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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 9079/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Parte_1 Parte_2 2 Parte_3
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Verbale di causa Udienza 18.03.2024 alle ore 14,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e ante Unità D'Italia. Si riporta al CP_1 ricorso ed esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 9079/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 9079 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_7
[...] Parte_2
2 Parte_3
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 18.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 09.05.2024
1) , nato il [...], a [...]/SP, CPF , residente Controparte_1 C.F._1 in Rua Aluisio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, nr. 269, zona Residenziale Porto Seguro, Campinas/SP, CAP 13057-144;
2) nata il [...], a [...]/SP, CPF Parte_3
, residente in [...], nr. 67, Swiss Park, C.F._2 Campinas/SP, CAP 13049-462 in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità
Dott. Giovanni Calasso 2
genitoriale assieme al marito, il SI. , nato il Controparte_8
20.07.1987, a Santa Fè do Sul/SP, CPF , residente in [...]C.F._3
Cardoso Neto, nr. 67, Swiss Park, Campinas/SP, CAP 13049-462, sui minori: 3) , nato il [...] a [...]/SP CPF: , Controparte_2 C.F._4 residente in [...], nr. 67, Swiss Park, Campinas/SP, CAP 13049- 462
4) , nato il [...], a [...]/SP, CPF , Controparte_3 C.F._5 residente in [...], nr. 67, Swiss Park, Campinas/SP, CAP 13049- 462;
5) , nato il [...], a [...]/SP, CPF , Controparte_4 C.F._6 residente in [...], nr. 636, Carlòpolis/PR, CAP 86420-000 in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale assieme alla moglie, la SI.ra
[...]
, nata il [...], a [...]/SP, CPF , residente in [...]Persona_1 C.F._7 Adorena Ana Rech, nr. 636, Carlòpolis/PR, CAP 86420-000, sulla minore
6) nata il [...] a [...]/SP, CPF , Controparte_5 C.F._8 residente in [...], nr. 636, Carlòpolis/PR, CAP 86420-000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis - dalla nascita - in favore di:
1. , nato il [...], a [...]/SP, CPF , residente in [...]C.F._1
Rua Aluisio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, nr. 269, zona Residenziale Porto Seguro,
Campinas/SP, CAP 13057-144;
2. , nata il [...], a [...]/SP, CPF Parte_3 C.F._9
[..
, residente in [...], nr. 67, Swiss Park, Campinas/SP, CAP
13049-462 in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale assieme al marito, sui minori:
- , nato il [...] a [...]/SP CPF: , Controparte_2 C.F._4 residente in [...], nr. 67, Swiss Park, Campinas/SP, CAP 13049-
462
- , nato il [...], a [...]/SP, CPF , Controparte_3 C.F._5 residente in [...], nr. 67, Swiss Park, Campinas/SP, CAP 13049-
462;
3. , nato il [...], a [...]/SP, CPF , Controparte_4 C.F._6 residente in [...], nr. 636, Carlòpolis/PR, CAP 86420-000 in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale assieme alla moglie, sulla minore
- nata il [...] a [...]/SP, CPF , Controparte_5 C.F._8 residente in [...], nr. 636, Carlòpolis/PR, CAP 86420-000 stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Controparte_6
Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare
- in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del
Dott. Giovanni Calasso 3
D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, ivi espressamente inclusi i registri tenuti presso il Comune di nascita dell'avo italiano, nonché presso le Autorità Consolari italiane competenti per il territorio di residenza all'estero dei richiedenti, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei SI.ri , e i figli minori Controparte_1 Parte_3 [...]
e;
e la figlia minore CP_2 Controparte_3 CP_4 Parte_3
nonché di emettere - ove di necessità, tenuto conto del Controparte_5 riconoscimento già statuito con l'emanando provvedimento - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. , quale Controparte_7 procuratore antistatario.
Con ogni riserva di integrazione.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano figlio di Persona_2 Per_3
e di nato in data [...] a [...]
[...] Persona_4 (PD) il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza Italiana;
-dall'unione coniugale tra il sig. e la SI.ra , Persona_2 Persona_5 nasceva il giorno 31.12.1892, a São Josè do Rio Pardo/SP (Brasile), il SI. , Parte_4 il quale, in data 24.01.1914, a São Josè do Rio Pardo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la SI.ra . Dall'unione coniugale nascevano: Persona_6
• il giorno 23.01.1928, a Guariba (Brasile), la SI.ra che, in data Parte_5 08.12.1945, a Catanduva/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il SI. Per_7
Da detta unione coniugale nasceva il giorno 02.06.1948, a Urupes/SP
[...]
(Brasile),
➢ il SI. il quale, in data 20.12.1980 a Campinas/SP Parte_6
(Brasile) contraeva matrimonio con la SI.ra . Persona_8 Dall'unione coniugale predetta nasceva:
✓ il giorno 10.12.1981, a Campinas/SP, il SI. . Controparte_1
• il giorno 16.04.1936, a Dobrada Circoscrizione di Matão (Brasile) il SI. Parte_7 il quale, in data 27.12.1958 a Palmeira D'Oeste/SP (Brasile) contraeva
[...] matrimonio con la SI.ra . Da detta unione coniugale nascevano: Persona_9
➢ il giorno 31.05.1966, a Palmeira D'Oeste/SP (Brasile), la SI.ra
[...] che in data 25.05.1985 a Palmeira D'Oeste/SP Parte_8
(Brasile) , contraeva matrimonio con il SI. . Da detta unione Per_10 coniugale nascevano:
✓ il giorno 06.08.1986, a Palmeira D'Oeste/SP (Brasile), il SI.
[...]
16. In data 04.05.2015 a Jales/SP (Brasile) il SI. CP_4
, che contraeva matrimonio con la SI.ra Controparte_4
. Da detta unione coniugale nasceva: Persona_1
❖ il giorno 19.05.2020, a São Paulo/SP (Brasile), la minore
Controparte_5
✓ il giorno 15.10.1988, a Palmeira D'Oeste/SP (Brasile),
[...]
4 Parte_9
che in data 08.05.2014 a Palmeira D'Oeste/SP Parte_3
(Brasile). Dall'unione coniugale tra la SI.ra Parte_3
e il SI ,
[...] Controparte_8 nascevano:
❖ il giorno 20.07.2016, a Campinas/SP (Brasile), il minore
Controparte_2
❖ il giorno 06.03.2019, il minore Controparte_3
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato il ricorso e l'ordinanza nei termini di legge.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_2
figlio di e di , nato in [...]
[...] Persona_3 Persona_4
20.06.1865 a LL VE (PD)prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto R.D. n. 3300 del 04.11.1861 non come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della
Dott. Giovanni Calasso 5
disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano figlio di Persona_2
e di nato in data [...] a [...] Persona_3 Persona_4
VE (PD)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza
Lecce-Venezia, 18.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7