Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 879 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Marconi n. 25
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Rita Pisanu, Silvano Imbriaci e Dario Cosimo Adornato, con i quali
è elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola di IN NI, con sede in Caraffa del
Bianco (RC), negli anni 2011 e 2012 (dal 02/09/2011 al 31/12/2011, dal
26/07/2012 al 31/12/2012), per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupato di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e concimazione del terreno;
pulizia degli alberi;
raccolta di pietre e sistemazione della recinzione;
sistemazione delle balle di fieno nel capannone;
pascolo degli animali e mungitura;
sistemazione delle strade;
piantumazione degli ortaggi;
- che, con provvedimento del 21/06/2021, l' ha comunicato la CP_1
cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2011 e 2012;
- che ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'integrazione salariale operai agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che incombe sull'Istituto l'onere di provare la non genuinità del rapporto di lavoro;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo IG.
Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso
l'azienda di IN NI per gli anni 2011 e 2012 per un totale di 102 giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per l'anno 2011 e per l'anno 2012 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) 3
ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, CP_1
in violazione di legge;
4) condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con analoghi procedimenti aventi in comune l'avvenuta cancellazione del rapporto di lavoro del ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 3460/2023), depositato in data 12/10/2023, il medesimo ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha impugnato l'avviso di addebito n.
39420230001016643000 del 24/08/2023 (“indebito N. 17324381 – a seguito di disconoscimento 4 elenco var – 10/03/2020” - Controparte_2
n. 6791 IMM relativa all'anno 2013), formulando le seguenti
[...]
conclusioni: “1 In via preliminare A. a fronte della minaccia di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs. N. 46/1999 disporre la sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito, per le motivazioni in epigrafe indicate concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la IG.ra , bracciante agricola, a Pt_2
seguito dell'esecuzione per una somma cospicua;
in ogni caso è allo stato pendente ricorso avverso il provvedimento di cancellazione che ha dato scaturigine all'indebito impugnato, e che si pone certamente come questione pregiudiziale alla vicenda che qui ci occupa;
B. accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010 in quanto non può considerarsi assolto l'onere di indicazione della causale del credito;
2. nel merito, accogliere 4
il presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 394 2023
0001016643000 del 24/08/2023, poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, e per tutti i motivi indicati;
3. Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'avviso di addebito in oggetto ed oggetto di impugnativa;
4. in ogni caso condannare l' in Persona del Legale CP_1
Rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con il procedimento recante N.R.G. 879/2022 e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 12/01/2024, rilevata la sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti richiamati, questo giudicante ne ha disposto la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”. 5
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “ È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001). 6
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (comunicazioni unilav prospetti paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma può rappresentare al più un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo allegato in atti e redatto in seguito ad un'ispezione eseguita sull'azienda agricola IN NI.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2011 e 2012 è scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall' presso l'azienda di IN NI, relativi al periodo dal CP_1
01/01/2011 al 30/06/2020.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una 7
specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, nel corso dell'ispezione - eseguita sull'azienda che aveva dichiarato, nella denuncia aziendale, la conduzione di ha 05,09,05 di terreni di titolarità del titolare, occupati quasi per la totalità da pascolo, con capi di bestiame pari a 150 pecore e 120 capre - gli ispettori hanno riscontrato l'assenza di fatture, ad eccezione di quelle relative a costi fissi (quali corrente elettrica servizio idrico ecc. e relative solo agli anni 2017, 2018 2019), circostanza dalla quale si evince che, nel periodo dal 2011 al 2019, l'azienda non ha prodotto ricavi sufficienti né ha generato utili, per cui l'assunzione del numero di braccianti dichiarato sarebbe stata del tutto anti economica.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che, nell'ambito di un'azienda volta per lo più al pascolo, che richiederebbe, dunque, manodopera costante nel corso dell'anno, l'assunzione dei dipendenti risultava concentrata per lo più nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno, ad eccezione degli anni 2014 e 2017.
Pertanto, alla luce della pressocché inesistente documentazione rinvenuta, delle scarne dichiarazioni rese dai pochi operai che, in seguito alla convocazione, si sono presentati (considerando che la maggior parte dei braccianti convocati non si sono presentati e non hanno fornito giustificazioni della loro assenza), della carenza di ricavi, gli ispettori hanno concluso che tutte le attività aziendali e il fabbisogno di manodopera fossero attribuibili quasi esclusivamente al nucleo familiare del titolare, con l'ausilio di due o tre braccianti agricoli nei casi di necessità.
Pertanto, sono stati annullati i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda IN con i lavoratori agricoli nel periodo dal II trimestre del
2011 al II trimestre 2020.
Orbene, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva. 8
Infatti, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver lavorato, nell'anno 2011, dal 2/09/2011 al 31/12/2011 e, nell'anno 2012, dal
26/07/2012 al 31/12/2012, per 102 giornate lavorative annue dal lunedì al sabato, per 7 ore al giorno (dalle 7:00 alle 15:00 con un'ora di pausa pranzo, dalle 6:00 alle 14:00 nei mesi più caldi), percependo una retribuzione giornaliera di € 45, occupandosi della pulizia e della concimazione del terreno, della pulizia degli alberi, della raccolta delle pietre, della sistemazione della recinsione, della pulizia e della raccolta delle sterpaglie, della sistemazione delle balle di fieno all'interno del capannone, di portare al pascolo gli animali e della mungitura degli stessi.
Orbene, il teste premettendo di aver “lavorato con i Testimone_1
signori (…) nel 2011 e 2012: nel 2011 da agosto a dicembre, nel 2012 _1
da settembre a dicembre;
in entrambi gli anni io ho svolto 102 giornate lavorative e anche i signori e dal lunedì al sabato;
Persona_1 Per_2
nel periodo invernale lavoravamo dalle 7 alle 15 mentre in estate dalle 6 alle
14:00 con una pausa pranzo ine state dalle 11 alle 12 e in inverno dalle 12:00 alle 13:00; l'orario di lavoro era lo stesso per tutti” non ha confermato quanto dedotto dal ricorrente in ordine alle mansioni svolte, dichiarando che: “Ci occupavamo a volte di pulire il caseificio di lavare i macchinari del caseificio;
altrimenti ci occupavamo delle cose dell'orto come piantare e raccogliere
a seconda della stagione” Parte_3
Inoltre il teste ha ammesso di non aver lavorato ogni giorno con il ricorrente riferendo che: “ la mattina il datore di lavoro IN NI ci dava le direttive e a volte lavoravo insieme ai signori (…) e a volte no;
_1
capitava che un giorno io pulivo il caseificio e loro andavano nell'orto o a fare altro o poteva accadere il contrario;
invece a volte facevamo le stesse cose e comunque la mattina ci vedevamo quando il datore di lavoro ci dava le direttive”. 9
Anche con riferimento all'ammontare della retribuzione, il teste non ha esattamente confermato quanto dedotto nel ricorso, dichiarando che: “eravamo pagati intorno ai 43 euro a giornata;
ogni 10/15 giorni il datore di lavoro ci dava un acconto;
ci pagava in contanti;
avevo regolare busta paga;
ci pagava personalmente il sig. IN ci chiamava e ci pagava;
ci chiamava singolarmente”.
Inoltre, il teste ha dichiarato che: “mi sono state cancellate le giornate lavorative svolte per l'azienda IN per gli anni 2011 e 2012; ho fatto causa all' che è ancora pendente;
non so se i signori (…) sono stati CP_1 _1
chiamati come testimoni nella mia causa”.
Il teste , premettendo che: “Io ho lavorato da settembre a Testimone_2
dicembre nel 2011 per 102 giornate lavorative;
nel 2012 ho lavorato se4 ben ricordo per un periodo da agosto a settembre e poi di nuovo da settembre a dicembre per 102 giornate;
infatti sono mancata per un periodo per problemi familiari;
i sigri e erano presenti nello stesso periodo per _1 Per_1
entrambi gli anni” e che “ ho lavorato per l'azienda IN nel 2011 e nel
2012; in entrambi gli anni ho lavorato con il sig. e con la sig.ra _1
; invece con la signora ho lavorato solo nel 2011” ha riferito Per_1 Per_2
che: “invece il sig. faceva un lavoro diverso in quanto gli Parte_1
uomini svolgevano attività diverse come occuparsi degli animali, pulire le strade, togliere l'erba le pietre sistemare il fieno nei capannoni” ammettendo che: “io vedevo il sig. la mattina quando arrivavo e puoi quando _1
andavo via e a volte anche nel corso della giornata”.
Nondimeno, il teste non ha esattamente confermato l'ammontare della retribuzione percepita, come riferito nel ricorso introduttivo, dichiarando che:
“Eravamo pagati dal sig. IN 43 euro al giorno e quando poteva ci dava piccoli acconti;
ci pagava in contanti;
avevo la busta paga;
penso che anche i miei colleghi fossero pagati allo stesso modo;
l'ammontare della retribuzione 10
era lo stesso;
qualche volta ho visto il sig. IN consegnare la retribuzione ai sig.ri . _1
Infine, il teste ha riferito che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda IN negli anni 2011 2012; ho fatto causa che si è conclusa con un accoglimento e quindi sono stata reiscritta negli elenchi agricoli;
che io sappia i sig.ri (…) non sono stati chiamati _1
come testimoni nella mia causa”.
Il teste ha preliminarmente dichiarato che: “Ho lavorato Testimone_3
da luglio a dicembre nel 2011 e da settembre a dicembre nel 2012 per 102 giornate lavorative per ciascun anno;
il sig. ha lavorato negli stessi per _1
gli stessi periodi sempre per 102 giornate” laddove, invece, il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato nel 2011 dal 2/09/2011 al 31/12/2011e, nel 2012, dal
26/07/2012 al 31/12/2012.
Pertanto, il teste ha riferito di aver lavorato, per ciascun anno, in periodi non coincidenti con i periodi dichiarati nel ricorso introduttivo ma, nello stesso tempo, ha riferito che: “io e il sig. lavoravamo insieme tutti i giorni”. _1
Ancora il teste, con riferimento alle mansioni svolte, ha dichiarato che:
“Ci occupavamo del bestiame: infatti vi erano circa 300 capi di ovini e caprini o forse più noi ci occupavamo del pascolo;
poi lavoravamo sui terreni dove piantavamo i pomodori e le ZA e altri ortaggi;
ci occupavamo anche della raccolta;
in particolare le donne sistemavano i pomodori e le ZA nelle cassette e noi uomini le portavamo dove ci diceva il sig. IN” riferendo in ordine a mansioni che il ricorrente non ha assunto di aver svolto nel ricorso introduttivo.
Inoltre, come gli altri testi, il teste non ha esattamente Testimone_3
confermato l'ammontare della retribuzione percepita, come riferito nel ricorso introduttivo, dichiarando che: “Eravamo pagati circa 43 euro a giornata, in contanti;
durante il mese se avevamo bisogno di un acconto lo chiedevamo, altrimenti venivamo pagati a fine mese giorno più giorno meno;
ci pagava il sig. 11
IN e quando ci doveva pagare ci chiamava nell'ufficio; mi è capitato di vedere due o tre volte il sig. IN consegnare la retribuzione al sig. _1
ci chiamava infatti uno alla volta ma talvolta ci chiamava a due per volta”.
Nondimeno, il teste non ha neanche confermato l'identità del datore di lavoro, dichiarando che: “il sig. IN si chiamava ”. Per_3
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate lavorative denunciate per l'azienda IN per il solo anno 2012 se ben ricordo;
ho fatto causa all' per la cancellazione;
non so se il sig. CP_1 _1
sia stato chiamato come testimone nella mia causa”.
Il teste premettendo di aver lavorato con il ricorrente alle Testimone_4
dipendenze dell'azienda di IN NI, ha specificato che: “abbiamo lavorato insieme nel 2011 e nel 2012; io ho lavorato nel 2011 da settembre a dicembre e nel 2012 da luglio a dicembre;
il sig. ha lavorato nello _1
stesso periodo;
infatti io lo vedevo sempre: io lavoravo ogni anno per 102 giornate lavorative;
anche il sig. lavorava per lo stesso numero di _1
giornate” e che: “L'azienda si occupava allevamento di bestiame come capre pecore bovini;
inoltre si occupava della coltivazione di ortaggi” .
Nondimeno, il teste ha confermato di aver visto il ricorrente sui terreni, ma non in maniera continuativa e intento al lavoro avendo riferito: “Vedevo più che altro il sig. la mattina quando arrivavamo;
poi il sig, IN ci _1
diceva cosa fare e a volte lo vedevo anche durante la giornata;
a volte eravamo negli stessi posti mentre altre volte il ricorrente veniva mandato in altri posti;
la mattina quando arrivavamo invece lo vedevo sempre;
capitava che lo vedevo anche quando andavamo via”.
Inoltre, come gli altri testi, il teste non ha esattamente confermato Tes_4
l'ammontare della retribuzione percepita, come riferito nel ricorso introduttivo, dichiarando che: “Percepivamo una retribuzione di € 43 giornaliere;
penso che anche il sig. percepisse la stessa retribuzione;
eravamo pagati _1
giornalmente o a volte ogni 10/ 15 giorni a seconda delle possibilità del datore 12
di lavoro;
eravamo pagati in contanti;
avevamo busta paga;
ci pagava il sig.
IN NI;
ci pagava in azienda dove vi era una stanza dove ci chiamava singolarmente per consegnare la retribuzione;
il sig. era _1
pagato allo stesso modo”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda IN;
ho fatto causa all' avverso la CP_1
cancellazione che è ancora in corso;
il sig. non è stato chiamato come _1
testimone nella mia causa”.
Da un esame complessivo delle dichiarazioni rese dai testi escussi, si evince che le stesse non sono convergenti precise e concordanti sui fatti di causa, presentando delle incongruenze con riferimento ai periodi lavorati (che non coincidono tra loro né con i periodi dichiarati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo), alle mansioni svolte, considerando che non vi è traccia nel verbale ispettivo di alcune delle attività riferite e che non risultano chiari né il tipo di lavoro svolto, né le tempistiche necessarie per alcune attività.
Inoltre, i testi hanno dichiarato di non aver sempre lavorato con il ricorrente o di averlo visto di mattina e non hanno riferito gli elementi essenziali che connotano il rapporto di lavoro subordinato;
ancora, tutti i testi hanno riferito di aver percepito una retribuzione giornaliera pari a € 43,00, mentre il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver percepito una retribuzione giornaliera pari a € 45,00
Anche con riferimento all'esercizio del potere datoriale da parte del sig.
IN, tutti i testi hanno genericamente riferito che: “Ci diceva cosa fare il datore di lavoro, il sig. IN” circostanza dalla quale non si evince l'esercizio di un potere datoriale da parte del sig. IN, che connota la sussistenza del vincolo della subordinazione (che non si limita a “dire cosa fare”, ma presuppone la sussistenza di un vero e proprio vincolo, in virtù del quale i lavoratori seguono le direttive del datore di lavoro al quale devono rivolgersi per chiedere permessi o allontanarsi dal lavoro). 13
Nondimeno, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, non precisamente concordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda IN
NI per gli anni 2011 e 2012, assume rilievo dirimente la circostanza che tutti i testi hanno dichiarato di essere stati destinatari di provvedimenti di cancellazione per i medesimi periodi rispetto al ricorrente e che gli stessi abbiano intrapreso controversie nei confronti dell' aventi ad oggetto la CP_1
cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati per l'azienda IN, mostrando di avere un interesse, sia pure indiretto, all'esito positivo della controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno una un giudizio incardinato, nei confronti dell e hanno subito la cancellazione CP_1
delle giornata agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, 14
mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni abbiano contemporaneamente controversie in corso contro l' per le CP_1
medesime ragioni, relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante, avendo gli stessi un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla positiva definizione del giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e la ditta IN NI nei periodi dedotti in ricorso, riferendo in maniera non concordante in ordine ai periodi in cui il ricorrente avrebbe lavorato negli anni oggetto di giudizio, che non coincidono esattamente tra loro né coincidono con i periodi riferiti in ricorso, in ordine alle mansioni svolte, alla retribuzione percepita: pertanto, le dichiarazioni rese non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua, gestibile con il 15
lavoro familiare e con qualche aiuto occasionale, offerto da qualche lavoratore annualmente.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte, con conseguente rigetto anche della domanda avente ad oggetto l'avviso di addebito derivato dall'indebita percezione di prestazioni collegate ai rapporti di lavoro oggetto di cancellazione.
Infatti, i crediti cristallizzati nell'avviso di addebito impugnato sono legittimi e incontestabili, con conseguente integrale rigetto dell'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att.c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 879/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 20/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci