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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 03/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7253/2024, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Cardillo Antonella e Negretti Davide Alfredo Luigi;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Morina Filippa Maria Luisa;
-resistente-
Oggetto: proroga incarico straordinario di continuità assistenziale, risarcimento danni
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/07/2024 premettendo di aver svolto Parte_2
l'attività di medito nel contesto dell'emergenza pandemica da Covid-19 presso le Unità di
Continuità Assistenziale (USCA) e di non aver ottenuto la proroga dell'incarico nonostante la posizione utile nelle relative graduatorie, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti domande:
1 Disapplicare: - la deliberazione n. 981 del 2.7.2021, con la quale i medici sono stati suddivisi in due elenchi A e B sulla base dell'errato criterio dell'anzianità distrettuale, nonché, ad ogni buon fine e ove occorra, della ivi richiamata nota soprassessoria prot. 209089 del
7.6.2021; - la deliberazione n. 627 del 13.4.2022, adottata dall' , con la quale CP_1
l'Ente ha disposto la proroga degli incarichi dei medici collocati nell'Elenco A della delibera
n. 981 del 2.7.2021 pretermettendo il ricorrente;
- le successive deliberazioni nn. 1224 del
15.7.2022, 1294 del 3.8.2022, 1507 del 30.9.2022, 1616 del 14.10.2022, 1935 del 13.12.2022,
Cont con la quale l' ha continuato a prorogare gli incarichi sino al gennaio 2023 pretermettendo sempre il ricorrente;
- ogni altra deliberazione dal medesimo contenuto anche sconosciuta e/o non ostesa in sede d'accesso; Cont nel merito: - accertare e dichiarare la violazione da parte dell' dell'ordine della graduatoria di cui all'avviso del 17.8.2020 nell'individuazione dei medici cui conferire la proroga dell'incarico dal 18.4.2022 al 22.8.2022 e dal 1.10.2022 al 17.1.2023 e conseguentemente: - accertare e dichiarare il diritto ora per allora del ricorrente alla proroga del proprio incarico dal 19.4.2022 al 22.8.2022 e dal 1.10.2022 al 17.1.2023 con il consequenziale riconoscimento dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari;
- condannare l'amministrazione resistente a risarcire il danno subito dal ricorrente consistente nella mancata percezione dei compensi (recte: mancato guadagno) fin dal momento della doverosità della proroga dei contratti USCA, e dunque della somma lorda di € 32.640,00 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo e/o la maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche con l'ausilio del CTU, del quale all'uopo di chiede sin d'ora la nomina per lo svolgimento dei conteggi, laddove ritenuto opportuno e/o dirimente da Codesto Giudicante”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto:
- di aver presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di medici da assegnare alle Unità speciali di Continuità Assistenziale (USCA), istituite dall'art. 8 del D.L. 14/2020;
-di essersi collocato in posizione utile nelle suddette graduatorie e di essere stato, pertanto, destinatario del conferimento di incarichi, prestando servizio nel contesto dell'emergenza Cont pandemica presso l'USCA di dal 14.1.2021 al 4.7.2021, giusta deliberazione dell' CP_1
n. 66 del 15.1.2021 e per effetto di successive proroghe;
Cont
- che con deliberazione n. 981 del 2.7.2021 l' aveva rimodulato il numero di USCA, suddividendo contestualmente i medici in due elenchi redatti sulla base dell'anzianità di servizio dei medici presso le USCA del Distretto, di cui uno era riferito ai nominativi dei medici
2 da assegnare alle USCA in conseguenza alla rimodulazione in numero ridotto (Allegato A alla deliberazione 981 del 2.7.2021), e un altro era riferito i medici “in eccedenza”, destinati a supportare la campagna vaccinale (Allegato B alla medesima deliberazione);
- di essere stato inserito nell'elenco B suddetto e di aver svolto l'incarico di medico vaccinatore presso il distretto di dal 14.7.2021 al 1.9.2021, con incarico CP_1
successivamente prorogato fino al 18.4.2022;
- che, a seguito di ulteriore riduzione del numero di USCA, l' aveva CP_1
deliberato di prorogare gli incarichi straordinari di continuità assistenziale ai soli medici inseriti nel già citato Allegato A, prevedendo, quanto ai medici di cui all'Allegato B, l'inclusione in un elenco di disponibilità a ricoprire incarichi temporanei;
- di essere stato richiamato in servizio per il solo periodo dal 23.8.2022 al 30.9.2022, senza ricevere ulteriori proroghe degli incarichi in quanto non inserito nell'elenco A. Cont Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha lamentato l'illegittimità dell'operato dell' che, nel formare i due elenchi distinti con suddivisione dei medici in ragione dell'anzianità di servizio, aveva disatteso i criteri di formazione delle graduatorie previsti dalla normativa di rango primario (art. 4 bis co. 1 del D.L. 18/2020) introducendo un criterio ivi non previsto e assicurando la permanenza in servizio e la proroga degli incarichi presso le USCA a medici che, pur inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A, erano stati tuttavia collocati in posizione deteriore rispetto alla parte ricorrente nelle graduatorie formate secondo i criteri fissati dall'art. 4 bis co. 1 del D.L. 18/2020.
Contestando la mancata proroga del proprio incarico, cui avrebbe avuto diritto fino al
17.1.2023 se fosse stata rispettato il criterio della posizione in graduatoria e non fosse stato introdotto quello diverso dell'anzianità, parte ricorrente ha dedotto di avere subito un doppio pregiudizio, consistente per un verso nel mancato riconoscimento dell'anzianità curriculare che avrebbe maturato con le proroghe, utile anche al fine di accedere alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 4, comma 9 quinquiesdecies d.l. n. 198/2022 s.m.i. e, per altro verso, nel danno patrimoniale per il mancato guadagno delle retribuzioni che avrebbe percepito se l'incarico fosse stato prorogato, come dovuto, fino al 17.1.2023 e del quale ha chiesto il risarcimento.
Cont Con memoria depositata in data il 10.1.2025 si è costituita l' contestando la fondatezza del ricorso e deducendo:
- che, durante l'emergenza sanitaria, in applicazione dell'art. 8 d.l. n. 14/2020 e poi dell'art. 4 bis del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e in attuazione delle
3 Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 44 del 16.10.2020 e n. 51 del 24.10.2020, essa aveva proceduto alla istituzione di n. 44 Unità Speciali di Continuità
Assistenziali (USCA), come da deliberazioni n. 331 dell'8.4.2020, n. 398 del 24.4.2020, n. 1270 del 30.10.2020, n. 12318 del 06.11.2020, n. 1323 dell'11.11.2020, n. 66 del 15.1.2021;
- che, pertanto, erano stati conferiti diversi incarichi straordinari di continuità assistenziale a tempo determinato della durata di mesi tre, assegnati in base alla posizione in cui erano collocati i medici aspiranti nelle graduatorie elaborate in esito a specifici avvisi pubblici, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 8 d.l. n. 14/2020 e dell'art. 19 sexies della legge n. 176/2020;
- che, in ragione della proroga dello stato di emergenza, gli incarichi USCA conferiti erano stati prorogati nel tempo con specifiche delibere aziendali sino al 30.04.2021;
- che con deliberazione n. 981 del 02.7.2021, atteso che l'Assessorato alla Salute con nota prot. n. 24708 del 18.5.2021 aveva disposto che «il numero delle USCA destinato all'assistenza dei soggetti positivi a domicilio venga ricondotto a quello definito dal D.M. 14/2020 (n. 1 USCA ogni 50.000 abitanti = 22 USCA) ed il personale eccedente tale numero sia destinato, previo consenso degli interessati, a supportare la campagna vaccinale svolta nei centri vaccinali o a favore dei soggetti a domicilio impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali», l' CP_1
aveva rimodulato le USCA e suddiviso i medici in due elenchi (A e B), prorogando gli incarichi dei medici inseriti nel primo elenco fino al 31.7.2021 per la funzionalità delle 22 USCA da mantenere e prorogando l'incarico dei medici inseriti nel secondo elenco, in sovrannumero, solo fino al 5.7.2021;
- che la parte ricorrente era stata collocata nell'elenco sub B e assegnata alla campagna di vaccinazione di prossimità e che le era stato conferito l'incarico di medico vaccinatore con decorrenza dal 14.7.2021 sino all'1.9.2021, termine di efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 75 del 7.7.2021, con successiva riassegnazione alla USCA di provenienza e proroga prima fino al 31.12.2021 e poi, in forza di successive direttive regionali, fino al 18.4.2022, data in cui era disposta la cessazione degli incarichi dei soggetti inseriti nell'elenco B, mentre per i medici inseriti nell'elenco A era disposta la proroga fino al 30.6.2022.
Cont Tanto premesso in punto di fatto, l' ha dedotto la legittimità del proprio operato, evidenziando che in fase di reclutamento le graduatorie erano state correttamente utilizzate al fine di conferire gli incarichi a tempo determinato condizionati allo stato di emergenza secondo l'ordine in esse previsto, mentre le scelte successive alla rimodulazione delle USCA dovevano
4 essere imputate alla discrezionalità organizzativa dell' giustificate anche dalla CP_1
straordinarietà dello stato emergenziale. Ha poi contestato che possa riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla proroga di un incarico straordinario e connesso alla situazione emergenziale, oltre che alla corresponsione dei compensi che la parte ricorrente avrebbe potuto percepire in caso di proroga. Ha chiesto quindi rigettarsi il ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
L'udienza del 03/03/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e possa essere accolto per le ragioni di seguito esposte, già espresse da questo Ufficio con la sentenza n. 676/2025 del 12.2.2025, le cui motivazioni possono essere in questa sede richiamate per chiarezza espositiva e tenuto conto dell'analogia delle fattispecie.
3. È incontestato tra le parti che parte ricorrente sia stata inserita in posizione utile nelle graduatorie per il conferimento di incarichi presso le USCA, redatte secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, ottenendo la concreta assegnazione di incarichi a decorrere dall'11.1.2021 (cfr. doc. 8.1, 8.2., 9 di parte ricorrente).
Parimenti incontestato tra le parti è che, a seguito dell'intervenuta rimodulazione e riduzione delle USCA da 44 a 22, avvenuta con deliberazione Asp n. 981 del 2.7.2021, ai fini
Cont dell'individuazione dei medici da collocarvi, l' resistente ha predisposto due elenchi sulla base dell'anzianità di servizio, inserendo, nel primo elenco, denominato allegato A, i medici aventi maggiore anzianità di servizio presso ciascuna USCA distrettuale, e, nel secondo elenco, denominato allegato B, i medici in sovrannumero rispetto alle necessità delle 22 USCA mantenute, destinati a supportare la campagna vaccinale (v. doc. n. 10 di parte ricorrente).
Nell'ambito di tale suddivisione, parte ricorrente è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato
B (cfr. doc. 10.2. di parte ricorrente)
4. Ai fini della risoluzione della presente controversa occorre esaminare la questione relativa alla dedotta violazione da parte dell' dell'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. CP_1
18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, e della delibera dell'Assessorato regionale alla Salute n. 57422 del 31.12.2021.
Al riguardo assume rilievo assorbente il contenuto del primo comma dell'art. 4 bis d.l. n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che prevede che «Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di
5 continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari
o supplenti di continuità assistenziale;
i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;
in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell'ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora».
Il legislatore ha, quindi, individuato i criteri di composizione delle unità speciali per cui
è causa, prevedendo espressamente che potevano fare parte di dette unità i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. Il criterio stabilito dalla legge si appunta, quindi, sul solo profilo del titolo professionale e di studio posseduto dall'aspirante medico USCA, contemplando peraltro il citato primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 un ordine di preferenza a partire dai medici titolari o supplenti di continuità assistenziale per arrivare ai medici che frequentano il corso di specializzazione in medicina generale ed infine ai laureati in medicina e chirurgia abilitati ed iscritti all'ordine di appartenenza.
Tale soluzione è stata ripresa dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del
31.12.2021 che ha previsto che «ai fini del conferimento dell'incarico al personale medico indicato in premessa, l' di riferimento dovrà procedere secondo l'ordine di priorità di CP_1 cui all'art. 4 bis del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 e, cioè, nell'ordine, i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza» (v. doc. n. 24 di parte ricorrente).
Cont La delibera assessoriale è chiara, quindi, nell'esplicitare l'ordine di priorità cui le dovevano attenersi nel conferimento degli incarichi al personale medico da assegnare presso le
USCA, che è quello dettato dall'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020.
6 5. L , adottando la deliberazione n. 981 del 02.7.2021 (v. doc. n. 10, di CP_1
parte ricorrente) e rimodulando le USCA, prevedendo contestualmente una riorganizzazione dei medici ad esse assegnati mediante la divisione in due elenchi, uno denominato allegato A, dei medici aventi maggiore anzianità di servizio presso ciascuna USCA distrettuale e, un secondo elenco, denominato allegato B, dei medici in sovrannumero rispetto alle esigenze di organico delle menzionate 22 USCA, ha all'evidenza violato quanto stabilito nella delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021 e a monte dall'art. 4 bis, comma 1, d.l. n.
18/2020.
Appare chiaro, infatti, che il criterio dell'anzianità di servizio presso le USCA di ciascun
Distretto sanitario non era contemplato né dal primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, né a valle dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021. Cont 5.1. In senso contrario, non giova la tesi dell' secondo cui la gestione del personale medico a seguito della rimodulazione delle USCA sarebbe profilo distinto rispetto a quello del
Cont reclutamento, lasciato alla discrezionalità dell' Invero la normativa nazionale e regionale Cont sopra richiamata non assegna all' alcun potere discrezionale nell'individuazione del personale medico da assegnare alle USCA, né compie alcuna distinzione tra l'atto del conferimento del primo incarico e l'atto del conferimento degli incarichi successivi al primo, rientrando indifferentemente tutti i suddetti incarichi nell'ambito della gestione dell'emergenza pandemica e trovando essi in tale emergenza la loro ratio; ciò implica che l'assegnazione e/o la proroga degli incarichi, successivi a quelli in scadenza o scaduti, doveva comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente e, quindi, nel rispetto della graduatoria formata sulla scorta dei criteri indicati dalla predetta normativa.
5.2. Del pari, infondata è la tesi di parte resistente secondo cui il rispetto della graduatoria in fase di rimodulazione del numero delle USCA non sarebbe stato possibile poiché sarebbe servito «un nuovo interpello dei medici in graduatoria, l'acquisizione delle preferenze di sede Cont e i conseguenti conferimenti di incarico», gravando comunque in capo all' anche a seguito delle rimodulazione delle USCA, l'obbligo di individuare il personale medico cui conferire gli incarichi presso le USCA secondo i criteri dettati dal primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, né a valle dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021. Cont
6. La violazione, da parte dell' dell'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020 e della delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021 si è riverberata sulla situazione soggettiva della parte ricorrente la quale, pur collocatasi alla posizione n. 29 della graduatoria formata Cont dall' in relazione all'avviso del 4.12.2020 (v. doc. n. 8.1., fasc. ricorrente), è stata tuttavia
7 Cont dall' inserita nell'elenco denominato allegato B di cui alla deliberazione n. 981 del
02.7.2021, così svolgendo la propria attività continuativamente dal 14.1.2021 al 18.4.2022, Cont senza tuttavia essere stata in seguito destinataria delle proroghe degli incarichi disposte dall'
a partire dal 19.4.2022 in favore dei soli medici inseriti nell'elenco denominato allegato A, Cont circostanza quest'ultima che peraltro non è stata contestata dall' resistente. Cont L nella concreta assegnazione e proroga degli incarichi presso le USCA, facendo applicazione del criterio dell'anzianità di servizio, ha preferito soggetti che, pur collocatisi in graduatoria in posizione deteriore rispetto a quella dell'istante, sono stati tuttavia inseriti nel menzionato elenco di cui all'allegato A.
A riguardo, si osserva che nell'elenco denominato Allegato A risultano soggetti, quali ad esempio o collocatisi nella graduatoria del 4.12.2020 in Parte_3 Parte_4
posizione deteriore – e, in particolare, rispettivamente alla posizione n. 53 e n. 71 – rispetto a quella occupata dalla parte ricorrente posizionatasi alla posizione n. 34 (v. doc. 10.1. e n.
8.1. di parte ricorrente) e assegnatari di incarichi presso le USCA fino al mese di settembre 2022, presso la sede n. 2 di Paternò. Inserita nell'elenco A e assegnataria di incarichi presso l' CP_2
fino all'ottobre 2022 risulta essere anche inserita nelle
[...] Parte_5 graduatorie di cui all'avviso del 4.12.2020 in posizione n. 206. Stesse considerazioni possono essere estese con riguardo alla posizione di (posizione n. 148 e Parte_6
assegnata fino a gennaio 2023 presso la sede di Acireale) e per (in posizione Parte_7
n. 363 e assegnato fino a gennaio 2023 presso la sede di Palagonia (v. prospetti dei medici in servizio allegati al ricorso).
7. Sussisteva, quindi, il diritto di parte ricorrente ad ottenere la proroga del proprio incarico presso le USCA, dal 19.4.2022 al 17.1.2023, mese sino al quale risulta dalla documentazione in atti che hanno prestato servizio presso le USCA i soggetti sopra menzionati, collocatisi nella graduatoria del 4.12.2020 in posizione deteriore rispetto a quella di parte ricorrente.
Cont 8. Accertato l'illegittimo operato dell' occorre valutare la fondatezza della conseguente domanda diretta ad ottenere “il riconoscimento dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari” e il risarcimento del danno patrimoniale patito per la mancata percezione dei compensi che parte ricorrente avrebbe percepito per effetto delle proroghe degli incarichi.
8.1. Al riguardo reputa il Tribunale di fare applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione in materia di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A, essendo tale principio applicabile al caso di specie in ragione dell'identità
8 della ratio, volta ad individuare le conseguenze della mancata realizzazione degli effetti che l'amministrazione aveva l'obbligo di realizzare (nel caso di specie, proroga dell'incarico presso le USCA), il che comporta l'insorgenza del diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
A riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nell'ammettere sia la retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro, con riconoscimento della anzianità di servizio che il lavoratore avrebbe dovuto acquisire che non ha tuttavia acquisito per effetto della mancata costituzione (o proroga) del rapporto di lavoro, sia il risarcimento del danno commisurato al mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (cfr. Cass. n. 25619/2024; Cass.
n. 16665/2020; Cass. n. 22294/2023; Cass. n. 14772/2017).
Cont 8.2. In applicazione dei suesposti principi, l' deve essere condannata al riconoscimento virtuale in capo alla parte ricorrente dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari ossia quelli dal 19.4.2022 sino al 17.1.2023.
8.2. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale con riguardo al predetto periodo, la relativa quantificazione deve essere determinata tenuto conto del compenso lordo previsto per ora, pari ad € 40,00, e all'impegno orario settimanale minimo di 12 ore settimanali richiamato Cont nella Deliberazione n. 331 del 2020, dipendendo la possibilità dell'aumento dell'impegno orario settimanale sino a 24 ore da esigenze contingenti e variabili rimesse alla valutazione discrezionale della P.A., che non possono pertanto assumere rilievo in questa sede ai fini della determinazione della pretesa risarcitoria. Va precisato tuttavia che a decorrere dal 1.10.2022 la
Cont retribuzione oraria prevista per il conferimento degli incarichi è stata ridotta dalle delibere nella misura di € 23,39 (cfr. delibera n. 1507/2020 e successive, doc. 17 di parte ricorrente), sicché a tale importo deve essere rapportato il mancato guadagno patito dal ricorrente a decorrere dall'ottobre 2022, dovendo peraltro escludersi dal computo del risarcimento il periodo in cui la parte è stata richiamata in servizio (dal 23.8.2022 al 30.9.2022, doc. 18 di parte ricorrente).
Facendo applicazione dei suddetti criteri, tenuto conto di un impegno orario settimanale di 12 ore, per il primo periodo di 18 settimane (dal 19.4.2022 al 22.8.2022), il risarcimento del danno spettante a parte ricorrente ammonta ad € 8.640,00 [=(12x40x18)]; per il secondo periodo
9 di 16 settimane (dal 1.10.2022 al 17.1.2023) il risarcimento del danno ammonta ad € 4.490,88
[=(12x23,39x16)].
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 2.7.2020, n. 13624). Cont 9. L resistente deve quindi essere condannata ad adottare i provvedimenti funzionali al riconoscimento a parte ricorrente, ai fini curriculari, dei mesi di servizio dal 19.4.2022 al
17.1.2023 e al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 13.130,88, oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
10. Le spese di lite possono seguono la soccombenza e devono essere posti a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7253/2024 R.G. così statuisce:
Cont condanna l' ad adottare i provvedimenti funzionali al riconoscimento a parte ricorrente, ai fini curriculari, dei mesi di servizio dal 19.4.2022 al 17.1.2023 e al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente nella misura di € 13.130,88, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94;
Cont condanna l' alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, avv. Antonella
Cardillo e avv. Davide Alfredo Luigi Negretti
Catania, 04/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 03/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7253/2024, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Cardillo Antonella e Negretti Davide Alfredo Luigi;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Morina Filippa Maria Luisa;
-resistente-
Oggetto: proroga incarico straordinario di continuità assistenziale, risarcimento danni
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/07/2024 premettendo di aver svolto Parte_2
l'attività di medito nel contesto dell'emergenza pandemica da Covid-19 presso le Unità di
Continuità Assistenziale (USCA) e di non aver ottenuto la proroga dell'incarico nonostante la posizione utile nelle relative graduatorie, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti domande:
1 Disapplicare: - la deliberazione n. 981 del 2.7.2021, con la quale i medici sono stati suddivisi in due elenchi A e B sulla base dell'errato criterio dell'anzianità distrettuale, nonché, ad ogni buon fine e ove occorra, della ivi richiamata nota soprassessoria prot. 209089 del
7.6.2021; - la deliberazione n. 627 del 13.4.2022, adottata dall' , con la quale CP_1
l'Ente ha disposto la proroga degli incarichi dei medici collocati nell'Elenco A della delibera
n. 981 del 2.7.2021 pretermettendo il ricorrente;
- le successive deliberazioni nn. 1224 del
15.7.2022, 1294 del 3.8.2022, 1507 del 30.9.2022, 1616 del 14.10.2022, 1935 del 13.12.2022,
Cont con la quale l' ha continuato a prorogare gli incarichi sino al gennaio 2023 pretermettendo sempre il ricorrente;
- ogni altra deliberazione dal medesimo contenuto anche sconosciuta e/o non ostesa in sede d'accesso; Cont nel merito: - accertare e dichiarare la violazione da parte dell' dell'ordine della graduatoria di cui all'avviso del 17.8.2020 nell'individuazione dei medici cui conferire la proroga dell'incarico dal 18.4.2022 al 22.8.2022 e dal 1.10.2022 al 17.1.2023 e conseguentemente: - accertare e dichiarare il diritto ora per allora del ricorrente alla proroga del proprio incarico dal 19.4.2022 al 22.8.2022 e dal 1.10.2022 al 17.1.2023 con il consequenziale riconoscimento dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari;
- condannare l'amministrazione resistente a risarcire il danno subito dal ricorrente consistente nella mancata percezione dei compensi (recte: mancato guadagno) fin dal momento della doverosità della proroga dei contratti USCA, e dunque della somma lorda di € 32.640,00 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo e/o la maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche con l'ausilio del CTU, del quale all'uopo di chiede sin d'ora la nomina per lo svolgimento dei conteggi, laddove ritenuto opportuno e/o dirimente da Codesto Giudicante”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto:
- di aver presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di medici da assegnare alle Unità speciali di Continuità Assistenziale (USCA), istituite dall'art. 8 del D.L. 14/2020;
-di essersi collocato in posizione utile nelle suddette graduatorie e di essere stato, pertanto, destinatario del conferimento di incarichi, prestando servizio nel contesto dell'emergenza Cont pandemica presso l'USCA di dal 14.1.2021 al 4.7.2021, giusta deliberazione dell' CP_1
n. 66 del 15.1.2021 e per effetto di successive proroghe;
Cont
- che con deliberazione n. 981 del 2.7.2021 l' aveva rimodulato il numero di USCA, suddividendo contestualmente i medici in due elenchi redatti sulla base dell'anzianità di servizio dei medici presso le USCA del Distretto, di cui uno era riferito ai nominativi dei medici
2 da assegnare alle USCA in conseguenza alla rimodulazione in numero ridotto (Allegato A alla deliberazione 981 del 2.7.2021), e un altro era riferito i medici “in eccedenza”, destinati a supportare la campagna vaccinale (Allegato B alla medesima deliberazione);
- di essere stato inserito nell'elenco B suddetto e di aver svolto l'incarico di medico vaccinatore presso il distretto di dal 14.7.2021 al 1.9.2021, con incarico CP_1
successivamente prorogato fino al 18.4.2022;
- che, a seguito di ulteriore riduzione del numero di USCA, l' aveva CP_1
deliberato di prorogare gli incarichi straordinari di continuità assistenziale ai soli medici inseriti nel già citato Allegato A, prevedendo, quanto ai medici di cui all'Allegato B, l'inclusione in un elenco di disponibilità a ricoprire incarichi temporanei;
- di essere stato richiamato in servizio per il solo periodo dal 23.8.2022 al 30.9.2022, senza ricevere ulteriori proroghe degli incarichi in quanto non inserito nell'elenco A. Cont Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha lamentato l'illegittimità dell'operato dell' che, nel formare i due elenchi distinti con suddivisione dei medici in ragione dell'anzianità di servizio, aveva disatteso i criteri di formazione delle graduatorie previsti dalla normativa di rango primario (art. 4 bis co. 1 del D.L. 18/2020) introducendo un criterio ivi non previsto e assicurando la permanenza in servizio e la proroga degli incarichi presso le USCA a medici che, pur inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A, erano stati tuttavia collocati in posizione deteriore rispetto alla parte ricorrente nelle graduatorie formate secondo i criteri fissati dall'art. 4 bis co. 1 del D.L. 18/2020.
Contestando la mancata proroga del proprio incarico, cui avrebbe avuto diritto fino al
17.1.2023 se fosse stata rispettato il criterio della posizione in graduatoria e non fosse stato introdotto quello diverso dell'anzianità, parte ricorrente ha dedotto di avere subito un doppio pregiudizio, consistente per un verso nel mancato riconoscimento dell'anzianità curriculare che avrebbe maturato con le proroghe, utile anche al fine di accedere alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 4, comma 9 quinquiesdecies d.l. n. 198/2022 s.m.i. e, per altro verso, nel danno patrimoniale per il mancato guadagno delle retribuzioni che avrebbe percepito se l'incarico fosse stato prorogato, come dovuto, fino al 17.1.2023 e del quale ha chiesto il risarcimento.
Cont Con memoria depositata in data il 10.1.2025 si è costituita l' contestando la fondatezza del ricorso e deducendo:
- che, durante l'emergenza sanitaria, in applicazione dell'art. 8 d.l. n. 14/2020 e poi dell'art. 4 bis del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e in attuazione delle
3 Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 44 del 16.10.2020 e n. 51 del 24.10.2020, essa aveva proceduto alla istituzione di n. 44 Unità Speciali di Continuità
Assistenziali (USCA), come da deliberazioni n. 331 dell'8.4.2020, n. 398 del 24.4.2020, n. 1270 del 30.10.2020, n. 12318 del 06.11.2020, n. 1323 dell'11.11.2020, n. 66 del 15.1.2021;
- che, pertanto, erano stati conferiti diversi incarichi straordinari di continuità assistenziale a tempo determinato della durata di mesi tre, assegnati in base alla posizione in cui erano collocati i medici aspiranti nelle graduatorie elaborate in esito a specifici avvisi pubblici, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 8 d.l. n. 14/2020 e dell'art. 19 sexies della legge n. 176/2020;
- che, in ragione della proroga dello stato di emergenza, gli incarichi USCA conferiti erano stati prorogati nel tempo con specifiche delibere aziendali sino al 30.04.2021;
- che con deliberazione n. 981 del 02.7.2021, atteso che l'Assessorato alla Salute con nota prot. n. 24708 del 18.5.2021 aveva disposto che «il numero delle USCA destinato all'assistenza dei soggetti positivi a domicilio venga ricondotto a quello definito dal D.M. 14/2020 (n. 1 USCA ogni 50.000 abitanti = 22 USCA) ed il personale eccedente tale numero sia destinato, previo consenso degli interessati, a supportare la campagna vaccinale svolta nei centri vaccinali o a favore dei soggetti a domicilio impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali», l' CP_1
aveva rimodulato le USCA e suddiviso i medici in due elenchi (A e B), prorogando gli incarichi dei medici inseriti nel primo elenco fino al 31.7.2021 per la funzionalità delle 22 USCA da mantenere e prorogando l'incarico dei medici inseriti nel secondo elenco, in sovrannumero, solo fino al 5.7.2021;
- che la parte ricorrente era stata collocata nell'elenco sub B e assegnata alla campagna di vaccinazione di prossimità e che le era stato conferito l'incarico di medico vaccinatore con decorrenza dal 14.7.2021 sino all'1.9.2021, termine di efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 75 del 7.7.2021, con successiva riassegnazione alla USCA di provenienza e proroga prima fino al 31.12.2021 e poi, in forza di successive direttive regionali, fino al 18.4.2022, data in cui era disposta la cessazione degli incarichi dei soggetti inseriti nell'elenco B, mentre per i medici inseriti nell'elenco A era disposta la proroga fino al 30.6.2022.
Cont Tanto premesso in punto di fatto, l' ha dedotto la legittimità del proprio operato, evidenziando che in fase di reclutamento le graduatorie erano state correttamente utilizzate al fine di conferire gli incarichi a tempo determinato condizionati allo stato di emergenza secondo l'ordine in esse previsto, mentre le scelte successive alla rimodulazione delle USCA dovevano
4 essere imputate alla discrezionalità organizzativa dell' giustificate anche dalla CP_1
straordinarietà dello stato emergenziale. Ha poi contestato che possa riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla proroga di un incarico straordinario e connesso alla situazione emergenziale, oltre che alla corresponsione dei compensi che la parte ricorrente avrebbe potuto percepire in caso di proroga. Ha chiesto quindi rigettarsi il ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
L'udienza del 03/03/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e possa essere accolto per le ragioni di seguito esposte, già espresse da questo Ufficio con la sentenza n. 676/2025 del 12.2.2025, le cui motivazioni possono essere in questa sede richiamate per chiarezza espositiva e tenuto conto dell'analogia delle fattispecie.
3. È incontestato tra le parti che parte ricorrente sia stata inserita in posizione utile nelle graduatorie per il conferimento di incarichi presso le USCA, redatte secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, ottenendo la concreta assegnazione di incarichi a decorrere dall'11.1.2021 (cfr. doc. 8.1, 8.2., 9 di parte ricorrente).
Parimenti incontestato tra le parti è che, a seguito dell'intervenuta rimodulazione e riduzione delle USCA da 44 a 22, avvenuta con deliberazione Asp n. 981 del 2.7.2021, ai fini
Cont dell'individuazione dei medici da collocarvi, l' resistente ha predisposto due elenchi sulla base dell'anzianità di servizio, inserendo, nel primo elenco, denominato allegato A, i medici aventi maggiore anzianità di servizio presso ciascuna USCA distrettuale, e, nel secondo elenco, denominato allegato B, i medici in sovrannumero rispetto alle necessità delle 22 USCA mantenute, destinati a supportare la campagna vaccinale (v. doc. n. 10 di parte ricorrente).
Nell'ambito di tale suddivisione, parte ricorrente è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato
B (cfr. doc. 10.2. di parte ricorrente)
4. Ai fini della risoluzione della presente controversa occorre esaminare la questione relativa alla dedotta violazione da parte dell' dell'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. CP_1
18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, e della delibera dell'Assessorato regionale alla Salute n. 57422 del 31.12.2021.
Al riguardo assume rilievo assorbente il contenuto del primo comma dell'art. 4 bis d.l. n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che prevede che «Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di
5 continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari
o supplenti di continuità assistenziale;
i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;
in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell'ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora».
Il legislatore ha, quindi, individuato i criteri di composizione delle unità speciali per cui
è causa, prevedendo espressamente che potevano fare parte di dette unità i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. Il criterio stabilito dalla legge si appunta, quindi, sul solo profilo del titolo professionale e di studio posseduto dall'aspirante medico USCA, contemplando peraltro il citato primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 un ordine di preferenza a partire dai medici titolari o supplenti di continuità assistenziale per arrivare ai medici che frequentano il corso di specializzazione in medicina generale ed infine ai laureati in medicina e chirurgia abilitati ed iscritti all'ordine di appartenenza.
Tale soluzione è stata ripresa dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del
31.12.2021 che ha previsto che «ai fini del conferimento dell'incarico al personale medico indicato in premessa, l' di riferimento dovrà procedere secondo l'ordine di priorità di CP_1 cui all'art. 4 bis del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 e, cioè, nell'ordine, i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza» (v. doc. n. 24 di parte ricorrente).
Cont La delibera assessoriale è chiara, quindi, nell'esplicitare l'ordine di priorità cui le dovevano attenersi nel conferimento degli incarichi al personale medico da assegnare presso le
USCA, che è quello dettato dall'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020.
6 5. L , adottando la deliberazione n. 981 del 02.7.2021 (v. doc. n. 10, di CP_1
parte ricorrente) e rimodulando le USCA, prevedendo contestualmente una riorganizzazione dei medici ad esse assegnati mediante la divisione in due elenchi, uno denominato allegato A, dei medici aventi maggiore anzianità di servizio presso ciascuna USCA distrettuale e, un secondo elenco, denominato allegato B, dei medici in sovrannumero rispetto alle esigenze di organico delle menzionate 22 USCA, ha all'evidenza violato quanto stabilito nella delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021 e a monte dall'art. 4 bis, comma 1, d.l. n.
18/2020.
Appare chiaro, infatti, che il criterio dell'anzianità di servizio presso le USCA di ciascun
Distretto sanitario non era contemplato né dal primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, né a valle dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021. Cont 5.1. In senso contrario, non giova la tesi dell' secondo cui la gestione del personale medico a seguito della rimodulazione delle USCA sarebbe profilo distinto rispetto a quello del
Cont reclutamento, lasciato alla discrezionalità dell' Invero la normativa nazionale e regionale Cont sopra richiamata non assegna all' alcun potere discrezionale nell'individuazione del personale medico da assegnare alle USCA, né compie alcuna distinzione tra l'atto del conferimento del primo incarico e l'atto del conferimento degli incarichi successivi al primo, rientrando indifferentemente tutti i suddetti incarichi nell'ambito della gestione dell'emergenza pandemica e trovando essi in tale emergenza la loro ratio; ciò implica che l'assegnazione e/o la proroga degli incarichi, successivi a quelli in scadenza o scaduti, doveva comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente e, quindi, nel rispetto della graduatoria formata sulla scorta dei criteri indicati dalla predetta normativa.
5.2. Del pari, infondata è la tesi di parte resistente secondo cui il rispetto della graduatoria in fase di rimodulazione del numero delle USCA non sarebbe stato possibile poiché sarebbe servito «un nuovo interpello dei medici in graduatoria, l'acquisizione delle preferenze di sede Cont e i conseguenti conferimenti di incarico», gravando comunque in capo all' anche a seguito delle rimodulazione delle USCA, l'obbligo di individuare il personale medico cui conferire gli incarichi presso le USCA secondo i criteri dettati dal primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, né a valle dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021. Cont
6. La violazione, da parte dell' dell'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020 e della delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021 si è riverberata sulla situazione soggettiva della parte ricorrente la quale, pur collocatasi alla posizione n. 29 della graduatoria formata Cont dall' in relazione all'avviso del 4.12.2020 (v. doc. n. 8.1., fasc. ricorrente), è stata tuttavia
7 Cont dall' inserita nell'elenco denominato allegato B di cui alla deliberazione n. 981 del
02.7.2021, così svolgendo la propria attività continuativamente dal 14.1.2021 al 18.4.2022, Cont senza tuttavia essere stata in seguito destinataria delle proroghe degli incarichi disposte dall'
a partire dal 19.4.2022 in favore dei soli medici inseriti nell'elenco denominato allegato A, Cont circostanza quest'ultima che peraltro non è stata contestata dall' resistente. Cont L nella concreta assegnazione e proroga degli incarichi presso le USCA, facendo applicazione del criterio dell'anzianità di servizio, ha preferito soggetti che, pur collocatisi in graduatoria in posizione deteriore rispetto a quella dell'istante, sono stati tuttavia inseriti nel menzionato elenco di cui all'allegato A.
A riguardo, si osserva che nell'elenco denominato Allegato A risultano soggetti, quali ad esempio o collocatisi nella graduatoria del 4.12.2020 in Parte_3 Parte_4
posizione deteriore – e, in particolare, rispettivamente alla posizione n. 53 e n. 71 – rispetto a quella occupata dalla parte ricorrente posizionatasi alla posizione n. 34 (v. doc. 10.1. e n.
8.1. di parte ricorrente) e assegnatari di incarichi presso le USCA fino al mese di settembre 2022, presso la sede n. 2 di Paternò. Inserita nell'elenco A e assegnataria di incarichi presso l' CP_2
fino all'ottobre 2022 risulta essere anche inserita nelle
[...] Parte_5 graduatorie di cui all'avviso del 4.12.2020 in posizione n. 206. Stesse considerazioni possono essere estese con riguardo alla posizione di (posizione n. 148 e Parte_6
assegnata fino a gennaio 2023 presso la sede di Acireale) e per (in posizione Parte_7
n. 363 e assegnato fino a gennaio 2023 presso la sede di Palagonia (v. prospetti dei medici in servizio allegati al ricorso).
7. Sussisteva, quindi, il diritto di parte ricorrente ad ottenere la proroga del proprio incarico presso le USCA, dal 19.4.2022 al 17.1.2023, mese sino al quale risulta dalla documentazione in atti che hanno prestato servizio presso le USCA i soggetti sopra menzionati, collocatisi nella graduatoria del 4.12.2020 in posizione deteriore rispetto a quella di parte ricorrente.
Cont 8. Accertato l'illegittimo operato dell' occorre valutare la fondatezza della conseguente domanda diretta ad ottenere “il riconoscimento dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari” e il risarcimento del danno patrimoniale patito per la mancata percezione dei compensi che parte ricorrente avrebbe percepito per effetto delle proroghe degli incarichi.
8.1. Al riguardo reputa il Tribunale di fare applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione in materia di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A, essendo tale principio applicabile al caso di specie in ragione dell'identità
8 della ratio, volta ad individuare le conseguenze della mancata realizzazione degli effetti che l'amministrazione aveva l'obbligo di realizzare (nel caso di specie, proroga dell'incarico presso le USCA), il che comporta l'insorgenza del diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
A riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nell'ammettere sia la retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro, con riconoscimento della anzianità di servizio che il lavoratore avrebbe dovuto acquisire che non ha tuttavia acquisito per effetto della mancata costituzione (o proroga) del rapporto di lavoro, sia il risarcimento del danno commisurato al mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (cfr. Cass. n. 25619/2024; Cass.
n. 16665/2020; Cass. n. 22294/2023; Cass. n. 14772/2017).
Cont 8.2. In applicazione dei suesposti principi, l' deve essere condannata al riconoscimento virtuale in capo alla parte ricorrente dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari ossia quelli dal 19.4.2022 sino al 17.1.2023.
8.2. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale con riguardo al predetto periodo, la relativa quantificazione deve essere determinata tenuto conto del compenso lordo previsto per ora, pari ad € 40,00, e all'impegno orario settimanale minimo di 12 ore settimanali richiamato Cont nella Deliberazione n. 331 del 2020, dipendendo la possibilità dell'aumento dell'impegno orario settimanale sino a 24 ore da esigenze contingenti e variabili rimesse alla valutazione discrezionale della P.A., che non possono pertanto assumere rilievo in questa sede ai fini della determinazione della pretesa risarcitoria. Va precisato tuttavia che a decorrere dal 1.10.2022 la
Cont retribuzione oraria prevista per il conferimento degli incarichi è stata ridotta dalle delibere nella misura di € 23,39 (cfr. delibera n. 1507/2020 e successive, doc. 17 di parte ricorrente), sicché a tale importo deve essere rapportato il mancato guadagno patito dal ricorrente a decorrere dall'ottobre 2022, dovendo peraltro escludersi dal computo del risarcimento il periodo in cui la parte è stata richiamata in servizio (dal 23.8.2022 al 30.9.2022, doc. 18 di parte ricorrente).
Facendo applicazione dei suddetti criteri, tenuto conto di un impegno orario settimanale di 12 ore, per il primo periodo di 18 settimane (dal 19.4.2022 al 22.8.2022), il risarcimento del danno spettante a parte ricorrente ammonta ad € 8.640,00 [=(12x40x18)]; per il secondo periodo
9 di 16 settimane (dal 1.10.2022 al 17.1.2023) il risarcimento del danno ammonta ad € 4.490,88
[=(12x23,39x16)].
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 2.7.2020, n. 13624). Cont 9. L resistente deve quindi essere condannata ad adottare i provvedimenti funzionali al riconoscimento a parte ricorrente, ai fini curriculari, dei mesi di servizio dal 19.4.2022 al
17.1.2023 e al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 13.130,88, oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
10. Le spese di lite possono seguono la soccombenza e devono essere posti a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7253/2024 R.G. così statuisce:
Cont condanna l' ad adottare i provvedimenti funzionali al riconoscimento a parte ricorrente, ai fini curriculari, dei mesi di servizio dal 19.4.2022 al 17.1.2023 e al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente nella misura di € 13.130,88, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94;
Cont condanna l' alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, avv. Antonella
Cardillo e avv. Davide Alfredo Luigi Negretti
Catania, 04/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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