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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 232/24 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3770/23, resa dal Tribunale di Salerno nel giudizio iscritto al n.
2549/17, depositata il 13.09.23
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Benvenuto Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Stanislao Vecchione
Appellata
Conclusioni: come da atti di costituzione, note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato l'8.03.2017, conveniva in Parte_1 giudizio l' al fine di sentir accertare la responsabilità della convenuta per il CP_1 sinistro avvenuto il 20.03.2016 sull'autostrada Salerno - Reggio Calabria e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dalle lesioni subite, nonché degli ulteriori danni, di natura patrimoniale, riportati dal motociclo MV Augusta Rivale 800 EAS ABS targato ED44489, dal telefono 1 cellulare, dal giubbino e dal casco protettivo;
con vittoria di spese, anche di ATP,
e competenze del giudizio.
Assumeva l'attore che il sinistro si era verificato a causa della presenza sulla carreggiata, all'altezza del km 7 della suddetta autostrada, di un avvallamento, non segnalato né prevedibile, a causa del quale egli perdeva il controllo del motociclo su cui viaggiava e cadeva al suolo, riportando lesioni all'anca, al ginocchio ed alla spalla sinistra, con un grado di invalidità pari al 5%, oltre I.T.T.
Quanto ai danni al motoveicolo, l'attore deduceva di aver introdotto procedimento di A.T.P. per la loro quantificazione, stante l'urgenza di procedere alla riparazione.
Invocava, pertanto, la responsabilità dell' ex artt. 2043 e 2051 c.c. per lo CP_1 stato di abbandono e di omessa vigilanza del suddetto tratto autostradale.
Si costituiva l' contestando la domanda nell'an e nel quantum e CP_1 chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti ed all'esito della disposta CTU medico - legale, con la sentenza n. 3770/23, il Tribunale di Salerno ha così deciso: “
1. Accoglie la domanda come proposta da Parte_1 nei confronti dell' CP_1
2. Per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento dei danni fisici subiti dal ricorrente nel sinistro de quo, determinati nel complessivo ammontare di €.
4.169,43.
3. Condanna inoltre il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente e con attribuzione agli avv ti Anna Formisano e Vincenzo Benvenuto quali antistatari, delle spese di lite che liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 2.870,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA
e CPA, ed al rimborso delle spese di CTU liquidate come da separato decreto.”
Il Tribunale ha ritenuto provato il fatto storico, come descritto nell'atto di citazione, alla luce delle risultanze della prova testimoniale nonché del verbale redatto dalla Polizia Stradale, sezione di Eboli che, intervenuta sul luogo dopo l'evento, aveva accertato la presenza di diversi avvallamenti del manto stradale, ritenendoli concausa della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente.
2 Il primo Giudice ha, inoltre, escluso qualsiasi concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro, imputandola, in via esclusiva all' Parte_1 CP_1 per non aver provveduto alla messa in sicurezza del tratto stradale.
In ordine al quantum debeatur, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni cui era pervenuto il CTU, ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate dal , quantificando il danno biologico nella misura del Parte_1
3%, oltre I.T.T.
Avverso detta statuizione ha proposto appello affidato ad Parte_1 un motivo, così concludendo: “1) condannare la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo MV Augusta Rivale 800EAS ABS tg. ED44489 quantificati in
€.5.806,42 quale importo occorrente per l'esecuzione dei lavori di riparazione del motoveicolo, oltre interessi e rivalutazione come per legge, come da documentazione in atti;
2) condannare la Società al pagamento delle spese -anche di quelle CP_1 occorse per l'ATP - e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre maggiorazione 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita l' resistendo all'appello e concludendo per il suo CP_1 rigetto.
Disposta la trattazione scritta, all'udienza del 6.2.25, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di appello, il denuncia la omissione di pronuncia Parte_1 sulla domanda di risarcimento dei danni materiali occorsi al motociclo MV
Augusta Rivale 800EAS ABS targato ED44489.
Deduce che, sebbene negli scritti difensivi abbia reiterato la richiesta di risarcimento anche con riferimento ai danni riportati dal motociclo, documentati mediante il deposito del preventivo per la riparazione e del fascicolo relativo al procedimento di ATP, il Giudice di primo grado, dopo aver affermato che “la domanda così come proposta dal ricorrente risulta fondata e merita di essere
3 accolta integralmente”, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni al motociclo.
Il motivo è fondato e va accolto.
Va premesso in diritto che si configura il vizio di omessa pronuncia là dove venga riscontrata la mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio deve essere pertanto escluso in relazione a una questione esplicitamente o anche implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza e che è, quindi, suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio, se riprospettata con specifica censura (Cass. n.
3417/2015).
Nella fattispecie è incontestato che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, abbia formulato una richiesta di risarcimento di tutti Parte_1
i danni derivanti dal sinistro del 20.03.2016 ovvero tanto di quelli, non patrimoniali, conseguenti alle lesioni subite, quanto di quelli patrimoniali, con riferimento a quelli riportati dal motociclo MV Augusta Rivale 800 EAS ABS targato ED44489, di sua proprietà.
Tale domanda non risulta, peraltro, abbandonata nel corso del giudizio, atteso che le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione sono state reiterate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni.
Sta di fatto che il Giudice di primo grado, come correttamente denunciato dall'appellante, si è pronunciato sulla sola richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni, omettendo qualsivoglia statuizione - e finanche ogni riferimento - alla ulteriore richiesta attorea.
Posta, dunque, la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, nel merito, va evidenziato che il ha provato i danni riportati dal motociclo mediante Parte_1 il deposito del verbale redatto dalla Polizia Stradale, intervenuta sul luogo del sinistro, ove sono riportati analiticamente i “danni contestati sul veicolo”, corrispondenti a quelli indicati nella relazione redatta in sede di ATP, pure versata in atti.
4 Da tale relazione risulta, inoltre, accertato un “evidente nesso causale tra i danni riportati dal motoveicolo e la dinamica del sinistro”, così come indicata nell'atto introduttivo e nel verbale della Polizia Stradale.
La compatibilità tra la dinamica e i danni, così come la univocità della descrizione di questi ultimi inducono, pertanto, a ritenere provata nell'an la fondatezza della relativa richiesta di risarcimento.
La assoluta coerenza con le ulteriori risultanze probatorie consente, inoltre, di considerare idoneo elemento probatorio la relazione redatta in sede di ATP anche ai fini della valutazione del quantum debeatur.
Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione affermando che “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.” (Cass n. 8496/2023)
In ordine alla idoneità della valutazione del danno risultante da un preventivo o, come nella fattispecie, da una relazione tecnica, a fondare una pronuncia di condanna al suo risarcimento va, infine, richiamato il recente orientamento della
Suprema Corte, in virtù del quale “i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito
e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni.”
(Cass. n. 17670/2024)
In applicazione di tali principi, pertanto, nella fattispecie può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni riportati dal motociclo di proprietà del , non risultando, a tal fine, necessaria la dimostrazione Parte_1 dell'avvenuto pagamento della riparazione, ma risultando sufficiente la sola prova, fornita dall'appellante, che i danni esposti siano stati effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al suo patrimonio per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso;
la loro
5 quantificazione, inoltre, ben può avvenire, per i motivi esposti, secondo le indicazioni fornite dalla relazione redatta in sede di ATP.
Il danno subito dall'appellante va, pertanto, quantificato nella misura ivi determinata di € 5.806,42.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello, l'appellata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'appellata va condannata anche al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 5.806,42 a titolo di risarcimento dei danni riportati dal motociclo MV Augusta Rivale 800 EAS ABS targato ED44489.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in CP_1 favore dell'appellante, dell'importo di € 5.806,42, a titolo di risarcimento dei danni riportati dal motociclo MV Augusta Rivale 800 EAS ABS targato ED44489;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate in euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Benvenuto, antistatario.
Salerno, 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
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