Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2026, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13594/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13594 del 2025, proposto da Società Agricola Bignetti IS e Livio S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Garò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
RE Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Plodari Angelo Bruno di Plodari S.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
-del provvedimento del RE dei Servizi Energetici – SE S.p.a. di cui alla nota Protocollo numero SEWEB/P20250629928 del 01/09/2025, avente a oggetto: “Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000007793, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 40,8 kW, nel Comune di San Paolo (BS) - Comunicazione di esclusione”;
- del Decreto Direttoriale prot. n. 0195998 del Ministero in dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, recante l'elenco consolidato al 05/05/2025 dei soggetti beneficiari ai sensi dell'Avviso pubblico del 23 agosto 2022, dell'Avviso pubblico del 21 luglio 2023 e dell'Avviso pubblico del 19 agosto 2024, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.2 "Parco
Agrisolare" del PNRR, finanziato dall'Unione europea e le relative graduatorie, nella parte in cui non si include la ricorrente fra i soggetti ammessi a finanziamento;
- degli elenchi pubblicati sul solo sito del SE in data 1.9.2025, ad oggi per quanto consta in assenza del decreto direttoriale del MASAF di approvazione, relativi alle domande ammesse a finanziamento XI e XII Elenco Bando 2 e V e VII Elenco Bando 3;
- nonché di qualsivoglia altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale;
nonché per l’accertamento:
- del diritto della ricorrente ad accedere al regime di sostegno di cui al D.M. 19.4.2023 “Parco Agrisolare” per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000007793, e a essere inserita nella posizione cronologica della richiesta negli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000007793, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 40,8 kW, nel Comune di San Paolo (BS).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del RE dei Servizi Energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IO UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente è un’impresa agricola operante nell’ambito della produzione primaria che ha presentato distinte richieste di ammissione al contributo in relazione a due impianti fotovoltaici (in ordine cronologico, domanda AGRS1000002965 e domanda AGRS1000007793).
2. Con riguardo alla seconda domanda (AGRS1000007793) - concernente la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 40,8 kW, nel Comune di San Paolo (BS), il SE ha inoltrato all’aspirante beneficiario delle richieste di integrazioni.
3. Nella prima richiesta di integrazioni (doc. 11 prodotto dalla ricorrente) è stato rappresentato che “ non è possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più proposte relative allo stesso progetto di impianto fotovoltaico (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sullo stesso sito produttivo ovvero unità locali dell’azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale. Il SE, in fase di valutazione delle Proposte inviate, ha rilevato che l’istanza AGRS1000002965 è stata presentata dal Soggetto Beneficiario per il soddisfacimento dei consumi elettrici attestati dal POD IT001E18622091 che risulta il medesimo POD indicato in un’altra proposta del bando 2 AGRS1000002965, pertanto, si valuta l’ultima proposta inviata (la AGRS1000007793) procedendo d’ufficio all’annullamento della precedente AGRS1000002965. Il richiedente ha facoltà di presentare osservazioni entro 10 giorni. Inoltre, è stato richiesto l’invio completo delle bollette della fornitura di energia elettrica, al fine di consentire il calcolo del fabbisogno elettrico dalla somma dei consumi annui ”.
4. L’odierna ricorrente ha trasmesso una relazione integrativa (doc. 4 prodotto dalla ricorrente), nella quale:
(i) il fabbisogno elettrico complessivo è indicato in 127.906,34 kWh, ricavato quale somma dei valori delle pratiche AGRS1000002965 (indicato come 85.883,61 kWh) e AGRS1000007793 (indicato come 42.022,73 kWh);
(ii) lo schema elettrico unifilare della pratica AGRS1000007793 riporta il valore di 38,25 kWp;
(iii) si chiarisce che gli impianti fotovoltaici di cui alle citate pratiche AGRS1000002965 e AGRS1000007793 “ verranno realizzati su due siti distinti ed indipendenti tra loro ” e, più precisamente, il primo in Località C.na Santa Caterina (allacciato al POD D IT001E18622091), il secondo in via Don Primo Cavalli n. 2 (allacciato al POD D IT001E26790281);
(iv) si rappresenta che:
(iv.i) l’attività di allevamento in Località C.na Santa Caterina - POD IT001E18622091 è stata avviata in data successiva al 1° gennaio 2022;
(iv.ii) che in relazione all’anzidetto POD “ non vi è una storicità dei consumi tale per cui poter selezionare l’intero anno solare in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni ”;
(iv.ii) “ nel Settembre 2021 venne aperta una segnalazione sul POD IT001E18622091 per mancata
telegestione, che venne risolta dal Distributore in data Aprile 2022, (sicché i consumi veritieri si hanno a far data da Maggio 2022) ”;
(v) sono precisate le modalità di calcolo del fabbisogno energetico, con particolare riguardo al riproporzionamento su base annua dei mesi di effettivo consumo del 2022;
(vi) si afferma conclusivamente che “ il valore di produzione annuale ” ovvero “ la somma di entrambi gli interventi ” rispettano il vincolo di autoconsumo (pagg. 18, 19 di 20).
5. Nella successiva richiesta di integrazioni (doc. 13 prod. ric.) è stata rappresentata dal RE la divergenza tra il valore di potenza di picco dell’impianto fotovoltaico riportato nello schema elettrico (32,2 kWp) rispetto al valore dichiarato nella domanda (40,8 kWp), invitando la società interessata a trasmettere uno schema unifilare corretto ovvero, in alternativa, ad emendare il valore indicato nella domanda.
6. A tale richiesta ha riscontrato la società odierna ricorrente producendo, per quanto di interesse ai fini della presente controversia:
a) lo schema elettrico unifilare che indica il valore di potenza dell’impianto in 40,8 kW;
b) osservazioni in ordine al rispetto del vincolo dell’autoconsumo, in cui:
b.1) il valore nominale di potenza dell’impianto fotovoltaico è pari a 40,8 kWp;
b.2) il consumo annuo di energia elettrica è pari a 106.307,000 kWh/anno;
b.3) il fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica è indicato in 22.120,00 kWh/anno;
b.4) il fabbisogno complessivo è pari a 128.427,000 kWh/anno, quale somma dei valori di cui ai punti b.2) e b.3);
b.5) il valore del fabbisogno elettrico complessivo dell’impresa - pari a 128.427,000 kWh/anno – viene confrontato con il valore di produzione annua complessivo dei due impianti - pari a 122.113,94 kWh/anno -, dato dalla somma delle producibilità annue degli impianti di cui alle domande AGRS1000002965 e AGRS1000007793, calcolate tramite il programma informatico PVGIS);
b.6) il fabbisogno posto a supporto della richiesta di contributo (totale richiesto) risulta inferiore al fabbisogno complessivo (totale richiedibile), 122.113,94 kWh/anno < 128.427,000 kWh/anno, essendo quindi il vincolo dell’autoconsumo rispettato dalla somma degli interventi di cui alle domande AGRS1000002965 e AGRS1000007793;
c) si sostiene che “ la somma di entrambi gli interventi agrs1000002965 + agrs1000007793 rispetta il vincolo di autoconsumo ai sensi del paragrafo 4.1 del regolamento operativo ”.
7. La prima domanda (AGRS1000002965) è stata ammessa al contributo, mentre la seconda (AGRS1000007793) è stata respinta, in quanto il SE ha ritenuto che:
(aa) il fabbisogno elettrico, calcolato quale somma dei consumi annui riportati nelle bollette elettriche trasmesse dall’aspirante beneficiario, fosse inferiore alla somma dell’energia elettrica producibile dagli impianti indicati nella richiesta AGRS1000007793 (ossia l’ultima proposta inviata) e nella richiesta AGRS1000002965, relativa allo stesso POD (IT001E18622091);
(bb) la relazione tecnica trasmessa in data 28 giugno 2024 fosse inidonea, in quanto riferita a un impianto fotovoltaico della potenza di 38,25 kW e, pertanto, con valore divergente rispetto a quello più elevato dichiarato nella domanda di ammissione al contributo (40,8 kWp);
(cc) la relazione trasmessa in data 07 marzo 2025 “ che attesta la producibilità dei 2 impianti, AGRS1000002965 (85883,61 kWh) e AGRS1000007793 (36.230,33 kWh) è pari a 122.113,94 kWh ”, mentre “ il fabbisogno energetico complessivo combinato di energia elettrica ed elettrica equivalente calcolato dalle fatture/bollette fornite è pari a 84.697 kWh sufficienti unicamente a giustificare la prima richiesta presentata (AGRS1000002965) ”;
(dd) non fosse possibile “ stimare il fabbisogno elettrico come indicato nella relazione di calcolo (5 mesi del 2022 riproporzionati sull’intera annualità) in quanto è presente uno storico di consumi nelle bollette trasmesse ”;
ee) in conclusione, non fosse possibile “ accertare il fabbisogno energetico dell’azienda e conseguentemente verificare il rispetto del vincolo dell’autoconsumo ” (doc. 6 prod. ric.).
8. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del D.M. 211.444 del 19/04/2023 e del paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo (All. A) all’Avviso Pubblico 21/07/2023. Falsa ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità del provvedimento. Travisamento del fatto. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato sarebbe erroneo nel ritenere che il fabbisogno energetico complessivo combinato di energia elettrica ed elettrica equivalente (calcolato sulla base delle fatture/bollette fornite) sia pari a 84.697 kWh e, pertanto, inferiore alla produzione dei due impianti e sufficiente a giustificare solo la prima domanda (AGRS1000002965). Il paragrafo 4.2 del regolamento operativo consente alle imprese che hanno avviato l’attività imprenditoriale successivamente al 1° gennaio 2022 di stimare i consumi di energia elettrica riparametrando su base annuale i consumi effettivi attestati dalle bollette disponibili. Ne deriverebbe che, anche in presenza di uno storico di bollette del POD di riferimento, il fabbisogno energetico dovrebbe essere determinato, da un lato, tenendo conto unicamente dei consumi successivi all’avvio della (nuova) attività avicola e, dall’altro, effettuando il riproporzionamento su base annuale dei cinque mesi di effettivo consumo relativi all’anno 2022, dato che in tale anno si è verificato l’avvio della nuova attività. I consumi relativi al periodo antecedente rispetto all’avvio dell’attività avicola sarebbero imputabili esclusivamente ad utenze di cantiere. La difformità tra la potenza dell’impianto indicata in sede di domanda (40,8 kWp) e il valore riportato nella relazione tecnica (38,25 kWp) sarebbe superata alla luce delle indicazioni fornite alle pagine 1-2 dello schema elettrico unifilare in data 13 settembre 2023 (doc. 10 prod.ric.).
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del D.M. 211.444 del 19/04/2023. Violazione delle garanzie partecipative nel procedimento. Violazione dell’art. 7 e 10 bis della L. n. 241/1990. Pregiudizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di buon andamento dell’agire amministrativo. Violazione dei princìpi di collaborazione e buona fede. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria .
Il provvedimento impugnato violerebbe le regole della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione codificate nell’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990 e, inoltre, sarebbe viziato per difetto di partecipazione procedimentale, di istruttoria e di motivazione, poiché il SE avrebbe omesso di rilevare e di rappresentare al richiedente “ la possibilità del concretizzarsi di una eccedenza rispetto al vincolo di autoconsumo ” e tale omissione avrebbe inciso sulla partecipazione al procedimento, “ precludendo all’odierna ricorrente
la possibilità di allegare ulteriore documentazione (fatture gasolio e gpl relative all’anno 2022) (doc. 14) ”.
L’impugnativa si conclude con la richiesta di tutela cautelare, con le domande di annullamento, di accertamento del diritto della società ad ottenere il contributo e con l’istanza di autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i beneficiari controinteressati.
9. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il RE dei servizi energetici che, nella memoria depositata, chiede il rigetto dell’istanza cautelare e, con riguardo al rispetto del vincolo dell’autoconsumo, sostiene quanto segue:
a) la stima del consumo elettrico dichiarata dalla società ricorrente si basa sul riproporzionamento su base annua delle cinque bollette del periodo maggio-settembre 2022 relative alla fornitura POD IT001E18622091;
b) il paragrafo 4.2 del regolamento operativo consente l’utilizzo del metodo di stima utilizzato dalla società ricorrente nel caso in cui l’impresa abbia avviato l’attività imprenditoriale successivamente al 1° gennaio 2022 e, pertanto, non dispone dei consumi di un intero anno;
c) nel caso in esame, la società ricorrente ha avviato la nuova attività avicola a decorrere dal 1° marzo 2022 e, per tale ragione, ha preso in considerazione solo i consumi successivi a tale data;
d) tuttavia la società ricorrente è stata costituita in data antecedente al 1° marzo 2022 e, inoltre, la fornitura del punto di consegna ( point of delivery – POD) IT001E18622091 presenta uno storico dei consumi dal 2021;
e) il fabbisogno energetico complessivo dell’impresa afferente all’anno 2022 - risultante dalla somma dei consumi elettrici dei due punti di consegna (POD) IT001E18622091 e IT001E26790280 (62.577 kWh) e dei consumi termici di GPL (22.120 kWh) - è stato accertato con riguardo alle domande AGRS1000002965 e AGRS1000007793 pari a 84.697 kWh;
f) invece, in entrambe le domande la società odierna ricorrente ha dichiarato un consumo elettrico maggiore (106.307 kWh) rispetto a quello accertato dal SE sulla base delle bollette trasmesse (84.697 kWh);
g) l’impianto della prima domanda in ordine cronologico (AGRS1000002965), avendo una potenza di 71,4 kW e una producibilità stimata di 85.883,61 kWh ha saturato il fabbisogno energetico complessivo accertato dal SE;
h) non vi era un fabbisogno residuo tale da giustificare l’ammissione al contributo anche dell’impianto di potenza pari a 40,8 kW e con producibilità stimata di 45.219,59 kWh, oggetto della seconda domanda in ordine cronologico (AGRS1000007793);
i) la prima richiesta di integrazione, formulata dal SE ai fini della dimostrazione del rispetto del vincolo dell’autoconsumo, è stata riscontrata con la trasmissione di una relazione tecnica riferita a un impianto fotovoltaico della potenza di 38,25 kWp (in difformità rispetto a quanto dichiarato nella DSAN, ove è indicata una potenza pari a 40,8 kWp).
10. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, con ordinanza n. 21416/2025 la società ricorrente è stata autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati a mezzo di notifica del ricorso per pubblici proclami e, inoltre, è stata fissata l’udienza pubblica di discussione in data 17 febbraio 2026.
11. Il SE e la società ricorrente hanno depositato prova dell’adempimento dell’ordine di integrazione impartito con la predetta ordinanza.
12. La società ricorrente ha depositato il proprio scritto difensivo ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo, insistendo sulla correttezza del metodo di stima adottato ai fini del calcolo del fabbisogno energetico dell’impresa, sull’imputabilità della presunta divergenza dei valori di potenza del secondo impianto al travisamento dell’amministrazione, sulla violazione dei principi di buona fede e collaborazione tra privato e pubblica amministrazione.
13. Il SE e la ricorrente hanno depositato richiesta di passaggio in decisione senza discussione.
14. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo la società ricorrente sostiene che il SE avrebbe errato nell’accertare il fabbisogno energetico complessivo in misura inferiore alla produzione dei due impianti, ammettendo al beneficio solamente il primo. Tale errore deriverebbe dalla non corretta interpretazione del paragrafo 4.2 del regolamento operativo, che prevede un metodo di stima del fabbisogno ancorato ai consumi effettivi, e dal travisamento dei dati di potenza dell’impianto indicati nella domanda di ammissione e nello schema unifilare.
1.1. In via generale, si parla di autoconsumo quando l’energia prodotta da un determinato impianto viene destinata al consumo sul luogo di produzione (nel caso in esame, ai consumi che rappresentano il fabbisogno energetico dell’impresa) piuttosto che all’immissione in rete.
Il Consiglio di Stato (sez. II, n. 6017/2025) ha chiarito che il contributo finanziato con le risorse PNRR dell’investimento “Parco Agrisolare”:
- è a fondo perduto ed è “ volto alla realizzazione di impianti fotovoltaici -da installare su edifici ad uso produttivo di aziende nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale- per soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda ”;
- “ persegue due obiettivi di carattere complementare: i) incentivare la transizione energetica e la decarbonizzazione in agricoltura; ii) rendere le aziende agricole meno dipendenti dall’energia prelevata in rete ”, derivando da ciò che “ l’impianto è suscettibile di finanziamento solo se destinato a produrre “energia green” per soddisfare il consumo dell’azienda: il c.d. vincolo dell’autoconsumo ”;
- il vincolo dell’autoconsumo rappresenta un “ vincolo di produzione dell’energia da parte dell’impianto finanziato che non può superare il fabbisogno dell’azienda ”;
- “ la capacità produttiva dell’impianto non può essere superiore ai consumi medi annui ” dell’impresa.
Tali principi si ricavano dalle disposizioni che regolano l’ammissione al contributo:
-l’art. 1, comma 1, lettera a), del dell’avviso prevede che “ qualora un’azienda agricola realizzi l’investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale ”;
-l’art. 2, comma 3, dell’avviso stabilisce che “ Salvo per i casi di cui all’Allegato A, Tabella 4A, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La vendita
di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale ”;
-il paragrafo 4.2 del regolamento operativo stabilisce che per fabbisogno energetico dell’azienda, cui va correlata la capacità produttiva dell’impianto, si intende “ il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili alla medesima azienda ” e che esso “ è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica a e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso del Soggetto Beneficiario, in caso di autoconsumo ”;
- l’art. 5 dell’avviso differenzia ai fini dell’intensità dell’aiuto i progetti che rispettano il vincolo dell’autoconsumo da quelli “ eccedenti ” tale vincolo richiamando, rispettivamente, la tabella 1A e la tabella 4A;
- la tabella 1A contempla un’intensità di aiuto maggiore per i progetti che rispettano il vincolo dell’autoconsumo.
La ratio delle disposizioni sopra richiamate è quella di finanziare la costruzione di impianti la cui producibilità rispecchi i consumi medi effettivi dell’impresa, evitando in tal modo il sovradimensionamento dell’impianto, “ la capacità produttiva dell’impianto non può essere superiore ai consumi medi annui ”.
1.2. Nel caso di specie assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
- le domande AGRS1000002965 e AGRS1000007793 si riferiscono a due impianti che sì sono distinti ma appartengono alla medesima impresa e, soprattutto, sono volti a soddisfare il fabbisogno energetico complessivo della stessa;
- la costituzione della società ricorrente risale a una data antecedente al 1° marzo 2022;
- è presente uno storico dei consumi dal 2021 relativamente alla fornitura del punto di consegna (POD) IT001E18622091;
- con riguardo all’impianto fotovoltaico relativo alla domanda AGRS1000007793 sono indicati i seguenti valori di potenza: 32,200 kWp nello schema elettrico in data 04.09.2023 (doc. 10 prod. ric.); 38,25 kWp nella relazione tecnica in data 27.06.2024 (doc. 4 prod. ric.); 40,8 kWp nella relazione tecnica del 07.03.2025 (doc. 5, prod. ric.);
- le relazioni tecniche in data 27.06.2024 (doc. 4 prod. ric.) e in data 07.03.2025 (doc. 5, prod. ric.) - presentate dalla società ricorrente a riscontro delle richieste di integrazione nel corso del procedimento - prendono in considerazione non il valore di producibilità del singolo intervento AGRS1000007793 (36.230,33) ma la somma dei valori di producibilità dei due interventi AGRS1000002965 e AGRS1000007793 (122.113,94) come termine di raffronto per valutare il rispetto del vincolo dell’autoconsumo.
1.3. Poste tali circostanze, come correttamente rilevato dal SE, la presenza di uno storico di consumi (a decorrere dal 2021) desumibile nelle bollette trasmesse non consente di stimare il fabbisogno elettrico secondo la modalità di calcolo indicata nella relazione della società ricorrente, consistente nel riproporzionare su base annuale i consumi relativi a cinque mesi del 2022.
1.4. In via generale, in base al paragrafo 4.2 del regolamento operativo i consumi medi annui di energia elettrica devono essere provati attraverso l’esibizione delle bollette della fornitura elettrica “ riferite all’intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni ”. A tale regola fa eccezione l’ipotesi delle “ imprese che abbiano avviato l’attività imprenditoriale in data successiva all’1 gennaio 2022 ”, ove “ è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre) rapportati ai dodici mesi solari ”.
1.5. All’opzione interpretativa proposta dalla ricorrente osta in primo luogo il tenore letterale dello stesso par. 4.2, nella parte in cui prevede il riproporzionamento dei consumi effettivi su base annuale “ Per le imprese che abbiano avviato l’attività imprenditoriale in data successiva all’1 gennaio 2022 ”. Oggetto dell’avvio è “ l’attività imprenditoriale ” e non, invece, un ’attività imprenditoriale, riferita alle imprese. Dall’utilizzo dell’articolo determinativo con riguardo all’attività avviata dall’impresa si desume che la disposizione prende in considerazione la fattispecie delle imprese di nuova costituzione, che non dispongono di uno storico di consumi effettivi da porre quale base per la misurazione dei consumi medi annui a causa del recente avvio dell’attività imprenditoriale.
Secondo la giurisprudenza “ i requisiti e i presupposti stabiliti per l’ammissione al contributo devono intendersi di stretta interpretazione non solo in quanto, in generale, la concessione di particolari benefici deve essere fissata espressamente dalla norma, ma anche perché la concessione del contributo “Parco agrisolare” è un aiuto di Stato, cioè una misura in deroga al generale principio di incompatibilità sancito dall’art. 107 TFUE ” (Cons Stato, sez. II, n. 6017/2025 cit.; n. 9023/2024).
1.6. In secondo luogo, anche a voler aderire alla tesi della società ricorrente in ordine alla possibilità di applicare il criterio del riproporzionamento ad un’attività imprenditoriale avviata nel 2022 da un’impresa costituita in precedenza, non sarebbe comunque possibile procedere nel caso in esame a riproporzionare i consumi dei cinque mesi su base annuale, essendovi uno storico delle bollette di fornitura elettrica che attesta l’esistenza di consumi pregressi (dal 2021) all’avvio della nuova attività (2022). Ne deriva l’applicazione della regola generale secondo cui i consumi medi annui elettrici debbano essere provati sulla base delle bollette elettriche “ riferite all’intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni ”.
1.7. In sostanza, le modalità di calcolo dei consumi effettivi proposte dalla società ricorrente con riguardo alla domanda AGRS1000007793 conducono ad una sovrastima del fabbisogno energetico dell’impresa, che si pone in contrasto con il vincolo dell’autoconsumo e con la ratio che informa la disciplina del contributo.
1.8. Come illustrato, le domande AGRS1000002965 e AGRS1000007793 riguardano impianti distinti, ma sono riferite al fabbisogno della medesima impresa e, più precisamente, a due quote ideali del fabbisogno energetico della stessa. Non potendo prendere in considerazione la quota di fabbisogno elettrico stimata nella domanda AGRS1000007793 (poiché, come detto, non valutabile nei termini indicati dalla ricorrente a causa della presenza di uno storico delle bollette), il SE ha rilevato che il fabbisogno elettrico complessivo dell’impresa non potesse essere individuato quale somma delle quote di fabbisogno imputabili ai due impianti, ma dovesse essere depurato della quota relativa alla domanda AGRS1000007793, divenendo quindi coincidente con la quota di fabbisogno della domanda AGRS1000002965. La stima del fabbisogno così individuata è stata ritenuta sufficiente a giustificare l’ammissione al contributo solo della domanda AGRS1000002965 in relazione alla producibilità del primo impianto (pari a 85.883,61 kWh), mentre la domanda AGRS1000007793 è stata respinta.
In sostanza, il computo della quota di fabbisogno energetico riferita alla domanda AGRS1000007793 - poiché non correttamente determinata e, comunque, non valutabile ai sensi del par. 4.2 del regolamento operativo - impediva l’accertamento del fabbisogno energetico complessivo dell’impresa e la conseguente verifica del rispetto del vincolo dell’autoconsumo.
A tale conclusione si perviene agevolmente attraverso l’esame della documentazione prodotta dall’operatore istante nel corso del procedimento e la lettura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato.
Nelle relazioni integrative viene dichiarato un consumo elettrico maggiore (106.307 kWh) rispetto al fabbisogno energetico complessivo (calcolato quale somme dell’energia elettrica ed elettrica equivalente) accertato dal SE sulla base delle bollette trasmesse (84.697,00 kWh) e, inoltre, viene attestata la producibilità dei due impianti pari a 122.113,94 kWh (AGRS1000002965 pari a 85.883,61 kWh + AGRS1000007793 pari a 36.230,33 kWh). Ne consegue che il fabbisogno energetico complessivo accertato dal SE sulla base delle bollette trasmesse dall’operatore istante (come detto, pari a 84.697,00 kWh) è completamente coperto dalla prima richiesta presentata (AGRS1000002965), che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 71,4 kWp con una producibilità stimata di 85.833,61 kWh.
1.9. Non può essere accolta la giustificazione addotta dalla parte ricorrente con riguardo ai consumi registrati dal POD nel 2021, asseritamente imputabili ad utenze di cantiere. Osta ad una valutazione positiva di tale giustificazione il tenore letterale del citato paragrafo 4.2 del regolamento operativo, ove per le attività avviate nel 2022 si parla di “ consumi attestabili dalle bollette disponibili ” quale eccezione rispetto alla regola generale (prevista per le imprese che hanno avviato l’attività prima del 2022) dell’attestazione dei consumi tramite “ bollette dell’energia elettrica (…) riferite all’intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni ”. Il riproporzionamento dei consumi su base annua ha quale presupposto la disponibilità delle bollette a partire dal 2022, per cui la presenza di uno storico delle bollette preclude in radice l’applicazione di tale metodo, il cui non corretto utilizzo potrebbe determinare una sovrastima dei consumi e, quindi, un sovradimensionamento dell’impianto, con la conseguenza di riconoscere un contributo maggiore rispetto a quello spettante.
1.10. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all’apertura della segnalazione sul POD IT001E18622091 per mancata telegestione nel settembre 2021, che peraltro comprova dell’attivazione dell’utenza in data antecedente al 1° gennaio 2022.
1.11. Non merita condivisione neppure la tesi secondo cui l’accertamento della difformità tra la potenza dell’impianto indicata in sede di domanda (40,8 kWp) e il valore riportato nella relazione tecnica (38,25 kWp) sarebbe scaturito da un’erronea lettura dell’amministrazione piuttosto che da un errore di compilazione dell’operatore istante.
La questione può essere risolta in punto di fatto, esaminando la documentazione prodotta dall’operatore in sede procedimentale.
Orbene, si osserva che:
- nella domanda di ammissione in data 12.09.2023 è stata dichiarata la potenza di 40,8 kW (doc. 3 prod. SE, pag. 4 di 10 del file .pdf);
- lo schema elettrico unifilare in data 04.09.2023 indica quale potenza dell’impianto il valore 32,200 nella tabella in basso a destra, riga in giallo (doc. 10 prod. ric., pag. 1); accanto alla tabella in basso a destra v’è una legenda a colori (blu/rosso), volta a differenziare “impianto esistente” (blu) e “impianto in progetto” (rosso), ma tale differenza si coglie unicamente nello schema elettrico unifilare riportato in alto (pag. 1); le potenze di picco dei due gruppi di moduli fotovoltaici indicate a pag. 2 (28,1 e 12,8) presentano valori numerici diversi rispetto alle righe della tabella in basso a destra di pag. 1 (37,400; 30,000; 3,400; 2,200) e, inoltre, indicano quale risultato della simulazione una cifra inferiore (40,8) rispetto a quella che si ottiene dalla loro somma (28,1+12,8=40,9) senza fornire spiegazioni in ordine ad un eventuale arrotondamento; l’unico valore di potenza comune rilevabile ictu oculi tra la tabella a pag. 1 e i “risultati della simulazione” a pag. 2 è rappresentata dalla cifra di 32,20;
- lo schema elettrico unifilare in data 06.03.2025 (doc. 9 prod. ric., pag. 2) non presenta più in basso a destra la tabella ma unicamente la riga gialla con l’indicazione della potenza pari a 40,8 kW e la legenda a colori (blu/rosso) relativa allo schema unifilare riportato in alto.
In primo luogo, non è condivisibile la tesi della società ricorrente secondo cui la difformità tra il valore di potenza dichiarato nella domanda e quello indicato nello schema unifilare sarebbe superata alla luce delle indicazioni fornite alle pagine 1-2 dello schema elettrico unifilare in data 13 settembre 2023 (doc. 10 prod.ric.).
In secondo luogo, lo schema elettrico unifilare e le relazioni trasmesse successivamente si limitato a rettificare il valore di potenza indicato nello schema unifilare, allineandolo a quello dichiarato nella domanda, senza tuttavia fornire al SE un quadro chiaro della situazione.
1.12. La questione è infondata anche in punto di diritto, poiché l’incompleto riscontro del soggetto responsabile alle richieste formulate dal SE non può costituire l’indice di un asserito difetto di istruttoria o di motivazione, in quanto anche sull’istante grava un obbligo di collaborazione e di buona fede, tale per cui chi ha dato causa nel corso del procedimento a un’acquisizione istruttoria incompleta non può poi trarne vantaggio in sede processuale al fine di contestare le motivazioni del provvedimento adottato dall’Amministrazione ovvero di sollecitare l’esercizio di poteri istruttori del giudice. Si tratta di un principio di carattere generale che si fonda sul dialogo procedimentale e che consente all’Amministrazione di chiedere all’interessato le integrazioni documentali e i chiarimenti necessari ad un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria e di determinare, quale conseguenza del mancato riscontro, la legittima reiezione dell’istanza in ragione della violazione di un dovere di collaborazione. Le regole della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra il richiedente e la pubblica amministrazione sono state codificate nell’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990 a seguito della recente novella normativa operata dal D.L. 76/2020 in sede di conversione da parte della L. 120/2020. Tale disposizione, interpretativa di un principio già presente nell’ordinamento, valorizza la relazione che si instaura in sede procedimentale tra l’esercizio della funzione pubblica e gli interessi del soggetto privato, sul quale ricadono le conseguenze negative della propria inerzia in ossequio al principio di autoresponsabilità espresso dal brocardo sibi imputet ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 8108/2025; n. 3449/2025 cit.).
1.13. Il motivo è infondato.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui sono denunciati, in primo luogo, la violazione delle regole della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione codificate nell’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1190 e, in secondo luogo, il difetto di partecipazione procedimentale, di istruttoria e di motivazione, poiché il SE avrebbe omesso di rilevare e di rappresentare al richiedente “ la possibilità del concretizzarsi di una eccedenza rispetto al vincolo di autoconsumo ” e avrebbe pertanto precluso “ all’odierna ricorrente la possibilità di allegare ulteriore documentazione (fatture gasolio e gpl relative all’anno 2022) (doc. 14) ”. Al riguardo viene richiamata la sentenza di questa sezione n. 3449/2025. Tale pronuncia ha affermato al punto II.2.2.2 che “(…) l’impianto, per essere (e permanere) incentivato, non può produrre in eccedenza rispetto al fabbisogno energetico dell’azienda ” e che “ Nell’ipotesi in cui, prima dell’ammissione all’incentivo, il SE (nell’ambito dei propri controlli di competenza) reputi che vi sia la possibilità che si concretizzi l’eccedenza, deve allora a fortiori ritenersi che lo stesso RE non possa ignorare tale circostanza, ma debba sottoporla all’attenzione del richiedente affinché fornisca i propri chiarimenti ovvero proceda una modificazione (“in riduzione”) della sua richiesta ”.
2.1. Con riguardo all’applicabilità del soccorso istruttorio alle procedure di massa in materia di incentivi energetici si registrano due orientamenti giurisprudenziali.
Il primo orientamento esclude la possibilità di soccorso istruttorio in relazione a procedure di massa scandite da termini perentori ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, n. 9356/2025; n. 9303/2025; n. 9320/2025; n. 7409/2025; n. 9976/2024; n. 9975/2024; n. 7105/2023; n. 4913/2023; sez. IV, n. 4840/2020; n. 50/2017).
Un più recente orientamento (Cons. Stato, sez. II, n. 9410/2025, che richiama in motivazione la sentenza n. 6017/2025, che ha confermato la sopra citata pronuncia di questo TAR n. 3449/2025) si è espresso sull’applicabilità del soccorso istruttorio alle “procedure a sportello” del contributo Parco Agrisolare - pacificamente classificabili anch’esse come procedure di massa -, affermando che “ La praticabilità del soccorso istruttorio deve, piuttosto, essere verificata in concreto, alla luce della natura dell’adempimento richiesto e della sua effettiva incidenza sull’equilibrio della procedura. In termini generali, si osserva che, per analoghe domande di finanziamento concernenti la misura “Parco Agrisolare”, il SE ha consentito agli operatori istanti di produrre osservazioni e documenti in corso di procedura, come attestato da precedenti di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 10 luglio 2025, n. 6017). Nel caso di specie, in ogni caso, l’attivazione di una minima interlocuzione con l’appellante – volta a chiarire l’effettiva volontà in punto di qualificazione tabellare della domanda – non avrebbe inciso sulla speditezza dell’iter (comunque definito ad oltre un anno dalla domanda), né alterato la par condicio dei partecipanti, non essendo diretta alla produzione di nuovi documenti, ma alla mera risoluzione di un’ambiguità dichiarativa emergente dagli atti già acquisiti (e quindi priva di valenza “integrativa” dell’originaria istanza) ” (Cons. Stato, sez. II, n. 9410/2025).
Tale orientamento ha esaminato il rapporto tra i principi desumibili dagli articoli 1, comma 2-bis e 6, comma 1, lett. b, della L. 241/1990, da un lato, e, dall’altro, il criterio di priorità temporale contemplato dalla lex specialis di concessione del contributo, che è ispirato nell’impostazione di fondo alla procedura valutativa di cui all’art. 5 del D.Lgs. 123/1998, recante “ Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ”. Per completezza, si osserva che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 il D.Lgs. 123/1998 è stato abrogato dal D.Lgs. 184/2025, recante “Codice degli incentivi”, che in sintesi:
(i) ha confermato la possibilità di “ attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze ” (art. 13, comma 2, lettera a);
(ii) prevede che la procedura di accesso debba “ ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza ” (art. 13, comma 5);
(iii) introduce una disciplina espressa del soccorso istruttorio concernente le istanze di accesso alle agevolazioni (art. 14), prevedendo l’insanabilità in caso di “ omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e la cui produzione è richiesta, con clausola univoca del bando, a pena di inammissibilità dell'istanza ” e di “ presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalità difformi da quelle previste dal medesimo bando ”.
2.2. Mettendo da parte la questione circa il carattere ricognitivo ovvero innovativo della disciplina del soccorso istruttorio contenuta nel Codice degli incentivi, in quanto non applicabile ratione temporis al caso in esame, si osserva che, aderendo al primo orientamento giurisprudenziale (che esclude il soccorso istruttorio nelle procedure di massa in materia di incentivi) ovvero al secondo orientamento (che invece lo ammette con temperamenti), non cambierebbe l’esito della valutazione del contegno procedimentale della società odierna ricorrente che, anche a fronte delle precise richieste formulate l’amministrazione, non ha fornito prova del fatto che, includendo nel calcolo anche la quota relativa alla seconda domanda di contributo, il fabbisogno energetico complessivo dell’impresa rispettasse il vincolo dell’autoconsumo (in senso analogo anche sent. n. 3449/2025, punto II.2.3 ).
2.3. La giurisprudenza ha affermato l’inapplicabilità dell’istituto del preavviso di rigetto alle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, ultimo periodo (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, n. 3658/2025; n. 10471/2024; sez. IV, n. 8095/2024; sez. V, n. 7471/2024 anche sulla nozione di “ procedure concorsuali ” di cui al citato art. 10-bis, punto 1.2; n. 7197/2024; sez. VII, n. 408/2024, sull’inapplicabilità a fortiori alle procedure relative a finanziamenti PNRR). Inoltre, in via generale la giurisprudenza ha chiarito che, “ ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico; nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi – fattuali o anche valutativi – che, ove introdotti in fase procedimentale, avrebbero effettivamente potuto influire, in concreto, sul contenuto del provvedimento finale. Tale orientamento, pur formatosi prima della modifica apportata all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, deve ritenersi tuttora valido, dal momento che l’onere per la parte ricorrente di specificare gli elementi che avrebbe in ipotesi portato all’attenzione dell’Amministrazione – e che, vale rilevare, nell’ipotesi di un eventuale annullamento, dovrebbero essere valutati in sede di riesercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto –, si collega al requisito di “specificità” dei motivi di ricorso sancito dall’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a. e, più in generale, alla condizione dell’azione dell’interesse ad agire, in forza della quale occorre che la parte tragga un’utilità giuridicamente apprezzabile dalla riscontrata fondatezza della censura (cfr, ex pluribus e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 9952/2025 e n. 6001/2025; sez. IV, n. 9264/2025; sez. VI, n. 9219/2025 e n. 7865/2025) ” (Cons. Stato, sez. II, n. 549/2026).
La ratio del preavviso di rigetto è quella di garantire il contraddittorio al termine dell’istruttoria procedimentale, evitando che il privato si trovi esposto a questioni di fatto o di diritto non note perché prospettate per la prima volta nella determinazione definitiva.
2.4. In disparte l’accennata questione dell’inapplicabilità dell’istituto di cui parte ricorrente denuncia la violazione, nel caso in esame le interlocuzioni avviate dall’amministrazione - e riscontrate dalla società ricorrente - vertono sul fabbisogno energetico e sulla potenza dell’impianto, ovverosia sugli elementi essenziali ad assicurare il rispetto del vincolo dell’autoconsumo. Il fatto che nel caso specifico siano stati garantiti dal punto di vista sostanziale la partecipazione e il contraddittorio all’interno del procedimento è dimostrato dal contenuto delle controdeduzioni trasmesse dalla ricorrente ( i.e. le relazioni di cui ai docc. 4, 5 prod. ric.), che rivelano la piena consapevolezza in ordine all’incidenza della corretta quantificazione del fabbisogno complessivo dell’impresa sull’ammissione del contributo, essendo più volte effettuata la comparazione tra “totale richiesto” e “totale richiedibile” al fine di provare che non vi fosse un’eccedenza e che, pertanto, fosse rispettato il vincolo dell’autoconsumo. Come illustrato, il SE ha accertato che l’impianto della seconda istanza di ammissione al contributo eccede il fabbisogno energetico dell’azienda e presenta una capacità produttiva che supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, discostandosi dai requisiti di ammissione di cui all’art. 1, comma 1, lettera a, dell’avviso (doc. 1 prod. ric.)
2.5. La duplice interlocuzione procedimentale ha consentito alla società ricorrente di presentare controdeduzioni e documentazione integrativa, quali le ulteriori fatture relative all’acquisto di gasolio agricolo del 2022 (doc. 11 prod. ric.), che comunque non valgono a provare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del contributo, trattandosi di atti concernenti fatti essenziali ai fini della procedura e tuttavia non valorizzati tempestivamente nel corso del procedimento. Al riguardo si richiama la giurisprudenza secondo cui “ Nell’ambito di una procedura di massa, finalizzata all’attribuzione di risorse finanziarie pubbliche, si configurano infatti particolari obblighi di correttezza, che rinvengono il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. e che impongono al singolo di fornire informazioni non reticenti e complete e di presentare la prescritta documentazione. Pertanto, la produzione tardiva di un documento, come la dimostrazione postuma di un requisito da comprovarsi in una determinata forma, non possono avere l’effetto di sanare retroattivamente un’irregolarità o determinare l’impedimento della decadenza (Cons. Stato, sez. II, 20 luglio 2023, n. 7105) ” (Cons. Stato, sez. II, n. 7069/2025).
Consentendo all’operatore istante di produrre osservazioni e documenti in corso di procedura, è stata attivata quella “ minima interlocuzione (…) volta a chiarire l’effettiva volontà in punto di qualificazione (…) della domanda ” che non incide sulla speditezza dell’iter e non altera la par condicio dei partecipanti, poiché non è “ diretta alla produzione di nuovi documenti, ma alla mera risoluzione di un’ambiguità dichiarativa emergente dagli atti già acquisiti (e quindi priva di valenza “integrativa” dell’originaria istanza) ” (Cons. Stato, sez. II, n. 9410/2025; n. 6017/2025 cit).
D’altronde, anche nel caso in esame “ la documentazione successivamente esibita dal ricorrente ad integrazione dell’istanza avrebbe comportato un riesame della domanda di contributo, con rinnovazione dell’esercizio del potere dell’Amministrazione, sicchè non sarebbe stata ammissibile, stante la violazione della par condicio competitorum, la rivalutazione della richiesta ” (Cons. Stato, sez. V, n. 7197/2024).
3. Dall’infondatezza dei profili di illegittimità dedotti nell’impugnativa discende la reiezione delle domande di annullamento degli atti impugnati e di accertamento del diritto ad ottenere il contributo.
4. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, deve essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del SE e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sono liquidate come da dispositivo sulla base del diverso impegno difensivo. Non vi è luogo a provvedere nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 4.000 (quattromila/00), di cui euro 3.000 (tremila/00) nei confronti del RE dei servizi energetici ed euro 1.000 (mille/00) nei confronti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA CC, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
IO UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UC | FA CC |
IL SEGRETARIO