Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2756/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/11/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to VINCENZO RUSSO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in LE (CE) in data 17/11/2007 Per_ e che dalla loro unione sono nati i figli (il 19.10.2000), (il 10.10.2008) e (il Per_1 Per_3
10.03.2010); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: Per_
“I figli - minori e verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_3
condiviso, con possibilità per entrambi, nei periodi di rispettiva pertinenza, di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione e, con collocazione privilegiata presso l'abitazione paterna e con il padre . I genitori Parte_2
si impegnano a rispettare la volontà dei figli in merito alla scelta dell'indirizzo scolastico, Per_ attualmente per ad oggi frequentante il terzo anno della Scuola media superiore Liceo
Scuola media superiore Liceo Scientifico Manzoni sito in Caserta;
i genitori si impegnano a rispettare la volontà dei figli, nei limiti delle loro possibilità economiche, in ordine alle attività extrascolastiche e alle frequentazioni abituali, nonché in merito alle vacanze normalmente godute;
Per_ la madre potrà vedere e tenere con sé i minori e , fatti salvi diversi accordi: Per_3
• a fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 22,00 della domenica;
oltre due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì o con ampia elasticità dei giorni a prescindere dagli impegni lavorativi della sola in quanto il è pensionato. Per Parte_1 Parte_2
quanto concerne la locomozione dei minori per andare e tornare da scuola, i genitori sono esonerati atteso che entrambi i minori hanno l'abbonamento dei mezzi pubblici. Solo in caso di sciopero degli stessi, previo accordo, essi si alterneranno ad accompagnarli o a prenderli;
• 15 giorni durante le vacanze estive da individuarsi in concreto entro il 31 maggio di ogni anno;
nonché per 1 settimana per le festività natalizie alternando ogni anno con la madre il giorno di
Natale e Capodanno e n.1 settimana per le festività pasquali ad anni alterni;
La madre sarà informata dal padre sull'andamento dei figli e sulle loro condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza riguardante gli stessi;
la casa coniugale resterà al con tutto l'arredamento ivi compreso i suppellettili;
Parte_2
a fronte delle innanzi descritte condizioni patrimoniali, la sig.ra si obbliga Parte_1
Per_ a corrispondere all'ex coniuge - , solo ed esclusivamente per i minori e Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 500,00 ( euro 250,00 a figlio ) Per_3
mensili; somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a partire dalla data di comparizione dinanzi al Presidente;
mentre nulla viene corrisposto al coniuge Parte_2
atteso che lo stesso è o economicamente autosufficiente. La percepisce un proprio reddito Parte_1
da lavoro autonomo (sub-agente assicurativo) percependo circa 1.100,00 mensili oltre a rendita mensile di fitti per locazione pari ad euro 760,00 mensile;
mentre il percepisce assegno Pt_2
invalidità per euro 650,00 e continuerà a vivere nella casa coniugale con la prole;
disporsi la ripartizione al 50% cadauno in merito alle spese straordinarie come individuate ed analiticamente indicate nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di S.Maria Capua Vetere e CP_1
C.V. sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti, così come
[...]
previsto dalla normativa vigente in materia;
i separandi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza, impegnandosi a prestare il loro consenso qualora fosse necessario per legge ad uno di loro per espatriare o comunque per ottenere il passaporto per sé e per i propri figli.
I coniugi, dichiarano che non sussistono suddivisioni patrimoniali avendo già provveduto in tal senso;
Regolamentare i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi nei termini che seguono:
la conserverà la sua proprietà, ricevuta per donazione da parte dell'anziano padre Parte_1
percependo fitti e, vivrà nelle adiacenze della casa coniugale presso altra proprietà immobiliare dell'ex coniuge;
nel mentre il conserverà il suo patrimonio, ricevuto Parte_2 Parte_2
in donazione dai genitori e continuerà a vivere con la prole nella casa coniugale di sua proprietà.
I coniugi prestano, sin d'ora, si prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e nato a [...]_2
LE (CE) il 15/10/1967;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 26, parte II, serie A, anno 2007;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 07.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio