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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9994/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Volontaria Giurisdizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio composto dai seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9994/2024 R.G.V.G., avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il giorno 11.4.1964, e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nata in [...] il [...], entrambi elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Lucia Peroni, che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI per l'adozione di:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.5.2024 e chiedevano di adottare Parte_1 Parte_2
ai sensi degli artt. 291 ss c.c. Controparte_1
All'udienza del 22.1.2025 comparivano l'adottante e l'adottanda, e a quella del Parte_1
19.2.2025 compariva l'adottante , i quali prestavano il loro consenso ai sensi Parte_2 dell'art. 296 c.c., mentre la madre biologica dell'adottanda, , non compariva nonostante CP_2 la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei suoi confronti.
I ricorrenti, quindi, insistevano nell'accoglimento della domanda e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
È stato, infatti, innanzi tutto, manifestato personalmente il consenso degli adottanti e dell'adottanda, come risulta dai verbali delle udienze del 22.1.2025 e del 19.2.2025.
Gli adottanti, sposati fra loro come da certificato allegato quale documento n. 3 al ricorso, legittimati all'adozione ai sensi dell'art. 294, comma 2, c.c., non hanno avuto figli, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata quale documento n. 5 al ricorso.
non è sposata, come da lei dichiarato all'udienza del 22.1.2025. Controparte_1
Il padre biologico dell'adottanda non l'ha riconosciuta, come risulta dal certificato di nascita di costei allegato quale documento n. 1 al ricorso, mentre la madre biologica, , non è comparsa CP_2 all'udienza del 19.2.2025 per dare il proprio assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c., nonostante abbia ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza (cfr. documentazione depositata nel fascicolo telematico dalla parte ricorrente in data 10.2.2025). Ella, tuttavia, come chiarito dagli adottanti e dall'adottanda in udienza, è sostanzialmente irreperibile, essendo sempre stata assente nella vita di , tanto che costei, dal mese di agosto 2007, è stata accolta Controparte_1 presso gli attuali adottanti nell'ambito di un affidamento extrafamiliare disposto dal Tribunale per i
Minorenni di Milano (cfr. documenti allegati ai numeri 7 e 8).
Può, quindi, ritenersi sussistente la circostanza di cui all'art. 297, comma 2, seconda parte, c.c., consistente nell'impossibilità di ottenere l'assenso per irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo, che non impedisce al Tribunale di pronunciare l'adozione. In ogni caso, considerato anche l'atteggiamento di disinteresse dimostrato da rispetto alla conservazione del rapporto CP_2
genitoriale nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni nel quale è stato disposto e poi confermato l'affidamento eterofamiliare della minore presso gli odierni adottanti, può ritenersi che, ove personalmente interpellata, ella non si sarebbe opposta alla presente adozione.
Gli adottanti, e , sono nati, rispettivamente, nel 1964 e nel 1966, Parte_1 Parte_2 mentre l'adottanda è nata nel 2005 (come da rispettivi certificati di nascita allegati quali documenti n. 1 e n. 2 al ricorso), e, pertanto, risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottanti e adottanda.
Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi dell'adottanda, in primo luogo da un punto di vista affettivo, considerato che quest'ultima vive con loro dal mese di agosto 2007, quando ne è stato disposto l'affidamento eterofamiliare presso la loro famiglia: i due coniugi e
[...]
quindi, hanno già instaurato un rapporto sostanziale genitori- figlia al quale vogliono dare CP_1
veste giuridica.
Da un punto di vista morale, dalle informative di pubblica sicurezza depositate nel fascicolo telematico in data 20.7.2024 e da quanto riferito e documentato dai ricorrenti, è emerso che
[...]
e non hanno precedenti penali né di polizia, che il primo è medico mentre Pt_1 Parte_2
la seconda è casalinga, e che, quindi, costoro hanno condizioni sociali ed economiche buone e che l'eventuale adozione sarebbe di convenienza per l'adottanda.
È, infine, stata aperta la visibilità sul presente fascicolo al P.M., il quale non si è opposto all'adozione.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottanti e adottata che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che
“l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (cfr. Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Con l'adozione l'adottata, ai sensi dell'art. 299 comma 1 c.c., assume il cognome di uno degli adottanti, ”, e lo antepone al proprio, ”, come da lei richiesto all'udienza del Pt_1 CP_2
22.1.2025.
Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del presente giudizio alla luce della natura non contenziosa del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale,
Fa luogo all'adozione di (c.f. ), nata a Controparte_1 C.F._3
Milano il 15.9.2005, da parte di (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
giorno 11.4.1964, e di (c.f. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
2.12.1966; Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante ” anteponendolo al proprio Pt_1
”, così che ella assuma il cognome ”; CP_2 Persona_1
Nulla sulle spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desenzano del Garda (BS) e a quello del
Comune di Milano per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Volontaria Giurisdizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio composto dai seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9994/2024 R.G.V.G., avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il giorno 11.4.1964, e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nata in [...] il [...], entrambi elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Lucia Peroni, che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI per l'adozione di:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.5.2024 e chiedevano di adottare Parte_1 Parte_2
ai sensi degli artt. 291 ss c.c. Controparte_1
All'udienza del 22.1.2025 comparivano l'adottante e l'adottanda, e a quella del Parte_1
19.2.2025 compariva l'adottante , i quali prestavano il loro consenso ai sensi Parte_2 dell'art. 296 c.c., mentre la madre biologica dell'adottanda, , non compariva nonostante CP_2 la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei suoi confronti.
I ricorrenti, quindi, insistevano nell'accoglimento della domanda e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
È stato, infatti, innanzi tutto, manifestato personalmente il consenso degli adottanti e dell'adottanda, come risulta dai verbali delle udienze del 22.1.2025 e del 19.2.2025.
Gli adottanti, sposati fra loro come da certificato allegato quale documento n. 3 al ricorso, legittimati all'adozione ai sensi dell'art. 294, comma 2, c.c., non hanno avuto figli, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata quale documento n. 5 al ricorso.
non è sposata, come da lei dichiarato all'udienza del 22.1.2025. Controparte_1
Il padre biologico dell'adottanda non l'ha riconosciuta, come risulta dal certificato di nascita di costei allegato quale documento n. 1 al ricorso, mentre la madre biologica, , non è comparsa CP_2 all'udienza del 19.2.2025 per dare il proprio assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c., nonostante abbia ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza (cfr. documentazione depositata nel fascicolo telematico dalla parte ricorrente in data 10.2.2025). Ella, tuttavia, come chiarito dagli adottanti e dall'adottanda in udienza, è sostanzialmente irreperibile, essendo sempre stata assente nella vita di , tanto che costei, dal mese di agosto 2007, è stata accolta Controparte_1 presso gli attuali adottanti nell'ambito di un affidamento extrafamiliare disposto dal Tribunale per i
Minorenni di Milano (cfr. documenti allegati ai numeri 7 e 8).
Può, quindi, ritenersi sussistente la circostanza di cui all'art. 297, comma 2, seconda parte, c.c., consistente nell'impossibilità di ottenere l'assenso per irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo, che non impedisce al Tribunale di pronunciare l'adozione. In ogni caso, considerato anche l'atteggiamento di disinteresse dimostrato da rispetto alla conservazione del rapporto CP_2
genitoriale nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni nel quale è stato disposto e poi confermato l'affidamento eterofamiliare della minore presso gli odierni adottanti, può ritenersi che, ove personalmente interpellata, ella non si sarebbe opposta alla presente adozione.
Gli adottanti, e , sono nati, rispettivamente, nel 1964 e nel 1966, Parte_1 Parte_2 mentre l'adottanda è nata nel 2005 (come da rispettivi certificati di nascita allegati quali documenti n. 1 e n. 2 al ricorso), e, pertanto, risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottanti e adottanda.
Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi dell'adottanda, in primo luogo da un punto di vista affettivo, considerato che quest'ultima vive con loro dal mese di agosto 2007, quando ne è stato disposto l'affidamento eterofamiliare presso la loro famiglia: i due coniugi e
[...]
quindi, hanno già instaurato un rapporto sostanziale genitori- figlia al quale vogliono dare CP_1
veste giuridica.
Da un punto di vista morale, dalle informative di pubblica sicurezza depositate nel fascicolo telematico in data 20.7.2024 e da quanto riferito e documentato dai ricorrenti, è emerso che
[...]
e non hanno precedenti penali né di polizia, che il primo è medico mentre Pt_1 Parte_2
la seconda è casalinga, e che, quindi, costoro hanno condizioni sociali ed economiche buone e che l'eventuale adozione sarebbe di convenienza per l'adottanda.
È, infine, stata aperta la visibilità sul presente fascicolo al P.M., il quale non si è opposto all'adozione.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottanti e adottata che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che
“l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (cfr. Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Con l'adozione l'adottata, ai sensi dell'art. 299 comma 1 c.c., assume il cognome di uno degli adottanti, ”, e lo antepone al proprio, ”, come da lei richiesto all'udienza del Pt_1 CP_2
22.1.2025.
Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del presente giudizio alla luce della natura non contenziosa del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale,
Fa luogo all'adozione di (c.f. ), nata a Controparte_1 C.F._3
Milano il 15.9.2005, da parte di (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
giorno 11.4.1964, e di (c.f. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
2.12.1966; Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante ” anteponendolo al proprio Pt_1
”, così che ella assuma il cognome ”; CP_2 Persona_1
Nulla sulle spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desenzano del Garda (BS) e a quello del
Comune di Milano per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri