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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/10/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 178/2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Trani (BT), Parte_1 C.F._1
via delle Crociate n. 43, presso lo studio dell'avv. DOMENICO MALDARELLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, E, PER ESSA, QUALE PROCURATRICE,
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, elettivamente domiciliata in
Milano, via P. Andreani n. 4, presso lo studio dell'avv. ANTONIO DONVITO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio notificata il 5.1.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il precetto con il quale – e, per essa, quale Controparte_1 procuratrice, – ha intimato il pagamento di €. 98.940,27 in virtù del mutuo fondiario Controparte_2 stipulato (anche) dall'esponente con – oggi - e rogato dal Controparte_3 Controparte_4
notaio dott. in data 23.11.2005 (n. rep. 7940 e n. racc. 921). Persona_1 Parte opponente ha anzitutto sostenuto che la società intimante non avrebbe fornito adeguata dimostrazione della titolarità della posizione creditoria azionata.
Per altro verso, ha eccepito la mancata iscrizione di controparte all'albo di cui all'art. Parte_1
106 del decr. lgs. n. 385/1993.
Infine, l'opponente ha ritenuto viziato il mutuo oggetto di causa, lamentando la indeterminabilità della clausola relativa agli interessi in ragione della mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione composta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.3.2024 si è costituita in giudizio – Controparte_1
e, per essa, quale procuratrice, che ha chiesto il rigetto integrale dell'opposizione. Controparte_2
Denegata la sospensione chiesta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., non essendo necessaria attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1,
c.p.c., per come novellati dal decr. lgs. n. 149/2022.
2. Con la citazione introduttiva del presente giudizio , premesso il precetto notificato Parte_1
il 21.12.2023 con cui in virtù del mutuo fondiario rogato dal notaio dott. in data Persona_1
23.11.2005 (n. rep. 7940 e n. racc. 921) è stato intimato il pagamento di €. 98.940,27 da parte di
– e, per essa, quale procuratrice, –, ha sostenuto che quest'ultima Controparte_1 Controparte_2
non avrebbe dimostrato di essere divenuta titolare del credito.
La superiore doglianza si risolve in una contestazione del diritto di parte opposta di procedere alla esecuzione forzata, sicché essa deve ritenersi sussumibile nella previsione normativa di cui all'art. 615 c.p.c.
Tanto premesso, la censura è infondata.
In punto di diritto, com'è noto, grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. l'onere CP_5
di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Secondo quanto specificato, peraltro, “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. Civ. Sez. I
28.2.2020, n. 5617).
Come è stato aggiunto dal Supremo Collegio, l'onere di provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” grava sul cessionario “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116). Tutti i superiori principi sono stati infine ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, che ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
La prova della operazione di cessione e della inclusione del credito in quest'ultima può, dunque, avere carattere presuntivo – contrariamente a quanto sostenuto da (v. pag. 6 della comparsa Parte_1
conclusionale) -, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo della posizione creditoria e non esprimendosi effettivamente in questi termini neppure i precedenti richiamati da parte opponente (v. Cass. Civ. Sez. III 6.2.2024, n. 3405 – richiamata dall'opponente a pag. 1 della memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. -, ove si legge che “non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto
l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione”, con l'ulteriore precisazione peraltro per la quale quest'ultima – ossia “la prova dell'avvenuta cessione” – “presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”; Cass. Civ. Sez. III 22.3.2024, n. 7866 – richiamata dall'opponente a pag.
1 della memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. -; v., successivamente,
App. Catania Sez. I 20.6.2025, n. 919, che, nel confermare sentenza emessa da questo Tribunale, ha richiamato il “principio per il quale l'esistenza del contratto di cessione può essere provata anche a mezzo delle presunzioni”; v., infine, Cass. Civ. Sez. III 6.4.2025, n. 9073 – richiamata dall'opponente a pag. 5 della comparsa conclusionale -, in cui si osserva che, “ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs.”, senza tuttavia che a ciò consegua in alcun modo la indispensabilità della produzione del contratto di cessione, “dovendo” – nel quadro della dimostrazione presuntiva della titolarità del credito, ripetutamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario”). In ragione di ciò si spiega dunque l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020,
n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto l'avviso della Gazzetta Ufficiale pubblicato il 19.4.2022 – relativo all'unica vicenda traslativa intercorsa - in cui si fa menzione della cessione, da parte di
[...] ed in favore di dei crediti “derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_4 Controparte_1
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati
a sofferenza ai sensi della Circolare della CA d'IA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della CA d'IA n. 139/199” (v. pag. 1 dell'all. 9 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Tanto premesso, la posizione creditoria oggetto di causa discende da contratto di mutuo fondiario stipulato il 23.11.2005, con erogazione avvenuta il 18.7.2007 (v. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, nonché all. 18 della memoria depositata da quest'ultima ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.).
Con riguardo a tale rapporto, inoltre, deve ritenersi provato che – unitamente a Parte_1 [...]
e ad – sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine. Parte_2 Parte_3
Tale circostanza è stata specificamente dedotta dalla opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 2 di tale atto) e non è stata contestata in alcun atto difensivo dall'opponente, che ha
– oltretutto – omesso il deposito della memoria di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c. (v., sulla cristallizzazione del thema decidendum con lo spirare del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. – oggi di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c. -, v. Cass. Civ. Sez. I 14.9.2021, n. 24724, per cui “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415; v. infine Cass. Civ. Sez. III
22.6.2023, n. 17944 cit., per l'applicazione del principio di non contestazione in tema di prova dell'acquisto del credito da parte del cessionario).
Per altro verso, ha prodotto le raccomandate con cui la decadenza dal beneficio del Controparte_1
termine è stata comunicata a ciascuno dei tre soggetti sopra indicati (v. all. 8A, 8B e 8C della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
Avverso tali comunicazioni nessuna deduzione è stata articolata dall'opponente (cfr. Cass. Civ. Sez.
III 27.10.2022, n. 31845, per cui, solo in caso di contestazione della ricezione di un atto inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è onere del mittente produrre quest'ultimo).
Alla luce di quanto esposto, viene pertanto in rilievo un rapporto inquadrabile nelle categorie delineate dall'esaminato avviso della Gazzetta Ufficiale.
Espressioni analoghe a quelle rinvenibili in quest'ultimo sono state senz'altro reputate idonee ad individuare con sufficiente precisione l'oggetto del contratto di trasferimento.
In proposito, si è osservato in una recente pronuncia della giurisprudenza di merito che, “nello specifico, nell'estratto dell'avviso di pubblicazione in G.U., contenente gli estremi dell'atto di cessione e i criteri selettivi dei crediti compresi nella cessione si legge” che la cessionaria “ha acquistato pro-soluto tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)” della cedente “derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso fra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (…)”. Dalla disamina del decreto ingiuntivo prodotto […] risultano presenti tutti i parametri sopra detti: trattasi infatti di credito derivante da scoperto di conto corrente e conto anticipi, accesi e garantiti nel 2004
e quindi nell'intervallo di tempo 1975-2016 indicato nell'avviso, stipulati con una persona giuridica
e qualificati come “attività finanziaria deteriorata” alla data di stipula del contratto di cessione del credito (14 luglio del 2017). Quanto a quest'ultima qualità, la circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della CA di IA specifica che sono “attività finanziarie deteriorate” quelle ricomprese nelle categorie delle “sofferenze … esposizioni scadute …sconfinanti deteriorati”. Il credito per cui è causa alla data della cessione (luglio 2017) poteva qualificarsi come attività finanziaria deteriorata in quanto, nel gennaio 2009, erano state già revocate tutte le facilitazioni creditizie e inviate intimazioni di pagamento […] e, nel dicembre 2009, è stato emesso decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo contro tutti i debitori. Pertanto, posto che dall'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale sono evincibili non solo l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche
i crediti ricompresi nella cessione, tale produzione (allegata all'atto della costituzione in appello) è sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva della” cessionaria (App. Catania Sez. II 16.9.2023, n. 1601, che ha confermato sentenza emessa da questo Tribunale).
In senso del tutto analogo a quanto sopra illustrato si è espressa anche la Corte di cassazione, in una recente ordinanza in cui si legge testualmente che “deve anche escludersi che la controricorrente non abbia dimostrato di essere cessionaria del credito […]. In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'IA (Cass.
22/04/2024, n. 10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944)” (così Cass. Civ. Sez.
III 20.11.2024, n. 29872).
La prospettazione di parte opposta trova conferma anche sotto altro profilo.
Come si è visto, la titolarità del credito può essere provata anche in via presuntiva.
In diritto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra poi solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Nel caso di specie, la odierna opposta – e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 CP_2
- ha prodotto il titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario rogato il 23.11.2005 dal notaio
[...]
dott. in data 23.11.2005 (n. rep. 7940 e n. racc. 921), munito di formula esecutiva Persona_1
(v. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, con particolare riguardo a pag.
10), nonché l'atto di erogazione avvenuta il 18.7.2007 (v. all. 18 della memoria depositata da quest'ultima ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.)
Nel caso in cui intervenga cessione di credito, deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario l'intera documentazione relativa alla posizione ceduta.
Ciò appare del resto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c.
Ai sensi del primo comma di tale disposizione, infatti, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso.
Nella vicenda in esame, acclarato l'intervenuto perfezionamento di atto in virtù del quale sono stati ceduti a crediti da parte di è ragionevole ritenere che la prima Controparte_1 Controparte_4 abbia ottenuto da quest'ultima i documenti sopra citati.
Nessuna cessione ulteriore rispetto a quella testé delineata ha interessato la posizione oggetto di causa.
La consegna di tale documentazione in favore della odierna opposta non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata la volontà di trasferire il credito.
Nessun altro plausibile significato può attribuirsi a tale passaggio di documenti.
Invero, come si è visto, è indiscusso che sia intervenuto in data 19.4.2022 un trasferimento di crediti tra e (cfr. Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780, in cui il Controparte_4 Controparte_1
possesso della documentazione è stato reputato da solo insufficiente ai fini della prova del trasferimento della posizione creditoria esclusivamente in quanto - diversamente dal caso di specie - era rimasto dubbio se la società ricorrente avesse assunto “la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”).
Quanto sopra integra dunque un ulteriore elemento indiziario che depone per l'acquisto del diritto da parte della odierna opposta (v., per una fattispecie similare, Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944 - si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione – anche contabile e di corrispondenza
– relativa al contratto”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 16.4.2021, n. 10200, ove si attribuisce rilievo, ai fini della prova della titolarità del credito, alla “disponibilità del titolo esecutivo”; v. anche la recente Cass. Civ. Sez. I 25.8.2025, n. 23834, che ha ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'acquisto del credito il “mero” possesso da parte dell'asserito cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza della posizione creditoria, in assenza di altri indici).
Sempre dall'angolo visuale della dimostrazione per presunzioni del trasferimento del credito, occorre infine ricordare che, in una non risalente pronuncia, il Supremo Collegio ha chiaramente specificato che “non può […] esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario […] in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della notizia della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (v., testualmente, Cass. Civ. Sez. III 16.4.2021, n. 10200 cit.).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto dichiarazione con cui – ossia la Controparte_4
cedente – ha comunicato di aver ceduto a la posizione creditoria oggetto di causa, Controparte_1
identificata con numero corrispondente a quello riportato nella declaratoria di decadenza dal beneficio del termine (v. all. 13 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta e all. 8A, 8B e 8C di quest'ultima).
Va infine rilevato che non consta che successivamente al precetto intimato il 21.12.2023 l'originaria creditrice – o soggetto diverso dalla società intimante - abbia compiuto alcun altro atto di preannuncio dell'esecuzione o strettamente esecutivo (v., da tale angolo visuale, Cass. Civ. Sez. I 17.3.2006, n.
5997, che, dopo aver precisato che “la prova della cessione può essere ricavata anche dagli atti difensivi del cedente”, ha attribuito rilievo al fatto che quest'ultimo avesse desistito dal far valere la pretesa azionata nella precedente fase del giudizio).
La condotta tenuta dalla precedente titolare del credito appare dunque senz'altro coerente con la dismissione della posizione creditoria di cui è minacciato il soddisfacimento coattivo.
3. , con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito la mancata iscrizione di Parte_1 controparte all'albo di cui all'art. 106 del decr. lgs. n. 385/1993, sostenendo che, in via consequenziale, sarebbe precluso a esigere il pagamento dell'importo precettato. Controparte_1 La doglianza è destituita di fondamento giuridico.
In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, “salvo che la legge disponga diversamente”.
In relazione a tale ultimo inciso della disposizione sopra richiamata, il Supremo Collegio ha evidenziato – sulla scorta delle considerazioni svolte dalla dottrina - che non ricorre nullità contrattuale per violazione di norme imperative allorché l'ordinamento, senza incidere sulla validità del negozio, abbia predisposto “un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma” (v.
Cass. Civ. Sez. Un. 15.3.2022, n. 8472; Cass. Civ. Sez. I 6.4.2018, n. 8499).
Le superiori considerazioni valgono anche nell'ipotesi di configurabilità di reati, emergendo dall'ordinamento che la violazione di precetti penali può non determinare la nullità del contratto, qualora sul piano sistematico siffatta sanzione non si mostri necessaria per la realizzazione degli effetti voluti dalla norma violata.
Costituisce dimostrazione difficilmente confutabile di tale assunto il disposto dell'art. 1439 c.c., che, nel reputare semplicemente annullabile il contratto concluso in ragione dei “raggiri usati da uno dei contraenti”, rende evidente come anche il negozio con il quale si sia perpetrata la fattispecie incriminatrice della truffa – incentrata, com'è previsto dall'art. 640 c.p., sui medesimi “artifizi o raggiri” – non possa ritenersi nullo sul piano civile.
Quanto testé esposto è conforme al pacifico indirizzo del Supremo Collegio (v., per l'esclusione della nullità negoziale in caso di reato di truffa, Cass. Civ. Sez. II 8.5.1969, n. 1570, seguita da: Cass. Civ.
Sez. II 10.12.1986, n. 7322; Cass. Civ. Sez. II 31.3.2011, n. 7468; Cass. Civ. Sez. I 27.9.2016, n.
18930).
In linea generale, inoltre, la Corte regolatrice ha espressamente affermato il “principio che la violazione di una norma positiva, anche se sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente a nullità del contratto compiuto, per via dell'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, il quale lascia margine a meccanismi positivamente introdotti per realizzare egualmente gli effetti del negozio, in considerazione degli apprezzamenti, discrezionalmente compiuti dal legislatore, dei valori tutelabili” (così Cass. Civ. Sez. I 7.3.2001, n. 3272).
Non può poi estendersi alla vicenda in esame la soluzione della nullità contrattuale adottata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla fattispecie dei contratti di swap stipulati da ente non iscritto all'albo delle S.I.M. ed in relazione alla fattispecie dei contratti bancari stipulati dal c.d. banchiere di fatto.
Non ricorre infatti identità di ratio rispetto alla materia sottoposta all'odierno vaglio.
Con riguardo alla prima ipotesi, in relazione al contratto di swap stipulato da soggetto non iscritto all'albo delle S.I.M., il Supremo Collegio ha precisato che è “interesse dell'ordinamento rimuoverlo, per le turbative che crea sul sistema finanziario generale. Né può condividersi l'assunto che i contratti di swap richiedano solo che esista il soggetto – impresa, cui l'autorizzazione gioverebbe semplicemente a rimuovere gli ostacoli giuridici all'esercizio dell'attività, che di per sé l'impresa è bene in grado di svolgere. Tale affermazione è infatti contraddetta proprio dalla natura degli interessi protetti, che la legge dimostra di voler tutelare, stabilendo la riserva in favore delle S.I.M.”
(v. ancora Cass. Civ. Sez. I 7.3.2001, n. 3272 cit.).
Quanto alla seconda fattispecie, in relazione ai contratti bancari stipulati dal c.d. banchiere di fatto, la soluzione della nullità è stata affermata in quanto “la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura di tali contratti trova un riscontro testuale nelle disposizioni dettate dagli artt. 1834-1860 cod. civ., le quali presentano come caratteristica comune proprio quella di riferirsi a fattispecie contrattuali in cui una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. I 28.2.2018, n. 4760).
Nelle due vicende sopra illustrate, dunque, la stipula delle specifiche figure negoziali considerate – e non già un'attività - risulta, alla luce del dato normativo che le regola, consentita esclusivamente ai soggetti indicati, sicché la più grave forma di invalidità costituisce la sanzione più appropriata per assicurare la tutela degli interessi perseguiti dalle norme violate.
Ciò non può ripetersi per la fattispecie oggetto di odierno esame.
Ed invero, i negozi che vengono in rilievo nel caso di specie appaiono riconducibili alla cessione del credito ed al mandato, per la cui stipula non è previsto il possesso di peculiari qualifiche.
Esiti integralmente sovrapponibili a quelli qui raggiunti si rinvengono anche nella recente giurisprudenza di legittimità.
La Corte di cassazione ha in particolare affermato che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 e di cui all'art. 106 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.) “non hanno alcuna valenza civilistica” e che la loro “rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla CA
d'IA) e presidiati anche da norme penali” (così Cass. Civ. Sez. III 18.3.2024, n. 7243; v. anche il decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione del 17.5.2024, che, richiamando la predetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363-bis c.p.c. dal
Tribunale di Brindisi il 16.4.2024).
Non può poi non rilevarsi come la nullità dei negozi che vengono in rilievo nel caso di specie, anche ove ipotizzabile, implicando l'applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo e determinando dunque la necessità di dar corso a prestazioni restitutorie (ossia ad ulteriori passaggi di denaro), non costituirebbe all'evidenza il migliore rimedio civilistico al fine di assicurare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio.
4. Con il terzo motivo di opposizione, ha ritenuto viziato il mutuo oggetto di causa, Parte_1
lamentando la indeterminabilità della clausola relativa agli interessi in ragione della mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione composta.
Anche tale censura è infondata.
Tanto precisato, occorre in primo luogo ricordare che, allorché sia convenuto il ricorso al tasso di interesse fisso, costituiscono tratti tipici del sistema restitutorio alla francese il carattere costante della rata ed il fatto che di rata in rata la quota di capitale restituito cresca progressivamente (v., sulla identificazione tra sistema di ammortamento alla francese e sistema progressivo, Cass. Civ. Sez. I
19.5.2023, n. 13888).
Di recente, con ordinanza del 2.10.2023 n. 28723, la Sezione Tributaria del Supremo Collegio ha affermato che “l'art. 1283 c.c. vieta […] la produzione di interessi su interessi ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo alla francese comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2010; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi- frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (così Cass. Civ.
Sez. V 2.10.2023, n. 27823). Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 19.7.2023 ed hanno raggiunto conclusioni assimilabili a quelle sopra esposte.
I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione […] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez.
Un. 29.5.2024, n. 15130).
Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
I più attenti studiosi della materia, interpretando la superiore pronuncia, hanno rilevato che, nel sistema di ammortamento alla francese standard a tasso fisso, la capitalizzazione composta si traduce nel fatto che la quota di interessi risulta calcolata sul debito capitale residuo, ossia su una somma non ancora esigibile per l'istituto mutuante, e non sulla quota di capitale rimborsata con la rata medesima.
In altri termini, in tale piano restitutorio, vengono liquidati e corrisposti in via anticipata interessi che non sarebbero dovuti fino all'estinzione del rapporto ed il pagamento di essi fa sì che il relativo importo possa nuovamente essere impiegato e divenire capitale.
L'assetto che ne deriva non può in alcun modo considerarsi contrario all'ordinamento giuridico.
Come ancora è stato osservato, il mutuatario riceve fin dall'origine del rapporto l'intera somma messa a disposizione, di cui inizia subito a godere.
Ciò puntualizzato, gli interessi corrisposti non possono qualificarsi propriamente come corrispettivi nel senso di cui all'art. 1282, comma 1 prima parte, c.c., dal momento che per tale disposizione i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto mentre, nel caso di specie, la rata, ove pagata alla scadenza ossia allorché diviene esigibile, non genera alcun interesse. Diversamente, tenuto conto del fatto che il beneficiario del finanziamento gode sin dall'origine dell'ammontare concesso, gli interessi hanno natura compensativa nel senso di cui all'art. 1499 c.c., trovandosi il medesimo soggetto nella disponibilità di un bene fruttifero – consistente nel denaro – prima che ne sia esigibile il prezzo.
Alla luce poi del disposto dell'art. 1282, comma 1 seconda parte, c.c., le parti possono convenire che i suddetti interessi scadano in corrispondenza di ogni rata di rimborso e tale pattuizione risulta dalla previsione contrattuale con cui si stabiliscono le scadenze delle singole rate, composte da capitale ed interessi.
Conseguentemente, come si è precisato, alle menzionate scadenze è doveroso il pagamento di interessi calcolati sul debito capitale residuo, anziché sulla quota capitale rimborsata.
Che le superiori conclusioni corrispondano alla posizione assunta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella richiamata pronuncia n. 15130 del 2024 appare evidente per avere quest'ultima affermato che il dato per il quale il debito per interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale – tipico del sistema di ammortamento alla francese – deve considerarsi, dall'angolo visuale della meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa negoziale - pienamente legittimo nell'ordinamento, alla luce di quanto emergente dagli artt. 821, 1193, 1194, 1282, 1284, 1499 e 1820
c.c. (v. ancora Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
La più autorevole dottrina formatasi in materia, oltre a definire nei termini sopra evidenziati la fattispecie di capitalizzazione composta, ha precisato che essa costituisce, per il piano di ammortamento alla francese a tasso fisso, l'unico metodo in grado di assicurare il rispetto della disciplina del codice civile e della convenzione negoziale raggiunta dalle parti.
Ed invero, qualora si intendesse fare ricorso – nella medesima figura contrattuale – alla capitalizzazione semplice, s'imporrebbe la necessità di attualizzare la quota di interessi alla scadenza di ogni rata ma ciò implicherebbe la variazione del tasso di interesse ad ogni rata.
Da ciò conseguirebbe la trasformazione del finanziamento a tasso fisso in rapporto a tasso variabile, in palese violazione delle pattuizioni negoziali dei contraenti.
In altri termini, in caso di ricorso al sistema di ammortamento alla francese in contratto a tasso fisso, come ancora si è sottolineato, il regime di capitalizzazione composta è l'unico che consente di rispettare le tre condizioni di chiusura, ossia quella elementare per cui l'importo concesso deve essere uguale alla somma delle quote di capitale rimborsate, quella iniziale per cui il debito iniziale deve eguagliare la somma delle rate di ammortamento scontate e quella finanziaria finale per cui il valore del debito iniziale calcolato alla scadenza dell'ammortamento deve essere uguale alla somma delle rate di ammortamento capitalizzate. Premesso quanto sopra, nell'atto di erogazione del 18.7.2007 – che ha fatto seguito alla stipula del mutuo fondiario rogato il 23.11.2005 dal notaio dott. in data 23.11.2005 (n. rep. Persona_1
7940 e n. racc. 921) - si legge testualmente all'art. 3: “1. il rimborso del capitale mutuato avverrà mediante il pagamento di n. 240 (duecentoquaranta) rate mensili posticipate, fisse e costanti ad eccezione della prima che sarà maggiorata degli interessi di preammortamento di cui al successivo punto 3 -, comprensive di una quota d'interessi e di una quota di rimborso del capitale (e calcolate con piano francese in base al tasso indicato al successivo punto 2 ed in base al capitale ed alla durata originari del mutuo), ammontanti a euro 606,52 (seicentosei virgola cinquantadue) ciascuna e decorrenti dal primo giorno del mese solare successivo a quello di stipulazione del presente atto;
2. il tasso fisso di interesse viene pattuito, per tutta la durata del mutuo, nel 0,495833% mensile, proporzionalmente pari al tasso nominale annuo del 5,95% (cinque virgola novantacinque per cento);
3. gli interessi maturati da oggi fino al termine del mese solare in corso (periodo di preammortamento) saranno calcolati al tasso sopra indicato al punto 2 e saranno pagati dalla parte mutuataria unitamente alla prima rata mensile di rimborso del mutuo di cui al precedente punto 1;
4. gli interessi, sia per il periodo di preammortamento che di ammortamento del mutuo, saranno calcolati in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000. L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) del presente mutuo tenuto conto anche dell'importo complessivo delle fatture del perito esterno incaricato per la redazione delle perizie di euro 244,80 (duecentoquarantaquattro virgola ottanta) è pari al 6,249% (sei virgola duecentoquarantanove per cento) annuo” (v. pagg. 7-
8 dell'all. 18 della memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra esposto appare dunque evidente che le parti abbiano convenuto l'impiego del sistema di ammortamento alla francese – esplicitamente richiamato -, con rate contemplanti quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi.
Conseguentemente, non può dubitarsi del fatto che il contratto in esame abbia implicato la capitalizzazione composta.
A tale ultimo riguardo, deve ribadirsi – in accordo con la dottrina sopra richiamata – che siffatto sistema è l'unico che consente, nella vicenda in esame, di garantire l'osservanza sia dello specifico regolamento contrattuale pattuito dai contraenti sia delle condizioni di chiusura.
Con particolare riferimento al caso di specie, deve invero rilevarsi che il testo contrattuale sottoposto a vaglio, oltre a contemplare espressamente il ricorso all'ammortamento alla francese con rate costituite da quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi, ha puntualmente indicato l'importo concesso (pari ad €. 85.000,00), il numero di rate restitutorie e la loro periodicità (240 rate mensili), l'entità della singola rata (pari, per tutto il rapporto, ad €. 606,52) – con cui è possibile giungere all'ammontare complessivo dovuto di €. 145.564,80 (€. 606,52 x 240) - ed il T.A.N. (pari al 5,95%; v. pagg. 4, 7 e 8 dell'all. 18 della memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 171-ter
n. 1 c.p.c.).
Ebbene, gli studiosi che pure hanno sostenuto la possibilità di costruire un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione semplice - rispettoso delle indicazioni relative al capitale iniziale, al tasso di interesse e alla durata del periodo di rimborso - hanno evidenziato che tale operazione impone di rideterminare la rata costante in una entità inferiore rispetto a quella risultante dall'alternativa costruita in regime di capitalizzazione composta.
Conseguentemente, anche ove si volesse reputare astrattamente percorribile tale soluzione, essa non potrebbe in alcun modo essere proposta nel caso di specie, avendo nel contratto di finanziamento in esame le parti specificamente pattuito l'entità costante della rata (pari ad €. 606,52).
Una alterazione di quest'ultima non potrebbe che rendere il piano di ammortamento incoerente rispetto alle pattuizioni raggiunte dai contraenti.
Va aggiunto per completezza che, se, da un lato, il testo contrattuale ha contemplato espressamente il ricorso all'ammortamento alla francese con rate costituite da quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi ed ha puntualmente indicato l'importo concesso (pari ad €. 85.000,00), il numero di rate restitutorie e la loro periodicità (240 rate mensili), l'entità della singola rata (pari, per tutto il rapporto, ad €. 606,52) ed il T.A.N. (pari al 5,95%) – con cui è possibile giungere all'ammontare complessivo dovuto di €. 145.564,80 (€. 606,52 x 240) - e se, da un altro lato, in tale evenienza la capitalizzazione composta costituisce l'unico metodo idoneo ad assicurare il rispetto delle pattuizioni delle parti e delle condizioni di chiusura, deve reputarsi superflua la produzione del piano di ammortamento.
Ed infatti, in proposito, il Supremo Collegio ha sistematicamente ribadito che quest'ultima non appare indispensabile ove i requisiti costitutivi dell'obbligazione restitutoria risultino dalle chiare previsioni contrattuali, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (così Cass. Civ. Sez. VI-I 8.11.2017, n. 26426; Cass. Civ. Sez. I 16.11.2022, n.
33724; Cass. Civ. Sez. I 16.3.2023, n. 7653).
Tali conclusioni sono state specificamente ripetute dalla giurisprudenza di legittimità anche successivamente alla pronuncia n. 15130 emessa nel 2024 dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
In particolare, in una recentissima ordinanza del Supremo Collegio, si legge che parte ricorrente, con il “nono motivo” di impugnazione aveva prospettato “la violazione e falsa applicazione degli artt.
821, 1283, 1284, 1325, 1346 c.c. e 117, comma 7, t.u.b. Si rileva che la banca, contrariamente a quanto previsto dal contratto di mutuo, aveva applicato, all'insaputa della mutuataria, il regime della capitalizzazione composta degli interessi in luogo del regime di capitalizzazione semplice: in tal modo avrebbe addossato alla stessa mutuataria un maggior costo occulto, il quale avrebbe inciso sul tasso di interesse concretamente applicato, il quale sarebbe risultato in tal modo superiore. Viene osservato che «in mancanza del piano di ammortamento e, quindi, della possibilità della mutuataria di comprendere la formulazione delle rate e, segnatamente, della quota-capitale e della quota- interessi di ogni singola rata, la mutuataria medesima non aveva alcuna possibilità di avvedersi che il metodo di capitalizzazione applicato unilateralmente dalla CA era quello della capitalizzazione composta, in luogo della capitalizzazione semplice»” (così Cass. Civ. Sez. I 10.7.2025, n. 18839).
A fronte di tale doglianza, la Corte regolatrice si è così espressa: “il motivo non merita accoglimento. in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese», la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti
(Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130)” (così Cass. Civ. Sez. I 10.7.2025, n. 18839 cit., relativa – come nella specie - a mutuo a tasso fisso, come emerge dalla sentenza emessa nel giudizio di primo grado della medesima vicenda processuale – recante n. 347 e pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 4.7.2019 -, ove si fa espressa menzione della categoria dei “mutui a tasso fisso”; v. anche
Cass. Civ. Sez. I 21.6.2025, n. 16631).
5. Con memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. ha per la prima volta dedotto che, “com'è Parte_1
noto, con Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023, la Cassazione ha dichiarato la nullità del parametro
Euribor e conseguentemente di tutti i pagamenti effettuati a titolo di interessi su mutui, finanziamenti
e leasing legati a tale tasso, stipulati precedentemente o nel corso del periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 in quanto frutto di manipolazione da parte di un gruppo di banche internazionali. Ebbene, nel mutuo stipulato il 23.11.2005, si fa esplicito riferimento all'Euribor. Conseguentemente il tasso applicato è viziato ab origine. La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust è, quindi, utilmente invocabile nel caso di specie essendo il mutuo indicizzato sull'Euribor.
La nullità dell'intesa antitrust comporta la nullità per violazione di norme imperative, ex art. 1418
c.c., della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor. Per tutta la durata del mutuo dovrà essere sostituito con il tasso legale” (v. pag. 4 del predetto atto).
La detta censura deve ritenersi manifestamente tardiva e dunque inammissibile.
Si evidenzia in proposito, a supporto della superiore declaratoria di inammissibilità, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e che, pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con l'atto introduttivo della opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, conseguendone che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento e che il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (v. ex multis, Cass.
Civ. Sez. VI-III 20.1.2011, n. 1328; v. anche Cass. Civ. Sez. VI-III 22.10.2014, n. 22484; v. più di recente Cass. Civ. Sez. III 3.2.2022, n. 3298; v. anche Cass. Civ. Sez. III 22.3.2022, n. 9226, per cui nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”; v., oltretutto, Cass. Civ. Sez. Un. 23.7.2019, n. 19889, in cui si discute di “indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni”).
In aggiunta alle superiori considerazioni – già di per sé dirimenti – non può non rilevarsi come, da un lato, sia del tutto mancata la produzione del provvedimento che ha accertato e sanzionato l'intesa restrittiva della concorrenza alla quale allude parte opponente e, da un altro lato, non possa farsi applicazione del principio iura novit curia (v., sulla inapplicabilità di tale principio ai provvedimenti emessi in materia di intese restrittive della concorrenza, Cass. Civ. Sez. III 19.12.2024, n. 33472).
6. In conclusione, l'opposizione a precetto proposta da deve considerarsi Parte_1
integralmente infondata.
Conseguentemente, parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della opposta e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa creditoria oggetto di causa (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €.
260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
178/2024:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato il 21.12.2023 da Parte_1 parte di – e, per essa, quale procuratrice, –, per le ragioni di cui Controparte_1 Controparte_2
in motivazione;
- condanna a pagare a – e, per essa, quale procuratrice, Parte_1 Controparte_1 [...]
– le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_2
C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 27.10.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 178/2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Trani (BT), Parte_1 C.F._1
via delle Crociate n. 43, presso lo studio dell'avv. DOMENICO MALDARELLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, E, PER ESSA, QUALE PROCURATRICE,
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, elettivamente domiciliata in
Milano, via P. Andreani n. 4, presso lo studio dell'avv. ANTONIO DONVITO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio notificata il 5.1.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il precetto con il quale – e, per essa, quale Controparte_1 procuratrice, – ha intimato il pagamento di €. 98.940,27 in virtù del mutuo fondiario Controparte_2 stipulato (anche) dall'esponente con – oggi - e rogato dal Controparte_3 Controparte_4
notaio dott. in data 23.11.2005 (n. rep. 7940 e n. racc. 921). Persona_1 Parte opponente ha anzitutto sostenuto che la società intimante non avrebbe fornito adeguata dimostrazione della titolarità della posizione creditoria azionata.
Per altro verso, ha eccepito la mancata iscrizione di controparte all'albo di cui all'art. Parte_1
106 del decr. lgs. n. 385/1993.
Infine, l'opponente ha ritenuto viziato il mutuo oggetto di causa, lamentando la indeterminabilità della clausola relativa agli interessi in ragione della mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione composta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.3.2024 si è costituita in giudizio – Controparte_1
e, per essa, quale procuratrice, che ha chiesto il rigetto integrale dell'opposizione. Controparte_2
Denegata la sospensione chiesta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., non essendo necessaria attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1,
c.p.c., per come novellati dal decr. lgs. n. 149/2022.
2. Con la citazione introduttiva del presente giudizio , premesso il precetto notificato Parte_1
il 21.12.2023 con cui in virtù del mutuo fondiario rogato dal notaio dott. in data Persona_1
23.11.2005 (n. rep. 7940 e n. racc. 921) è stato intimato il pagamento di €. 98.940,27 da parte di
– e, per essa, quale procuratrice, –, ha sostenuto che quest'ultima Controparte_1 Controparte_2
non avrebbe dimostrato di essere divenuta titolare del credito.
La superiore doglianza si risolve in una contestazione del diritto di parte opposta di procedere alla esecuzione forzata, sicché essa deve ritenersi sussumibile nella previsione normativa di cui all'art. 615 c.p.c.
Tanto premesso, la censura è infondata.
In punto di diritto, com'è noto, grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. l'onere CP_5
di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Secondo quanto specificato, peraltro, “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. Civ. Sez. I
28.2.2020, n. 5617).
Come è stato aggiunto dal Supremo Collegio, l'onere di provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” grava sul cessionario “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116). Tutti i superiori principi sono stati infine ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, che ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
La prova della operazione di cessione e della inclusione del credito in quest'ultima può, dunque, avere carattere presuntivo – contrariamente a quanto sostenuto da (v. pag. 6 della comparsa Parte_1
conclusionale) -, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo della posizione creditoria e non esprimendosi effettivamente in questi termini neppure i precedenti richiamati da parte opponente (v. Cass. Civ. Sez. III 6.2.2024, n. 3405 – richiamata dall'opponente a pag. 1 della memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. -, ove si legge che “non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto
l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione”, con l'ulteriore precisazione peraltro per la quale quest'ultima – ossia “la prova dell'avvenuta cessione” – “presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”; Cass. Civ. Sez. III 22.3.2024, n. 7866 – richiamata dall'opponente a pag.
1 della memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. -; v., successivamente,
App. Catania Sez. I 20.6.2025, n. 919, che, nel confermare sentenza emessa da questo Tribunale, ha richiamato il “principio per il quale l'esistenza del contratto di cessione può essere provata anche a mezzo delle presunzioni”; v., infine, Cass. Civ. Sez. III 6.4.2025, n. 9073 – richiamata dall'opponente a pag. 5 della comparsa conclusionale -, in cui si osserva che, “ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs.”, senza tuttavia che a ciò consegua in alcun modo la indispensabilità della produzione del contratto di cessione, “dovendo” – nel quadro della dimostrazione presuntiva della titolarità del credito, ripetutamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario”). In ragione di ciò si spiega dunque l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020,
n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto l'avviso della Gazzetta Ufficiale pubblicato il 19.4.2022 – relativo all'unica vicenda traslativa intercorsa - in cui si fa menzione della cessione, da parte di
[...] ed in favore di dei crediti “derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_4 Controparte_1
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati
a sofferenza ai sensi della Circolare della CA d'IA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della CA d'IA n. 139/199” (v. pag. 1 dell'all. 9 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Tanto premesso, la posizione creditoria oggetto di causa discende da contratto di mutuo fondiario stipulato il 23.11.2005, con erogazione avvenuta il 18.7.2007 (v. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, nonché all. 18 della memoria depositata da quest'ultima ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.).
Con riguardo a tale rapporto, inoltre, deve ritenersi provato che – unitamente a Parte_1 [...]
e ad – sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine. Parte_2 Parte_3
Tale circostanza è stata specificamente dedotta dalla opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 2 di tale atto) e non è stata contestata in alcun atto difensivo dall'opponente, che ha
– oltretutto – omesso il deposito della memoria di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c. (v., sulla cristallizzazione del thema decidendum con lo spirare del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. – oggi di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c. -, v. Cass. Civ. Sez. I 14.9.2021, n. 24724, per cui “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415; v. infine Cass. Civ. Sez. III
22.6.2023, n. 17944 cit., per l'applicazione del principio di non contestazione in tema di prova dell'acquisto del credito da parte del cessionario).
Per altro verso, ha prodotto le raccomandate con cui la decadenza dal beneficio del Controparte_1
termine è stata comunicata a ciascuno dei tre soggetti sopra indicati (v. all. 8A, 8B e 8C della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
Avverso tali comunicazioni nessuna deduzione è stata articolata dall'opponente (cfr. Cass. Civ. Sez.
III 27.10.2022, n. 31845, per cui, solo in caso di contestazione della ricezione di un atto inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è onere del mittente produrre quest'ultimo).
Alla luce di quanto esposto, viene pertanto in rilievo un rapporto inquadrabile nelle categorie delineate dall'esaminato avviso della Gazzetta Ufficiale.
Espressioni analoghe a quelle rinvenibili in quest'ultimo sono state senz'altro reputate idonee ad individuare con sufficiente precisione l'oggetto del contratto di trasferimento.
In proposito, si è osservato in una recente pronuncia della giurisprudenza di merito che, “nello specifico, nell'estratto dell'avviso di pubblicazione in G.U., contenente gli estremi dell'atto di cessione e i criteri selettivi dei crediti compresi nella cessione si legge” che la cessionaria “ha acquistato pro-soluto tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)” della cedente “derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso fra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (…)”. Dalla disamina del decreto ingiuntivo prodotto […] risultano presenti tutti i parametri sopra detti: trattasi infatti di credito derivante da scoperto di conto corrente e conto anticipi, accesi e garantiti nel 2004
e quindi nell'intervallo di tempo 1975-2016 indicato nell'avviso, stipulati con una persona giuridica
e qualificati come “attività finanziaria deteriorata” alla data di stipula del contratto di cessione del credito (14 luglio del 2017). Quanto a quest'ultima qualità, la circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della CA di IA specifica che sono “attività finanziarie deteriorate” quelle ricomprese nelle categorie delle “sofferenze … esposizioni scadute …sconfinanti deteriorati”. Il credito per cui è causa alla data della cessione (luglio 2017) poteva qualificarsi come attività finanziaria deteriorata in quanto, nel gennaio 2009, erano state già revocate tutte le facilitazioni creditizie e inviate intimazioni di pagamento […] e, nel dicembre 2009, è stato emesso decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo contro tutti i debitori. Pertanto, posto che dall'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale sono evincibili non solo l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche
i crediti ricompresi nella cessione, tale produzione (allegata all'atto della costituzione in appello) è sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva della” cessionaria (App. Catania Sez. II 16.9.2023, n. 1601, che ha confermato sentenza emessa da questo Tribunale).
In senso del tutto analogo a quanto sopra illustrato si è espressa anche la Corte di cassazione, in una recente ordinanza in cui si legge testualmente che “deve anche escludersi che la controricorrente non abbia dimostrato di essere cessionaria del credito […]. In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'IA (Cass.
22/04/2024, n. 10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944)” (così Cass. Civ. Sez.
III 20.11.2024, n. 29872).
La prospettazione di parte opposta trova conferma anche sotto altro profilo.
Come si è visto, la titolarità del credito può essere provata anche in via presuntiva.
In diritto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra poi solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Nel caso di specie, la odierna opposta – e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 CP_2
- ha prodotto il titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario rogato il 23.11.2005 dal notaio
[...]
dott. in data 23.11.2005 (n. rep. 7940 e n. racc. 921), munito di formula esecutiva Persona_1
(v. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, con particolare riguardo a pag.
10), nonché l'atto di erogazione avvenuta il 18.7.2007 (v. all. 18 della memoria depositata da quest'ultima ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.)
Nel caso in cui intervenga cessione di credito, deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario l'intera documentazione relativa alla posizione ceduta.
Ciò appare del resto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c.
Ai sensi del primo comma di tale disposizione, infatti, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso.
Nella vicenda in esame, acclarato l'intervenuto perfezionamento di atto in virtù del quale sono stati ceduti a crediti da parte di è ragionevole ritenere che la prima Controparte_1 Controparte_4 abbia ottenuto da quest'ultima i documenti sopra citati.
Nessuna cessione ulteriore rispetto a quella testé delineata ha interessato la posizione oggetto di causa.
La consegna di tale documentazione in favore della odierna opposta non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata la volontà di trasferire il credito.
Nessun altro plausibile significato può attribuirsi a tale passaggio di documenti.
Invero, come si è visto, è indiscusso che sia intervenuto in data 19.4.2022 un trasferimento di crediti tra e (cfr. Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780, in cui il Controparte_4 Controparte_1
possesso della documentazione è stato reputato da solo insufficiente ai fini della prova del trasferimento della posizione creditoria esclusivamente in quanto - diversamente dal caso di specie - era rimasto dubbio se la società ricorrente avesse assunto “la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”).
Quanto sopra integra dunque un ulteriore elemento indiziario che depone per l'acquisto del diritto da parte della odierna opposta (v., per una fattispecie similare, Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944 - si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione – anche contabile e di corrispondenza
– relativa al contratto”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 16.4.2021, n. 10200, ove si attribuisce rilievo, ai fini della prova della titolarità del credito, alla “disponibilità del titolo esecutivo”; v. anche la recente Cass. Civ. Sez. I 25.8.2025, n. 23834, che ha ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'acquisto del credito il “mero” possesso da parte dell'asserito cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza della posizione creditoria, in assenza di altri indici).
Sempre dall'angolo visuale della dimostrazione per presunzioni del trasferimento del credito, occorre infine ricordare che, in una non risalente pronuncia, il Supremo Collegio ha chiaramente specificato che “non può […] esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario […] in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della notizia della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (v., testualmente, Cass. Civ. Sez. III 16.4.2021, n. 10200 cit.).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto dichiarazione con cui – ossia la Controparte_4
cedente – ha comunicato di aver ceduto a la posizione creditoria oggetto di causa, Controparte_1
identificata con numero corrispondente a quello riportato nella declaratoria di decadenza dal beneficio del termine (v. all. 13 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta e all. 8A, 8B e 8C di quest'ultima).
Va infine rilevato che non consta che successivamente al precetto intimato il 21.12.2023 l'originaria creditrice – o soggetto diverso dalla società intimante - abbia compiuto alcun altro atto di preannuncio dell'esecuzione o strettamente esecutivo (v., da tale angolo visuale, Cass. Civ. Sez. I 17.3.2006, n.
5997, che, dopo aver precisato che “la prova della cessione può essere ricavata anche dagli atti difensivi del cedente”, ha attribuito rilievo al fatto che quest'ultimo avesse desistito dal far valere la pretesa azionata nella precedente fase del giudizio).
La condotta tenuta dalla precedente titolare del credito appare dunque senz'altro coerente con la dismissione della posizione creditoria di cui è minacciato il soddisfacimento coattivo.
3. , con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito la mancata iscrizione di Parte_1 controparte all'albo di cui all'art. 106 del decr. lgs. n. 385/1993, sostenendo che, in via consequenziale, sarebbe precluso a esigere il pagamento dell'importo precettato. Controparte_1 La doglianza è destituita di fondamento giuridico.
In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, “salvo che la legge disponga diversamente”.
In relazione a tale ultimo inciso della disposizione sopra richiamata, il Supremo Collegio ha evidenziato – sulla scorta delle considerazioni svolte dalla dottrina - che non ricorre nullità contrattuale per violazione di norme imperative allorché l'ordinamento, senza incidere sulla validità del negozio, abbia predisposto “un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma” (v.
Cass. Civ. Sez. Un. 15.3.2022, n. 8472; Cass. Civ. Sez. I 6.4.2018, n. 8499).
Le superiori considerazioni valgono anche nell'ipotesi di configurabilità di reati, emergendo dall'ordinamento che la violazione di precetti penali può non determinare la nullità del contratto, qualora sul piano sistematico siffatta sanzione non si mostri necessaria per la realizzazione degli effetti voluti dalla norma violata.
Costituisce dimostrazione difficilmente confutabile di tale assunto il disposto dell'art. 1439 c.c., che, nel reputare semplicemente annullabile il contratto concluso in ragione dei “raggiri usati da uno dei contraenti”, rende evidente come anche il negozio con il quale si sia perpetrata la fattispecie incriminatrice della truffa – incentrata, com'è previsto dall'art. 640 c.p., sui medesimi “artifizi o raggiri” – non possa ritenersi nullo sul piano civile.
Quanto testé esposto è conforme al pacifico indirizzo del Supremo Collegio (v., per l'esclusione della nullità negoziale in caso di reato di truffa, Cass. Civ. Sez. II 8.5.1969, n. 1570, seguita da: Cass. Civ.
Sez. II 10.12.1986, n. 7322; Cass. Civ. Sez. II 31.3.2011, n. 7468; Cass. Civ. Sez. I 27.9.2016, n.
18930).
In linea generale, inoltre, la Corte regolatrice ha espressamente affermato il “principio che la violazione di una norma positiva, anche se sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente a nullità del contratto compiuto, per via dell'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, il quale lascia margine a meccanismi positivamente introdotti per realizzare egualmente gli effetti del negozio, in considerazione degli apprezzamenti, discrezionalmente compiuti dal legislatore, dei valori tutelabili” (così Cass. Civ. Sez. I 7.3.2001, n. 3272).
Non può poi estendersi alla vicenda in esame la soluzione della nullità contrattuale adottata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla fattispecie dei contratti di swap stipulati da ente non iscritto all'albo delle S.I.M. ed in relazione alla fattispecie dei contratti bancari stipulati dal c.d. banchiere di fatto.
Non ricorre infatti identità di ratio rispetto alla materia sottoposta all'odierno vaglio.
Con riguardo alla prima ipotesi, in relazione al contratto di swap stipulato da soggetto non iscritto all'albo delle S.I.M., il Supremo Collegio ha precisato che è “interesse dell'ordinamento rimuoverlo, per le turbative che crea sul sistema finanziario generale. Né può condividersi l'assunto che i contratti di swap richiedano solo che esista il soggetto – impresa, cui l'autorizzazione gioverebbe semplicemente a rimuovere gli ostacoli giuridici all'esercizio dell'attività, che di per sé l'impresa è bene in grado di svolgere. Tale affermazione è infatti contraddetta proprio dalla natura degli interessi protetti, che la legge dimostra di voler tutelare, stabilendo la riserva in favore delle S.I.M.”
(v. ancora Cass. Civ. Sez. I 7.3.2001, n. 3272 cit.).
Quanto alla seconda fattispecie, in relazione ai contratti bancari stipulati dal c.d. banchiere di fatto, la soluzione della nullità è stata affermata in quanto “la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura di tali contratti trova un riscontro testuale nelle disposizioni dettate dagli artt. 1834-1860 cod. civ., le quali presentano come caratteristica comune proprio quella di riferirsi a fattispecie contrattuali in cui una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. I 28.2.2018, n. 4760).
Nelle due vicende sopra illustrate, dunque, la stipula delle specifiche figure negoziali considerate – e non già un'attività - risulta, alla luce del dato normativo che le regola, consentita esclusivamente ai soggetti indicati, sicché la più grave forma di invalidità costituisce la sanzione più appropriata per assicurare la tutela degli interessi perseguiti dalle norme violate.
Ciò non può ripetersi per la fattispecie oggetto di odierno esame.
Ed invero, i negozi che vengono in rilievo nel caso di specie appaiono riconducibili alla cessione del credito ed al mandato, per la cui stipula non è previsto il possesso di peculiari qualifiche.
Esiti integralmente sovrapponibili a quelli qui raggiunti si rinvengono anche nella recente giurisprudenza di legittimità.
La Corte di cassazione ha in particolare affermato che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 e di cui all'art. 106 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.) “non hanno alcuna valenza civilistica” e che la loro “rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla CA
d'IA) e presidiati anche da norme penali” (così Cass. Civ. Sez. III 18.3.2024, n. 7243; v. anche il decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione del 17.5.2024, che, richiamando la predetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363-bis c.p.c. dal
Tribunale di Brindisi il 16.4.2024).
Non può poi non rilevarsi come la nullità dei negozi che vengono in rilievo nel caso di specie, anche ove ipotizzabile, implicando l'applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo e determinando dunque la necessità di dar corso a prestazioni restitutorie (ossia ad ulteriori passaggi di denaro), non costituirebbe all'evidenza il migliore rimedio civilistico al fine di assicurare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio.
4. Con il terzo motivo di opposizione, ha ritenuto viziato il mutuo oggetto di causa, Parte_1
lamentando la indeterminabilità della clausola relativa agli interessi in ragione della mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione composta.
Anche tale censura è infondata.
Tanto precisato, occorre in primo luogo ricordare che, allorché sia convenuto il ricorso al tasso di interesse fisso, costituiscono tratti tipici del sistema restitutorio alla francese il carattere costante della rata ed il fatto che di rata in rata la quota di capitale restituito cresca progressivamente (v., sulla identificazione tra sistema di ammortamento alla francese e sistema progressivo, Cass. Civ. Sez. I
19.5.2023, n. 13888).
Di recente, con ordinanza del 2.10.2023 n. 28723, la Sezione Tributaria del Supremo Collegio ha affermato che “l'art. 1283 c.c. vieta […] la produzione di interessi su interessi ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo alla francese comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2010; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi- frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (così Cass. Civ.
Sez. V 2.10.2023, n. 27823). Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 19.7.2023 ed hanno raggiunto conclusioni assimilabili a quelle sopra esposte.
I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione […] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez.
Un. 29.5.2024, n. 15130).
Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
I più attenti studiosi della materia, interpretando la superiore pronuncia, hanno rilevato che, nel sistema di ammortamento alla francese standard a tasso fisso, la capitalizzazione composta si traduce nel fatto che la quota di interessi risulta calcolata sul debito capitale residuo, ossia su una somma non ancora esigibile per l'istituto mutuante, e non sulla quota di capitale rimborsata con la rata medesima.
In altri termini, in tale piano restitutorio, vengono liquidati e corrisposti in via anticipata interessi che non sarebbero dovuti fino all'estinzione del rapporto ed il pagamento di essi fa sì che il relativo importo possa nuovamente essere impiegato e divenire capitale.
L'assetto che ne deriva non può in alcun modo considerarsi contrario all'ordinamento giuridico.
Come ancora è stato osservato, il mutuatario riceve fin dall'origine del rapporto l'intera somma messa a disposizione, di cui inizia subito a godere.
Ciò puntualizzato, gli interessi corrisposti non possono qualificarsi propriamente come corrispettivi nel senso di cui all'art. 1282, comma 1 prima parte, c.c., dal momento che per tale disposizione i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto mentre, nel caso di specie, la rata, ove pagata alla scadenza ossia allorché diviene esigibile, non genera alcun interesse. Diversamente, tenuto conto del fatto che il beneficiario del finanziamento gode sin dall'origine dell'ammontare concesso, gli interessi hanno natura compensativa nel senso di cui all'art. 1499 c.c., trovandosi il medesimo soggetto nella disponibilità di un bene fruttifero – consistente nel denaro – prima che ne sia esigibile il prezzo.
Alla luce poi del disposto dell'art. 1282, comma 1 seconda parte, c.c., le parti possono convenire che i suddetti interessi scadano in corrispondenza di ogni rata di rimborso e tale pattuizione risulta dalla previsione contrattuale con cui si stabiliscono le scadenze delle singole rate, composte da capitale ed interessi.
Conseguentemente, come si è precisato, alle menzionate scadenze è doveroso il pagamento di interessi calcolati sul debito capitale residuo, anziché sulla quota capitale rimborsata.
Che le superiori conclusioni corrispondano alla posizione assunta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella richiamata pronuncia n. 15130 del 2024 appare evidente per avere quest'ultima affermato che il dato per il quale il debito per interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale – tipico del sistema di ammortamento alla francese – deve considerarsi, dall'angolo visuale della meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa negoziale - pienamente legittimo nell'ordinamento, alla luce di quanto emergente dagli artt. 821, 1193, 1194, 1282, 1284, 1499 e 1820
c.c. (v. ancora Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
La più autorevole dottrina formatasi in materia, oltre a definire nei termini sopra evidenziati la fattispecie di capitalizzazione composta, ha precisato che essa costituisce, per il piano di ammortamento alla francese a tasso fisso, l'unico metodo in grado di assicurare il rispetto della disciplina del codice civile e della convenzione negoziale raggiunta dalle parti.
Ed invero, qualora si intendesse fare ricorso – nella medesima figura contrattuale – alla capitalizzazione semplice, s'imporrebbe la necessità di attualizzare la quota di interessi alla scadenza di ogni rata ma ciò implicherebbe la variazione del tasso di interesse ad ogni rata.
Da ciò conseguirebbe la trasformazione del finanziamento a tasso fisso in rapporto a tasso variabile, in palese violazione delle pattuizioni negoziali dei contraenti.
In altri termini, in caso di ricorso al sistema di ammortamento alla francese in contratto a tasso fisso, come ancora si è sottolineato, il regime di capitalizzazione composta è l'unico che consente di rispettare le tre condizioni di chiusura, ossia quella elementare per cui l'importo concesso deve essere uguale alla somma delle quote di capitale rimborsate, quella iniziale per cui il debito iniziale deve eguagliare la somma delle rate di ammortamento scontate e quella finanziaria finale per cui il valore del debito iniziale calcolato alla scadenza dell'ammortamento deve essere uguale alla somma delle rate di ammortamento capitalizzate. Premesso quanto sopra, nell'atto di erogazione del 18.7.2007 – che ha fatto seguito alla stipula del mutuo fondiario rogato il 23.11.2005 dal notaio dott. in data 23.11.2005 (n. rep. Persona_1
7940 e n. racc. 921) - si legge testualmente all'art. 3: “1. il rimborso del capitale mutuato avverrà mediante il pagamento di n. 240 (duecentoquaranta) rate mensili posticipate, fisse e costanti ad eccezione della prima che sarà maggiorata degli interessi di preammortamento di cui al successivo punto 3 -, comprensive di una quota d'interessi e di una quota di rimborso del capitale (e calcolate con piano francese in base al tasso indicato al successivo punto 2 ed in base al capitale ed alla durata originari del mutuo), ammontanti a euro 606,52 (seicentosei virgola cinquantadue) ciascuna e decorrenti dal primo giorno del mese solare successivo a quello di stipulazione del presente atto;
2. il tasso fisso di interesse viene pattuito, per tutta la durata del mutuo, nel 0,495833% mensile, proporzionalmente pari al tasso nominale annuo del 5,95% (cinque virgola novantacinque per cento);
3. gli interessi maturati da oggi fino al termine del mese solare in corso (periodo di preammortamento) saranno calcolati al tasso sopra indicato al punto 2 e saranno pagati dalla parte mutuataria unitamente alla prima rata mensile di rimborso del mutuo di cui al precedente punto 1;
4. gli interessi, sia per il periodo di preammortamento che di ammortamento del mutuo, saranno calcolati in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000. L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) del presente mutuo tenuto conto anche dell'importo complessivo delle fatture del perito esterno incaricato per la redazione delle perizie di euro 244,80 (duecentoquarantaquattro virgola ottanta) è pari al 6,249% (sei virgola duecentoquarantanove per cento) annuo” (v. pagg. 7-
8 dell'all. 18 della memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra esposto appare dunque evidente che le parti abbiano convenuto l'impiego del sistema di ammortamento alla francese – esplicitamente richiamato -, con rate contemplanti quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi.
Conseguentemente, non può dubitarsi del fatto che il contratto in esame abbia implicato la capitalizzazione composta.
A tale ultimo riguardo, deve ribadirsi – in accordo con la dottrina sopra richiamata – che siffatto sistema è l'unico che consente, nella vicenda in esame, di garantire l'osservanza sia dello specifico regolamento contrattuale pattuito dai contraenti sia delle condizioni di chiusura.
Con particolare riferimento al caso di specie, deve invero rilevarsi che il testo contrattuale sottoposto a vaglio, oltre a contemplare espressamente il ricorso all'ammortamento alla francese con rate costituite da quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi, ha puntualmente indicato l'importo concesso (pari ad €. 85.000,00), il numero di rate restitutorie e la loro periodicità (240 rate mensili), l'entità della singola rata (pari, per tutto il rapporto, ad €. 606,52) – con cui è possibile giungere all'ammontare complessivo dovuto di €. 145.564,80 (€. 606,52 x 240) - ed il T.A.N. (pari al 5,95%; v. pagg. 4, 7 e 8 dell'all. 18 della memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 171-ter
n. 1 c.p.c.).
Ebbene, gli studiosi che pure hanno sostenuto la possibilità di costruire un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione semplice - rispettoso delle indicazioni relative al capitale iniziale, al tasso di interesse e alla durata del periodo di rimborso - hanno evidenziato che tale operazione impone di rideterminare la rata costante in una entità inferiore rispetto a quella risultante dall'alternativa costruita in regime di capitalizzazione composta.
Conseguentemente, anche ove si volesse reputare astrattamente percorribile tale soluzione, essa non potrebbe in alcun modo essere proposta nel caso di specie, avendo nel contratto di finanziamento in esame le parti specificamente pattuito l'entità costante della rata (pari ad €. 606,52).
Una alterazione di quest'ultima non potrebbe che rendere il piano di ammortamento incoerente rispetto alle pattuizioni raggiunte dai contraenti.
Va aggiunto per completezza che, se, da un lato, il testo contrattuale ha contemplato espressamente il ricorso all'ammortamento alla francese con rate costituite da quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi ed ha puntualmente indicato l'importo concesso (pari ad €. 85.000,00), il numero di rate restitutorie e la loro periodicità (240 rate mensili), l'entità della singola rata (pari, per tutto il rapporto, ad €. 606,52) ed il T.A.N. (pari al 5,95%) – con cui è possibile giungere all'ammontare complessivo dovuto di €. 145.564,80 (€. 606,52 x 240) - e se, da un altro lato, in tale evenienza la capitalizzazione composta costituisce l'unico metodo idoneo ad assicurare il rispetto delle pattuizioni delle parti e delle condizioni di chiusura, deve reputarsi superflua la produzione del piano di ammortamento.
Ed infatti, in proposito, il Supremo Collegio ha sistematicamente ribadito che quest'ultima non appare indispensabile ove i requisiti costitutivi dell'obbligazione restitutoria risultino dalle chiare previsioni contrattuali, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (così Cass. Civ. Sez. VI-I 8.11.2017, n. 26426; Cass. Civ. Sez. I 16.11.2022, n.
33724; Cass. Civ. Sez. I 16.3.2023, n. 7653).
Tali conclusioni sono state specificamente ripetute dalla giurisprudenza di legittimità anche successivamente alla pronuncia n. 15130 emessa nel 2024 dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
In particolare, in una recentissima ordinanza del Supremo Collegio, si legge che parte ricorrente, con il “nono motivo” di impugnazione aveva prospettato “la violazione e falsa applicazione degli artt.
821, 1283, 1284, 1325, 1346 c.c. e 117, comma 7, t.u.b. Si rileva che la banca, contrariamente a quanto previsto dal contratto di mutuo, aveva applicato, all'insaputa della mutuataria, il regime della capitalizzazione composta degli interessi in luogo del regime di capitalizzazione semplice: in tal modo avrebbe addossato alla stessa mutuataria un maggior costo occulto, il quale avrebbe inciso sul tasso di interesse concretamente applicato, il quale sarebbe risultato in tal modo superiore. Viene osservato che «in mancanza del piano di ammortamento e, quindi, della possibilità della mutuataria di comprendere la formulazione delle rate e, segnatamente, della quota-capitale e della quota- interessi di ogni singola rata, la mutuataria medesima non aveva alcuna possibilità di avvedersi che il metodo di capitalizzazione applicato unilateralmente dalla CA era quello della capitalizzazione composta, in luogo della capitalizzazione semplice»” (così Cass. Civ. Sez. I 10.7.2025, n. 18839).
A fronte di tale doglianza, la Corte regolatrice si è così espressa: “il motivo non merita accoglimento. in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese», la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti
(Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130)” (così Cass. Civ. Sez. I 10.7.2025, n. 18839 cit., relativa – come nella specie - a mutuo a tasso fisso, come emerge dalla sentenza emessa nel giudizio di primo grado della medesima vicenda processuale – recante n. 347 e pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 4.7.2019 -, ove si fa espressa menzione della categoria dei “mutui a tasso fisso”; v. anche
Cass. Civ. Sez. I 21.6.2025, n. 16631).
5. Con memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. ha per la prima volta dedotto che, “com'è Parte_1
noto, con Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023, la Cassazione ha dichiarato la nullità del parametro
Euribor e conseguentemente di tutti i pagamenti effettuati a titolo di interessi su mutui, finanziamenti
e leasing legati a tale tasso, stipulati precedentemente o nel corso del periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 in quanto frutto di manipolazione da parte di un gruppo di banche internazionali. Ebbene, nel mutuo stipulato il 23.11.2005, si fa esplicito riferimento all'Euribor. Conseguentemente il tasso applicato è viziato ab origine. La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust è, quindi, utilmente invocabile nel caso di specie essendo il mutuo indicizzato sull'Euribor.
La nullità dell'intesa antitrust comporta la nullità per violazione di norme imperative, ex art. 1418
c.c., della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor. Per tutta la durata del mutuo dovrà essere sostituito con il tasso legale” (v. pag. 4 del predetto atto).
La detta censura deve ritenersi manifestamente tardiva e dunque inammissibile.
Si evidenzia in proposito, a supporto della superiore declaratoria di inammissibilità, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e che, pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con l'atto introduttivo della opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, conseguendone che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento e che il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (v. ex multis, Cass.
Civ. Sez. VI-III 20.1.2011, n. 1328; v. anche Cass. Civ. Sez. VI-III 22.10.2014, n. 22484; v. più di recente Cass. Civ. Sez. III 3.2.2022, n. 3298; v. anche Cass. Civ. Sez. III 22.3.2022, n. 9226, per cui nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”; v., oltretutto, Cass. Civ. Sez. Un. 23.7.2019, n. 19889, in cui si discute di “indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni”).
In aggiunta alle superiori considerazioni – già di per sé dirimenti – non può non rilevarsi come, da un lato, sia del tutto mancata la produzione del provvedimento che ha accertato e sanzionato l'intesa restrittiva della concorrenza alla quale allude parte opponente e, da un altro lato, non possa farsi applicazione del principio iura novit curia (v., sulla inapplicabilità di tale principio ai provvedimenti emessi in materia di intese restrittive della concorrenza, Cass. Civ. Sez. III 19.12.2024, n. 33472).
6. In conclusione, l'opposizione a precetto proposta da deve considerarsi Parte_1
integralmente infondata.
Conseguentemente, parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della opposta e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa creditoria oggetto di causa (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €.
260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
178/2024:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato il 21.12.2023 da Parte_1 parte di – e, per essa, quale procuratrice, –, per le ragioni di cui Controparte_1 Controparte_2
in motivazione;
- condanna a pagare a – e, per essa, quale procuratrice, Parte_1 Controparte_1 [...]
– le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_2
C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 27.10.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti