TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 02/04/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3493/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F: Parte_1
, residente in [...]
Gasperi n.26/C, elettivamente domiciliata in Messina via Dogali n.
20 presso lo studio dell'Avv. Sergio Piccione che la rappresenta difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione TFR.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/11/2024 parte ricorrente deduceva che la propria ditta datrice di lavoro- società CP_2
- era stata condannata al pagamento della somma di euro
[...]
14.350,90 a titolo di Trattamento di fine rapporto, come da decreto ingiuntivo e pedissequo precetto in atti.
Rilevava che in data 11 febbraio 2024 veniva presentata domanda di intervento al fondo di garanzia e che, nonostante il possesso dei requisiti per ottenerne l'erogazione, l' Fondo di garanzia, non CP_1
liquidava le somme dovute per il TFR. Chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento di quanto indicato con vittoria di CP_1
spese da distrarsi in favore del procuratore anticipatario,
Si costituiva l' in data 18.03.2025 dando atto di aver pagato la CP_1
prestazione richiesta come da documentazione in atti, e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente ed odiernamente decisa.
La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' . La stessa parte ricorrente, avendo avuto CP_1 contezza dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' , come da prospetti di pagamento telematicamente CP_1
prodotti, ha chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
La totale soddisfazione della pretesa attorea, come confermato al verbale odierno, comporta la declaratoria di cessata materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite deve guardarsi all'epoca di liquidazione.
2 Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 20/11/2024, ma che a tale data, l' non aveva ancora ottemperato al proprio obbligo CP_1
di pagamento del TFR.
Le spese, dunque, seguono la soccombenza virtuale e vanno liquidate in favore di parte ricorrente, con distrazione al procuratore anticipatario, come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, parametri minimi stante la semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 20/11/2024 nei Parte_1
CP_ confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1865,00 per compensi professionali, oltre cpa ed iva. e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
3