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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. IO AV ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 832/2019
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in Papasidero (CS) alla Frazione Tremoli n. 40, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Fratelli Bandiera n. 30, Praia a Mare (CS), poiché rappresentato e difeso da sé stesso nonché dall'Avv. Massimiliano Forestieri, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso gli uffici dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.19, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n.
33420180006832212000 emesso il 24.12.18 e notificato in data 13.2.2019 per il pagamento della somma complessiva di € 2.733,32, asseritamente dovuta per contributi e sanzioni relativi all'anno 2011 a titolo di
'gestione separata - liberi professionisti'.
CP_ Il ricorrente ha ivi eccepito la decadenza dell' per tardività nella iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25
D.Lgs. 46/99 e l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente. A tale scopo, ha esposto che l'avviso di addebito è stato preceduto da un avviso bonario notificatogli soltanto il 22.8.17.
In considerazione di tale circostanza, ha lamentato pure la violazione dell'art. 24 c. 3 D.Lgs. 46/99, ossia l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo esattoriale di un credito in pendenza di giudizio sull'avviso di accertamento.
Infine, ha denunciato come indebite le sanzioni applicate nell'avviso di addebito e dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata chiedendo, per l'effetto, l'accertamento della infondatezza della pretesa creditoria previa sospensione dell'atto impugnato, con vittoria di spese. CP_ Si è poi costituito in giudizio l' contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot.
n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in luce dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
La Suprema Corte è intervenuta sulla questione della decorrenza del termine di prescrizione con riferimento ai contributi dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2 L. n. 335/1995, affermando che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono
i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (così Cass. Sez. Lav. Sentenza n.
27950 del 31/10/2018, ma sul tema della decorrenza del termine di prescrizione anche Cass. Sez. Lav.
Sentenza n. 10273 del 19/04/2021).
Quanto ai termini per il pagamento dei contributi, l'art. 12 c. 5 del D.Lgs. n. 241/1997 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi, DPCM) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Tale DPCM rinviene dunque fondamento nel D.Lgs. n. 241/1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni. Pertanto, ad esso si devono riconoscere natura regolamentare e rango di fonte normativa (cfr. ad es. Cass. Sentenza n. 17970 del 2022, punto 18 e Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 24047 del 2022, punto 23).
Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2011, controversi nel caso di specie, viene in rilievo il DPCM 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2012.
L'art. 1, c. 1, del citato DPCM così stabilisce: «Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».
Si deve, dunque, avere riguardo al primo termine che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento CP_ dell'importo dovuto senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può far valere i propri diritti.
Orbene, sulla scorta di quanto sinora esposto, nella fattispecie esaminata il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione era da individuarsi al 10.7.2012, sicché alla data di notifica della nota con la quale è stata comunicata l'iscrizione alla gestione separata e chiesto il pagamento della contribuzione (avviso bonario del 22.8.2017) risultava già decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo venuto a scadenza il
10.7.2017.
Per tali ragioni i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33420180006832212000 devono essere dichiarati estinti per intervenuto decorso del temine prescrizionale, con conseguente accoglimento della domanda proposta in ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti. CP_ Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in base alla soccombenza e poste a carico di
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti contributivi per gestione separata anno 2011 di cui all'avviso di addebito n. 33420180006832212000;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € € 1.300,00, oltre IVA e cpa e contributo unificato versato in favore del ricorrente.
Castrovillari, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. IO AV
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. IO AV ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 832/2019
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in Papasidero (CS) alla Frazione Tremoli n. 40, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Fratelli Bandiera n. 30, Praia a Mare (CS), poiché rappresentato e difeso da sé stesso nonché dall'Avv. Massimiliano Forestieri, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso gli uffici dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.19, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n.
33420180006832212000 emesso il 24.12.18 e notificato in data 13.2.2019 per il pagamento della somma complessiva di € 2.733,32, asseritamente dovuta per contributi e sanzioni relativi all'anno 2011 a titolo di
'gestione separata - liberi professionisti'.
CP_ Il ricorrente ha ivi eccepito la decadenza dell' per tardività nella iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25
D.Lgs. 46/99 e l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente. A tale scopo, ha esposto che l'avviso di addebito è stato preceduto da un avviso bonario notificatogli soltanto il 22.8.17.
In considerazione di tale circostanza, ha lamentato pure la violazione dell'art. 24 c. 3 D.Lgs. 46/99, ossia l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo esattoriale di un credito in pendenza di giudizio sull'avviso di accertamento.
Infine, ha denunciato come indebite le sanzioni applicate nell'avviso di addebito e dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata chiedendo, per l'effetto, l'accertamento della infondatezza della pretesa creditoria previa sospensione dell'atto impugnato, con vittoria di spese. CP_ Si è poi costituito in giudizio l' contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot.
n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in luce dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
La Suprema Corte è intervenuta sulla questione della decorrenza del termine di prescrizione con riferimento ai contributi dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2 L. n. 335/1995, affermando che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono
i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (così Cass. Sez. Lav. Sentenza n.
27950 del 31/10/2018, ma sul tema della decorrenza del termine di prescrizione anche Cass. Sez. Lav.
Sentenza n. 10273 del 19/04/2021).
Quanto ai termini per il pagamento dei contributi, l'art. 12 c. 5 del D.Lgs. n. 241/1997 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi, DPCM) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Tale DPCM rinviene dunque fondamento nel D.Lgs. n. 241/1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni. Pertanto, ad esso si devono riconoscere natura regolamentare e rango di fonte normativa (cfr. ad es. Cass. Sentenza n. 17970 del 2022, punto 18 e Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 24047 del 2022, punto 23).
Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2011, controversi nel caso di specie, viene in rilievo il DPCM 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2012.
L'art. 1, c. 1, del citato DPCM così stabilisce: «Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».
Si deve, dunque, avere riguardo al primo termine che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento CP_ dell'importo dovuto senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può far valere i propri diritti.
Orbene, sulla scorta di quanto sinora esposto, nella fattispecie esaminata il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione era da individuarsi al 10.7.2012, sicché alla data di notifica della nota con la quale è stata comunicata l'iscrizione alla gestione separata e chiesto il pagamento della contribuzione (avviso bonario del 22.8.2017) risultava già decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo venuto a scadenza il
10.7.2017.
Per tali ragioni i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33420180006832212000 devono essere dichiarati estinti per intervenuto decorso del temine prescrizionale, con conseguente accoglimento della domanda proposta in ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti. CP_ Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in base alla soccombenza e poste a carico di
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti contributivi per gestione separata anno 2011 di cui all'avviso di addebito n. 33420180006832212000;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € € 1.300,00, oltre IVA e cpa e contributo unificato versato in favore del ricorrente.
Castrovillari, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. IO AV
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo