Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01889/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00993/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Auricchiella, Michele Bartoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Auricchiella in Catania, via Umberto 196;
contro
Regione Siciliana Ispettorato Territoriale del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Bruno Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. 5909 del 17.3.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di interdizione post partum dal lavoro per le lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett b) e c) D.lg.s 26.3.2011 n. 151.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Ispettorato Territoriale del -OMISSIS- e di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, Dirigente Medico Chirurgo Anestesista Rianimatrice presso l’-OMISSIS-, in data 27.2.2023, prima del termine del periodo di astensione obbligatoria di maternità, ha chiesto all’Ispettorato del -OMISSIS- l’interdizione dal lavoro ex art. 17 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 151/2001.
L’istituto dell’astensione obbligatoria post partum fino al settimo mese di età del bambino è disciplinato, infatti, dall’art. 7 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151, il quale, nel prevedere il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e sollevamento pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, al comma 6 dispone che, “ Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro della stessa per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto dall’art.17 ” (cioè sino al settimo mese di età del bambino, cfr. art. 6 D.Lgs. 151/2021).
L’Ispettorato del Lavoro in data 17.03.2023 ha inviato comunicazione di rigetto dell’istanza, ritenendo non sussistere rischi lavorativi specifici sulla base della dichiarazione acquisita da parte del-OMISSIS- “ di aver provveduto alla valutazione dei rischi per la lavoratrice madre ai sensi del D.Lgs.81/2008 e del D. Lgs. 151/2001 e (…) di aver provveduto allo spostamento della lavoratrice per effettuare attività non a rischio .”.
Avverso il provvedimento di rigetto l’istante ha proposto ricorso dinnanzi a questo Tribunale, censurando l’impugnato provvedimento sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nonché per violazione dell’art. 17 del D. lgs. N. 151/2001, perché nonostante lo spostamento della lavoratrice previsto dall’Azienda, permarrebbero tuttavia le condizioni di rischio di contagio con fattori nocivi di ordine biologico.
Si sono costituiti in giudizio l’Ispettorato del -OMISSIS- e l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “-OMISSIS-” di Catania, chiedendo rigettarsi il ricorso; l’Azienda Ospedaliera resistente ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la ricorrente vanterebbe una posizione di diritto soggettivo la cui tutela sarebbe devoluta al giudice ordinario.
Con nota depositata il 18 marzo 2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo compensarsi le spese.
Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
E’ preliminare l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dalla parte resistente, che riveste carattere prioritario rispetto alla verifica dell’eventuale difetto sopravvenuto d’interesse al ricorso (cfr. Cons. Stato Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9: “ Il giudice amministrativo deve decidere la controversia, ai sensi degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, secondo comma, c.p.c., secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione ”). Né potrebbe altrimenti invocarsi il principio della ragione più liquida, la cui applicazione postula proprio che “ sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.) ” (Cons. Stato Ad. Plen. 27 aprile 2015 n. 5).
L’eccezione è infondata.
Ritiene il Collegio che la cognizione sulla legittimità del provvedimento con cui l'Ispettorato del lavoro ha negato all'interessata il prolungamento del periodo di interdizione dal lavoro «post partum», riguardando un atto della P.A. adottato nell'esercizio tipico di un controllo pubblico su attività private, è devoluta al giudice amministrativo.
La ragione risiede nel fatto che la posizione sostanziale azionata si identifica nell'interesse legittimo al corretto esercizio da parte dell'Ispettorato del proprio potere pubblicistico di controllo spettante sull'attività del datore di lavoro, intendendo in buona sostanza la ricorrente sindacare la valutazione tipicamente discrezionale tecnica effettuata dall'Amministrazione in merito alla sussistenza o meno del rischio biologico.
Non può, perciò, condividersi la tesi sostenuta dall’Azienda ospedaliera, secondo la quale la lavoratrice che chiede l’interdizione vanta una posizione qualificabile di “diritto soggettivo” opponibile all’Ispettorato del Lavoro, perché così argomentando si finisce per sovrapporre la posizione che la lavoratrice può vantare verso il datore di lavoro in virtù del T.U. sulla maternità, la quale ha consistenza di diritto soggettivo, con la differente posizione che il datore di lavoro e la lavoratrice hanno verso l’Ispettorato (essendo entrambi legittimati a ricorrere all’INL), che ha invece consistenza di interesse legittimo concernendo un atto della pubblica amministrazione adottato nell'esercizio tipico di un controllo pubblico, tant’è che (anche) il datore di lavoro è legittimato ad impugnare i provvedimenti dell’Ispettorato.
Non si controverte di un atto posto in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, ma di un provvedimento della Pubblica amministrazione, che impone un divieto ad un datore di lavoro, nell’esercizio di un tipico controllo pubblico su attività private.
Da ciò discende che la natura del provvedimento pubblicistico ed interdittivo dell’Ispettorato, chiaramente discrezionale, non rientra tra i provvedimenti tipici del rapporto di pubblico impiego privatizzato, non essendo l’Ispettorato assimilabile al datore di lavoro del dipendente pubblico (Consiglio di Stato, sez. III, 22 ottobre 2024, n. 8438).
Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la dichiarazione di parte ricorrente, in data 18 marzo 2025, di non avere più interesse alla decisione della causa.
Per costante e condiviso indirizzo, “ il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione ” (Cons. Stato, sez. II, 10/05/2024, n. 4244 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nella fattispecie, la dichiarazione espressa depositata dalla parte ricorrente palesa la carenza di un suo interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso, di cui questo Collegio, in ossequio al richiamato principio dispositivo, non può che prendere atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm.;
Le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della pronuncia in rito e della natura degli interessi in controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.