Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/1977, n. 3354
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Sentenza 28 luglio 1977

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Nel momento in cui hanno posto nel suolo le loro radici (coalitio), le piante sistemate a vivaio - cosi come le piantagioni in genere - divengono parti del fondo (e, cosi, per accessione, appartengono al proprietario di esso) per il fatto obiettivo della implantatio, anche se,secondo l'intenzione del terzo che ha effettuato la positio, la loro incorporazione nel fondo debba avvenire in via precaria e temporanea, essendo esse destinate ad essere sradicate e portate altrove. ( V 198/43).*

Agli effetti previsti dall'art 936 cod civ, in relazione alle opere (nella specie, piantagioni) effettuate nel fondo altrui con materiali propri, il sub-affittuario deve considerarsi terzo, nei confronti del proprietario di quell'immobile, nel caso in cui il sub-affitto sia nullo (nella specie, perche stipulato in violazione del divieto posto dal dllt n 156 del 1945).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/1977, n. 3354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3354
    Data del deposito : 28 luglio 1977

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