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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1484/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 31 gennaio 2025 tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
, assistito e difeso dall'Avv. GUASTELLA Parte_2
FRANCESCO
RECLAMANTE
e
(C.F. ), CP_1 C.F._1
Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1
persona del suo curatore
RECLAMATI CONTUMACI
In punto: reclamo avverso sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Ragusa in data 26/09/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26/09/2024 il Tribunale di Ragusa, su istanza di CP_1
(il quale dichiarava di essere creditore della società per Controparte_3 l'importo di € 3.800,00), dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_3
La predetta società ha proposto reclamo, deducendo l'insussistenza dello stato di insolvenza in capo alla società posto che, sebbene nei bilanci allegati dal creditore procedente si evince il superamento della soglia di cui all'art. 49, co.5
CCI, tuttavia, da tali indici, nonché dalla situazione patrimoniale aggiornata alla data di apertura della liquidazione giudiziaria e dalla documentazione prodotta in sede di reclamo, è possibile evincere che – sebbene la società ha attraversato dei momenti di difficoltà - la situazione debitoria sia stata notevolmente ridotta.
Seppur il reclamo sia stato regolarmente comunicato al creditore istante e al
Curatore della Liquidazione Giudiziale, nessuna delle predette parti si è costituita in giudizio, con conseguente loro contumacia.
Indi, la Corte, all'udienza del 31 gennaio 2025, ha posto la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è manifestamente infondato.
Occorre, preliminarmente, ricordare che il Tribunale di Ragusa, in seno alla sentenza reclamata, ha evidenziato che:
- il creditore istante vanta un credito derivante da lavoro dipendente per €
3.800,00 circa;
- la Parte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in
[...]
grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: mancato pagamento del credito del ricorrente, dei crediti iscritti a ruolo di € 12.438,14 e dei crediti contributivi di oltre € 23.000,00, nonché chiusura della sede legale;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI.
pag. 2/5 Ciò premesso, rileva il Collegio che i superiori assunti non risultano in alcun modo contestati dalla società reclamante, la quale ha dedotto genericamente di non versare in stato di insolvenza, avendo provveduto alla riduzione della esposizione debitoria.
Viceversa, risulta pacifico che le norme sopra richiamate (e prima l'art. 1, secondo comma, legge fall.) pongono a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. nn. 17281 del 2010,
24138 del 2019, n. 25025 del 2020 tra le altre), mentre, nel caso in esame, nessuna idonea prova ha fornito la reclamante in merito al mancato superamento delle soglie di non fallibilità.
In particolare, dalla stessa situazione patrimoniale depositata emerge il superamento della soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI, risultando, oltre al debito di cui in ricorso, anche debiti verso gli enti previdenziali pari a € 31.712,69.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett.
b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Sul punto, deve osservarsi che, trattandosi di società in esercizio, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, è necessario che questa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e che, dunque, sia in grado di adempiervi regolarmente.
In particolare, come affermato nella vigenza della legge fallimentare ma con principi da ritenersi tuttora applicabili, nel caso di impresa in esercizio l'insolvenza deve identificarsi in una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non
è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo (v. tra le altre, Cass., sez.
pag. 3/5 1, sent. n. 7252 del 27.3.2014 e Cass., sez. 1, ord. n. 2810 del 6.2.2018), a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e, quindi, a scadenza e con mezzi normali, delle obbligazioni assunte per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari (v. recentemente, Cass., sez. 1, ord. n.
12463 del 8.5.2024 e i precedenti ivi richiamati, Cass., sez. 1, ord. n. 7087 del
3.3.2022 e Cass., sez. 1, ord. n. 32280 del 2.11.2022).
In definitiva, deve essere verificato non tanto il rapporto tra attivo e passivo patrimoniale, ma la possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, posto che nel caso di società che non siano in liquidazione,
l'insolvenza si identifica con uno stato d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità
o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale.
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di occasionale e transitoria impotenza funzionale della società e che, di contro, sia desumibile la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, come dimostrato dalla stessa incapacità dell'impresa di estinguere l'esiguo credito vantato dal lavoratore istante ammontante a soli € 3.800,00.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dei reclamati.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
nei confronti della
[...] [...]
Controparte_2
e di avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1
Ragusa del 26/09/2024, così provvede:
a) dichiara manifestamente infondato il reclamo e per l'effetto lo rigetta;
b) nulla sulle spese;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell'erario da parte della reclamante di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 28/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1484/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 31 gennaio 2025 tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
, assistito e difeso dall'Avv. GUASTELLA Parte_2
FRANCESCO
RECLAMANTE
e
(C.F. ), CP_1 C.F._1
Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1
persona del suo curatore
RECLAMATI CONTUMACI
In punto: reclamo avverso sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Ragusa in data 26/09/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26/09/2024 il Tribunale di Ragusa, su istanza di CP_1
(il quale dichiarava di essere creditore della società per Controparte_3 l'importo di € 3.800,00), dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_3
La predetta società ha proposto reclamo, deducendo l'insussistenza dello stato di insolvenza in capo alla società posto che, sebbene nei bilanci allegati dal creditore procedente si evince il superamento della soglia di cui all'art. 49, co.5
CCI, tuttavia, da tali indici, nonché dalla situazione patrimoniale aggiornata alla data di apertura della liquidazione giudiziaria e dalla documentazione prodotta in sede di reclamo, è possibile evincere che – sebbene la società ha attraversato dei momenti di difficoltà - la situazione debitoria sia stata notevolmente ridotta.
Seppur il reclamo sia stato regolarmente comunicato al creditore istante e al
Curatore della Liquidazione Giudiziale, nessuna delle predette parti si è costituita in giudizio, con conseguente loro contumacia.
Indi, la Corte, all'udienza del 31 gennaio 2025, ha posto la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è manifestamente infondato.
Occorre, preliminarmente, ricordare che il Tribunale di Ragusa, in seno alla sentenza reclamata, ha evidenziato che:
- il creditore istante vanta un credito derivante da lavoro dipendente per €
3.800,00 circa;
- la Parte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in
[...]
grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: mancato pagamento del credito del ricorrente, dei crediti iscritti a ruolo di € 12.438,14 e dei crediti contributivi di oltre € 23.000,00, nonché chiusura della sede legale;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI.
pag. 2/5 Ciò premesso, rileva il Collegio che i superiori assunti non risultano in alcun modo contestati dalla società reclamante, la quale ha dedotto genericamente di non versare in stato di insolvenza, avendo provveduto alla riduzione della esposizione debitoria.
Viceversa, risulta pacifico che le norme sopra richiamate (e prima l'art. 1, secondo comma, legge fall.) pongono a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. nn. 17281 del 2010,
24138 del 2019, n. 25025 del 2020 tra le altre), mentre, nel caso in esame, nessuna idonea prova ha fornito la reclamante in merito al mancato superamento delle soglie di non fallibilità.
In particolare, dalla stessa situazione patrimoniale depositata emerge il superamento della soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI, risultando, oltre al debito di cui in ricorso, anche debiti verso gli enti previdenziali pari a € 31.712,69.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett.
b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Sul punto, deve osservarsi che, trattandosi di società in esercizio, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, è necessario che questa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e che, dunque, sia in grado di adempiervi regolarmente.
In particolare, come affermato nella vigenza della legge fallimentare ma con principi da ritenersi tuttora applicabili, nel caso di impresa in esercizio l'insolvenza deve identificarsi in una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non
è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo (v. tra le altre, Cass., sez.
pag. 3/5 1, sent. n. 7252 del 27.3.2014 e Cass., sez. 1, ord. n. 2810 del 6.2.2018), a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e, quindi, a scadenza e con mezzi normali, delle obbligazioni assunte per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari (v. recentemente, Cass., sez. 1, ord. n.
12463 del 8.5.2024 e i precedenti ivi richiamati, Cass., sez. 1, ord. n. 7087 del
3.3.2022 e Cass., sez. 1, ord. n. 32280 del 2.11.2022).
In definitiva, deve essere verificato non tanto il rapporto tra attivo e passivo patrimoniale, ma la possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, posto che nel caso di società che non siano in liquidazione,
l'insolvenza si identifica con uno stato d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità
o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale.
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di occasionale e transitoria impotenza funzionale della società e che, di contro, sia desumibile la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, come dimostrato dalla stessa incapacità dell'impresa di estinguere l'esiguo credito vantato dal lavoratore istante ammontante a soli € 3.800,00.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dei reclamati.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
nei confronti della
[...] [...]
Controparte_2
e di avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1
Ragusa del 26/09/2024, così provvede:
a) dichiara manifestamente infondato il reclamo e per l'effetto lo rigetta;
b) nulla sulle spese;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell'erario da parte della reclamante di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 28/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 5/5