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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 21/05/2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 2474/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.00 sono presenti l'avv. Marsala Fanara Fulvia per parte ricorrente nonché l'avv.
Musciotto per la parte resistente
L'avv. Marsala Fanara Fulvia dichiara che la prestazione è stata soddisfatta ma solo dopo il Cont deposito del ricorso in oggetto pertanto chiede la condanna della di alle spese CP_1 di lite.
L'avv. Musciotto si riporta alla memoria, insiste nella richiesta della cessata materia del contendere con condanna di parte ricorrente alle spese di e in subordine compensazione per i motivi di cui alla memoria
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2474 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...] [...] ed ivi residente in [...], cod. Parte_1 CP_1
fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Fulvia Marsala Fanara per mandato in C.F._1
atti
Ricorrente
C O N T R O
(P.IVA ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in , Via Giacomo Cusmano n.24, rappresentata e difesa, CP_1
dall'Avv.to Giorgio Li Vigni e dall'Avv. Antonella Musciotto, per mandato in atti
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 21/05/2025
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 delle spese processuali, che liquida in euro 232,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fulvia Marsala Fanara dichiaratasi antistataria.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.2.2025, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
e premettendo: di essere stato riconosciuto dall' invalido al 74% con capacità di
[...] CP_3
deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 DPR 495/1992; che nonostante la prescrizione del medico dell' per l'utilizzo di ausili medici, l' resistente non aveva Controparte_1 CP_2
provveduto all'autorizzazione dei dispositivi/ausili, chiedeva: «Rigettata ogni contraria
istanza, eccezione o difesa - Autorizzare la fornitura dei seguenti dispositivi al sig. Pt_1
: - una scarpa ortopedica con plantare, cod. 063306018; - n. 2 piano inclinato totale,
[...]
cod. 063306202; - n. 2 suola e tacco antisdrucciolo, cod. 063306169; - n. 2 plantare modellato
di cuoio, cod. 061203045; - n. 2 rivestimento per plantare, cod. 061203103. - Per l'effetto
condannare l' a consegnare immediatamente detta autorizzazione al CP_1
Con ricorrente. - Condannare l' di a rifondere al ricorrente le spese di lite da CP_1
liquidarsi in misura aumentata del 30% per la presenza di collegamenti ipertestuali (art. 4,
comma 1 bis del D.M 55/2014) con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' contestando la CP_1
domanda chiedendone il rigetto. Deduceva che l'ufficio protesi aveva tempestivamente e correttamente, adempiuto ai suoi compiti istituzionali e che la procedura per la fornitura del presidio si era perfezionata con il provvedimento di autorizzazione n. 2024A000352549.
Lamentava che l'azione giudiziaria era stata proposta pretestuosamente senza tentare un bonario componimento, che nessuna prova era stata fornita dell'impossibilità reddituale del ricorrente all'acquisto dei presidi, del costo di €.387,86, salvo il diritto di ripetere le somme dall' resistente. CP_2
Chiedeva pertanto la cessata materia del contendere, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, o in subordine con compensazione. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che la prestazione oggetto di causa è stata soddisfatta ma solo dopo il deposito del ricorso giudiziario, pertanto, ha chiesto la condanna dell' resistente alle spese di lite. L ha insistito nella CP_2 CP_1
cessata materia del contendere con vittoria di spese del giudizio, in subordine con la compensazione integrale.
Ciò premesso, sulla base delle allegazioni e dei documenti versati in atti, risulta che la prestazione, oggetto della domanda, è stata riconosciuta, pertanto, va dichiarata la cessata la materia del contendere.
Rilevato che l'Ente convenuto ha provveduto a rilasciare l'autorizzazione dei presidi successivamente al deposito del ricorso giudiziario, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, in virtù del principio della soccombenza virtuale, l' deve essere CP_1
condannato al pagamento delle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
tenuto conto del valore dei dispositivi/ausili di cui alla richiesta autorizzazione, del comportamento delle parti e dell'attività espletata con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 21.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile