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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/07/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.131 /2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 131/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LO SILVIA, con elezione di domicilio in presso avv. LO SILVIA;
e
, (C.F. con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._2
NO RT, con elezione di domicilio in VIA DEL POPOLO 22 27029
VIGEVANO, presso e nello studio dell'avv. NO RT;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto pagina 1 di 3 I procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni
CONDIZIONI CONGIUNTE 1) il figlio verrà affidato in via condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre, attualmente in Vigevano, Corso Novara 35 (di fatto domiciliata in Vigevano, Corso
US di IO n. 38); 2) il sig. al mantenimento ordinario del Controparte_2
figlio nella misura di Euro 250,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 17 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo del Tribunale di Pavia al quale si rimanda integralmente;
3) la madre continuerà
a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale INPS per il figlio;
4) il padre potrà vedere e tenere con se' il figlio durante il weekend per l'intera giornata del sabato o della domenica, da concordarsi di volta in volta con la madre. Inoltre, tenuto conto che l'orario lavorativo del sig. è suddiviso per settimane alterne secondo la turnazione ore 6.00 CP_1
– ore 13.30/14.00 e ore 13.30 - ore 21.00, le parti concordano che nella settimana in cui il padre eseguirà il turno mattutino, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sè il figlio altresì due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi sulla base degli impegni scolastici e ricreativi di riportandolo a casa pre/dopo cena. Quando lo vorrà, si potrà Per_1 Per_1
cambiare il suddetto calendario e, conseguentemente, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alterni con la madre dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento incluso. 5) Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi;
le parti si accorderanno sulle settimane di propria competenza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno6) Durante le festività di
Natale, di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua e Pasquetta, starà con ciascun Per_1
genitore ad anni alterni (ad esempio trascorrerà la Vigilia di Natale, con pernottamento incluso, con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, e così via), fatti salvi diversi accordi tra le parti.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ha ad oggetto la regolamentazione dell'affido e dei rapporti relativi al Per_2
frutto della unione non matrimoniale delle parti.
[...]
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero che nulla ha opposto.
Preliminarmente deve evidenziarsi come le parti abbiano raggiunto un accordo ed hanno chiesto al Collegio di recepire le condizioni sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni pattuite siano conformi all'interesse del minore, pertanto,
non si sono ragioni per non recepirle.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del procedimento, atteso l'accordo delle parti anche sul punto
Per questi motivi
il Tribunale in composizione collegiale
- recepisce integralmente le conclusioni delle parti sopra riportate;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 131/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LO SILVIA, con elezione di domicilio in presso avv. LO SILVIA;
e
, (C.F. con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._2
NO RT, con elezione di domicilio in VIA DEL POPOLO 22 27029
VIGEVANO, presso e nello studio dell'avv. NO RT;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto pagina 1 di 3 I procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni
CONDIZIONI CONGIUNTE 1) il figlio verrà affidato in via condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre, attualmente in Vigevano, Corso Novara 35 (di fatto domiciliata in Vigevano, Corso
US di IO n. 38); 2) il sig. al mantenimento ordinario del Controparte_2
figlio nella misura di Euro 250,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 17 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo del Tribunale di Pavia al quale si rimanda integralmente;
3) la madre continuerà
a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale INPS per il figlio;
4) il padre potrà vedere e tenere con se' il figlio durante il weekend per l'intera giornata del sabato o della domenica, da concordarsi di volta in volta con la madre. Inoltre, tenuto conto che l'orario lavorativo del sig. è suddiviso per settimane alterne secondo la turnazione ore 6.00 CP_1
– ore 13.30/14.00 e ore 13.30 - ore 21.00, le parti concordano che nella settimana in cui il padre eseguirà il turno mattutino, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sè il figlio altresì due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi sulla base degli impegni scolastici e ricreativi di riportandolo a casa pre/dopo cena. Quando lo vorrà, si potrà Per_1 Per_1
cambiare il suddetto calendario e, conseguentemente, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alterni con la madre dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento incluso. 5) Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi;
le parti si accorderanno sulle settimane di propria competenza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno6) Durante le festività di
Natale, di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua e Pasquetta, starà con ciascun Per_1
genitore ad anni alterni (ad esempio trascorrerà la Vigilia di Natale, con pernottamento incluso, con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, e così via), fatti salvi diversi accordi tra le parti.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ha ad oggetto la regolamentazione dell'affido e dei rapporti relativi al Per_2
frutto della unione non matrimoniale delle parti.
[...]
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero che nulla ha opposto.
Preliminarmente deve evidenziarsi come le parti abbiano raggiunto un accordo ed hanno chiesto al Collegio di recepire le condizioni sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni pattuite siano conformi all'interesse del minore, pertanto,
non si sono ragioni per non recepirle.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del procedimento, atteso l'accordo delle parti anche sul punto
Per questi motivi
il Tribunale in composizione collegiale
- recepisce integralmente le conclusioni delle parti sopra riportate;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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