Articolo 2 della Legge 3 marzo 1971, n. 153
Articolo 1Articolo 3
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4 maggio 1971
Art. 2.
Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attivita' di assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneita' e di licenza di scuola italiana elementare e media;
d) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani;
e) scuole materne e nidi di infanzia.
I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire all'estero di tutte le provvidenze scolastiche ed integrative della scuola previste e, per quanto possibile, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.
Entrata in vigore il 4 maggio 1971
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