TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/09/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1711/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1711/2019 R.G.A.C., vertente tra:
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in Placanica, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Labonia (C.F. C.F._2 PEC ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1 Roma, Via Diego Angeli n. 95.
- ATTORE -
contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in [...], rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Carmelo Miriello (C.F. PEC C.F._4
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_2 Caulonia, Via Provinciale, 17/C.
- CONVENUTO -
Oggetto: Actio Negatoria Servitutis -Servitù di scolo, art. 1062 c.c., stillicidio, muro divisorio, ripristino stato dei luoghi, condominio, domanda riconvenzionale
Conclusioni delle parti:
Come da verbale d'udienza del 9 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle già articolate in atti che qui di seguito si riportano.
Per parte attrice, Sig. “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - previo CP_1 accertamento della totale illegittimità del foro praticato dal Sig sul muro divisore delle CP_2 proprietà di cui è causa, ordinare allo stesso il ripristino dello status quo ante;
- successivamente al ripristino dello status quo ante, ordinare in ogni caso al Sig. di astenersi dal praticare CP_2 ulteriori fori sul muro divisore. Con vittoria di spese competenze ed onorari”. Per parte convenuta, Sig. : “1) rigettare la domanda attrice perché del Controparte_2 tutto infondata sia in fatto che in diritto;
2) in accoglimento della sopra espressa domanda riconvenzionale di riconoscimento della costituzione, ope legis, della servitù di stillicidio e/o scolo delle acque piovane ex art. 1062 c.c., accertare e dichiarare il diritto del sig. Controparte_2
, come in epigrafe meglio generalizzato, alla costituzione, ope legis, ai sensi dell'art. 1062
[...] c.c.,della servitù di stillicidio e/o scolo delle acque meteoriche, a favore del proprio appartamento, sito in Caulonia Marina, via Castelvetere, 9, int. 3, ed a carico dell'appartamento confinante, di proprietà del sig. , sito all'int. 4, del medesimo condominio “Castelvetere, 9”; 3) CP_1 Condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Svolgimento della causa:
Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2019, il Sig. conveniva in CP_1 giudizio il Sig. dinanzi al Tribunale Civile di Locri, al fine di ottenere Controparte_2
l'accertamento della totale illegittimità di un foro praticato sul muro divisorio tra le rispettive proprietà e il conseguente ordine di ripristino dello status quo ante, nonché di astensione dal praticare ulteriori fori.
A fondamento della propria domanda, l'attore affermava che, sin dalla edificazione del palazzo, il muro divisorio posto tra i balconi non presentava alcun foro e che, al momento dell'acquisto da parte del , non gravava alcuna servitù di scolo a favore dell'appartamento confinante. Lamentava CP_2 inoltre che nel corso del mese di novembre 2018, al rientro da un lungo periodo di assenza, si avvedeva che sul muro divisorio del balcone confinante con la proprietà del era stato praticato CP_2 un foro per lo scolo dell'acqua, realizzato dal convenuto senza il suo consenso e approfittando della sua assenza. Altresì esponeva come tale pertugio fosse illegittimo e arbitrario e rappresentasse causa di nocumento per la sua proprietà, mirando così a costituire una servitù di scolo intollerabile.
Si costituiva in giudizio il Sig. , il quale contestava integralmente le avverse Controparte_2 pretese e proponeva domanda riconvenzionale volta all'accertamento e dichiarazione della costituzione, ope legis, della servitù di stillicidio e scolo delle acque meteoriche, ai sensi dell'art. 1062 c.c., a favore del proprio appartamento e a carico dell'appartamento dell'attore.
Il convenuto deduceva, in particolare: a) Che l'appartamento di sua proprietà, così come quello dell'attore e degli altri condomini, era stato acquistato dal Sig. e/o dai suoi aventi Persona_1 causa, originario proprietario e costruttore dell'immobile; b) Che, sin dalla costruzione dell'edificio, erano stati predisposti i fori per il deflusso delle acque piovane nei muretti divisori dei balconi e i pluviali di raccolta delle acque meteoriche;
c) Che, al momento del suo acquisto (4 marzo 2014), alla base del muretto divisorio tra i due balconi vi era un foro che consentiva il deflusso delle acque piovane dal proprio balcone verso lo scolo di raccolta, situato nel balcone dell'attore; d) Che il Sig.
, in due distinte occasioni, aveva arbitrariamente e illegittimamente ostruito tale foro;
e) Che CP_1 il convenuto si era limitato a "disotturare" il foro, ripristinando la situazione preesistente, anche con l'autorizzazione dell'amministratore del condominio.
La causa veniva istruita sia documentalmente che per mezzo dell'esame testimoniale. All'udienza del 9 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con termine ex art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. B) Nel Merito, in fatto e diritto
La domanda proposta dall'attore, volta all'accertamento dell'illegittimità del foro praticato sul muro divisorio e al ripristino dello status quo ante, nonché all'ordine di astensione da ulteriori interventi, deve essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'attore ha basato la propria pretesa, qualificabile come actio negatoria servitutis, sull'assunto che il foro fosse stato praticato arbitrariamente dal convenuto nel novembre 2018 e che, sin dalla costruzione del palazzo, il muro divisorio non presentasse alcun foro, né gravasse alcuna servitù di scolo sulla sua proprietà. Tuttavia, l'istruttoria espletata ha fornito un quadro probatorio diametralmente opposto, smentendo in radice la prospettazione attorea.
In primo luogo, l'interrogatorio formale del convenuto ha chiarito che il foro era preesistente al suo acquisto e che egli si era limitato a "disotturarlo" a seguito delle ostruzioni operate dall'attore. Questa versione dei fatti è stata corroborata in modo univoco e consistente da tutti i testi escussi, sia quelli di parte convenuta che quelli di parte attrice.
Il teste , amministratore del condominio e teste di parte attrice, ha dichiarato Testimone_1 che nel suo appartamento, situato al piano inferiore rispetto a quello dell'attore, esiste una foratura sin dal momento dell'acquisto, prevista nel progetto originario e presente anche nelle altre unità immobiliari, con la funzione di scolo delle acque piovane. Ha inoltre confermato di aver autorizzato il Sig. a ripristinare il foro di scolo, constatando che era stato chiuso dal lato della proprietà CP_2
. CP_1
Analogamente, il teste , altro teste di parte attrice ed ex amministratore Testimone_2 condominiale, ha confermato che il foro era presente sin dall'origine e progettualmente previsto per il deflusso delle acque piovane, e che l'ostruzione era un'opera realizzata successivamente con materiali diversi da quelli originari.
I testi di parte convenuta, e hanno Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 ulteriormente rafforzato tale ricostruzione. La Sig.ra ha confermato che i fori e i canaletti di Tes_3 scolo erano presenti in tutti i balconi sin dalla costruzione dell'edificio da parte del Sig. Per_1
, e che il piano di calpestio dei balconi era stato realizzato con una leggera pendenza verso
[...] tali fori. Ha altresì confermato che il Sig. aveva ostruito il foro con malta cementizia e che il CP_1 problema era noto e discusso in condominio. Il Sig. , muratore, ha testimoniato di Testimone_4 aver riscontrato la presenza del foro nel 2012 e di essere stato lui stesso a "sollevare" la lamiera e a ripristinare il foro in diverse occasioni, confermando le ostruzioni da parte del Sig. . La Sig.ra CP_1
ha confermato la presenza originaria dei fori in tutti i balconi e l'ostruzione da parte del Tes_5 Sig. . CP_1
L'unico teste che non ha fornito elementi utili è stato l'ing. il quale, a distanza di Testimone_6 tempo, non ha ricordato i dettagli specifici relativi all'origine del foro o all'esistenza di una servitù, limitandosi a confermare di aver prospettato soluzioni per il deflusso delle acque. La sua deposizione, peraltro, non ha in alcun modo smentito la preesistenza del foro.
Pertanto, l'assunto attoreo secondo cui il foro sarebbe stato arbitrariamente praticato dal convenuto nel 2018 è stato categoricamente smentito dall'istruttoria, che ha invece dimostrato la preesistenza del foro sin dalla costruzione dell'edificio e la sua funzione originaria di scolo delle acque meteoriche. Dal punto di vista giuridico, la condotta del convenuto non integra la costituzione illegittima di una servitù, bensì il legittimo ripristino di uno stato dei luoghi preesistente, alterato da un atto illecito dell'attore.
L'ostruzione del foro da parte del Sig. ha costituito una turbativa al pacifico godimento di una CP_1 servitù di scolo, la cui esistenza sarà accertata in sede di esame della domanda riconvenzionale. Il convenuto, pertanto, non ha praticato un nuovo foro, ma si è limitato a rimuovere l'impedimento apposto dall'attore, ripristinando la funzionalità di un'opera idraulica originaria. Tale condotta è legittima, in quanto finalizzata a garantire il naturale deflusso delle acque e a tutelare il proprio diritto. La giurisprudenza ha costantemente affermato che il ripristino di un foro di scolo preesistente, funzionale al deflusso delle acque e autorizzato dall'amministratore non costituisce un CP_3 illecito, ma un legittimo esercizio della servitù.
L'esistenza di un'opera visibile e permanente, quale il foro in questione, destinata dall'originario unico proprietario all'esercizio della servitù, è elemento sufficiente a far sorgere il diritto reale ope legis ai sensi dell'art. 1062 c.c. L'intervento del convenuto, volto a "disotturare" il foro, non è stato un atto arbitrario, ma una reazione legittima all'illegittima chiusura operata dall'attore, che ha alterato lo stato dei luoghi e impedito l'esercizio della servitù. Di conseguenza, la domanda principale dell'attore, essendo basata su un presupposto fattuale smentito e su una qualificazione giuridica errata della condotta del convenuto, deve essere integralmente rigettata.
C) Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta: la servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.)
La domanda riconvenzionale del convenuto, volta all'accertamento della servitù di stillicidio e scolo delle acque meteoriche per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1062 c.c. stabilisce che: "La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati."
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito i presupposti per la costituzione di tale servitù. È necessario che i fondi dominante e servente appartenessero originariamente allo stesso proprietario e che, al momento della separazione della proprietà, sussistessero segni o opere permanenti e visibili che costituissero indice obiettivo e non equivoco del peso imposto al fondo servente (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 7605 del 09-03-2022). La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis quando un fondo è stato organizzato in modo da creare un vincolo funzionale tra due proprietà, come nel caso di un foro per lo scolo delle acque meteoriche, che deve essere riconosciuto anche in assenza di un titolo formale, se risulta necessario per l'uso del fondo dominante (cfr. Tribunale Ordinario Pesaro, sentenza n. 981/2014). La costituzione della servitù si verifica al momento della separazione dei fondi, e i successivi mutamenti dello stato dei luoghi sono irrilevanti (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 7605 del 09-03-2022; Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 3564/2020). Non è richiesta una manifestazione di volontà negoziale, ma la legge valorizza l'apparenza costituita da segni materiali duraturi necessari all'esercizio della servitù (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 2467/2016).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue: a) Originaria appartenenza dei fondi allo stesso proprietario: È pacifico e provato che l'edificio di cui fanno parte gli appartamenti dell'attore e del convenuto è stato costruito dal Sig. Per_1
e/o dai suoi eredi. I due fondi, prima della loro separazione e vendita ai singoli proprietari,
[...] erano quindi di proprietà del medesimo soggetto.
b) Stato di fatto dal quale risulta la servitù: L'istruttoria ha ampiamente dimostrato che il foro nel muro divisorio tra i balconi, con la relativa pendenza del piano di calpestio verso di esso e il collegamento al pluviale di scolo situato nel balcone dell'attore, era stato realizzato dall'originario costruttore e faceva parte del progetto iniziale dell'edificio. Tutti i testi, inclusi quelli di parte attrice, hanno confermato la preesistenza e la funzione di tale opera per il deflusso delle acque meteoriche. La circostanza che l'atto di compravendita del convenuto (4 marzo 2014) indicasse l'immobile "in corso di costruzione" non inficia tale conclusione. Tale dicitura può riferirsi a finiture interne o aspetti non strutturali, mentre le opere essenziali per il deflusso delle acque, quali il foro e la pendenza, erano già in essere e funzionali al momento della separazione delle proprietà, come testimoniato in modo concorde. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l'accertamento della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia deve riferirsi alla situazione esistente al momento della cessazione dell'originaria unica proprietà, e non al momento dell'acquisto del fondo dominante da parte del singolo proprietario (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 26887 del 16-10-2024; Corte d'Appello Napoli, sentenza n. 3564/2020).
c) Opere visibili e permanenti: La presenza del foro, la pendenza del balcone e il sistema di raccolta delle acque costituiscono opere visibili e permanenti, idonee a manifestare in modo non equivoco l'esistenza della servitù (v. Corte Di Appello Di Napoli, Sentenza n. 727 del 14 Febbraio 2025). La stessa condotta dell'attore, che ha ripetutamente ostruito il foro, conferma la sua visibilità e la sua funzione.
d) Assenza di disposizione contraria: Non è emersa alcuna prova di una manifestazione di volontà contraria alla costituzione della servitù al momento della separazione delle proprietà. La volontà contraria, per essere ostativa alla costituzione della servitù, non può manifestarsi per facta concludentia, ma deve essere esplicitamente manifestata in una clausola contrattuale. L'atto di compravendita del convenuto non contiene alcuna clausola in tal senso.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la costituzione ope legis della servitù di stillicidio e scolo delle acque meteoriche per destinazione del padre di famiglia, a favore dell'appartamento del Sig.
e a carico di quello del Sig. . La condotta dell'attore, consistente nell'ostruzione del CP_2 CP_1 foro, ha integrato una violazione di tale servitù, legittimando il convenuto a ripristinare il deflusso delle acque (v. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 185 del 31 gennaio 2024; Tribunale di Massa, sentenza n. 484/2015; Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 684 del 1° agosto 2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 2467/2016).
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il proprietario del fondo inferiore è tenuto a ricevere le acque che defluiscono naturalmente dal fondo superiore, ai sensi dell'art. 913 c.c., e che la servitù di scolo può costituirsi ope legis per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. quando il foro o la canalizzazione esistano sin dall'origine e siano funzionali al deflusso delle acque (v. Cass. Civ., Sez. 2, n. 32611 del 23-11-2023). L'ostruzione illegittima di tali fori da parte del proprietario del fondo servente può integrare un illecito, legittimando il ripristino dello status quo ante e l'ordine di astensione da ulteriori interferenze (v. Cass. Civ., Sez. 2, n. 32611 del 23-11- 2023; Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 185 del 31 gennaio 2024).
In considerazione di quanto sopra, la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere accolta, con conseguente accertamento della servitù di stillicidio e scolo delle acque meteoriche a carico della proprietà dell'attore e a favore della proprietà del convenuto, e l'ordine per l'attore di astenersi da qualsiasi atto che possa impedire o ostacolare l'esercizio di tale servitù.
D) Spese di lite:
La soccombenza comporta la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite che si liquidano e determinano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato in atti (€ 4.800,00) e dell'attività processuale svolta, applicando i valori minimi tabellari:
• Fase di studio della controversia: € 485,00
• Fase introduttiva del giudizio: € 380,00
• Fase istruttoria e di trattazione: € 970,00
• Fase decisionale: € 810,00
• Compenso totale: € 2.645,00
Oltre Rimborso forfettario spese generali (15%) – IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1711/2019 R.G.A.C., vertente tra e , definitivamente CP_1 Controparte_2 pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta integralmente la domanda proposta dal Sig. nei confronti del Sig. CP_1
; Controparte_2 2. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Sig. , Controparte_2 accerta e dichiara la costituzione, ope legis, ai sensi dell'art. 1062 c.c., della servitù di stillicidio e scolo delle acque meteoriche a favore dell'appartamento di proprietà del Sig.
, sito in Caulonia Marina, via Castelvetere, 9, int. 3, e a carico Controparte_2 dell'appartamento confinante di proprietà del Sig. , sito all'int. 4 del medesimo CP_1 condominio "Castelvetere, 9".
3. Ordina al Sig. di astenersi dal praticare qualsiasi atto volto ad impedire o CP_1 ostacolare il deflusso delle acque meteoriche attraverso il foro esistente nel muro divisorio tra le proprietà di cui è causa.
4. Condanna il Sig. , in virtù del principio della soccombenza, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore del Sig. che si determinano e liquidano Controparte_2 per un importo pari a € 2.645,00 oltre Rimborso forfettario spese generali (15%) – IVA e CPA.
Così deciso in Locri, 26 settembre 2025
il giudice
Emanuele Deidda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1711/2019 R.G.A.C., vertente tra:
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in Placanica, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Labonia (C.F. C.F._2 PEC ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1 Roma, Via Diego Angeli n. 95.
- ATTORE -
contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in [...], rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Carmelo Miriello (C.F. PEC C.F._4
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_2 Caulonia, Via Provinciale, 17/C.
- CONVENUTO -
Oggetto: Actio Negatoria Servitutis -Servitù di scolo, art. 1062 c.c., stillicidio, muro divisorio, ripristino stato dei luoghi, condominio, domanda riconvenzionale
Conclusioni delle parti:
Come da verbale d'udienza del 9 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle già articolate in atti che qui di seguito si riportano.
Per parte attrice, Sig. “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - previo CP_1 accertamento della totale illegittimità del foro praticato dal Sig sul muro divisore delle CP_2 proprietà di cui è causa, ordinare allo stesso il ripristino dello status quo ante;
- successivamente al ripristino dello status quo ante, ordinare in ogni caso al Sig. di astenersi dal praticare CP_2 ulteriori fori sul muro divisore. Con vittoria di spese competenze ed onorari”. Per parte convenuta, Sig. : “1) rigettare la domanda attrice perché del Controparte_2 tutto infondata sia in fatto che in diritto;
2) in accoglimento della sopra espressa domanda riconvenzionale di riconoscimento della costituzione, ope legis, della servitù di stillicidio e/o scolo delle acque piovane ex art. 1062 c.c., accertare e dichiarare il diritto del sig. Controparte_2
, come in epigrafe meglio generalizzato, alla costituzione, ope legis, ai sensi dell'art. 1062
[...] c.c.,della servitù di stillicidio e/o scolo delle acque meteoriche, a favore del proprio appartamento, sito in Caulonia Marina, via Castelvetere, 9, int. 3, ed a carico dell'appartamento confinante, di proprietà del sig. , sito all'int. 4, del medesimo condominio “Castelvetere, 9”; 3) CP_1 Condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Svolgimento della causa:
Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2019, il Sig. conveniva in CP_1 giudizio il Sig. dinanzi al Tribunale Civile di Locri, al fine di ottenere Controparte_2
l'accertamento della totale illegittimità di un foro praticato sul muro divisorio tra le rispettive proprietà e il conseguente ordine di ripristino dello status quo ante, nonché di astensione dal praticare ulteriori fori.
A fondamento della propria domanda, l'attore affermava che, sin dalla edificazione del palazzo, il muro divisorio posto tra i balconi non presentava alcun foro e che, al momento dell'acquisto da parte del , non gravava alcuna servitù di scolo a favore dell'appartamento confinante. Lamentava CP_2 inoltre che nel corso del mese di novembre 2018, al rientro da un lungo periodo di assenza, si avvedeva che sul muro divisorio del balcone confinante con la proprietà del era stato praticato CP_2 un foro per lo scolo dell'acqua, realizzato dal convenuto senza il suo consenso e approfittando della sua assenza. Altresì esponeva come tale pertugio fosse illegittimo e arbitrario e rappresentasse causa di nocumento per la sua proprietà, mirando così a costituire una servitù di scolo intollerabile.
Si costituiva in giudizio il Sig. , il quale contestava integralmente le avverse Controparte_2 pretese e proponeva domanda riconvenzionale volta all'accertamento e dichiarazione della costituzione, ope legis, della servitù di stillicidio e scolo delle acque meteoriche, ai sensi dell'art. 1062 c.c., a favore del proprio appartamento e a carico dell'appartamento dell'attore.
Il convenuto deduceva, in particolare: a) Che l'appartamento di sua proprietà, così come quello dell'attore e degli altri condomini, era stato acquistato dal Sig. e/o dai suoi aventi Persona_1 causa, originario proprietario e costruttore dell'immobile; b) Che, sin dalla costruzione dell'edificio, erano stati predisposti i fori per il deflusso delle acque piovane nei muretti divisori dei balconi e i pluviali di raccolta delle acque meteoriche;
c) Che, al momento del suo acquisto (4 marzo 2014), alla base del muretto divisorio tra i due balconi vi era un foro che consentiva il deflusso delle acque piovane dal proprio balcone verso lo scolo di raccolta, situato nel balcone dell'attore; d) Che il Sig.
, in due distinte occasioni, aveva arbitrariamente e illegittimamente ostruito tale foro;
e) Che CP_1 il convenuto si era limitato a "disotturare" il foro, ripristinando la situazione preesistente, anche con l'autorizzazione dell'amministratore del condominio.
La causa veniva istruita sia documentalmente che per mezzo dell'esame testimoniale. All'udienza del 9 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con termine ex art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. B) Nel Merito, in fatto e diritto
La domanda proposta dall'attore, volta all'accertamento dell'illegittimità del foro praticato sul muro divisorio e al ripristino dello status quo ante, nonché all'ordine di astensione da ulteriori interventi, deve essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'attore ha basato la propria pretesa, qualificabile come actio negatoria servitutis, sull'assunto che il foro fosse stato praticato arbitrariamente dal convenuto nel novembre 2018 e che, sin dalla costruzione del palazzo, il muro divisorio non presentasse alcun foro, né gravasse alcuna servitù di scolo sulla sua proprietà. Tuttavia, l'istruttoria espletata ha fornito un quadro probatorio diametralmente opposto, smentendo in radice la prospettazione attorea.
In primo luogo, l'interrogatorio formale del convenuto ha chiarito che il foro era preesistente al suo acquisto e che egli si era limitato a "disotturarlo" a seguito delle ostruzioni operate dall'attore. Questa versione dei fatti è stata corroborata in modo univoco e consistente da tutti i testi escussi, sia quelli di parte convenuta che quelli di parte attrice.
Il teste , amministratore del condominio e teste di parte attrice, ha dichiarato Testimone_1 che nel suo appartamento, situato al piano inferiore rispetto a quello dell'attore, esiste una foratura sin dal momento dell'acquisto, prevista nel progetto originario e presente anche nelle altre unità immobiliari, con la funzione di scolo delle acque piovane. Ha inoltre confermato di aver autorizzato il Sig. a ripristinare il foro di scolo, constatando che era stato chiuso dal lato della proprietà CP_2
. CP_1
Analogamente, il teste , altro teste di parte attrice ed ex amministratore Testimone_2 condominiale, ha confermato che il foro era presente sin dall'origine e progettualmente previsto per il deflusso delle acque piovane, e che l'ostruzione era un'opera realizzata successivamente con materiali diversi da quelli originari.
I testi di parte convenuta, e hanno Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 ulteriormente rafforzato tale ricostruzione. La Sig.ra ha confermato che i fori e i canaletti di Tes_3 scolo erano presenti in tutti i balconi sin dalla costruzione dell'edificio da parte del Sig. Per_1
, e che il piano di calpestio dei balconi era stato realizzato con una leggera pendenza verso
[...] tali fori. Ha altresì confermato che il Sig. aveva ostruito il foro con malta cementizia e che il CP_1 problema era noto e discusso in condominio. Il Sig. , muratore, ha testimoniato di Testimone_4 aver riscontrato la presenza del foro nel 2012 e di essere stato lui stesso a "sollevare" la lamiera e a ripristinare il foro in diverse occasioni, confermando le ostruzioni da parte del Sig. . La Sig.ra CP_1
ha confermato la presenza originaria dei fori in tutti i balconi e l'ostruzione da parte del Tes_5 Sig. . CP_1
L'unico teste che non ha fornito elementi utili è stato l'ing. il quale, a distanza di Testimone_6 tempo, non ha ricordato i dettagli specifici relativi all'origine del foro o all'esistenza di una servitù, limitandosi a confermare di aver prospettato soluzioni per il deflusso delle acque. La sua deposizione, peraltro, non ha in alcun modo smentito la preesistenza del foro.
Pertanto, l'assunto attoreo secondo cui il foro sarebbe stato arbitrariamente praticato dal convenuto nel 2018 è stato categoricamente smentito dall'istruttoria, che ha invece dimostrato la preesistenza del foro sin dalla costruzione dell'edificio e la sua funzione originaria di scolo delle acque meteoriche. Dal punto di vista giuridico, la condotta del convenuto non integra la costituzione illegittima di una servitù, bensì il legittimo ripristino di uno stato dei luoghi preesistente, alterato da un atto illecito dell'attore.
L'ostruzione del foro da parte del Sig. ha costituito una turbativa al pacifico godimento di una CP_1 servitù di scolo, la cui esistenza sarà accertata in sede di esame della domanda riconvenzionale. Il convenuto, pertanto, non ha praticato un nuovo foro, ma si è limitato a rimuovere l'impedimento apposto dall'attore, ripristinando la funzionalità di un'opera idraulica originaria. Tale condotta è legittima, in quanto finalizzata a garantire il naturale deflusso delle acque e a tutelare il proprio diritto. La giurisprudenza ha costantemente affermato che il ripristino di un foro di scolo preesistente, funzionale al deflusso delle acque e autorizzato dall'amministratore non costituisce un CP_3 illecito, ma un legittimo esercizio della servitù.
L'esistenza di un'opera visibile e permanente, quale il foro in questione, destinata dall'originario unico proprietario all'esercizio della servitù, è elemento sufficiente a far sorgere il diritto reale ope legis ai sensi dell'art. 1062 c.c. L'intervento del convenuto, volto a "disotturare" il foro, non è stato un atto arbitrario, ma una reazione legittima all'illegittima chiusura operata dall'attore, che ha alterato lo stato dei luoghi e impedito l'esercizio della servitù. Di conseguenza, la domanda principale dell'attore, essendo basata su un presupposto fattuale smentito e su una qualificazione giuridica errata della condotta del convenuto, deve essere integralmente rigettata.
C) Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta: la servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.)
La domanda riconvenzionale del convenuto, volta all'accertamento della servitù di stillicidio e scolo delle acque meteoriche per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1062 c.c. stabilisce che: "La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati."
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito i presupposti per la costituzione di tale servitù. È necessario che i fondi dominante e servente appartenessero originariamente allo stesso proprietario e che, al momento della separazione della proprietà, sussistessero segni o opere permanenti e visibili che costituissero indice obiettivo e non equivoco del peso imposto al fondo servente (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 7605 del 09-03-2022). La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis quando un fondo è stato organizzato in modo da creare un vincolo funzionale tra due proprietà, come nel caso di un foro per lo scolo delle acque meteoriche, che deve essere riconosciuto anche in assenza di un titolo formale, se risulta necessario per l'uso del fondo dominante (cfr. Tribunale Ordinario Pesaro, sentenza n. 981/2014). La costituzione della servitù si verifica al momento della separazione dei fondi, e i successivi mutamenti dello stato dei luoghi sono irrilevanti (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 7605 del 09-03-2022; Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 3564/2020). Non è richiesta una manifestazione di volontà negoziale, ma la legge valorizza l'apparenza costituita da segni materiali duraturi necessari all'esercizio della servitù (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 2467/2016).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue: a) Originaria appartenenza dei fondi allo stesso proprietario: È pacifico e provato che l'edificio di cui fanno parte gli appartamenti dell'attore e del convenuto è stato costruito dal Sig. Per_1
e/o dai suoi eredi. I due fondi, prima della loro separazione e vendita ai singoli proprietari,
[...] erano quindi di proprietà del medesimo soggetto.
b) Stato di fatto dal quale risulta la servitù: L'istruttoria ha ampiamente dimostrato che il foro nel muro divisorio tra i balconi, con la relativa pendenza del piano di calpestio verso di esso e il collegamento al pluviale di scolo situato nel balcone dell'attore, era stato realizzato dall'originario costruttore e faceva parte del progetto iniziale dell'edificio. Tutti i testi, inclusi quelli di parte attrice, hanno confermato la preesistenza e la funzione di tale opera per il deflusso delle acque meteoriche. La circostanza che l'atto di compravendita del convenuto (4 marzo 2014) indicasse l'immobile "in corso di costruzione" non inficia tale conclusione. Tale dicitura può riferirsi a finiture interne o aspetti non strutturali, mentre le opere essenziali per il deflusso delle acque, quali il foro e la pendenza, erano già in essere e funzionali al momento della separazione delle proprietà, come testimoniato in modo concorde. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l'accertamento della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia deve riferirsi alla situazione esistente al momento della cessazione dell'originaria unica proprietà, e non al momento dell'acquisto del fondo dominante da parte del singolo proprietario (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 26887 del 16-10-2024; Corte d'Appello Napoli, sentenza n. 3564/2020).
c) Opere visibili e permanenti: La presenza del foro, la pendenza del balcone e il sistema di raccolta delle acque costituiscono opere visibili e permanenti, idonee a manifestare in modo non equivoco l'esistenza della servitù (v. Corte Di Appello Di Napoli, Sentenza n. 727 del 14 Febbraio 2025). La stessa condotta dell'attore, che ha ripetutamente ostruito il foro, conferma la sua visibilità e la sua funzione.
d) Assenza di disposizione contraria: Non è emersa alcuna prova di una manifestazione di volontà contraria alla costituzione della servitù al momento della separazione delle proprietà. La volontà contraria, per essere ostativa alla costituzione della servitù, non può manifestarsi per facta concludentia, ma deve essere esplicitamente manifestata in una clausola contrattuale. L'atto di compravendita del convenuto non contiene alcuna clausola in tal senso.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la costituzione ope legis della servitù di stillicidio e scolo delle acque meteoriche per destinazione del padre di famiglia, a favore dell'appartamento del Sig.
e a carico di quello del Sig. . La condotta dell'attore, consistente nell'ostruzione del CP_2 CP_1 foro, ha integrato una violazione di tale servitù, legittimando il convenuto a ripristinare il deflusso delle acque (v. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 185 del 31 gennaio 2024; Tribunale di Massa, sentenza n. 484/2015; Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 684 del 1° agosto 2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 2467/2016).
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il proprietario del fondo inferiore è tenuto a ricevere le acque che defluiscono naturalmente dal fondo superiore, ai sensi dell'art. 913 c.c., e che la servitù di scolo può costituirsi ope legis per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. quando il foro o la canalizzazione esistano sin dall'origine e siano funzionali al deflusso delle acque (v. Cass. Civ., Sez. 2, n. 32611 del 23-11-2023). L'ostruzione illegittima di tali fori da parte del proprietario del fondo servente può integrare un illecito, legittimando il ripristino dello status quo ante e l'ordine di astensione da ulteriori interferenze (v. Cass. Civ., Sez. 2, n. 32611 del 23-11- 2023; Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 185 del 31 gennaio 2024).
In considerazione di quanto sopra, la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere accolta, con conseguente accertamento della servitù di stillicidio e scolo delle acque meteoriche a carico della proprietà dell'attore e a favore della proprietà del convenuto, e l'ordine per l'attore di astenersi da qualsiasi atto che possa impedire o ostacolare l'esercizio di tale servitù.
D) Spese di lite:
La soccombenza comporta la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite che si liquidano e determinano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato in atti (€ 4.800,00) e dell'attività processuale svolta, applicando i valori minimi tabellari:
• Fase di studio della controversia: € 485,00
• Fase introduttiva del giudizio: € 380,00
• Fase istruttoria e di trattazione: € 970,00
• Fase decisionale: € 810,00
• Compenso totale: € 2.645,00
Oltre Rimborso forfettario spese generali (15%) – IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1711/2019 R.G.A.C., vertente tra e , definitivamente CP_1 Controparte_2 pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta integralmente la domanda proposta dal Sig. nei confronti del Sig. CP_1
; Controparte_2 2. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Sig. , Controparte_2 accerta e dichiara la costituzione, ope legis, ai sensi dell'art. 1062 c.c., della servitù di stillicidio e scolo delle acque meteoriche a favore dell'appartamento di proprietà del Sig.
, sito in Caulonia Marina, via Castelvetere, 9, int. 3, e a carico Controparte_2 dell'appartamento confinante di proprietà del Sig. , sito all'int. 4 del medesimo CP_1 condominio "Castelvetere, 9".
3. Ordina al Sig. di astenersi dal praticare qualsiasi atto volto ad impedire o CP_1 ostacolare il deflusso delle acque meteoriche attraverso il foro esistente nel muro divisorio tra le proprietà di cui è causa.
4. Condanna il Sig. , in virtù del principio della soccombenza, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore del Sig. che si determinano e liquidano Controparte_2 per un importo pari a € 2.645,00 oltre Rimborso forfettario spese generali (15%) – IVA e CPA.
Così deciso in Locri, 26 settembre 2025
il giudice
Emanuele Deidda