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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 7272/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Testa ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: SE - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il sig. – esperito Parte_1 infruttuosamente l'iter amministrativo - conveniva in giudizio l innanzi al CP_1
Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare che il lavoro di facchino notturno svolto dal ricorrente nel 28/01/2010 al 28/02/2021 con orario dalle 22:20 alle ore 05:00 si qualifica come lavoro usurante ai sensi del d.lgs 67/2011; per l'effetto - dichiarare il diritto del Sig. Parte_1 alla percezione del trattamento pensionistico anticipato a partire dalla data di maturazione dei requisiti agevolati”. A sostegno della propria pretesa, affermava di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata per lavori usuranti;
nello specifico, affermava di essere stato assunto dal 28.1.2010 al 28.2.2021 presso due società con mansioni di facchino notturno e orario di lavoro dalle ore
22:20 alle ore 05:00, depositando a riprova di ciò le timbrature, le buste paga indicanti la percezione della indennità per lavoro notturno e le mansioni di facchino nottruno, i contratti e le dichiarazioni degli ex datori di lavoro.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la categoria CP_1 di lavoratore non rientrerebbe tra quelle indicate dal D. Lgs. 67/2011 poichè dalla documentazione allegata non emergerebbe l'esatto numero delle notti svolte nel corso dell'anno, tale da consentire la determinazione del requisito anagrafico e della quota contributiva per individuare la fascia da attribuire al richiedente.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Come è noto, il D.Lgs. 67/2011 ha introdotto per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti la possibilità di usufruire di un accesso anticipato alla pensione di vecchiaia. In particolare, ai sensi dell'art. 1 della predetta norma
“possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti (…) b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni, di cui all'articolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a
78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano
i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo”. Il secondo comma prescrive che: “Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari: a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attivita' lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio
2018.”. La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011; ai sensi del decreto in questione, per chi svolge lavoro notturno su turni o durante tutto l'anno con decorrenza del rapporto a partire dall'11.1.2008, la documentazione necessaria e sufficiente a corredo della domanda consta del “prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno” e del “contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento”. Orbene, nel caso di specie entrambi i documenti sono stati depositati dal ricorrente
(cfr. docc. 7, 8 e 10)
Inoltre, in merito ai requisiti ed alle modalità di accesso alla pensione agevolata per lo svolgimento di lavori pesanti, basterà fare riferimento al recente messaggio (n. CP_1
801 del 5.3.2025), con il quale l'Istituto ha espressamente stabilito che “Qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell'attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l'attività svolta. Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 2012, tutta la documentazione da analizzare deve risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Dunque, anche a non voler ritenere idonee le dichiarazioni dei datori di lavoro rilasciate in tal senso, la documentazione fornita dal sig. all' sarebbe Parte_1 CP_1 stata comunque sufficiente a fornire la prova di aver svolto lavoro notturno dal 2010 al 2021, in quanto sono presenti – si ribadisce – i contratti e le buste paga recanti la percezione dell'indennità per lavoro notturno e l'indicazione delle mansioni di facchino notturno (una per ogni anno dal 2009 al 2020) e sono state anche allegate le timbrature recanti l'orario di ingresso e di uscita (orientativamente dalle 22.00 alle
5.00 del mattino); in proposito, appare evidente che non si può richiedere al lavoratore la prova di fornire l'elenco di tutte le timbrature effettuate nell'arco di dieci anni, come sembrerebbe pretendere l' al fine di determinare il requisito CP_1 anagrafico e la quota contributiva.
Peraltro, la determinazione dell'esatto numero delle notti svolte nel corso dell'anno assumerebbe rilievo soltanto nel caso di lavoro notturno su turni, mentre nel caso di specie il ricorrente afferma – e vi è evidenza in tal senso – di aver sempre svolto lavoro notturno, dalle 22.00 alle 5.00, nell'arco della storia lavorativa rilevante ai fini della pensione anticipata.
Deve essere, pertanto, dichiarato che il sig. dal 28/01/2010 al 28/02/2021 ha Parte_1 svolto lavoro notturno usurante ai sensi del d.lgs 67/2011 utile ai fini del diritto alla fruizione della pensione agevolata/anticipata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando,
- Dichiara che il ricorrente dal 28/01/2010 al 28/02/2021 ha svolto lavoro usurante notturno ai sensi del d.lgs 67/2011 e, per l'effetto, ha diritto alla percezione del trattamento pensionistico anticipato a partire dalla data di maturazione dei requisiti agevolati;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, pari ad € 2.697,00 per CP_1 compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, il 18/06/2025
Il giudice
OB RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 7272/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Testa ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: SE - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il sig. – esperito Parte_1 infruttuosamente l'iter amministrativo - conveniva in giudizio l innanzi al CP_1
Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare che il lavoro di facchino notturno svolto dal ricorrente nel 28/01/2010 al 28/02/2021 con orario dalle 22:20 alle ore 05:00 si qualifica come lavoro usurante ai sensi del d.lgs 67/2011; per l'effetto - dichiarare il diritto del Sig. Parte_1 alla percezione del trattamento pensionistico anticipato a partire dalla data di maturazione dei requisiti agevolati”. A sostegno della propria pretesa, affermava di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata per lavori usuranti;
nello specifico, affermava di essere stato assunto dal 28.1.2010 al 28.2.2021 presso due società con mansioni di facchino notturno e orario di lavoro dalle ore
22:20 alle ore 05:00, depositando a riprova di ciò le timbrature, le buste paga indicanti la percezione della indennità per lavoro notturno e le mansioni di facchino nottruno, i contratti e le dichiarazioni degli ex datori di lavoro.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la categoria CP_1 di lavoratore non rientrerebbe tra quelle indicate dal D. Lgs. 67/2011 poichè dalla documentazione allegata non emergerebbe l'esatto numero delle notti svolte nel corso dell'anno, tale da consentire la determinazione del requisito anagrafico e della quota contributiva per individuare la fascia da attribuire al richiedente.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Come è noto, il D.Lgs. 67/2011 ha introdotto per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti la possibilità di usufruire di un accesso anticipato alla pensione di vecchiaia. In particolare, ai sensi dell'art. 1 della predetta norma
“possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti (…) b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni, di cui all'articolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a
78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano
i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo”. Il secondo comma prescrive che: “Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari: a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attivita' lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio
2018.”. La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011; ai sensi del decreto in questione, per chi svolge lavoro notturno su turni o durante tutto l'anno con decorrenza del rapporto a partire dall'11.1.2008, la documentazione necessaria e sufficiente a corredo della domanda consta del “prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno” e del “contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento”. Orbene, nel caso di specie entrambi i documenti sono stati depositati dal ricorrente
(cfr. docc. 7, 8 e 10)
Inoltre, in merito ai requisiti ed alle modalità di accesso alla pensione agevolata per lo svolgimento di lavori pesanti, basterà fare riferimento al recente messaggio (n. CP_1
801 del 5.3.2025), con il quale l'Istituto ha espressamente stabilito che “Qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell'attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l'attività svolta. Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 2012, tutta la documentazione da analizzare deve risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Dunque, anche a non voler ritenere idonee le dichiarazioni dei datori di lavoro rilasciate in tal senso, la documentazione fornita dal sig. all' sarebbe Parte_1 CP_1 stata comunque sufficiente a fornire la prova di aver svolto lavoro notturno dal 2010 al 2021, in quanto sono presenti – si ribadisce – i contratti e le buste paga recanti la percezione dell'indennità per lavoro notturno e l'indicazione delle mansioni di facchino notturno (una per ogni anno dal 2009 al 2020) e sono state anche allegate le timbrature recanti l'orario di ingresso e di uscita (orientativamente dalle 22.00 alle
5.00 del mattino); in proposito, appare evidente che non si può richiedere al lavoratore la prova di fornire l'elenco di tutte le timbrature effettuate nell'arco di dieci anni, come sembrerebbe pretendere l' al fine di determinare il requisito CP_1 anagrafico e la quota contributiva.
Peraltro, la determinazione dell'esatto numero delle notti svolte nel corso dell'anno assumerebbe rilievo soltanto nel caso di lavoro notturno su turni, mentre nel caso di specie il ricorrente afferma – e vi è evidenza in tal senso – di aver sempre svolto lavoro notturno, dalle 22.00 alle 5.00, nell'arco della storia lavorativa rilevante ai fini della pensione anticipata.
Deve essere, pertanto, dichiarato che il sig. dal 28/01/2010 al 28/02/2021 ha Parte_1 svolto lavoro notturno usurante ai sensi del d.lgs 67/2011 utile ai fini del diritto alla fruizione della pensione agevolata/anticipata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando,
- Dichiara che il ricorrente dal 28/01/2010 al 28/02/2021 ha svolto lavoro usurante notturno ai sensi del d.lgs 67/2011 e, per l'effetto, ha diritto alla percezione del trattamento pensionistico anticipato a partire dalla data di maturazione dei requisiti agevolati;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, pari ad € 2.697,00 per CP_1 compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, il 18/06/2025
Il giudice
OB RI