TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7226/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Napolitano Francesco (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maione Parte_2 C.F._2
Vincenzo (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 14.12.2020, impugnava Parte_1
la sentenza n. 3217/2020, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 26.10.2020, con la quale la predetta società era stata condannata al pagamento di € 4.415,60 in favore di Parte_2
nonché al pagamento delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata esponeva quanto segue:
1 • in data 17.04.2017, alle ore 11.00 circa, apriva il contatore dell'acqua Parte_2
dell'immobile di sua proprietà sito in Viggiano (PZ), sito alla via Campania n. 8 e facente parte del plesso residenziale denominato “Residence Tetto Tucano”, quando, improvvisamente, si verificava un'abbondante perdita d'acqua dall'impianto idrico che causava l'allagamento dell'appartamento;
• l'immobile era assicurato per la RC presso la in virtù della Parte_1
polizza n. 30410004907707;
• l'abbondante perdita d'acqua verificatasi penetrava anche nell'appartamento sottostante, di proprietà di , provocando ingenti danni;
Controparte_1
• in seguito all'accaduto, parte appellata denunciava il sinistro a Parte_1
che assicurava l'abitazione per i danni derivanti, tra l'altro, da fuoriuscita di acqua
[...]
condotta e altri liquidi.
Chiedeva, pertanto, la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo assicurativo, entro il limite di € 5.000,00.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola accoglieva la domanda in questione, ritenendo che parte attrice avesse soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, avendo adeguatamente dimostrato la riconducibilità dell'evento dannoso al rischio assicurato.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in Parte_1
questione per i seguenti motivi:
• carenza di legittimazione attiva in capo a , rispetto alla richiesta di indennizzo Parte_2
formulata dalla stessa;
• erronea valutazione del quadro probatorio, nonché violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non essendo stato dimostrato che si è verificato un rischio assicurato;
• erronea quantificazione del risarcimento del danno.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente ripetizione di tutto quanto versato in esecuzione della stessa, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
1.4 – Si costituiva in giudizio argomentando circa l'inammissibilità e Parte_2
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2 1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 26.10.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 14.12.2020; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 16.12.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'appellante ha contestato la sussistenza del diritto della controparte a ottenere l'indennizzo assicurativo scaturente dalla polizza invocata. In effetti, l'impugnazione attiene principalmente alla valutazione del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado: invero, con apposito motivo di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza dei presupposti di operatività della polizza assicurativa invocata da controparte.
Il gravame è fondato.
3.1 – Sul punto, occorre anzitutto rilevare che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento del contratto deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III,
20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324).
Inoltre, con specifico riferimento ai contratti assicurativi, è stato precisato che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo
3 pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato consiste nell'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., pertanto, sull grava l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella Parte_3
polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Cionondimeno, il rischio previsto nel contratto di assicurazione è normalmente delimitato attraverso patti che, sulla base delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono il diritto all'indennizzo ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, o ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: i rischi inclusi;
i rischi esclusi;
i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad esempio, il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma per i quali l'indennizzo è escluso con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
Tale distinzione incide sull'individuazione del criterio di riparto dell'onere della prova: invero, la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e deve essere provata dall'assicurato; la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi”, invece, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e dunque provato dall'assicuratore (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n. 1558; Cassazione civile sez. III,
09/08/2023, n. 24273; Cassazione civile sez. III, 09/11/2023, n. 31251).
3.2 – Nel caso di specie, allora, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, gravava sulla creditrice assicurata l'onere di provare l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione, dimostrando l'avveramento di un rischio incluso nella polizza.
Tale onere non è stato soddisfatto.
L'odierna appellata, in effetti, ha invocato la polizza assicurativa n. 30410004907707,
4 denominata “ACasaConMe”, asserendo che la stessa concerne l'abitazione di sua proprietà ed è stata stipulata con a copertura “dei danni materiali e diretti al Parte_1
Contenuto, anche se di proprietà di terzi” causati, tra l'altro, da fenomeni di “fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi” (cfr. art. 27.3 delle condizioni di Assicurazione allegate al fascicolo di parte appellata).
Cionondimeno, non ha prodotto l'invocato contratto di assicurazione n. Parte_2
30410004907707, ma soltanto un preventivo gratuito e non impegnativo, che non è stato richiesto da lei, ma da ossia un soggetto diverso dall'odierna appellata (cfr. allegato n. 4 Controparte_2
del fascicolo di parte appellata). Per giunta, il preventivo in questione non contiene alcuna descrizione dell'immobile assicurato: invero, nella sezione “abitazione da assicurare”, ivi riportata, è presente esclusivamente un generico riferimento ad un appartamento di 80 metri quadri, ubicato in provincia di Potenza, che non consente di affermare che l'assicurazione riguarda proprio l'abitazione per cui è causa, di cui parte appellata ha prodotto l'atto di compravendita (cfr. allegato n. 6 del fascicolo di parte appellata).
Non è stata depositata, dunque, la polizza sottoscritta dall'odierna appellante, su cui si fonda la sua pretesa all'indennizzo; per questo motivo, benché non sia contestata l'esistenza del contratto, non è possibile stabilire quale sia il suo contenuto e, in particolare, quali siano i rischi inclusi all'interno del medesimo. Del resto, l'art. 27.3 delle condizioni generali di polizza, invocato dall'attrice in primo grado, è contenuto all'interno della Sezione C, che prevede: “Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se espressamente indicate nel Modulo di Polizza, in relazione all'abitazione assicurata e alle Somme assicurate”. Non essendo stato prodotto il Modulo di
Polizza, non è possibile affermare l'operatività della garanzia in questione, né l'attivazione di altre garanzie sull'abitazione per cui è causa.
In altri termini, la creditrice non ha soddisfatto l'onere di provare l'esistenza e il contenuto del rapporto contrattuale di cui chiede l'adempimento, gravante a suo carico;
conseguentemente, ella non ha dimostrato quali siano i rischi inclusi all'interno della polizza e, quindi, non ha provato che l'evento lamentato rientri tra i rischi inclusi.
3.3 – Alla luce di tali considerazioni, come correttamente evidenziato da parte appellante, la sentenza di primo grado è errata e deve essere riformata, rigettando la domanda formulata in primo grado dall'odierna appellata, in quanto infondata.
5 3.4 – Peraltro, atteso che l'appellante ha dichiarato di aver corrisposto gli importi dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado e che parte appellata non ha contestato tale circostanza, quest'ultima deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
4 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste a carico di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 1 fascia II del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma
1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
4.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda formulata da;
Parte_2
- condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento;
6 - condanna parte appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida in € 632,50 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 174,00 per spese vive, € 850,50 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7226/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Napolitano Francesco (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maione Parte_2 C.F._2
Vincenzo (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 14.12.2020, impugnava Parte_1
la sentenza n. 3217/2020, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 26.10.2020, con la quale la predetta società era stata condannata al pagamento di € 4.415,60 in favore di Parte_2
nonché al pagamento delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata esponeva quanto segue:
1 • in data 17.04.2017, alle ore 11.00 circa, apriva il contatore dell'acqua Parte_2
dell'immobile di sua proprietà sito in Viggiano (PZ), sito alla via Campania n. 8 e facente parte del plesso residenziale denominato “Residence Tetto Tucano”, quando, improvvisamente, si verificava un'abbondante perdita d'acqua dall'impianto idrico che causava l'allagamento dell'appartamento;
• l'immobile era assicurato per la RC presso la in virtù della Parte_1
polizza n. 30410004907707;
• l'abbondante perdita d'acqua verificatasi penetrava anche nell'appartamento sottostante, di proprietà di , provocando ingenti danni;
Controparte_1
• in seguito all'accaduto, parte appellata denunciava il sinistro a Parte_1
che assicurava l'abitazione per i danni derivanti, tra l'altro, da fuoriuscita di acqua
[...]
condotta e altri liquidi.
Chiedeva, pertanto, la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo assicurativo, entro il limite di € 5.000,00.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola accoglieva la domanda in questione, ritenendo che parte attrice avesse soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, avendo adeguatamente dimostrato la riconducibilità dell'evento dannoso al rischio assicurato.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in Parte_1
questione per i seguenti motivi:
• carenza di legittimazione attiva in capo a , rispetto alla richiesta di indennizzo Parte_2
formulata dalla stessa;
• erronea valutazione del quadro probatorio, nonché violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non essendo stato dimostrato che si è verificato un rischio assicurato;
• erronea quantificazione del risarcimento del danno.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente ripetizione di tutto quanto versato in esecuzione della stessa, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
1.4 – Si costituiva in giudizio argomentando circa l'inammissibilità e Parte_2
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2 1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 26.10.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 14.12.2020; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 16.12.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'appellante ha contestato la sussistenza del diritto della controparte a ottenere l'indennizzo assicurativo scaturente dalla polizza invocata. In effetti, l'impugnazione attiene principalmente alla valutazione del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado: invero, con apposito motivo di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza dei presupposti di operatività della polizza assicurativa invocata da controparte.
Il gravame è fondato.
3.1 – Sul punto, occorre anzitutto rilevare che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento del contratto deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III,
20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324).
Inoltre, con specifico riferimento ai contratti assicurativi, è stato precisato che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo
3 pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato consiste nell'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., pertanto, sull grava l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella Parte_3
polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Cionondimeno, il rischio previsto nel contratto di assicurazione è normalmente delimitato attraverso patti che, sulla base delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono il diritto all'indennizzo ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, o ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: i rischi inclusi;
i rischi esclusi;
i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad esempio, il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma per i quali l'indennizzo è escluso con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
Tale distinzione incide sull'individuazione del criterio di riparto dell'onere della prova: invero, la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e deve essere provata dall'assicurato; la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi”, invece, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e dunque provato dall'assicuratore (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n. 1558; Cassazione civile sez. III,
09/08/2023, n. 24273; Cassazione civile sez. III, 09/11/2023, n. 31251).
3.2 – Nel caso di specie, allora, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, gravava sulla creditrice assicurata l'onere di provare l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione, dimostrando l'avveramento di un rischio incluso nella polizza.
Tale onere non è stato soddisfatto.
L'odierna appellata, in effetti, ha invocato la polizza assicurativa n. 30410004907707,
4 denominata “ACasaConMe”, asserendo che la stessa concerne l'abitazione di sua proprietà ed è stata stipulata con a copertura “dei danni materiali e diretti al Parte_1
Contenuto, anche se di proprietà di terzi” causati, tra l'altro, da fenomeni di “fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi” (cfr. art. 27.3 delle condizioni di Assicurazione allegate al fascicolo di parte appellata).
Cionondimeno, non ha prodotto l'invocato contratto di assicurazione n. Parte_2
30410004907707, ma soltanto un preventivo gratuito e non impegnativo, che non è stato richiesto da lei, ma da ossia un soggetto diverso dall'odierna appellata (cfr. allegato n. 4 Controparte_2
del fascicolo di parte appellata). Per giunta, il preventivo in questione non contiene alcuna descrizione dell'immobile assicurato: invero, nella sezione “abitazione da assicurare”, ivi riportata, è presente esclusivamente un generico riferimento ad un appartamento di 80 metri quadri, ubicato in provincia di Potenza, che non consente di affermare che l'assicurazione riguarda proprio l'abitazione per cui è causa, di cui parte appellata ha prodotto l'atto di compravendita (cfr. allegato n. 6 del fascicolo di parte appellata).
Non è stata depositata, dunque, la polizza sottoscritta dall'odierna appellante, su cui si fonda la sua pretesa all'indennizzo; per questo motivo, benché non sia contestata l'esistenza del contratto, non è possibile stabilire quale sia il suo contenuto e, in particolare, quali siano i rischi inclusi all'interno del medesimo. Del resto, l'art. 27.3 delle condizioni generali di polizza, invocato dall'attrice in primo grado, è contenuto all'interno della Sezione C, che prevede: “Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se espressamente indicate nel Modulo di Polizza, in relazione all'abitazione assicurata e alle Somme assicurate”. Non essendo stato prodotto il Modulo di
Polizza, non è possibile affermare l'operatività della garanzia in questione, né l'attivazione di altre garanzie sull'abitazione per cui è causa.
In altri termini, la creditrice non ha soddisfatto l'onere di provare l'esistenza e il contenuto del rapporto contrattuale di cui chiede l'adempimento, gravante a suo carico;
conseguentemente, ella non ha dimostrato quali siano i rischi inclusi all'interno della polizza e, quindi, non ha provato che l'evento lamentato rientri tra i rischi inclusi.
3.3 – Alla luce di tali considerazioni, come correttamente evidenziato da parte appellante, la sentenza di primo grado è errata e deve essere riformata, rigettando la domanda formulata in primo grado dall'odierna appellata, in quanto infondata.
5 3.4 – Peraltro, atteso che l'appellante ha dichiarato di aver corrisposto gli importi dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado e che parte appellata non ha contestato tale circostanza, quest'ultima deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
4 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste a carico di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 1 fascia II del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma
1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
4.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda formulata da;
Parte_2
- condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento;
6 - condanna parte appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida in € 632,50 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 174,00 per spese vive, € 850,50 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7