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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/12/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3239/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3239/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Conselice (RA), via Vivaldi n. 35, rappresentato e difeso dall'avv. Samuele Benvenuti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cesena (FC), Piazza Almerici n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._2
a Conselice (RA), via Vivaldi n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Paradisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Via Angelo Marescotti n. 2/2, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
3) Ordinare al Comune di Conselice (RA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con esonero di ogni responsabilità. 4) La casa coniugale, di proprietà del sig. , rimarrà nella disponibilità di Parte_1 quest'ultimo; la moglie si è già trasferita a vivere altrove portando con sé gli effetti personali;
5) I coniugi si impegnano a portarsi reciprocamente rispetto ed a non porre interferenze l'uno nella vita dell'altra, anche in relazione alla vita privata e sentimentale;
6) Le parti dichiarano di essere autonome economicamente e pertanto nulla sarà disposto a titolo di assegno in favore di alcuna di loro.
7) Spese compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis
49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile il 13.09.2024 in
Conselice (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2024, atto n. 11, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 10/12/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3239/2025 R.G.V.G., così provvede: a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
11.02.1967, C.F. , e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.03.1968, C.F. , alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in C.F._2 corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile il 13.09.2024 in Conselice (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2024, atto n. 11, p. I;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselice
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3239/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Conselice (RA), via Vivaldi n. 35, rappresentato e difeso dall'avv. Samuele Benvenuti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cesena (FC), Piazza Almerici n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._2
a Conselice (RA), via Vivaldi n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Paradisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Via Angelo Marescotti n. 2/2, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
3) Ordinare al Comune di Conselice (RA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con esonero di ogni responsabilità. 4) La casa coniugale, di proprietà del sig. , rimarrà nella disponibilità di Parte_1 quest'ultimo; la moglie si è già trasferita a vivere altrove portando con sé gli effetti personali;
5) I coniugi si impegnano a portarsi reciprocamente rispetto ed a non porre interferenze l'uno nella vita dell'altra, anche in relazione alla vita privata e sentimentale;
6) Le parti dichiarano di essere autonome economicamente e pertanto nulla sarà disposto a titolo di assegno in favore di alcuna di loro.
7) Spese compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis
49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile il 13.09.2024 in
Conselice (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2024, atto n. 11, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 10/12/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3239/2025 R.G.V.G., così provvede: a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
11.02.1967, C.F. , e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.03.1968, C.F. , alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in C.F._2 corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile il 13.09.2024 in Conselice (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2024, atto n. 11, p. I;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselice
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè