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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott. Francesca Pastore giudice dott. Maria Azzurra Guerra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 61-1/2024 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di in qualità di titolare dell'impresa individuale “ Parte_1 [...]
” C.F./P.VA Parte_2
), con sede legale in alla via S. Andrea n. 87 rappresentata dall'avv. Nicola P.IVA_1 Parte_2
Antonio Di Lernia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.3.2024, la della Repubblica di Trani, nella persona del sostituto Pt_3
procuratore, dott.ssa , ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_4
giudiziale di , titolare dell'impresa individuale “ Parte_1 [...]
” in considerazione dell'ingente debito erariale. Parte_2
L'udienza di comparizione, fissata al 12.9.2024, è stata rinviata al 12.12.2024 avendo la società resistente depositato, in data 11.9.2024, ricorso ex art. 40 c.c.i.i. con fissazione del termine ex art. 44
c.c.i.i.., concesso con decreto del 13.9.2024.
A seguito di segnalazione, da parte del c.g., del mancato rispetto del termine assegnato per il deposito della proposta concordataria o della domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione, è stata fissata udienza collegiale al 17.12.2024 per la revoca del termine ex art. 44 c.c.i.i.. Anche la trattazione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata rinviata a tale data. All'udienza collegiale del 17.12.2024 la istante ha insistito per la dichiarazione di apertura Pt_3
della liquidazione giudiziale e la causa è stata riservata per la decisione.
Sussiste la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 ultimo comma c.c.i.i., essendovi prova dell'esistenza di debiti scaduti - del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. ord.,
18.03.2016, n. 5377) – per un ammontare superiore a € 30.000,00.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass., 19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro 500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti (cfr. informativa GDF del 25.6.2024), dai bilanci depositati al Registro delle Imprese risulta che per l'anno 2022 l'attivo patrimoniale è pari ad €
4.455.186,00 ed i ricavi ammontano ad € 2.936.692,00, pertanto, è evidente che la Società non ha i requisiti per essere considerata impresa minore così come indicato al citato art. 2, lett. d.
Per quanto riguarda la situazione debitoria dall'informativa emerge che l'impresa ha debiti verso per cartelle notificate di euro 7.652.970,80 nonché debiti previdenziali Controparte_1 per € 1.454.102,38. L' elevata debitoria nei confronti dell' è indice sintomatico CP_1 Controparte_2
dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi, nonché della nomina a Commissario Giudiziale nel sub procedimento 61-3/2024 r.g.p.u.
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale “ Parte_2
” C.F./P.VA , con sede legale in
[...] P.IVA_1 Parte_2
alla via S. Andrea n. 87
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA l'avv. Antonio VITRANI iscritto all' albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società in persona del legale rappresentante p.t., di depositare entro Controparte_3
tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza del 22.5.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Azzurra Guerra Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott. Francesca Pastore giudice dott. Maria Azzurra Guerra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 61-1/2024 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di in qualità di titolare dell'impresa individuale “ Parte_1 [...]
” C.F./P.VA Parte_2
), con sede legale in alla via S. Andrea n. 87 rappresentata dall'avv. Nicola P.IVA_1 Parte_2
Antonio Di Lernia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.3.2024, la della Repubblica di Trani, nella persona del sostituto Pt_3
procuratore, dott.ssa , ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_4
giudiziale di , titolare dell'impresa individuale “ Parte_1 [...]
” in considerazione dell'ingente debito erariale. Parte_2
L'udienza di comparizione, fissata al 12.9.2024, è stata rinviata al 12.12.2024 avendo la società resistente depositato, in data 11.9.2024, ricorso ex art. 40 c.c.i.i. con fissazione del termine ex art. 44
c.c.i.i.., concesso con decreto del 13.9.2024.
A seguito di segnalazione, da parte del c.g., del mancato rispetto del termine assegnato per il deposito della proposta concordataria o della domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione, è stata fissata udienza collegiale al 17.12.2024 per la revoca del termine ex art. 44 c.c.i.i.. Anche la trattazione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata rinviata a tale data. All'udienza collegiale del 17.12.2024 la istante ha insistito per la dichiarazione di apertura Pt_3
della liquidazione giudiziale e la causa è stata riservata per la decisione.
Sussiste la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 ultimo comma c.c.i.i., essendovi prova dell'esistenza di debiti scaduti - del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. ord.,
18.03.2016, n. 5377) – per un ammontare superiore a € 30.000,00.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass., 19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro 500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti (cfr. informativa GDF del 25.6.2024), dai bilanci depositati al Registro delle Imprese risulta che per l'anno 2022 l'attivo patrimoniale è pari ad €
4.455.186,00 ed i ricavi ammontano ad € 2.936.692,00, pertanto, è evidente che la Società non ha i requisiti per essere considerata impresa minore così come indicato al citato art. 2, lett. d.
Per quanto riguarda la situazione debitoria dall'informativa emerge che l'impresa ha debiti verso per cartelle notificate di euro 7.652.970,80 nonché debiti previdenziali Controparte_1 per € 1.454.102,38. L' elevata debitoria nei confronti dell' è indice sintomatico CP_1 Controparte_2
dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi, nonché della nomina a Commissario Giudiziale nel sub procedimento 61-3/2024 r.g.p.u.
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale “ Parte_2
” C.F./P.VA , con sede legale in
[...] P.IVA_1 Parte_2
alla via S. Andrea n. 87
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA l'avv. Antonio VITRANI iscritto all' albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società in persona del legale rappresentante p.t., di depositare entro Controparte_3
tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza del 22.5.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Azzurra Guerra Giuseppe Rana