeguato sostegno economico.
Con riferimento alla dedotta violazione dei doveri coniugali, le prospettazioni del convenuto si fondano esclusivamente
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sulle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio formale in occasione del quale egli ha allegato l'esistenza di una crisi pregressa del rapporto matrimoniale e l'assenza di dialogo tra i coniugi. Tuttavia, tali dichiarazioni non sono di per sé sufficienti a provare l'invocato addebito né risultano acquisiti altri elementi probatori astrattamente rilevanti.
Del pari, come già chiarito supra, non vi è prova sufficiente del volontario allontanamento dalla casa familiare perpetrato dalla moglie in danno del marito e tantomeno della privazione di un sostegno economico.
Pertanto, la domanda di addebito spiegata dal coniuge non può essere accolta.
IV.- La domanda del convenuto di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento non è meritevole di accoglimento.
In via del tutto assorbente, si rileva che l'accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito comporta la perdita da parte di quest'ultimo di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento.
Ad ogni modo, all'esito della istruttoria è emerso che non esiste alcuna sproporzione reddituale tra le parti – che hanno prodotto dichiarazioni pressoché nulle ed evidentemente inverosimili alla luce della conduzione pluriennale di tre aziende agricole – e che il è dotato di risorse CP_1 patrimoniali sufficienti per essere proprietario di alcuni fondi rustici nonché titolare di un centro ippico ove impartisce lezioni private come da lui stesso dichiarato in occasione dell'udienza presidenziale.
V.- La domanda di assegnazione della casa familiare sostenuta dal anche in sede di precisazione delle conclusioni CP_1 non è fondata per l'assenza di prole minorenne ovvero maggiorenne ma non autosufficiente.
VI.- La domanda di assegnazione della gestione del maneggio e dei terreni in Altamura è inammissibile in questa sede.
Trattasi infatti di una domanda di tipo patrimoniale che esula dal contenzioso familiare e che pertanto non può essere trattata con il rito speciale.
VII.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
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I compensi sono liquidati così come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza all'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 5944/2022 introdotto con ricorso del 04.05.2022 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione è addebitata a CP_1
[...]
2) RIGETTA ogni domanda riconvenzionale;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di spese e compensi di lite che si Parte_1 liquidano in complessivi € 5.429,20 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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