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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 442/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910,
Tra
(c.f. ), con sede a , in corso Italia, n. 72, in Parte_1 P.IVA_1 _1 persona del Sindaco pro - tempore, rappr. e difeso dall'Avv. Antonino Landro.
- Appellante -
Contro
(p. I.V.A. ), in , in persona Controparte_1 P.IVA_2 _1 dell'amministratore pro - tempore, rappr. e difeso dall' Avv. Claudia Taverniti.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 12 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1624/2023 del 31 ottobre 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 478/2021 R.G., e corretta con provvedimento del 12 dicembre 2023 relativamente all'entità delle liquidate spese vive processuali), il Tribunale di Ragusa (pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso l'ingiunzione di Parte_2
pagamento n. 95 del 2 dicembre 2020 emessa nei suoi confronti dal Parte_1
e avente per oggetto l'intimazione di pagamento, in favore dello stesso
[...]
della somma di euro 10.431,92, a titolo di canoni idrici e accessori relativi _1 agli anni 2005, 2006-2008 e 2009-2010) così statuiva, in accoglimento della domanda proposta dal : Parte_2
a) annullava la menzionata ingiunzione di pagamento n. 95 del 2/12/2020;
b) accertava la prescrizione del credito oggetto della stessa ingiunzione di pagamento, ossia quello confluito nelle fatture 786/2012, 787/2012 e
788/2012;
c) condannava, altresì, il al rimborso, in favore del Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2024, il proponeva Parte_1 appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva l'infondatezza Parte_2
dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Proponeva altresì appello incidentale condizionato avverso la stessa sentenza, affidato a un unico motivo.
Nell'udienza di discussione del 12 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale deduce che: a) il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione per nullità della notifica della diffida n. 95/2015 (rectius, n. 92/2015), e non ha ritenuto che quest'ultima si sia ritualmente perfezionata;
b) di conseguenza, il termine di prescrizione non è ancora spirato.
Al riguardo, rileva che: a) il condomìnio non ha mai comunicato al chi sia _1
l'amministratore di condominio e ove sia ubicato il suo studio (e non fornisce prova di tale comunicazione); b) in materia di notifiche di atti ai condomìni, quali enti di gestione, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la notifica vada effettuata in un luogo che unifichi, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, tra i quali può essere anche incluso lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni;
c) nel caso in esame, l'agente postale ha notificato la diffida a colui che si è qualificato quale addetto al servizio del destinatario alla ricezione delle notificazioni, e la giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, è granitica e ritiene che il destinatario dell'atto debba provare che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in nome e per conto del condomìnio. Il destinatario dell'atto deve fornire una prova particolarmente rigorosa e, in assenza della stessa, si applica il secondo comma dell'art. 139 c.p.c.; d) il attore CP_1 contesta solo genericamente tale circostanza;
e) il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che la notifica si sia perfezionata con consegna a mani di un soggetto qualificatosi “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni” e non si è perfezionata per mera “compiuta giacenza”; f) tale ultima circostanza è dirimente e si differenzia dai casi che hanno condotto ai precedenti giurisprudenziali menzionati nell'appellata sentenza, che hanno dichiarato la nullità di notifiche effettuate allo stabile ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; g) il termine di prescrizione è stato interrotto il 24.2.2012 (riconoscimento e consegna fatture ricalcolate), il 3.11.2015
(notifica diffida 95/2015, rectius 92/2015) e successivamente interrotto il 6.12.2017
(diffida prot. n. 130247 del 5.12.2017) e, di conseguenza, il termine di prescrizione sarebbe spirato il 6.12.2022; h) in sostanza, le somme sarebbero prescritte ben oltre la data (29 dicembre 2020) di notificazione dell'ingiunzione opposta.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, secondo il consolidato -e condivisibile- orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25276/2017; Cass. n. 27352/2016), la notifica al condomìnio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo di soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari. Tale notifica va effettuata all'amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Pertanto, oltre che ovunque “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt.
139 c.p.c. e ss.: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto se in esso vi siano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
Non ricorrono le condizioni (ex art. 363 - bis c.p.c.) per il rinvio pregiudiziale -chiesto dall'appellante principale con le note conclusionali- degli atti alla Corte di Cassazione ai fini della risoluzione della questione relativa alla validità della notificazione effettuata presso lo stabile condominiale, in quanto sulla stessa questione (che, peraltro, non sembra presentare le necessarie, gravi difficoltà interpretative, alla stregua della detta natura giuridica del condomìnio e del tenore della norma dell'art. 139 c.p.c. sulla notificazione mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario) il giudice di legittimità ha già espresso il sopra indicato, consolidato orientamento.
Ciò premesso, nel caso di specie, la diffida di pagamento n. 92 del 6 maggio 2015
(posta dal appellante a sostegno della dedotta interruzione tempestiva -ex _1 art. 2943, comma quarto, c.c.- del corso della prescrizione estintiva quinquennale dei canoni idrici in questione e, in particolare, di quelli relativi all'anno 2010, avendo il primo giudice escluso -con statuizione qui non impugnata specificamente- che la mera consegna pregressa delle fatture al abbia interrotto la prescrizione dei Parte_2 crediti per le forniture idriche eseguite nei precedenti anni 2005, 2006-2008 e 2009) risulta essere stata indirizzata al (odierno appellato) e notificata Parte_2
(il 3 novembre 2015) allo stesso , e non già al suo amministratore CP_1 CP_2
ancorchè già noto all'ente impositore (per effetto sia delle relative
[...]
indicazioni acquisibili da quest'ultimo presso l'Agenzia delle Entrate, sia delle precedenti fatture indirizzate dal all'amministratore presso il suo studio, sito _1 in in via Archimede, n. 476). _1
La notificazione della predetta diffida n. 92 del 6 maggio 2015 (costituente un atto stragiudiziale, come tale soggetto all'applicazione dell'art. 1335 c.c.) non può ritenersi idonea a produrre gli effetti previsti da quest'ultima disposizione (presunzione di conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario e onere dello stesso destinatario di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia), in quanto essa è stata effettuata a mezzo di raccomandata A.R. spedita direttamente al
(presso il relativo edificio di via Francesco Cilea, n. 77, ), Parte_2 _1 senza un previo, necessario tentativo di notificazione del medesimo atto presso il domicilio personale (studio professionale) dell'amministratore . CP_2 Inoltre, la stessa diffida n. 92 del 6 maggio 2015 è stata consegnata dall'ufficiale postale a un CO il 3 novembre 2015, ma senza alcuno Persona_1 specifico (e necessario) riferimento all'eventuale esistenza, nello stabile condominiale
(quale luogo di consegna), di locali (come, ad esempio, la portineria) specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
La carenza di tali necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna della diffida determina la nullità e la conseguente inefficacia della relativa notificazione;
inefficacia, questa, di per sè preclusiva della configurabilità, a carico del Parte_2
destinatario, dell'onere della prova che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in nome e per conto del . Parte_2
Dalle sopra evidenziate nullità e inefficacia della notificazione della diffida di pagamento in questione deriva altresì l'irrilevanza sia della circostanza che il predetto CO (qualificatosi tale) consegnatario dell'atto sia stato indicato, dall'ufficiale postale, come “addetto alla ricezione delle notificazioni”, sia della mancata proposizione, da parte del , di un'apposita querela di falso avverso Parte_2
l'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, da un lato, la mancanza delle necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna preclude in radice la ritualità della consegna della diffida al CO, e, dall'altro lato, l'effettività o meno, in capo a quest'ultimo, della qualità (dallo stesso dichiarata) di “addetto alla ricezione delle notificazioni” non è coperta da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
(invero, l'avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni di chi riceve l'atto, essendo rilevanti le sole circostanze che l'ufficiale afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto;
Cass. n.
13086/2021).
È, quindi, corretta la statuizione -di estinzione del credito in questione per prescrizione quinquennale e di conseguente annullamento dell'opposta ingiunzione di pagamento n. 95/2020 del 2 dicembre 2020- adottata dal primo giudice, in quanto imperniata sull'esatta osservazione che: a) “accertata…l'inidoneità della citata comunicazione della diffida ad interrompere la prescrizione, deve rilevarsi che la successiva diffida, n. 130247 del 5/12/2017, era ormai oltre il quinquennio”; b) “che, per tutte le fatture in oggetto, l'ultimo termine utile per l'adempimento era fissato nella data del 23/6/2012”, e “il relativo termine prescrizionale, dunque, deve considerarsi spirato alla data del 23/7/2017” (rectius, 23/6/2017), “ex art. 2948 c.c., a nulla rilevando l'ulteriore diffida inoltrata dal Comune opposto in data 5/12/2017”;
c) “deve dunque ritenersi maturata la prescrizione anche in relazione ai restanti crediti di cui alla fattura n. 788 del 24/02/2012”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale deduce l'erroneità della sua condanna alle spese processuali.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali a carico dell'opposto _1
(odierno appellante principale), il giudice di primo grado -che ha accolto la proposta opposizione alla menzionata ingiunzione di pagamento- ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
In definitiva, il proposto appello principale va quindi rigettato.
La definizione, nei predetti termini, del giudizio comporta l'assorbimento (e preclude l'esame) dell'appello incidentale condizionato del , in quanto proposto Parte_2 soltanto con specifico riferimento all'ipotesi (come sopra esclusa) di accoglimento dell'appello principale.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (euro 10.431,92) della causa- seguono la soccombenza dell'appellante principale e vanno poste a carico dello stesso.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 442/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello principale proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
1624/2023 del 31 ottobre 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 478/2021 R.G.);
condanna il appellante principale al rimborso, in favore dell'appellato _1
, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che Parte_2 liquida in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre all'I.V.A. (se dovuta) e alla C.P.A. nella misura di legge e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 442/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910,
Tra
(c.f. ), con sede a , in corso Italia, n. 72, in Parte_1 P.IVA_1 _1 persona del Sindaco pro - tempore, rappr. e difeso dall'Avv. Antonino Landro.
- Appellante -
Contro
(p. I.V.A. ), in , in persona Controparte_1 P.IVA_2 _1 dell'amministratore pro - tempore, rappr. e difeso dall' Avv. Claudia Taverniti.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 12 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1624/2023 del 31 ottobre 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 478/2021 R.G., e corretta con provvedimento del 12 dicembre 2023 relativamente all'entità delle liquidate spese vive processuali), il Tribunale di Ragusa (pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso l'ingiunzione di Parte_2
pagamento n. 95 del 2 dicembre 2020 emessa nei suoi confronti dal Parte_1
e avente per oggetto l'intimazione di pagamento, in favore dello stesso
[...]
della somma di euro 10.431,92, a titolo di canoni idrici e accessori relativi _1 agli anni 2005, 2006-2008 e 2009-2010) così statuiva, in accoglimento della domanda proposta dal : Parte_2
a) annullava la menzionata ingiunzione di pagamento n. 95 del 2/12/2020;
b) accertava la prescrizione del credito oggetto della stessa ingiunzione di pagamento, ossia quello confluito nelle fatture 786/2012, 787/2012 e
788/2012;
c) condannava, altresì, il al rimborso, in favore del Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2024, il proponeva Parte_1 appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva l'infondatezza Parte_2
dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Proponeva altresì appello incidentale condizionato avverso la stessa sentenza, affidato a un unico motivo.
Nell'udienza di discussione del 12 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale deduce che: a) il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione per nullità della notifica della diffida n. 95/2015 (rectius, n. 92/2015), e non ha ritenuto che quest'ultima si sia ritualmente perfezionata;
b) di conseguenza, il termine di prescrizione non è ancora spirato.
Al riguardo, rileva che: a) il condomìnio non ha mai comunicato al chi sia _1
l'amministratore di condominio e ove sia ubicato il suo studio (e non fornisce prova di tale comunicazione); b) in materia di notifiche di atti ai condomìni, quali enti di gestione, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la notifica vada effettuata in un luogo che unifichi, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, tra i quali può essere anche incluso lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni;
c) nel caso in esame, l'agente postale ha notificato la diffida a colui che si è qualificato quale addetto al servizio del destinatario alla ricezione delle notificazioni, e la giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, è granitica e ritiene che il destinatario dell'atto debba provare che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in nome e per conto del condomìnio. Il destinatario dell'atto deve fornire una prova particolarmente rigorosa e, in assenza della stessa, si applica il secondo comma dell'art. 139 c.p.c.; d) il attore CP_1 contesta solo genericamente tale circostanza;
e) il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che la notifica si sia perfezionata con consegna a mani di un soggetto qualificatosi “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni” e non si è perfezionata per mera “compiuta giacenza”; f) tale ultima circostanza è dirimente e si differenzia dai casi che hanno condotto ai precedenti giurisprudenziali menzionati nell'appellata sentenza, che hanno dichiarato la nullità di notifiche effettuate allo stabile ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; g) il termine di prescrizione è stato interrotto il 24.2.2012 (riconoscimento e consegna fatture ricalcolate), il 3.11.2015
(notifica diffida 95/2015, rectius 92/2015) e successivamente interrotto il 6.12.2017
(diffida prot. n. 130247 del 5.12.2017) e, di conseguenza, il termine di prescrizione sarebbe spirato il 6.12.2022; h) in sostanza, le somme sarebbero prescritte ben oltre la data (29 dicembre 2020) di notificazione dell'ingiunzione opposta.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, secondo il consolidato -e condivisibile- orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25276/2017; Cass. n. 27352/2016), la notifica al condomìnio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo di soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari. Tale notifica va effettuata all'amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Pertanto, oltre che ovunque “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt.
139 c.p.c. e ss.: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto se in esso vi siano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
Non ricorrono le condizioni (ex art. 363 - bis c.p.c.) per il rinvio pregiudiziale -chiesto dall'appellante principale con le note conclusionali- degli atti alla Corte di Cassazione ai fini della risoluzione della questione relativa alla validità della notificazione effettuata presso lo stabile condominiale, in quanto sulla stessa questione (che, peraltro, non sembra presentare le necessarie, gravi difficoltà interpretative, alla stregua della detta natura giuridica del condomìnio e del tenore della norma dell'art. 139 c.p.c. sulla notificazione mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario) il giudice di legittimità ha già espresso il sopra indicato, consolidato orientamento.
Ciò premesso, nel caso di specie, la diffida di pagamento n. 92 del 6 maggio 2015
(posta dal appellante a sostegno della dedotta interruzione tempestiva -ex _1 art. 2943, comma quarto, c.c.- del corso della prescrizione estintiva quinquennale dei canoni idrici in questione e, in particolare, di quelli relativi all'anno 2010, avendo il primo giudice escluso -con statuizione qui non impugnata specificamente- che la mera consegna pregressa delle fatture al abbia interrotto la prescrizione dei Parte_2 crediti per le forniture idriche eseguite nei precedenti anni 2005, 2006-2008 e 2009) risulta essere stata indirizzata al (odierno appellato) e notificata Parte_2
(il 3 novembre 2015) allo stesso , e non già al suo amministratore CP_1 CP_2
ancorchè già noto all'ente impositore (per effetto sia delle relative
[...]
indicazioni acquisibili da quest'ultimo presso l'Agenzia delle Entrate, sia delle precedenti fatture indirizzate dal all'amministratore presso il suo studio, sito _1 in in via Archimede, n. 476). _1
La notificazione della predetta diffida n. 92 del 6 maggio 2015 (costituente un atto stragiudiziale, come tale soggetto all'applicazione dell'art. 1335 c.c.) non può ritenersi idonea a produrre gli effetti previsti da quest'ultima disposizione (presunzione di conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario e onere dello stesso destinatario di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia), in quanto essa è stata effettuata a mezzo di raccomandata A.R. spedita direttamente al
(presso il relativo edificio di via Francesco Cilea, n. 77, ), Parte_2 _1 senza un previo, necessario tentativo di notificazione del medesimo atto presso il domicilio personale (studio professionale) dell'amministratore . CP_2 Inoltre, la stessa diffida n. 92 del 6 maggio 2015 è stata consegnata dall'ufficiale postale a un CO il 3 novembre 2015, ma senza alcuno Persona_1 specifico (e necessario) riferimento all'eventuale esistenza, nello stabile condominiale
(quale luogo di consegna), di locali (come, ad esempio, la portineria) specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
La carenza di tali necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna della diffida determina la nullità e la conseguente inefficacia della relativa notificazione;
inefficacia, questa, di per sè preclusiva della configurabilità, a carico del Parte_2
destinatario, dell'onere della prova che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in nome e per conto del . Parte_2
Dalle sopra evidenziate nullità e inefficacia della notificazione della diffida di pagamento in questione deriva altresì l'irrilevanza sia della circostanza che il predetto CO (qualificatosi tale) consegnatario dell'atto sia stato indicato, dall'ufficiale postale, come “addetto alla ricezione delle notificazioni”, sia della mancata proposizione, da parte del , di un'apposita querela di falso avverso Parte_2
l'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, da un lato, la mancanza delle necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna preclude in radice la ritualità della consegna della diffida al CO, e, dall'altro lato, l'effettività o meno, in capo a quest'ultimo, della qualità (dallo stesso dichiarata) di “addetto alla ricezione delle notificazioni” non è coperta da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
(invero, l'avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni di chi riceve l'atto, essendo rilevanti le sole circostanze che l'ufficiale afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto;
Cass. n.
13086/2021).
È, quindi, corretta la statuizione -di estinzione del credito in questione per prescrizione quinquennale e di conseguente annullamento dell'opposta ingiunzione di pagamento n. 95/2020 del 2 dicembre 2020- adottata dal primo giudice, in quanto imperniata sull'esatta osservazione che: a) “accertata…l'inidoneità della citata comunicazione della diffida ad interrompere la prescrizione, deve rilevarsi che la successiva diffida, n. 130247 del 5/12/2017, era ormai oltre il quinquennio”; b) “che, per tutte le fatture in oggetto, l'ultimo termine utile per l'adempimento era fissato nella data del 23/6/2012”, e “il relativo termine prescrizionale, dunque, deve considerarsi spirato alla data del 23/7/2017” (rectius, 23/6/2017), “ex art. 2948 c.c., a nulla rilevando l'ulteriore diffida inoltrata dal Comune opposto in data 5/12/2017”;
c) “deve dunque ritenersi maturata la prescrizione anche in relazione ai restanti crediti di cui alla fattura n. 788 del 24/02/2012”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale deduce l'erroneità della sua condanna alle spese processuali.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali a carico dell'opposto _1
(odierno appellante principale), il giudice di primo grado -che ha accolto la proposta opposizione alla menzionata ingiunzione di pagamento- ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
In definitiva, il proposto appello principale va quindi rigettato.
La definizione, nei predetti termini, del giudizio comporta l'assorbimento (e preclude l'esame) dell'appello incidentale condizionato del , in quanto proposto Parte_2 soltanto con specifico riferimento all'ipotesi (come sopra esclusa) di accoglimento dell'appello principale.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (euro 10.431,92) della causa- seguono la soccombenza dell'appellante principale e vanno poste a carico dello stesso.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 442/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello principale proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
1624/2023 del 31 ottobre 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 478/2021 R.G.);
condanna il appellante principale al rimborso, in favore dell'appellato _1
, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che Parte_2 liquida in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre all'I.V.A. (se dovuta) e alla C.P.A. nella misura di legge e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro