Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-I SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 5307/2017, alle ore 10,40 sono comparsi l'Avv.to Bellezza Carmelo per parte attrice che insiste nelle richieste istruttorie ed in atti, l'Avv. Carla Carrozza per convenuta che si riporta agli atti di causa insistendo Controparte_1 nell'eccepita carenza di legittimazione e nei mezzi istruttori , e l'Avv. Giusy Lo Giudice per delega dell'Avv. L. Ragno per la chiamata in causa che insiste in atti e nelle note e chiede il rigetto delle domande di parte attrice sfornite di prova;
i procuratori discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione, riportandosi agli atti, tanto premesso IL G.I. Dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 19 marzo 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa civile n° 5307/2017 R.G. TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 res.te in S. ES UL (ME) via Consolare Valeria n. 47 ed elett.te dom.ta in S. ES UL (ME) via Mantineo presso lo studio dell'Avv. Carmelo Bellezza, che la rappr.ta e difende per mandato in atti;
-ATTRICE- E
nata a [...] il [...], residente in Persona_1
NT ER di RI (ME), via Sparagonà n. 135. CF: ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Messina, via Centonze n.36, presso lo studio dell'Avv. Carla Carrozza del Foro di Messina, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-CONVENUTA – in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede a CP_2
Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, elettivamente domiciliata a Messina, Strada San Giacomo n. 19, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ragno, con studio a Messina, Strada San Giacomo n. 19 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-chiamata in causa-
[...] Persona_1
spiegando domanda di risarcimento nei confronti della stessa, al fine di
[...] vederla condannare al risarcimento del danno alla persona occorsole in data 10.1.2015, quando, nella tarda serata, mentre si trovava all'interno del locale Bar Ferrara di Ferrara Manuale, sito in S. ER di RI, via Lungomare 17, era caduta rovinosamente a terra, subendo le lesioni che indicava;
riferiva che la caduta era dovuta alla circostanza per cui il pavimento era scivoloso, per la presenza di liquido incustodito, non visibile ed il pericolo non era segnalato;
che ne derivava la responsabilità del ristoratore per i danni patito a seguito della rovinosa caduta a terra, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sicchè formulava domanda di risarcimento del danno in questa sede. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva che chiedeva il rigetto della Persona_1 domanda, con vittoria di spese;
formulava, altresì, istanza di chiamata in causa nei confronti della compagnia di assicurazioni per essere dalla stessa Controparte_3 garantita e manlevata.
Autorizzata la suddetta chiamata in causa, si costituiva la che CP_2 chiedeva rigettarsi, comunque, la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
vinte le spese.
La causa, senza necessità di istruttoria, autorizzato il deposito di note, veniva decisa sulle conclusioni delle parti come sopra riportato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va rilevato che con la domanda introduttiva del presente giudizio la chiede Pt_1 la condanna della convenuta al risarcimento del danno alla persona occorsole in data 10.1.2015, quando, nella tarda serata, mentre si trovava all'interno del locale Bar Ferrara di Ferrara Manuale, sito in S. ER di RI, via Lungomare 17, era caduta rovinosamente a terra, subendo le lesioni che ha indicato;
ha riferito che la caduta era dovuta alla circostanza per cui il pavimento era scivoloso, per la presenza di liquido non visibile né segnalato.
Convenendo in giudizio la titolare dell'omonimo Persona_1 bar, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ora, ai fini della decisione, appare utile una preliminare e sintetica ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di insidia.
In particolare, come è noto, la responsabilità exarticolo 2051 del codice civile ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa exarticolo 1227 del codice civile e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cassazione civile sez. III, 02/11/2023, n.30394).
Invero, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), il cui contenuto si condivide, ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve consider arsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Nella fattispecie, avuto riguardo alle caratteristiche del luogo in cui è avvenuto il sinistro -ovvero all'interno dei locali del plesso scolastico- sussiste in concreto un obbligo di custodia, nel caso di specie idoneo a integrare la potenziale responsabilità del gestore del bar ex art. 2051 c.c.
Siffatta responsabilità, secondo la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti, ha natura oggettiva, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Per accertare la responsabilità, come detto, è, infatti, sufficiente la prova che il danno si sia prodotto nell'ambito di un rapporto di causa -effetto intercorrente tra la situazione di fatto, anteriore all'evento lesivo, e il concreto verificarsi di questo, sempre che tra la prima ed il secondo sussista un chiaro rapporto di tipo eziologico.
In altri termini, mentre l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia di per sè idoneo a determinare quel rapporto di cause ed effetti in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Fermo restando il breve excursus appena posto, relativo alla responsabilità oggettiva del custode e all'accertamento del rapporto causale tra la dinamica dell'incidente e i danni riportati dalla di cui sopra, si ritiene che la Pt_1 domanda sia da rigettarsi.
Nella specie, infatti, non si ritiene essere stato provato il nesso di causalità tra il danno e la condotta omissiva del titolare del bar, e ciò per le specifiche ragioni di cui appresso (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, n. 11526, sulla necessità del requisito del nesso eziologico).
Nel caso di specie, infatti, l'attrice, ha affermato di essere caduta a causa del fatto per cui il pavimento era scivoloso, per la presenza di liquido non visibile e non segnalato (cfr. atto di citazione). Ora, in primo luogo, l'attrice non riferisce quale sia stata la condotta omissiva da parte della convenuta. Nulla è stato riferito neanche in ordine alle condizioni di visibilità, ovvero di prevedibilità, né circa le stesse modalità della caduta. Invero, come è noto, dall'accedere in un bagno di un locale pubblico (anche alla luce del legittimo affidamento posto in essere dall'utente nel dovere di corretta conservazione della cosa da parte del custode della stessa) non è rinvenibile alcuna obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, un danno, non ritenendo che l'asserita tipologia di locale (bar) possa qualificarlo (ed in particolare il suo bagno) potenzialmente pericoloso. Ora, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito ( Cassazione civile sez. VI, 21/02/2017, n.4390). In breve, non risulta quale condotta avrebbe dovuto assumere la convenuta (id est, la responsabile) a fronte di una asserita caduta di acqua nel bagno provocata da terzi. Va, infatti, conclusivamente ribadito che nei casi riferibili all'art. 2051 c.c. il danneggiato ha l'onere di provare il nesso di causa tra il danno subito e il "dinamismo" della cosa, mentre grava sul custode la prova liberatoria del fortuito, e va evidenziato come la condotta del terzo che abbia reso la cosa pericolosa rientra tra i casi di prova liberatoria, ossia integra il caso fortuito quando, data l'immediatezza del danno rispetto alla condotta del terzo, il custode non ha avuto possibilità di intervenire ed impedire il pregiudizio(Cass. 7805/2017; Cass. 6703/2018; Cass. 16295/2019). In sostanza, la circostanza per cui la presenza del liquido (ove effettivamente sussistente) sarebbe stato probabilmente versato da terzi e che non è sarebbe stato possibile intervenire tempestivamente per eliminarlo, implica il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione. Né, ovviamente, a diversa soluzione avrebbe potuto condurre la chiesta prova testimoniale da parte dell'attrice che, per tale ragione, non è stata ammessa. Le spese del presente giudizio tra la parte attrice e la convenuta, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità e del valore della causa, seguono la soccombenza e gravano sull'attrice medesima risultata soccombente.
Vanno poi compensate le spese del giudizio tra la convenuta e la chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da con atto di citazione del 21 Parte_1 settembre 2017;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Persona_1
delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3809,00,
[...] oltre accessori di legge, se dovuti, distratte in favore del procuratore della stessa Avv. Carla Carrozza che ha reso la dichiarazione di legge;
- compensa le spese del giudizio tra parte convenuta e CP_2
Così deciso in Messina, 19 marzo 2025
IL GIUDICE
Mauro Mirenna