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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 6155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.05.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Francesca Mosciatti presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, scegliendo il regime di separazione dei beni, in Abbiategrasso (MI) in data 23.04.2006: anno 2006 atto n. 5 parte 2 serie A
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita a Milano, Via Spezia n.41, con la relativa cantina e box, di esclusiva proprietà del marito, costituita in fondo patrimoniale dai coniugi per le necessità della famiglia, resta assegnata per il periodo di ventiquattro mesi, a far data dal passaggio in giudicato dalla sentenza di separazione, alla moglie, che ha il diritto di goderla in via esclusiva e gratuitamente, facendosi carico delle utenze e del 50% delle spese ordinarie condominiali, mentre la rimanente quota del 50% delle spese ordinarie condominiali e quelle straordinarie in via integrale, restano a carico del marito. E' facoltà della IG.ra
, non appena individuata una propria autonoma soluzione abitativa, rilasciare la casa Parte_1
coniugale prima della scadenza del detto termine, restando inteso che con la consegna delle chiavi, tutte le spese relative all'abitazione, comprese bollette e utenze, saranno ad carico esclusivo del IG.
che provvederà all'intestazione dei relativi contratti;
Pt_2
2) le parti danno atto e riconoscono reciprocamente che, durante il matrimonio e la vita in comune di diciassette anni, la IG.ra ha contribuito al menage e al benessere familiare con il proprio Parte_1
stipendio e lavoro casalingo, e pertanto il IG. , in considerazione della notevole disparità di Pt_2
risorse patrimoniali e reddituali, si obbliga a corrispondere alla IG. ra a titolo di Parte_1
assegno di mantenimento la somma mensile di euro 200,00 da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, per i dodici mesi all'anno, a decorrere dal mese successivo al rilascio della casa coniugale da parte della stessa IG.ra , detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Parte_1
Istat;
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
3) il conto corrente cointestato verrà chiuso previa attribuzione alla IG.ra della Parte_1
provvista costituita dai propri stipendi e dividendo tra le parti la residua parte nel seguente modo:
• la somma di euro 9.000,00 giacente sul conto corrente, viene assegnata in piena ed esclusiva proprietà al marito;
• la restante somma giacente sul conto corrente, pari a circa 53.000,00 viene assegnata in piena ed esclusiva proprietà alla moglie;
I fondi di investimento ARCA, pari a circa euro 56.000,00, derivanti dalla vendita di un immobile di cui era intestatario il marito, vengono assegnati in piena ed esclusiva proprietà allo stesso.
4) i coniugi si impegnano a provvedere per pari quota alle spese necessarie per l'animale domestico;
5) le spese del presente atto sono in via solidale tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025 le parti, dato atto di aver provveduto a tutti gli incombenti, hanno chiesto rimettersi la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Abbiategrasso (MI) in data 23.04.2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Abbiategrasso (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.05.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Francesca Mosciatti presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, scegliendo il regime di separazione dei beni, in Abbiategrasso (MI) in data 23.04.2006: anno 2006 atto n. 5 parte 2 serie A
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita a Milano, Via Spezia n.41, con la relativa cantina e box, di esclusiva proprietà del marito, costituita in fondo patrimoniale dai coniugi per le necessità della famiglia, resta assegnata per il periodo di ventiquattro mesi, a far data dal passaggio in giudicato dalla sentenza di separazione, alla moglie, che ha il diritto di goderla in via esclusiva e gratuitamente, facendosi carico delle utenze e del 50% delle spese ordinarie condominiali, mentre la rimanente quota del 50% delle spese ordinarie condominiali e quelle straordinarie in via integrale, restano a carico del marito. E' facoltà della IG.ra
, non appena individuata una propria autonoma soluzione abitativa, rilasciare la casa Parte_1
coniugale prima della scadenza del detto termine, restando inteso che con la consegna delle chiavi, tutte le spese relative all'abitazione, comprese bollette e utenze, saranno ad carico esclusivo del IG.
che provvederà all'intestazione dei relativi contratti;
Pt_2
2) le parti danno atto e riconoscono reciprocamente che, durante il matrimonio e la vita in comune di diciassette anni, la IG.ra ha contribuito al menage e al benessere familiare con il proprio Parte_1
stipendio e lavoro casalingo, e pertanto il IG. , in considerazione della notevole disparità di Pt_2
risorse patrimoniali e reddituali, si obbliga a corrispondere alla IG. ra a titolo di Parte_1
assegno di mantenimento la somma mensile di euro 200,00 da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, per i dodici mesi all'anno, a decorrere dal mese successivo al rilascio della casa coniugale da parte della stessa IG.ra , detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Parte_1
Istat;
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
3) il conto corrente cointestato verrà chiuso previa attribuzione alla IG.ra della Parte_1
provvista costituita dai propri stipendi e dividendo tra le parti la residua parte nel seguente modo:
• la somma di euro 9.000,00 giacente sul conto corrente, viene assegnata in piena ed esclusiva proprietà al marito;
• la restante somma giacente sul conto corrente, pari a circa 53.000,00 viene assegnata in piena ed esclusiva proprietà alla moglie;
I fondi di investimento ARCA, pari a circa euro 56.000,00, derivanti dalla vendita di un immobile di cui era intestatario il marito, vengono assegnati in piena ed esclusiva proprietà allo stesso.
4) i coniugi si impegnano a provvedere per pari quota alle spese necessarie per l'animale domestico;
5) le spese del presente atto sono in via solidale tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025 le parti, dato atto di aver provveduto a tutti gli incombenti, hanno chiesto rimettersi la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Abbiategrasso (MI) in data 23.04.2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Abbiategrasso (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG