TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/09/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1468/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante , con sede legale in Padova, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione del 21.09.2018 e in atti al proc. R.G. 8136/2018, dall' Avv. Guido Fasano e dall' Avv. Gabriele Faggin con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Padova
-ATTRICE-
CONTRO
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Spoto dalla quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
ha introdotto il presente procedimento in riassunzione, ex art. 50 c.p.c., per instare Parte_1 per la condanna del convenuto alla restituzione in suo favore della somma di € 5.200,00, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c.-
In punto di fatto, a sostegno della domanda, in premessa ha allegato: a) di avere conferito al convenuto con le scritture private del 31.12.2016 e del 7.1.2017 l'incarico di procacciatore di affari per la segnalazione, senza alcun vincolo di continuità e quindi in via del tutto occasionale, di opportunità commerciali aventi ad oggetto prodotti e servizi di TELECOM.
b) che il compenso contrattualmente stabilito per gli ordini acquisiti dietro segnalazione del convenuto era condizionato alla effettiva conclusione ed al buon fine dell'affare al raggiungimento di determinati standard di economicità quali a titolo esemplificativo l'effettiva attivazione del servizio contrattualizzato, la durata minima del contratto quindi il mancato esercizio del diritto di recesso del cliente entro un periodo prestabilito, il volume minimo di dati e/o voce;
c) “ proprio in considerazione delle maturazioni dei Parte_1
compensi posticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto, quindi per venire incontro alle esigenze di liquidità del proprio procacciatore, anticipava a quest'ultimo (così come agli altri agenti e procacciatori della propria rete vendita) il compenso a fronte della semplice sottoscrizione e trasmissione/caricamento dell'ordine di acquisto (o proposta di acquisto, nel gergo “pda”), quindi senza attendere i tempi tecnici necessari per verificare il buon fine dell'affare ovvero il raggiungimento effettivo dei predetti requisiti di economicità. La corresponsione dell'anticipo si traduceva quindi in una sorta di finanziamento concesso da al proprio procacciatore a fronte del mero ricevimento dell'ordine…..Laddove, Parte_1 relativamente all'affare promosso dal procacciatore, si fosse registrato il buon fine, l'anticipo si convertiva automaticamente in compenso, in caso contrario (es. si pensi all'ipotesi di mancato compimento della durata contrattuale minima per effetto del recesso anticipato del cliente) lo stesso anticipo veniva stornato, con conseguente obbligo di restituzione da parte del procacciatore. Gli storni venivano operati contabilmente negli stessi Report consuntivi e registrati sotto la voce “Cessazioni”; c) di avere corrisposto al convenuto degli anticipi sui compensi maturandi in relazione agli affari dallo stesso segnalati per complessivi € 13.456,08 oltre Iva, come comprovati dalle fatture dal medesimo spiccate a fronte di compensi effettivamente maturati per complessivi € 7.719,12 oltre a premi per complessivi € 525,00 come da estratto conto provvigioni prodotto con un saldo provvigionale negativo di €
5211.96, arrotondato ad € 5.200,00 del quale allega di essere conseguentemente Parte_1 creditrice a titolo di anticipi corrisposti al convenuto ma non assorbiti da corrispondenti compensi maturati in costanza di rapporto.
In punto di diritto ha assunto il proprio diritto alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. atteso che “gli acconti versati all'agente non possono essere imputati alle provvigioni, non essendo queste state maturate, ed in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c. posto che il procacciatore, incassando da somme di denaro in relazione ad affari poi non conclusi ovvero non Parte_1
andati a buon fine, ha conseguito un arricchimento senza causa cui ha corrisposto un depauperamento patrimoniale di pari importo della stessa odierna attrice”
Il Convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato le domande di parte attrice ed a tal uopo, ha preliminarmente premesso di non avere potuto verificare il proprio piano provvigionale, per essergli stato bloccato l'accesso al proprio account dopo la sua comunicazione del
26.02.208 di recesso dall'incarico, e di avere rilevato dai conteggi effettuati unilateralmente dall'attrice i seguenti errori: 1) l'errata indicazione nel report consuntivo 2017 quale somma delle provvigioni corrisposte quella di € 13.456,08 in luogo di quella esatta di € 11.208,08; 2)
l'errata inclusione nella somma di cui al suddetto report dell'importo di € 2.248,00 relativo al c.d. rolling cessazioni 2017- somma già ricompresa nelle suddette provvigioni. Invero, ha allegato che ha ricevuto € 11.208,08 per l'anno 2017 a titolo di Controparte_1
provvigioni maturate, come da fatture richiamate e prodotte dalla , ma non l'ulteriore Pt_1 somma di € 2.248,08 atteso che tale importo avrebbe dovuto essere conteggiato a fine anno in seguito all'accertamento dei contratti andati a buon fine, che “La somma anticipata dalla per l'anno 2017 è pari ad € 11.208,08 (e non € 13.456,08); da tale somma vanno Pt_1 detratti: € 7.719,12 relativi alle provvigioni base (vedi report consuntivo 2017); € 525,00 relativi a premi extra provvigioni;
€ 3.488,96 relativi a “referenze personali”.
Indi, ha allegato che “Nel caso di specie, dunque, non può ritenersi configurabile né l'indebito oggettivo ex art.2033 c.c. né, tanto meno, l'ingiustificato arricchimento del procacciatore ex art. 2041 c.c. così come asserito dalla società atteso che, …non soltanto ha agito nel Parte_1 pieno rispetto delle condizioni contrattuali in assoluta buona fede ma anche perché lo stesso non ha conseguito alcun ingiusto arricchimento e, di contro, nessun depauperamento patrimoniale ha subito la società attrice. Nel contratto stipulato tra le parti non è specificato che l'anticipo provvigionale sia soggetto a conguaglio e/o storno. Inoltre, la non ha Pt_1 dimostrato la mancata maturazione da parte dell'agente del diritto alle provvigioni ricevute” evidenziando che i report e le liste cessazioni in quanto documenti di parte non costituiscono prova. Conseguentemente ha chiesto il rigetto delle domande dell'attrice e la condanna della stessa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa.
Con ordinanza del 22 aprile 2022 è stato nominato IL C.T.U. per dare risposta, sulla base degli atti e dei documenti di causa, ed esperita ogni opportuna indagine di cui al primo comma dell'art. 194 c.p.c., ai seguenti quesiti: “ 1) determini l'ammontare delle provvigioni e dei premi maturati dal convenuto in ordine ai contratti conclusi sulla base della sua segnalazione e andati a buon fine;
2) determini l'eventuale credito di parte attrice per compensi anticipati rispetto ad affari non andati a buon fine con distinta specificazione degli importi corrisposti rispetto ai contratti per i quali si è verificato il recesso anticipato del cliente entro i 60 giorni.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della depositata relazione di CTU è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione ex art. 190
c.p.c.- Orbene, le domande dell'attrice sono parzialmente fondate e pertanto vanno accolte nella diversa inferiore misura accertata per quanto di seguito osservato.
Il Consulente tecnico d'ufficio con la relazione depositata il 3.01.2023 ha rilevato: - “all'esito del ricontrollo dei documenti versati in atti dalle parti, che la stessa parte attrice nella propria memoria, evidenzia che la somma algebrica delle fatture ha come importo corrisposto al sig.
€ 11.208,08” ed in risposta al primo quesito” che “ l'ammontare complessivo delle CP_1 provvigioni riconosciute al Sig. ammontano ad € 7.719,12 a cui vanno aggiunti € CP_1
525,00 per premi derivanti da segnalazioni di contatti personali, per un totale di € 8.244,12.
In risposta al secondo quesito invece, il credito della società nascente dalla differenza Pt_1 tra quanto effettivamente dovuto al Sig. per i contratti portati a termine in ossequio CP_1
alle condizioni del proprio contratto di procacciatore e quanto anticipato a titolo di anticipazioni viene ridotto della somma di € 2.248,00 in quanto questa somma non è stata effettivamente corrisposta da Pertanto riassumendo le somme in contestazione si può Pt_1 affermare che ha corrisposto a titolo di anticipazioni al Sig. la somma Pt_1 CP_1 complessiva di € 11.208,08, che le somme effettivamente dovute al Sig. Controparte_1
ammontavano ad € 8.244,12 (€ 7.719,12 a cui vanno aggiunti € 525,00 per premi derivanti da segnalazioni di contatti personali), dunque il Sig dovrà restituire alla Controparte_1
società la somma di € 2.963,96. € 11.208,08- € 8.244,12= € 2.963,96.” Pt_1 Quanto all'eccepita, da parte convenuta, mancata previsione contrattuale del conguaglio o storno dell'anticipo provvigionale se ne rileva l'infondatezza atteso che la restituzione della provvigione consegue alla previsione di cui alla clausola n.
5.1. del contratto, della quale si riproduce il tenore: “COMPENSO 5.1. Per gli ordini acquisiti dietro segnalazione del procacciatore, allo stesso verranno riconosciute le provvigioni sugli affari conclusi, andati a buon fine ed il cui corrispettivo sia stato regolarmente incassato dal proponente, nella misura indicata nell'allegato B”. Essendo stata la provvigione legata al buon esito dell'affare consegue che l'anticipazione del compenso deve essere restituita qualora l'affare non si concluda. Parimenti destituita di fondamento l'allegata maturazione del compenso definito
Provvigione referenze personale, c.d. Premio Customer Scout, finalizzato a premiare i venditori che procacciavano nuovi clienti in proprio, quindi senza il supporto del call center, poiché la maturazione dello stesso era stata espressamente subordinata, nel relativo accordo integrativo (Lettera premio Customer Scout) alla permanenza del mandato fino al 30 giugno
2018 mentre il procacciatore avendo esercitato il recesso il 28.02.2018 non aveva CP_1 maturato il diritto al premio.
Per quanto precede emerge la fondatezza della domanda di restituzione formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2033 c.c. atteso che l'anticipazione del compenso si appalesa quale pagamento non dovuto per gli affari non conclusi, quindi l'azione di restituzione è stata fondatamente esercitata sul principio di indebito oggettivo.
Il convenuto va pertanto condannato alla restituzione dell'indebito e degli interessi con decorrenza dalla proposizione della domanda atteso che dalle circostanze emerse in corso di causa -tra cui principalmente l'impossibilità per lo stesso di verificare l'esito degli ordini a causa del blocco dell'accesso all'account - è da escludere la malafede dello stesso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, atteso l'esito del giudizio, vengono compensate per i
2/5 e per i restanti tre quindi se ne dispone la refusione in favore dell'attrice a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento delle domande dell'attrice, così provvede: - Accerta e dichiara il diritto dell'attrice ai sensi dell'art. 2033 del codice Parte_1
civile, alla restituzione da parte del convenuto della minor somma di € 2.963,96, rispetto a quella richiesta e per l'effetto
- Condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice della Controparte_1
somma di € 2.963,96 trattenuta senza causa, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla domanda dell'attrice;
- Condanna il convenuto alla refusione nella misura dei 3/5 delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano per l'intero nell'importo di € 5.077,00 per compensi, in €
125,00 per spese vive, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge. Compensate le spese per i restanti 2/5. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuno il compenso già liquidato con separato decreto al C.T.U.-
Agrigento, 20 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1468/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante , con sede legale in Padova, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione del 21.09.2018 e in atti al proc. R.G. 8136/2018, dall' Avv. Guido Fasano e dall' Avv. Gabriele Faggin con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Padova
-ATTRICE-
CONTRO
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Spoto dalla quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
ha introdotto il presente procedimento in riassunzione, ex art. 50 c.p.c., per instare Parte_1 per la condanna del convenuto alla restituzione in suo favore della somma di € 5.200,00, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c.-
In punto di fatto, a sostegno della domanda, in premessa ha allegato: a) di avere conferito al convenuto con le scritture private del 31.12.2016 e del 7.1.2017 l'incarico di procacciatore di affari per la segnalazione, senza alcun vincolo di continuità e quindi in via del tutto occasionale, di opportunità commerciali aventi ad oggetto prodotti e servizi di TELECOM.
b) che il compenso contrattualmente stabilito per gli ordini acquisiti dietro segnalazione del convenuto era condizionato alla effettiva conclusione ed al buon fine dell'affare al raggiungimento di determinati standard di economicità quali a titolo esemplificativo l'effettiva attivazione del servizio contrattualizzato, la durata minima del contratto quindi il mancato esercizio del diritto di recesso del cliente entro un periodo prestabilito, il volume minimo di dati e/o voce;
c) “ proprio in considerazione delle maturazioni dei Parte_1
compensi posticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto, quindi per venire incontro alle esigenze di liquidità del proprio procacciatore, anticipava a quest'ultimo (così come agli altri agenti e procacciatori della propria rete vendita) il compenso a fronte della semplice sottoscrizione e trasmissione/caricamento dell'ordine di acquisto (o proposta di acquisto, nel gergo “pda”), quindi senza attendere i tempi tecnici necessari per verificare il buon fine dell'affare ovvero il raggiungimento effettivo dei predetti requisiti di economicità. La corresponsione dell'anticipo si traduceva quindi in una sorta di finanziamento concesso da al proprio procacciatore a fronte del mero ricevimento dell'ordine…..Laddove, Parte_1 relativamente all'affare promosso dal procacciatore, si fosse registrato il buon fine, l'anticipo si convertiva automaticamente in compenso, in caso contrario (es. si pensi all'ipotesi di mancato compimento della durata contrattuale minima per effetto del recesso anticipato del cliente) lo stesso anticipo veniva stornato, con conseguente obbligo di restituzione da parte del procacciatore. Gli storni venivano operati contabilmente negli stessi Report consuntivi e registrati sotto la voce “Cessazioni”; c) di avere corrisposto al convenuto degli anticipi sui compensi maturandi in relazione agli affari dallo stesso segnalati per complessivi € 13.456,08 oltre Iva, come comprovati dalle fatture dal medesimo spiccate a fronte di compensi effettivamente maturati per complessivi € 7.719,12 oltre a premi per complessivi € 525,00 come da estratto conto provvigioni prodotto con un saldo provvigionale negativo di €
5211.96, arrotondato ad € 5.200,00 del quale allega di essere conseguentemente Parte_1 creditrice a titolo di anticipi corrisposti al convenuto ma non assorbiti da corrispondenti compensi maturati in costanza di rapporto.
In punto di diritto ha assunto il proprio diritto alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. atteso che “gli acconti versati all'agente non possono essere imputati alle provvigioni, non essendo queste state maturate, ed in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c. posto che il procacciatore, incassando da somme di denaro in relazione ad affari poi non conclusi ovvero non Parte_1
andati a buon fine, ha conseguito un arricchimento senza causa cui ha corrisposto un depauperamento patrimoniale di pari importo della stessa odierna attrice”
Il Convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato le domande di parte attrice ed a tal uopo, ha preliminarmente premesso di non avere potuto verificare il proprio piano provvigionale, per essergli stato bloccato l'accesso al proprio account dopo la sua comunicazione del
26.02.208 di recesso dall'incarico, e di avere rilevato dai conteggi effettuati unilateralmente dall'attrice i seguenti errori: 1) l'errata indicazione nel report consuntivo 2017 quale somma delle provvigioni corrisposte quella di € 13.456,08 in luogo di quella esatta di € 11.208,08; 2)
l'errata inclusione nella somma di cui al suddetto report dell'importo di € 2.248,00 relativo al c.d. rolling cessazioni 2017- somma già ricompresa nelle suddette provvigioni. Invero, ha allegato che ha ricevuto € 11.208,08 per l'anno 2017 a titolo di Controparte_1
provvigioni maturate, come da fatture richiamate e prodotte dalla , ma non l'ulteriore Pt_1 somma di € 2.248,08 atteso che tale importo avrebbe dovuto essere conteggiato a fine anno in seguito all'accertamento dei contratti andati a buon fine, che “La somma anticipata dalla per l'anno 2017 è pari ad € 11.208,08 (e non € 13.456,08); da tale somma vanno Pt_1 detratti: € 7.719,12 relativi alle provvigioni base (vedi report consuntivo 2017); € 525,00 relativi a premi extra provvigioni;
€ 3.488,96 relativi a “referenze personali”.
Indi, ha allegato che “Nel caso di specie, dunque, non può ritenersi configurabile né l'indebito oggettivo ex art.2033 c.c. né, tanto meno, l'ingiustificato arricchimento del procacciatore ex art. 2041 c.c. così come asserito dalla società atteso che, …non soltanto ha agito nel Parte_1 pieno rispetto delle condizioni contrattuali in assoluta buona fede ma anche perché lo stesso non ha conseguito alcun ingiusto arricchimento e, di contro, nessun depauperamento patrimoniale ha subito la società attrice. Nel contratto stipulato tra le parti non è specificato che l'anticipo provvigionale sia soggetto a conguaglio e/o storno. Inoltre, la non ha Pt_1 dimostrato la mancata maturazione da parte dell'agente del diritto alle provvigioni ricevute” evidenziando che i report e le liste cessazioni in quanto documenti di parte non costituiscono prova. Conseguentemente ha chiesto il rigetto delle domande dell'attrice e la condanna della stessa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa.
Con ordinanza del 22 aprile 2022 è stato nominato IL C.T.U. per dare risposta, sulla base degli atti e dei documenti di causa, ed esperita ogni opportuna indagine di cui al primo comma dell'art. 194 c.p.c., ai seguenti quesiti: “ 1) determini l'ammontare delle provvigioni e dei premi maturati dal convenuto in ordine ai contratti conclusi sulla base della sua segnalazione e andati a buon fine;
2) determini l'eventuale credito di parte attrice per compensi anticipati rispetto ad affari non andati a buon fine con distinta specificazione degli importi corrisposti rispetto ai contratti per i quali si è verificato il recesso anticipato del cliente entro i 60 giorni.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della depositata relazione di CTU è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione ex art. 190
c.p.c.- Orbene, le domande dell'attrice sono parzialmente fondate e pertanto vanno accolte nella diversa inferiore misura accertata per quanto di seguito osservato.
Il Consulente tecnico d'ufficio con la relazione depositata il 3.01.2023 ha rilevato: - “all'esito del ricontrollo dei documenti versati in atti dalle parti, che la stessa parte attrice nella propria memoria, evidenzia che la somma algebrica delle fatture ha come importo corrisposto al sig.
€ 11.208,08” ed in risposta al primo quesito” che “ l'ammontare complessivo delle CP_1 provvigioni riconosciute al Sig. ammontano ad € 7.719,12 a cui vanno aggiunti € CP_1
525,00 per premi derivanti da segnalazioni di contatti personali, per un totale di € 8.244,12.
In risposta al secondo quesito invece, il credito della società nascente dalla differenza Pt_1 tra quanto effettivamente dovuto al Sig. per i contratti portati a termine in ossequio CP_1
alle condizioni del proprio contratto di procacciatore e quanto anticipato a titolo di anticipazioni viene ridotto della somma di € 2.248,00 in quanto questa somma non è stata effettivamente corrisposta da Pertanto riassumendo le somme in contestazione si può Pt_1 affermare che ha corrisposto a titolo di anticipazioni al Sig. la somma Pt_1 CP_1 complessiva di € 11.208,08, che le somme effettivamente dovute al Sig. Controparte_1
ammontavano ad € 8.244,12 (€ 7.719,12 a cui vanno aggiunti € 525,00 per premi derivanti da segnalazioni di contatti personali), dunque il Sig dovrà restituire alla Controparte_1
società la somma di € 2.963,96. € 11.208,08- € 8.244,12= € 2.963,96.” Pt_1 Quanto all'eccepita, da parte convenuta, mancata previsione contrattuale del conguaglio o storno dell'anticipo provvigionale se ne rileva l'infondatezza atteso che la restituzione della provvigione consegue alla previsione di cui alla clausola n.
5.1. del contratto, della quale si riproduce il tenore: “COMPENSO 5.1. Per gli ordini acquisiti dietro segnalazione del procacciatore, allo stesso verranno riconosciute le provvigioni sugli affari conclusi, andati a buon fine ed il cui corrispettivo sia stato regolarmente incassato dal proponente, nella misura indicata nell'allegato B”. Essendo stata la provvigione legata al buon esito dell'affare consegue che l'anticipazione del compenso deve essere restituita qualora l'affare non si concluda. Parimenti destituita di fondamento l'allegata maturazione del compenso definito
Provvigione referenze personale, c.d. Premio Customer Scout, finalizzato a premiare i venditori che procacciavano nuovi clienti in proprio, quindi senza il supporto del call center, poiché la maturazione dello stesso era stata espressamente subordinata, nel relativo accordo integrativo (Lettera premio Customer Scout) alla permanenza del mandato fino al 30 giugno
2018 mentre il procacciatore avendo esercitato il recesso il 28.02.2018 non aveva CP_1 maturato il diritto al premio.
Per quanto precede emerge la fondatezza della domanda di restituzione formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2033 c.c. atteso che l'anticipazione del compenso si appalesa quale pagamento non dovuto per gli affari non conclusi, quindi l'azione di restituzione è stata fondatamente esercitata sul principio di indebito oggettivo.
Il convenuto va pertanto condannato alla restituzione dell'indebito e degli interessi con decorrenza dalla proposizione della domanda atteso che dalle circostanze emerse in corso di causa -tra cui principalmente l'impossibilità per lo stesso di verificare l'esito degli ordini a causa del blocco dell'accesso all'account - è da escludere la malafede dello stesso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, atteso l'esito del giudizio, vengono compensate per i
2/5 e per i restanti tre quindi se ne dispone la refusione in favore dell'attrice a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento delle domande dell'attrice, così provvede: - Accerta e dichiara il diritto dell'attrice ai sensi dell'art. 2033 del codice Parte_1
civile, alla restituzione da parte del convenuto della minor somma di € 2.963,96, rispetto a quella richiesta e per l'effetto
- Condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice della Controparte_1
somma di € 2.963,96 trattenuta senza causa, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla domanda dell'attrice;
- Condanna il convenuto alla refusione nella misura dei 3/5 delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano per l'intero nell'importo di € 5.077,00 per compensi, in €
125,00 per spese vive, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge. Compensate le spese per i restanti 2/5. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuno il compenso già liquidato con separato decreto al C.T.U.-
Agrigento, 20 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò