Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3919 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 2890 pubblicata il 19 luglio 2022 e non notificata, avente a oggetto risarcimento danni e vertente tra
(cf e p. iva , in persona del procuratore speciale, Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
per atto Notaio in Milano del 20 giugno 2022, rep. Parte_2 Persona_1
40214, racc. 15537, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Cozzi (cf
), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Posillipo, 314, nello C.F._1 studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello
(per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
(cf ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
1
Fabozzi (cf non indicato), rappresentati e difesi in proprio, elettivamente domiciliato nello studio dei difensori in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Mazzocchi, 45 (per le comunicazioni: pec;
Email_2
appellato
e
, domiciliata nello studio del difensore in primo grado, Avv. Controparte_2
Riccardo Imperiali, non costituita;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda formulata dallo CP_1
nei confronti di volta a ottenere l'allaccio di una linea
[...] Parte_1 telefonica, come da contratto del 5 novembre 2014, oltre al risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale, nonché nella causa riunita, promossa e riassunta da anche nei confronti di originariamente Parte_1 Controparte_2 incardinata dinnanzi al Tribunale di Milano che si dichiarava incompetente, così statuiva:
“Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale di questo Tribunale, sollevata dalla in comparsa di Parte_1 risposta e riposta e reiterata in comparsa conclusionale .
La resistente ha prospettato che nel caso di specie debba trovare applicazione la clausola derogativa della competenza contenuta nell'art. 25 delle condizioni generali di contratto che prevede che per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sia competente il Tribunale di Milano. In realtà, come si evince dalla copia delle condizioni allegata alla produzione di parte ricorrente (non essendo leggibile la copia prodotta da ), la clausola derogativa della competenza risulta Pt_1 sottoscritta insieme ad una serie di clausole ulteriori non tutte di natura vessatoria.
2 Ciò assume particolare rilievo perché, come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sottoscrizione cumulativa ed indiscriminata di clausole di vario contenuto (vessatorio e non) non è sufficiente a ritenere integrato il requisito della specifica sottoscrizione1. L'orientamento richiamato è condivisibile perché in linea con la ratio della disciplina in questione, finalizzata ad assicurare che sia sollecitata un'adeguata attenzione del contraente che non ha predisposto le clausole sul contenuto di queste ultime, il che è da escludere quando, come nel caso di specie, si sottoscrivono un gruppo di clausole di contenuto non soltanto vessatorio ...
Va dichiarata cessata la materia del contendere relativa alla istanza di parte attrice con la quale si chiedeva l'attivazione dell'utenza 0823778885, poiché intervenuta a giugno 2017.
Nel merito, la domanda di risarcimento del danno è fondata e deve essere accolta, nei termini e nei limiti di cui appresso...
Nel caso de quo parte attrice ha ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico mentre le società convenute nulla ha dedotto, né hanno prodotto alcuna documentazione attestante la doverosa diligenza quanto alla attivazione tempestiva della utenza telefonica. La ha fondato la propria difesa sulla generica Pt_1 illustrazione della procedura di migrazione di una qualsiasi utenza telefonica, imputando la responsabilità alla , senza fornire alcun riferimento CP_2 specifico rispetto alla causa che ha concretamente determinato l'asserita impossibilità tecnica per l'attivazione, il che rende indeterminata la relativa eccezione, prima ancora che infondata.
Stessa difesa da parte della imputando la responsabilità di quanto CP_2 lamentato da parte attrice alla ... Parte_1
Il CTU nominato ha cosi concluso “la mancata attivazione della linea telefonica dello Studio Legale A&F sul n. 0823.778885, da quanto si evince nelle produzioni di parte, è imputabile ad entrambe le compagnie, ma non vi sono, nei documenti allegati alle produzioni, elementi sufficienti per poter determinarne le relative quote di attribuzione”.
Da ciò consegue la condanna delle società convenute in solido al pagamento in favore dell'attrice dei danni dalla stessa subiti...
Pertanto, va riconosciuto la somma da somma quale danno patrimoniale - per €
527,00 delle nr. 4 fatture del 2015 (recanti nr. 73, 206, 230 e 221) attestanti gli
3 Contr acquisti compiuti dallo studio per modificare il numero di fax precedentemente indicato nelle cartelline, nei biglietti da visita, nelle targhe etc.
Per quanto riguarda, poi, il risarcimento del danno non patrimoniale con precipuo riferimento al lamentato danno all'immagine, si osserva, in generale, che, in ragione dell'uso professionale della linea telefonica fax deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, quindi, che la mancata attivazione della medesima nel termine stabilito sia idonea ad arrecare disagi e danni.
Alla luce delle circostanze tutte di cui sopra e tenuto conto della specificità del caso di specie, sotto il profilo della durata e della gravità del disservizio, si ritiene di quantificare il pregiudizio economico complessivamente sofferto da parte attrice in misura pari a € 10.000,00 all'attualità.
Deve, peraltro, precisarsi che tale somma viene valutata all'attualità ed ingloba interessi e rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della presente sentenza...
Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n.
4030).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione notificato a Parte_1 mezzo pec il 16 settembre 2022, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in totale riforma della sentenza appellata così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in favore del Tribunale di Milano per le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e suesposte, con ogni conseguenza di legge, condannando conseguentemente
l'attore a restituire a quanto corrisposto in adempimento della Parte_1 sentenza impugnata per complessivi € 8.154,83; nel merito
4 - in accoglimento dei motivi di gravame, rigettare tutte le domande svolte dall'attore nel giudizio di primo grado nei confronti di in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto e conseguentemente condannare l'attore a restituire a quanto corrisposto in adempimento della sentenza impugnata per Parte_1 complessivi € 8.154,83; nel merito, in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta dell'attore nel giudizio di primo grado, ritenere e dichiarare la Controparte_2 unica responsabile dei fatti per cui è causa e conseguentemente condannare la
, al pagamento di qualsiasi somma dovuta a parte attrice, con i Controparte_2 conseguenti oneri restitutori in favore di per complessivi € 8.154,83; Pt_1 nel merito, in via ulteriormente subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda svolta da parte attrice nel giudizio di primo grado nei confronti della anche in Parte_1 concorso e/o in solido, condannare la a rimborsare a Controparte_2 Pt_1 quanto da quest'ultima versato in favore dell'attore in adempimento della sentenza impugnata e quindi per la complessiva somma di € 8.154,83; in ogni caso
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge”.
Con comparsa depositata il 17 gennaio 2023, si costituiva in giudizio lo
[...]
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità parziale e, comunque, il Controparte_1 rigetto del gravame, con vittoria di spese del grado.
, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Alla prima udienza di trattazione, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellato anche memoria di replica, che non presentano carattere di novità.
La difesa appellante formula quattro motivi di gravame così rubricati:
5 “1) Per aver, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, erroneamente rigettato
l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito:
2) Per aver, nel merito, il Giudice di primo grado interpretato erroneamente i fatti di causa e l'assenza di responsabilità di Parte_1
3) Per aver, il Giudice di primo grado, proceduto alla liquidazione del danno in favore di parte attrice, in mancanza della prova circa l'esistenza dello stesso e del suo ammontare;
4) Per aver, il Giudice di primo grado, proceduto alla liquidazione delle spese legali in modo sproporzionato ed irragionevole”.
Con primo motivo di impugnazione censura il rigetto da parte del primo Pt_1 giudice dell'eccezione di incompetenza per territorio in ragione della clausola di cui all'art. 25 delle condizioni generali di contratto che prevedeva per tutte le controversie afferenti alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Argomenta la difesa appellate l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il primo giudice non ha tenuto conto che la clausola in parola è stata sottoscritta, in contratto di tipo business destinato allo svolgimento dell'attività professionale, espressamente e specificatamente a mezzo doppia sottoscrizione, laddove il contraente ha dichiarato di aver preso visione delle condizioni generali di contratto approvando, tra le altre, la clausola prevista dall'art. 25 relativa la Foro Competente.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto è univoco nel ritenere sufficiente, quanto alle clausole vessatorie, la loro elencazione con richiamo al contenuto. Inoltre, trattandosi di contratto professionale non è allo stesso applicabile la disciplina prevista per i contratti stipulati dai consumatori.
L'appellante invoca, per tali ragioni, la declaratoria di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano.
Si osserva, in primis, che le censure non attingono in maniera specifica la motivazione posta a fondamento della decisione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, difatti, ritenuto non soddisfatto il requisito della specifica approvazione della clausola, la quale con riferimento ai contratti per adesione si presume vessatoria, poiché la stessa è stata sottoscritta
6 indiscriminatamente e cumulativamente ad altre clausole di vario contenuto, vessatorio e non, poiché la ratio della disciplina richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate.
Inoltre, come argomentato dalla difesa appellata, il Tribunale di Milano, con riguardo al giudizio promosso da anche nei confronti di ha Pt_1 CP_2 declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la seguente motivazione: “... sussiste l'incompetenza dell'adito Tribunale, a favore di quello di Santa Maria Capua Vetere, in quanto il provvedimento cautelare di cui ancora in questa sede si chiede la revoca è stato emesso da quel Tribunale, che si è dichiarato territorialmente competente, confermando tale competenza anche in sede di reclamo;
rilevato che la causa di merito successiva al provvedimento cautelare è di competenza del giudice cautelare ex art. 669 ter cpc...”.
L'ordinanza non è stata impugnata da con regolamento di competenza e la Pt_1 causa, riassunta dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata riunita, su richiesta di tutte le parti, con quella introdotta dall'odierno appellato, con ordinanza del 18 aprile 2019, per “... la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente (s)oggettiva...”.
Il foro esclusivo non determina competenza inderogabile e, con riguardo alle ipotesi di connessione oggettiva, la giurisprudenza di legittimità è costante e univoca nell'affermare il principio per il quale “Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha
l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile, in quanto richiamati dall'articolo 33 del codice di procedura civile ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione” (da ultimo, Cass. Ord. 3385/2024).
Il motivo va, dunque, respinto.
Con secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità di per la mancata attivazione della linea Pt_1
7 telefonica, avvenuta solo il 16 giugno 2017. La difesa di , ripercorrendo le Pt_1 valutazioni tecniche effettuate dal ctu nel precedente grado di giudizio, le ritiene non condivisibili nella parte in cui l'ausiliario ha ritenuto che la società non avesse correttamente espletato tutte le attività dovute nell'ambito della procedura di portabilità del numero telefonico. In particolare, non avrebbe avuto alcun Pt_1 obbligo di effettuare verifiche tecniche per accertare se le problematiche riscontrate e lamentate dal cliente fossero riferibili o meno alla propria rete, valutazione questa disancorata dalla normativa AGCOM. Inoltre, era emerso che la società aveva correttamente espletato la prima richiesta di portabilità del numero, con responsabilità esclusiva di per il ritardo. CP_2
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Il ctu ha, difatti, accertato, che, pur avendo inoltrato richiesta a Pt_1 CP_2
per la portabilità di entrambe le linee telefoniche oggetto di contratto, in data
[...]
24 dicembre 2024, essa riceveva da conferma dell'espletamento della CP_2 procedura solo per il numero principale 0823799805 (pag. 25 relazione).
I principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto imponevano, dunque, che , unico interlocutore del cliente, si attivasse, nella piena e chiara Pt_1 consapevolezza che la richiesta era andata a buon fine solo per una delle due numerazioni, per effettuare le necessarie verifiche tecniche, tanto a prescindere dalla normativa (anche tecnica) che regolamenta la portabilità.
Il ctu ha, tra l'altro, chiarito che “Nelle produzioni delle parti ( Controparte_2
e ) non vi è alcuna menzione sull'errore che avrebbe generato
[...] Parte_1 lo scarto della numerazione aggiuntiva alla data del 08.01.2015. La mancanza di questi dati non consente di identificare con estrema certezza quale delle due parti attive nella portabilità del numero 0823.788885 abbia causato il disservizio” (pag.
27 relazione). Rispetto a tale osservazione del ctu non sono state proposte specifiche osservazioni critiche a confutazione.
Alla luce di tali considerazioni, la decisione del Tribunale, il quale ha rilevato che entrambe le società telefoniche hanno improntato le proprie difese attribuendo la responsabilità all'altra, correttamente ritenendo che tanto non costituisse prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 cc, va confermata, così come la condanna delle medesime in solido al ristoro del danno, in carenza di sufficienti elementi per poter
8 determinare le rispettive quote di responsabilità.
Con terzo motivo di censura l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha proceduto alla liquidazione del danno in assenza di prova della sua esistenza e ammontare.
Proprio il Tribunale avrebbe, difatti, affermato in sentenza che parte attrice non aveva fornito prova a sostegno della pretesa risarcitoria. Tanto avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda, non potendosi far ricorso alla liquidazione equitativa in assenza di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione.
La doglianza non si confronta pienamente con la motivazione sottesa alla decisione, Il Tribunale, infatti, ha liquidato il danno patrimoniale, al quale sono riferite le considerazioni circa l'assenza di piena prova dello stesso, nella ridotta (e provata) misura di € 527,00, somma necessaria agli acquisti per modificare biglietti da visita e materiale dello studio. Il primo giudice, poi, quanto al danno non patrimoniale, ha proceduto alla liquidazione in via equitativa sulla scorta di “una regola di esperienza di difficile smentita”, in ragione dell'uso professionale della linea telefonica, la cui mancata attivazione o, meglio, riattivazione, risultava idonea a creare pregiudizio. Nella determinazione dell'importo dovuto il Tribunale ha espressamente tenuto conto della durata e gravità del disservizio, protrattosi per due anni e mezzo.
In ordine alla correttezza dell'importo liquidato, l'appellato ha rilevato come l'inadempimento di si sia concretizzato nella mancata attivazione, per oltre Pt_1 due anni della linea 0823778885, nel ritardo di circa un mese nell'attivazione della linea telefonica 0823799805 e, infine, nel ritardo di oltre due mesi per l'attivazione del servizio internet.
L'art. 6, comma 1 Regolamento 73/11 AGCOM, prodotto in atti, che regolamenta i ritardi nell'attivazione delle linee telefoniche, prevede un indennizzo di € 5 per ogni giorno di ritardo nella portabilità del numero, nel caso concreto, per la linea
0823799805, 30 gg (€ 150,00) e, per la linea 0823778885, 893 gg (€ 4.465,00).
Inoltre, l'art. 11 del regolamento, prevede un ulteriore indennizzo fino a un massimo di € 300,00, per la mancata risposta ai reclami, che lo studio associato ha documentato di aver inviato. Per i contratti Business, come quello oggetto di causa,
9 gli indennizzi sono, sempre a mente del citato regolamento (art. 12), raddoppiati, per un totale, dunque, di € 9.530,00.
In raffronto agli indennizzi previsti da AGCOM, l'importo di € 10.000,00, liquidato dal primo giudice all'attualità nel 2022, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi, appare, dunque, congruo rispetto a un parametro predeterminato proprio dall'Autorità per le garanzie nella comunicazione e, va, dunque confermato, con rigetto del motivo di appello.
Con quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta la “palesemente illegittima e sproporzionata” liquidazione delle spese di lite del primo grado.
Il motivo, che presenta profili di inammissibilità poiché non sostenuto da specifiche censure, è, comunque, infondato.
Il Tribunale, difatti, ha liquidato in favore dell'allora attore l'importo di €
4.835,00, ponendo le spese solidalmente a carico di e , Pt_1 CP_2 disponendo, altresì, la compensazione delle spese afferenti al giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Milano. L'importo liquidato dal primo giudice è corrispondente ai valori medi previsti dallo scaglione tariffario di riferimento del dm
55/2014 vigente al momento della decisione, per le cause di valore da € 5.201,00 a €
26.000,00.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 10.000,00 circa, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario di riferimento da €
5.201,00 a € 26.000,00, determinandole in € 2.906,00, aumentate del 30% ex art. 4, comma 1 bis, dm richiamato, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge. Nulla va disposto per le spese con riguardo a
, rimasta contumace. Controparte_2
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di
Giustizia.
10
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 2890 pubblicata il 19 luglio 2022, proposto da nei confronti di nonché , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona del legale rappresentate protempore, alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di , in persona degli Controparte_1 associati, Avv.ti Bruno Amirante e Francesco Fabozzi, liquidate in € 2.906,00, aumentate del 30% ex art. 4, comma 1 bis, dm 55/2014 e ss. mod., oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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