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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 02/10/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1020/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
IO IL - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
LI PA - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1020 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 26.06.2025 da:
c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Pomarolo (TN), Piazza Cesare Battisti n. 15; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. SAIANI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA MATTEO DEL BEN, 3/B 38068 ROVERETO;
e da c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Rovereto (TN), Via delle Zigherane n. 36/b; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. SAIANI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA MATTEO DEL BEN 3 B 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da ricorso e verbale d'udienza del 25.09.2025;
Parte convenuta: come da ricorso e verbale d'udienza del 25.09.2025;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso congiunto”
(cfr. conclusioni del 30.09.2025).
pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 26.06.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile Persona_1 convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 30.09.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno reso alla giudice delegata i chiarimenti richiesti in ordine alla decisione di prevedere l'affidamento esclusivo e hanno apportato alle proprie conclusioni congiunte le modifiche suggerite dalla giudice in udienza;
quindi, ritenuta la causa matura, questa è stata rimessa in decisione al collegio previo invio degli atti al Pubblico per il rinnovo delle Parte_3 proprie conclusioni, viste le modifiche alle conclusioni congiunte.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1. è affidato in via condivisa a entrambi i genitori;
la madre sottoscriverà Persona_1 autonomamente, senza necessità di ottenere la sottoscrizione paterna, tutta la modulistica scolastica e medica relativa a;
Per_1
2. il minore viene collocato presso la madre, della quale seguirà la residenza anagrafica;
3. il padre signor potrà vedere il figlio a week alternati nella giornata Parte_2 Per_1 di sabato o domenica (senza pernotto) ovvero, previo consenso della signora in altre Parte_1 giornate compatibilmente con eventuali impegni o esigenze del minore;
pagina2 di 3 4. il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla medesima e le cui coordinate sono già a lui note, l'importo di Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di riferimento. Tale importo deve intendersi versato a titolo di contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
5. le spese straordinarie (da concordarsi, salvo urgenze, quelle di importo superiore ai 100 Euro) saranno sostenute nella misura del 50% dal signor e del 50% della signora Parte_2 Pt_1 dovendosi rimandare - per la definizione di cosa debba intendersi per spese straordinarie - al
[...] protocollo stilato dal Consiglio Nazionale forense (ed. 2017) che le parti dichiarano di aver visionato ed approvato;
6. la signora fruirà in via esclusiva di tutti i contributi / detrazioni / assegni (a titolo Parte_1 esemplificativo e non esaustivo: assegno unico, assegno provinciale, ecc) / provvidenze di qualsiasi natura (anche sotto forma di bonus / incentivi una tantum) previsti a favore del figlio e/o del nucleo familiare presso il quale lo stesso risiede;
7. compenso professionale integralmente compensato tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il presidente
IO IL
La giudice estensora
LI PA
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
IO IL - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
LI PA - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1020 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 26.06.2025 da:
c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Pomarolo (TN), Piazza Cesare Battisti n. 15; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. SAIANI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA MATTEO DEL BEN, 3/B 38068 ROVERETO;
e da c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Rovereto (TN), Via delle Zigherane n. 36/b; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. SAIANI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA MATTEO DEL BEN 3 B 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da ricorso e verbale d'udienza del 25.09.2025;
Parte convenuta: come da ricorso e verbale d'udienza del 25.09.2025;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso congiunto”
(cfr. conclusioni del 30.09.2025).
pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 26.06.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile Persona_1 convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 30.09.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno reso alla giudice delegata i chiarimenti richiesti in ordine alla decisione di prevedere l'affidamento esclusivo e hanno apportato alle proprie conclusioni congiunte le modifiche suggerite dalla giudice in udienza;
quindi, ritenuta la causa matura, questa è stata rimessa in decisione al collegio previo invio degli atti al Pubblico per il rinnovo delle Parte_3 proprie conclusioni, viste le modifiche alle conclusioni congiunte.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1. è affidato in via condivisa a entrambi i genitori;
la madre sottoscriverà Persona_1 autonomamente, senza necessità di ottenere la sottoscrizione paterna, tutta la modulistica scolastica e medica relativa a;
Per_1
2. il minore viene collocato presso la madre, della quale seguirà la residenza anagrafica;
3. il padre signor potrà vedere il figlio a week alternati nella giornata Parte_2 Per_1 di sabato o domenica (senza pernotto) ovvero, previo consenso della signora in altre Parte_1 giornate compatibilmente con eventuali impegni o esigenze del minore;
pagina2 di 3 4. il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla medesima e le cui coordinate sono già a lui note, l'importo di Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di riferimento. Tale importo deve intendersi versato a titolo di contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
5. le spese straordinarie (da concordarsi, salvo urgenze, quelle di importo superiore ai 100 Euro) saranno sostenute nella misura del 50% dal signor e del 50% della signora Parte_2 Pt_1 dovendosi rimandare - per la definizione di cosa debba intendersi per spese straordinarie - al
[...] protocollo stilato dal Consiglio Nazionale forense (ed. 2017) che le parti dichiarano di aver visionato ed approvato;
6. la signora fruirà in via esclusiva di tutti i contributi / detrazioni / assegni (a titolo Parte_1 esemplificativo e non esaustivo: assegno unico, assegno provinciale, ecc) / provvidenze di qualsiasi natura (anche sotto forma di bonus / incentivi una tantum) previsti a favore del figlio e/o del nucleo familiare presso il quale lo stesso risiede;
7. compenso professionale integralmente compensato tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il presidente
IO IL
La giudice estensora
LI PA
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